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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 468/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. SC Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv. FINETTI SERGIO elettivamente domiciliato in Orvieto
(TR), Via Loggia dei Mercanti n° 27 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
assistita e difesa dall'Avv. ROSSI PIEREDOARDO del foro di Cuneo, elettivamente domiciliata in ORVIETO P.ZZA XXIX MARZO 11 presso lo studio dell'AVV.
SC RI appellata
CONCLUSIONI: Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza con riguardo alla condanna di parte convenuta al risarcimento del danno morale e alla condanna alle spese e per l'effetto rigettare la domanda attorea così come proposta. In subordine ridurre il risarcimento, manifestamente eccessivo, operando la parziale compensazione delle spese con riferimento al giudizio di primo grado, con condanna dell'appellata alla restituzione e/o rimborso di tutte le somme eventualmente nel frattempo corrisposte dall'appellante in conseguenza della quivi appellata sentenza del Tribunale di Terni. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese del presente grado di appello
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis;
Disposta, ove ritenuto opportuno, la discussione orale del giudizio ex art. 348 bis e 350 bis c.p.c.; Nel merito, respingere, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'appello avversario, per l'effetto confermando integralmente la sentenza appellata del Tribunale di Terni nr. 556/2024 del 1/7/2024; In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese di trasferta, delle spese generali forfettarie al 15%, della Cpa e dell'Iva di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Terni Parte_1
è stata condannata a pagare a , a titolo di risarcimento del
[...] CP_1
danno non patrimoniale da violazione del “diritto secondario di sepolcro”, la somma di euro 10.000,00.
(figlia di deceduto il 19.4.2016, marito in seconde nozze CP_1 Persona_1
dell'odierna appellante) aveva citato in giudizio la vedova del padre lamentando che questa si fosse rifiutata di trasferire le ceneri del defunto, contenute in un'urna custodita pag. 2/15 nell'abitazione della (già casa comune della coppia), nella tomba di famiglia Parte_1
a Sarteano (SI), adducendo dapprima una presunta volontà contraria del defunto marito e poi inesistenti ostacoli di natura amministrativa;
inoltre reiteratamente, e da ultimo a febbraio 2022, si era rifiutata di consentirle l'ingresso nel casale per poter pregare sulle ceneri del padre.
Raggiunto un accordo in corso di lite sullo spostamento dell'urna, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda n. 4) dell'attrice ed è stata accolta la domanda di risarcimento del danno morale patito dalla esclusa invece la CP_1
sussistenza di un danno biologico di natura psichica.
Con atto di citazione in appello notificato il 30.7.2024 Parte_1
ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, omessa prova del danno e del nesso causale. Ha argomentato che il danno non patrimoniale è un danno conseguenza che va allegato e provato e, se connesso alla violazione di un interesse di rilievo costituzionale, l'offesa deve essere grave, nel senso che deve superare la soglia minima di tollerabilità ed il danno non deve essere generato da mero disagio, fastidio o sentimenti che nulla hanno a che vedere con il dolore interiore. Nel caso di specie tale prova non sarebbe stata fornita, non risultando decisive le prove testimoniali assunte e la perizia stragiudiziale, in quanto il disappunto e la rabbia dell'attrice derivano non dal fatto di non aver potuto pregare sulle spoglie del padre, ma dall'esserle stato vietato l'ingresso nell'abitazione, sulla quale sussiste il diritto di abitazione della vedova ex art. 540 c.c.
Con il secondo motivo ha lamentato la contraddittorietà ed illogicità della motivazione per il fatto che le stesse relazioni peritali con cui si è escluso il danno psichico sono state poste dal Giudice a supporto della prova del danno morale.
pag. 3/15 Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 1226 c.c. perché non era possibile procedere alla liquidazione equitativa pura del danno sopperendo alle carenze o decadenze istruttorie in cui è incorsa la la quale avrebbe dovuto fornire prova e CP_1
stima del danno, tramite i testimoni o tramite una ctu che non ha chiesto.
