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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/11/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 200/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 27.8.2024, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta
[...] Controparte_1 assumendo di essere creditore nei suoi confronti del saldo delle retribuzioni di luglio e agosto
2022, nonché TFR, per complessivi euro 1.396,60 lordi, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di essere stato dipendente della resistente dal 21.7.2022 all'8.8.2022 e di non aver percepito integralmente la retribuzione dovuta, come, peraltro, in buona parte ammesso dalla resistente con messaggio whatsapp depositato unitamente all'atto introduttivo;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno si costituiva per la convenuta, per cui il giudice, constatata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia;
stante la riduzione del petitum operata personalmente dal ricorrente alla prima udienza, il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero la sussistenza del credito del lavoratore è comprovata per tabulas, avendo parte attrice depositato messaggistica whatsapp (vds. doc. 4) in cui la società si è dichiarata debitrice della somma netta di euro 890,00: trattasi, peraltro, di importo assolutamente in linea con la somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo fornito la convenuta contumace la prova di aver estinto la propria obbligazione.
1 pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma netta Controparte_1 di euro 890,00, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 890,00 netti, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
[... b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
che liquida in complessivi € 500,00 per compensi, oltre 15,00% per Parte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Silvia
CAVERI dichiaratasi antistataria.
(Così deciso in Aosta il 6/112022)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 200/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 27.8.2024, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta
[...] Controparte_1 assumendo di essere creditore nei suoi confronti del saldo delle retribuzioni di luglio e agosto
2022, nonché TFR, per complessivi euro 1.396,60 lordi, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di essere stato dipendente della resistente dal 21.7.2022 all'8.8.2022 e di non aver percepito integralmente la retribuzione dovuta, come, peraltro, in buona parte ammesso dalla resistente con messaggio whatsapp depositato unitamente all'atto introduttivo;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno si costituiva per la convenuta, per cui il giudice, constatata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia;
stante la riduzione del petitum operata personalmente dal ricorrente alla prima udienza, il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero la sussistenza del credito del lavoratore è comprovata per tabulas, avendo parte attrice depositato messaggistica whatsapp (vds. doc. 4) in cui la società si è dichiarata debitrice della somma netta di euro 890,00: trattasi, peraltro, di importo assolutamente in linea con la somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo fornito la convenuta contumace la prova di aver estinto la propria obbligazione.
1 pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma netta Controparte_1 di euro 890,00, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 890,00 netti, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
[... b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
che liquida in complessivi € 500,00 per compensi, oltre 15,00% per Parte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Silvia
CAVERI dichiaratasi antistataria.
(Così deciso in Aosta il 6/112022)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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