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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
D'IN IN, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2606/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23270 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23270 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23270 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25473 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25473 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25473 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2606/2024 il Dott. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato: 1) l'avviso di accertamento n. 23270 del 3.10.2023 in prot. 743 del 6.10.2023 notificato da Municipia Spa, mediante servizio postale EurisKo post il 29.12.2023, per “omesso pagamento TARI” anni 2017, 2018, 2019 Comune di Cosenza;
2) l'avviso di accertamento n. 25473 del
5.10.2023 in prot. 743 del 6.10.2023 notificato da Municipia Spa, mediante servizio postale EurisKo post il
29.12.2023, per “omesso pagamento TARI” anni 2020, 2021, 2022, Comune di Cosenza.
Il ricorrente, dopo aver premesso che i fabbricati oggetto di accertamento sono dei ruderi inutilizzati da oltre 30 anni, in quanto l'area su cui insistono è stata espropriata per pubblica utilità da parte delle
Ferrovie della Calabria, per la costruzione di rilevato ferroviario che la attraversa tagliandola in due parti triangolari, ha eccepito: a) la prescrizione quinquennale del tributo, perfezionatasi anche considerando la proroga di 85 giorni, conseguente al recupero del periodo di sospensione dell'attività amministrativa prevista dalla normativa emergenziale per il Covid-19; b) la nullità della notifica effettuata da operatore di posta privata non abilitato;
c) la nullità per assoluta carenza di motivazione;
d) la nullità per mancata indicazione dei criteri di calcolo della tassa;
e) la violazione del “principio della non ultrattività della sanzione”, che prevede un'unica sanzione, nonché l'illegittimità del cumulo giuridico delle sanzioni applicate.
Ha depositato copiosa documentazione, anche fotografica, attestante lo stato dei luoghi, l'esproprio dell'area, l'elenco delle licenze individuali speciali delle poste private.
Ha chiesto l'annullamento dei due avvisi di accertamento impugnati e la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Cosenza, in persona del Dirigente del Settore 14° Tributi e Riscossione Arch. Nominativo_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, avendo concesso in appalto il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali alla società
Municipia Spa. Ha difeso la legittimità dell'accertamento, richiamando la normativa in materia, in base alla quale è onere del contribuente dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti ed indicare le circostanze dell'esclusione nella denuncia originaria o di variazione, rendendo le stesse debitamente riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Ha contestato l'eccezione di prescrizione e gli altri motivi del ricorso. Si è opposto alla concessione della sospensiva. Ha chiesto il rigetto del ricorso e, comunque, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Ente.
Con successiva memoria illustrativa il ricorrente, stante la mancata costituzione in giudizio di Municipia
Spa, ha reiterato l'eccezione di nullità della notifica eseguita da Società_1, in quanto priva della licenza individuale speciale richiesta dalla legge per la notifica di atti giudiziari e tributari. Ha replicato alle controdeduzioni del Comune di Cosenza, ribadendo i motivi del ricorso.
Municipia Spa è rimasta contumace.
All'udienza del 18.12.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare ritiene sussista la legittimazione passiva sia dell'agente di riscossione, che del
Comune di Cosenza, essendo facoltà del contribuente chiamare in causa entrambi i soggetti;
tale facoltà
è diventata un obbligo a seguito della riforma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, in vigore dal 4 gennaio
2024.
Sempre in via pregiudiziale, questa Corte ritiene di superare l'eccezione di parte ricorrente di nullità della notifica degli atti impugnati, eseguita da operatore postale privato privo di licenza individuale speciale.
Invero, la legge 124/2017 ha consentito alle agenzie private di notificare gli atti giudiziari e le violazioni del codice della strada, previo rilascio delle apposite licenze rilasciate dal MIMIT nell'ambito della regolazione fissata da AGCom, in base al Dm del 19/7/2018, e soggette a rinnovo ogni sei anni. Possono essere notificati tramite posta privata anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione (art 60 D.P.R. n.