Con il quarto motivo ha dedotto l'incompletezza dell'istruttoria, reiterando l'ammissione delle prove orali richieste e non ammesse, il cui mancato espletamento ha determinato una erronea ed incompleta valutazione delle risultanze istruttorie che ha inciso sull'accertamento dell'effettiva realtà dei fatti.
Con il quinto motivo ha lamentato l'erronea attribuzione delle spese legali, da un lato perché la controparte è soccombente rispetto alla domanda relativa al risarcimento del danno psichico, dall'altro perché la domanda avente ad oggetto la violazione del diritto secondario al sepolcro si è conclusa con una conciliazione giudiziale.
Ha quindi concluso come in epigrafe. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che la sentenza CP_1
di primo grado è corretta sia nella ricostruzione dei fatti sia nell'applicazione dei principi giuridici. La condotta della ha comportato una grave e prolungata Parte_1
lesione del diritto di sepolcro, impedendo per oltre sette anni alla figlia del defunto di accedere all'urna cineraria del padre. Tale comportamento, lungi dall'essere giustificato da ragioni oggettive o da presunte volontà del defunto, si è manifestato attraverso continui dinieghi, rassicurazioni contraddittorie e ostacoli burocratici, come confermato sia dalla documentazione prodotta sia dalle testimonianze acquisite in giudizio.
La linea difensiva avversaria sarebbe stata poi radicalmente smentita dalla stessa funzionaria comunale indicata come “testimone centrale” dalla , la quale ha Parte_1
chiarito che solo l'affidataria dell'urna avrebbe potuto autorizzarne il trasferimento;
ne consegue che la sofferenza patita dalla non è dipesa da una sua inattività, bensì CP_1
dalla condotta ostruzionistica della controparte.
pag. 4/15 Quanto al riconoscimento del danno morale, ha sottolineato che il Tribunale ha correttamente applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la lesione del diritto secondario di sepolcro costituisce una violazione di diritti costituzionalmente tutelati e dà luogo a risarcimento del danno morale, anche sulla base di presunzioni e di una valutazione equitativa. La motivazione della sentenza di primo grado, lungi dall'essere contraddittoria, distingue correttamente tra danno morale (provato e liquidato) e danno psichico (non sufficientemente dimostrato sotto il profilo del nesso causale), valorizzando le risultanze istruttorie e la documentazione medica prodotta.
In merito alla liquidazione equitativa del danno ha evidenziato che la quantificazione operata dal Tribunale è proporzionata alla gravità della sofferenza subita e conforme ai criteri previsti dall'art. 1226 c.c., tenuto conto della difficoltà di una valutazione strettamente oggettiva in materia di diritti personalissimi. La difesa dell'appellata ha richiamato anche recente giurisprudenza di merito che ha ribadito la centralità del diritto di visita e culto sulle spoglie dei defunti e la risarcibilità del danno morale in caso di sua violazione.
Premessa la non necessità di integrare l'istruttoria, anche alla luce dell'inammissibilità dei capitoli avversari, la difesa ha sottolineato che è stata la a rifiutare CP_1 Parte_1
la proposta conciliativa del giudice (che prevedeva il pagamento della somma di euro
6.000 oltre ad un contributo spese legali e di trasferta) che l'attrice aveva accettato, dunque la condanna integrale della alle spese di lite è giustificata anche dal Parte_1
principio di soccombenza virtuale, essendo stata accertata la violazione del diritto di sepolcro e la fondatezza della domanda principale dell'appellata, mentre la prosecuzione del giudizio è stata resa necessaria dalla mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della . Parte_1
pag. 5/15 Dopo il mutamento del giudice istruttore a causa del trasferimento della dott.ssa ad altro incarico la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni Per_2
come innanzi precisate è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente va esaminato il quarto motivo di appello, in quanto l'appellante ritiene che la sentenza sia viziata a causa della mancata ammissione di alcuni capitoli di prova.
