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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/05/2024, n. 9241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9241 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 37520 del
Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 23 maggio
2024, vertente
T R A
e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, sig.ra Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare n. 2, presso
[...]
lo studio dell'avv. Giuseppe Grillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Augusto CP_1
Bevignani, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Simone che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “… 1. riformare integralmente la sentenza n. 1945/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma in persona della Dott.ssa Paola Maria
Alesii, depositata in cancelleria in data 25.01.2023, all'esito del giudizio di
1 opposizione a decreto ingiuntivo di RG 3340/2022; 2. per l'effetto rigettare
l'opposizione promossa dal Sig. , e pertanto, di confermare CP_1
il decreto ingiuntivo n. n. 18901/2021 di RG 39302/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma.
3. disporre la condanna dell'appellato e del procuratore antistatario, in solido tra di loro, alla restituzione in favore di
[...]
di tutte le somme corrisposte dall'appellante in diretta Parte_1
conseguenza delle statuizioni rivenienti dalla sentenza impugnata.4.
Condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado”.
Per l'appellato: “… 1) dichiarare l'appello inammissibile in quanto manifestamente infondato e confermare la sentenza gravata;
2) rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza gravata;
3) nella sola, denegata, ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di riformare la sentenza gravata e riconoscere l'appellante legittimata e titolare del credito controverso, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal sig. così provvedere: 3.1) CP_1
accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o
l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso, ex artt. 821, 1325, 1344, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonchè la violazione dell'art. 1284 C.C. e degli artt. 116, 117 e 125 bis TUB e, per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB;
3.2) accertare e dichiarare l'esistenza di un TEG del contratto controverso, correttamente determinato, superiore al tasso soglia vigente, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c.;
3.3) accertare e dichiarare la presenza, nel piano di ammortamento elaborato dalla società opposta, in quanto costruito utilizzando il regime finanziario della capitalizzazione composta, di un meccanismo caratterizzato, per costruzione e definizione, dalla “produzione di interessi su interessi”, in violazione dell'art. 1283 c.c. e del principio generale di proporzionalità e linearità sancito dall'art. 821 c.c., con conseguente rideterminazione del
2 piano di ammortamento medesimo attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione semplice;
3.4) per l'effetto ed all'esito degli accertamenti di cui sub numero 3), accertare e dichiarare che nulla deve il sig. per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero, in CP_1
ulteriore ed estremo subordine, previa rideterminazione e rettifica del saldo, quantificare l'eventuale somma legittimamente dovuta in relazione al rapporto controverso;
4) in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del grado, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 24 luglio 2023, la soc.
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
giudice di pace di Roma n. 1945 del 25 gennaio 2023 che, in accoglimento dell'opposizione proposta da aveva CP_1
revocato il decreto n. 18901/2021 con cui era stato ingiunto a quest'ultimo il pagamento, in favore di essa società, della somma di
€4.695,36, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un finanziamento;
• che, a sostegno del gravame, l'attrice ha dedotto l'ingiustizia della sentenza impugnata in quanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, essa aveva ritualmente fornito la prova della titolarità del credito vantato, invero cedutole dall'originaria creditrice, la
[...]
con contratto del 19 novembre 2019; Org_1
• che costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello, evidenziando sia la correttezza della decisione del giudice di pace in punto di (mancata) prova della titolarità del credito, sia, comunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria in ragione dell'applicazione da parte della società mutuante di interessi non adeguatamente determinati, usurari e anatocistici;
• considerato che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è stata adeguatamente provata la cessione in forza del quale la
[...]
[..
[...] assume di essere divenuta titolare del credito per il Controparte_2
quale ha agito in sede monitoria;
• che, invero, il contratto di cessione del 14 novembre 2019 tra la
[...]
e la di cui al doc. 4 del fascicolo monitorio Org_1 Parte_1
è stato prodotto in modo parziale, risultando depositate soltanto la prima e l'ultima delle quattordici pagine di cui si compone il documento e, soprattutto, non essendo stati depositati gli allegati A1 e A2, cui si fa riferimento all'art. 1 del contratto, che contengono l'elenco dei crediti ceduti;
• che tale omissione impedisce di individuare con precisione l'oggetto del contratto di cessione e, conseguentemente, di verificare se tra i crediti ceduti sia o meno compreso quello vantato dalla Organizzazione_1
nei confronti di derivante dal contratto di finanziamento CP_1
per cui è causa;
• che, diversamente da quanto adombrato dall'appellante, la certificazione della di cui all'art. 50 del testo unico bancario, Organizzazione_1 depositata nella fase monitoria come doc. 7, può tutt'al più comprovare l'esistenza del contratto di finanziamento (fatto di per sé incontroverso) ma non anche il trasferimento in favore della Parte_1
dei crediti da esso discendenti;
• ritenuto pertanto che, avendo il giudice di pace correttamente valutato la mancanza di prova del trasferimento del credito, l'appello debba essere respinto;
• e che le spese del presente giudizio, liquidate come in, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 1945 del 25 gennaio 2023, così provvede:
1. - rigetta l'appello;
4 2. - condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_3
Giuseppe de Simone, procuratore antistatario di delle CP_1 spese del giudizio d'appello che liquida in complessivi €1.100,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115,
Roma, 29 maggio 2024
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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