600/1973), così come gli atti emessi dagli enti locali (avvisi Imu o Tari), sempre che l'operatore postale privato sia munito dell'apposita licenza speciale (cfr Corte Cass., ord. n.18541/2024). In assenza dell'apposita licenza, tuttavia, la notifica è nulla e non inesistente, per cui la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo grazie alla costituzione della controparte (Corte Cass.. Ord. n. 30901 del
30.12.2024).
Invero, l'applicazione alle notifiche degli atti tributari delle norme del processo civile, in base all'art. 60 del
DPR n. 600/ 1973, comporta quale logica conseguenza anche l'applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie, sicchè la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'atto fiscale per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c. (in tal senso la
Cass. civ., Sez. V, 19/10/2012, n. 17956; Cass. civ., sez. trib., 12/11/2021, n. 33786).
Nel merito, il ricorso merita accoglimento.
In materia di Tari il presupposto che determina l'insorgenza dell'obbligazione tributaria è individuato, sulla scorta dei commi 2 e 3 art. 14, D.l. n. 201 del 2011, nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui tali spazi sono preposti e sempre che gli stessi siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Corte Cass., Sez. V, ordinanza n. 533, 11/1/2022).
Orbene, nel caso di specie il sig. Ricorrente_1 ha dato ampia prova che i fabbricati oggetto di accertamento sono dei ruderi inutilizzati, inagibili e, pertanto, non produttivi di rifiuti. In particolare, dal decreto di esproprio n. 970/1 del 22.01.1981 della Prefettura di Cosenza, adottato a seguito della procedura di esproprio intrapresa nel 1979 dalla predetta Prefettura anche nei confronti del ricorrente, i cui atti sono stati pubblicati dal Sindaco del Comune di Cosenza in data 23/06/1979 (per come si legge nel decreto di esproprio), risulta che gli immobili in questione sono stati espropriati per pubblica utilità da parte delle
Ferrovie della Calabria, per il raccordo ferroviario tra la vecchia e la nuova stazione F.C.L. (Ferrovie
Calabro Lucane) di Cosenza;
ne deriva che già dal 1981 il ricorrente non era in possesso, né deteneva gli immobili in questione. Nel 2003 e nel 2004 altro comproprietario degli immobili aveva provveduto alla disdetta delle relative utenze idriche. Orbene, in base all'art 19 n. 2 del regolamento tari: nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. Su un articolo apparso sulla Gazzetta del Sud del 17/12/2008, l'immobile di proprietà Ricorrente_1 (ex falegnameria) ormai in disuso, risultava abusivamente occupato da cittadini rumeni e, pertanto, sgomberato dalle Forze dell'ordine. Dalla documentazione fotografica si evince che tuttora i magazzini sono in completo stato di abbandono;
privi di infissi, di tetto, di pavimentazione. Alla luce delle prove di parte ricorrente, pertanto, si ritiene che nel periodo 2017 – 2022 i fabbricati oggetto di accertamento non fossero idonei a produrre rifiuti e che, pertanto, dovevano essere esentati dalla Tari. Quanto dimostrato dal ricorrente, d'altronde, non è stato confutato dal Comune di Cosenza, né dalla società Municipia Spa, rimasta contumace.
Vengono, pertanto, annullati gli avvisi di accertamento n. 23270 del 3.10.2023 in prot. 743 del 6.10.2023
e n. 25473 del 5.10.2023 in prot. 743 del 6.10.2023, in quanto illegittimi.
Restano assorbiti e superati gli altri motivi.
In base al principio di soccombenza (anche virtuale) il Comune di Cosenza, in persona del l.r.p.t., e la società Municipia Spa, in persona del l.r.p.t., vengono condannate in solido a rifondere le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.150,00 di cui euro 60,00 per spese documentate e la restante parte per compenso professionale, liquidato in base al valore minimo del D.M. n. 147/2022, oltre Iva ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, pertanto, annulla l'atto impugnato. Condanna in solido il Comune di Cosenza, in persona del Sindaco p.t., e la società Municipia
Spa, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla parte ricorrente euro 2.150,00 per spese ed onorario di giudizio, oltre Iva ed oneri accessori. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
D'IN IN, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2606/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23270 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23270 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23270 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25473 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25473 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25473 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2606/2024 il Dott. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato: 1) l'avviso di accertamento n. 23270 del 3.10.2023 in prot. 743 del 6.10.2023 notificato da Municipia Spa, mediante servizio postale EurisKo post il 29.12.2023, per “omesso pagamento TARI” anni 2017, 2018, 2019 Comune di Cosenza;
2) l'avviso di accertamento n. 25473 del
5.10.2023 in prot. 743 del 6.10.2023 notificato da Municipia Spa, mediante servizio postale EurisKo post il
29.12.2023, per “omesso pagamento TARI” anni 2020, 2021, 2022, Comune di Cosenza.
Il ricorrente, dopo aver premesso che i fabbricati oggetto di accertamento sono dei ruderi inutilizzati da oltre 30 anni, in quanto l'area su cui insistono è stata espropriata per pubblica utilità da parte delle
Ferrovie della Calabria, per la costruzione di rilevato ferroviario che la attraversa tagliandola in due parti triangolari, ha eccepito: a) la prescrizione quinquennale del tributo, perfezionatasi anche considerando la proroga di 85 giorni, conseguente al recupero del periodo di sospensione dell'attività amministrativa prevista dalla normativa emergenziale per il Covid-19; b) la nullità della notifica effettuata da operatore di posta privata non abilitato;
c) la nullità per assoluta carenza di motivazione;
d) la nullità per mancata indicazione dei criteri di calcolo della tassa;
e) la violazione del “principio della non ultrattività della sanzione”, che prevede un'unica sanzione, nonché l'illegittimità del cumulo giuridico delle sanzioni applicate.
Ha depositato copiosa documentazione, anche fotografica, attestante lo stato dei luoghi, l'esproprio dell'area, l'elenco delle licenze individuali speciali delle poste private.
Ha chiesto l'annullamento dei due avvisi di accertamento impugnati e la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Cosenza, in persona del Dirigente del Settore 14° Tributi e Riscossione Arch. Nominativo_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, avendo concesso in appalto il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali alla società
Municipia Spa. Ha difeso la legittimità dell'accertamento, richiamando la normativa in materia, in base alla quale è onere del contribuente dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti ed indicare le circostanze dell'esclusione nella denuncia originaria o di variazione, rendendo le stesse debitamente riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Ha contestato l'eccezione di prescrizione e gli altri motivi del ricorso. Si è opposto alla concessione della sospensiva. Ha chiesto il rigetto del ricorso e, comunque, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Ente.
Con successiva memoria illustrativa il ricorrente, stante la mancata costituzione in giudizio di Municipia
Spa, ha reiterato l'eccezione di nullità della notifica eseguita da Società_1, in quanto priva della licenza individuale speciale richiesta dalla legge per la notifica di atti giudiziari e tributari. Ha replicato alle controdeduzioni del Comune di Cosenza, ribadendo i motivi del ricorso.
Municipia Spa è rimasta contumace.
All'udienza del 18.12.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare ritiene sussista la legittimazione passiva sia dell'agente di riscossione, che del
Comune di Cosenza, essendo facoltà del contribuente chiamare in causa entrambi i soggetti;
tale facoltà
è diventata un obbligo a seguito della riforma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, in vigore dal 4 gennaio
2024.
Sempre in via pregiudiziale, questa Corte ritiene di superare l'eccezione di parte ricorrente di nullità della notifica degli atti impugnati, eseguita da operatore postale privato privo di licenza individuale speciale.
Invero, la legge 124/2017 ha consentito alle agenzie private di notificare gli atti giudiziari e le violazioni del codice della strada, previo rilascio delle apposite licenze rilasciate dal MIMIT nell'ambito della regolazione fissata da AGCom, in base al Dm del 19/7/2018, e soggette a rinnovo ogni sei anni. Possono essere notificati tramite posta privata anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione (art 60 D.P.R. n.
600/1973), così come gli atti emessi dagli enti locali (avvisi Imu o Tari), sempre che l'operatore postale privato sia munito dell'apposita licenza speciale (cfr Corte Cass., ord. n.18541/2024). In assenza dell'apposita licenza, tuttavia, la notifica è nulla e non inesistente, per cui la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo grazie alla costituzione della controparte (Corte Cass.. Ord. n. 30901 del
30.12.2024).
Invero, l'applicazione alle notifiche degli atti tributari delle norme del processo civile, in base all'art. 60 del
DPR n. 600/ 1973, comporta quale logica conseguenza anche l'applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie, sicchè la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'atto fiscale per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c. (in tal senso la
Cass. civ., Sez. V, 19/10/2012, n. 17956; Cass. civ., sez. trib., 12/11/2021, n. 33786).
Nel merito, il ricorso merita accoglimento.
In materia di Tari il presupposto che determina l'insorgenza dell'obbligazione tributaria è individuato, sulla scorta dei commi 2 e 3 art. 14, D.l. n. 201 del 2011, nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui tali spazi sono preposti e sempre che gli stessi siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Corte Cass., Sez. V, ordinanza n. 533, 11/1/2022).
Orbene, nel caso di specie il sig. Ricorrente_1 ha dato ampia prova che i fabbricati oggetto di accertamento sono dei ruderi inutilizzati, inagibili e, pertanto, non produttivi di rifiuti. In particolare, dal decreto di esproprio n. 970/1 del 22.01.1981 della Prefettura di Cosenza, adottato a seguito della procedura di esproprio intrapresa nel 1979 dalla predetta Prefettura anche nei confronti del ricorrente, i cui atti sono stati pubblicati dal Sindaco del Comune di Cosenza in data 23/06/1979 (per come si legge nel decreto di esproprio), risulta che gli immobili in questione sono stati espropriati per pubblica utilità da parte delle
Ferrovie della Calabria, per il raccordo ferroviario tra la vecchia e la nuova stazione F.C.L. (Ferrovie
Calabro Lucane) di Cosenza;
ne deriva che già dal 1981 il ricorrente non era in possesso, né deteneva gli immobili in questione. Nel 2003 e nel 2004 altro comproprietario degli immobili aveva provveduto alla disdetta delle relative utenze idriche. Orbene, in base all'art 19 n. 2 del regolamento tari: nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. Su un articolo apparso sulla Gazzetta del Sud del 17/12/2008, l'immobile di proprietà Ricorrente_1 (ex falegnameria) ormai in disuso, risultava abusivamente occupato da cittadini rumeni e, pertanto, sgomberato dalle Forze dell'ordine. Dalla documentazione fotografica si evince che tuttora i magazzini sono in completo stato di abbandono;
privi di infissi, di tetto, di pavimentazione. Alla luce delle prove di parte ricorrente, pertanto, si ritiene che nel periodo 2017 – 2022 i fabbricati oggetto di accertamento non fossero idonei a produrre rifiuti e che, pertanto, dovevano essere esentati dalla Tari. Quanto dimostrato dal ricorrente, d'altronde, non è stato confutato dal Comune di Cosenza, né dalla società Municipia Spa, rimasta contumace.
Vengono, pertanto, annullati gli avvisi di accertamento n. 23270 del 3.10.2023 in prot. 743 del 6.10.2023
e n. 25473 del 5.10.2023 in prot. 743 del 6.10.2023, in quanto illegittimi.
Restano assorbiti e superati gli altri motivi.
In base al principio di soccombenza (anche virtuale) il Comune di Cosenza, in persona del l.r.p.t., e la società Municipia Spa, in persona del l.r.p.t., vengono condannate in solido a rifondere le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.150,00 di cui euro 60,00 per spese documentate e la restante parte per compenso professionale, liquidato in base al valore minimo del D.M. n. 147/2022, oltre Iva ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, pertanto, annulla l'atto impugnato. Condanna in solido il Comune di Cosenza, in persona del Sindaco p.t., e la società Municipia
Spa, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla parte ricorrente euro 2.150,00 per spese ed onorario di giudizio, oltre Iva ed oneri accessori. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.