L'ordinanza istruttoria emessa dal giudice di prime cure (in data 20.9.2023) ha motivatamente escluso alcuni capitoli di prova dell'odierna appellante in quanto non contestati, irrilevanti oppure generici o contrastanti con documenti. In particolare l'appellante si duole che non siano stati ammessi i capitoli da 1 a 4 e da 8 a 10 con il teste da 13 a 18 con il teste nonché altri quattro testi Tes_1 Tes_2 Tes_3
sui
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
capitoli oggetto dell'interrogatorio formale.
Detti capitoli, quanto a quelli del teste sono del tutto irrilevanti ai fini del Tes_1
contendere, il solo n. 8 attiene a fatti non contestati;
quanto a quelli del teste il Tes_2
13 attiene a fatti non contestati;
irrilevanti il 14, 15, 18; genericamente formulato il 16
(“in più occasioni”) e comunque irrilevante. Corretta appare quindi la decisione del
Tribunale di escluderli.
Per quanto riguarda le richieste di prova sub D) della seconda memoria 183 di parte convenuta, l'ordinanza ammissiva delle prove sopra citate non pare aver assunto alcuna specifica statuizione, non ammettendoli, ma neppure motivando le ragioni della loro esclusione.
Ammesso che si fosse trattato di una mera dimenticanza dell'istruttore, le parti non hanno formulato richiesta di modifica o integrazione dell'ordinanza, né all'udienza immediatamente successiva, né durante quelle ulteriori (quella del 22.2.2024 depositata da avv. Finetti si riferisce ad altra questione, cioè l'escussione di due testi a prova pag. 6/15 contraria). Certamente però non può dirsi che dette istanze istruttorie siano state oggetto di rinuncia, dal momento che in sede conclusionale esse vennero reiterate dalla difesa della convenuta.
Ad ogni buon conto, ferma la possibilità del giudice di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti il che già giustificherebbe il mancato ascolto di tutti quelli indicati dalla parte, l'appello non si reputa fondato in quanto l'istanza di ammissione di tali prove per testi non era meritevole di accoglimento neppure sui capitoli che erano stati in parte ammessi ed oggetto di interrogatorio formale dell'attrice. Invero, tali istanze istruttorie appaiono inammissibili in quanto il capitolo 1 è irrilevante/relativo a fatti pacifici, il 2 attiene a fatti non contestati, il 3 è irrilevante, il 4 e 5 sono genericamente formulati, il 6 attiene a circostanze da provarsi documentalmente, il 7 è oggetto di prova documentale in atti, il numero 8 è valutativo, il 9 è documentale, 10 e 11 sono irrilevanti. Per tali ragioni il quarto motivo di appello va rigettato e, condividendo il Collegio la valutazione a suo tempo svolta dal Consigliere istruttore, può procedersi all'immediata decisione della causa, senza integrazioni istruttorie.
Anche i restanti motivi sono infondati e, conseguentemente, l' appello deve essere rigettato.
Va premesso che a seguito del raggiungimento di una soluzione condivisa, in corso di causa, in merito alla traslazione dell'urna in un cimitero la controversia è rimasta limitata all'accertamento della violazione del diritto di sepolcro in capo alla figlia del defunto ed al risarcimento dei danni patiti (morali, esistenziali, psicofisici e alla vita di relazione).
L'appellante non contesta la configurabilità di tale diritto né la sua sussistenza in capo alla signora CP_1
Benché non trovi una disciplina organica nel nostro ordinamento, tale diritto è stato oggetto di una progressiva elaborazione da parte della dottrina e soprattutto della pag. 7/15 giurisprudenza, la quale ne ha riconosciuto la natura di diritto della personalità, costituzionalmente protetto.
Tradizionalmente, il diritto di sepolcro viene distinto in diritto primario e diritto secondario. Il diritto primario concerne la facoltà di disporre delle proprie spoglie o di quelle altrui, scegliendo il luogo e le modalità della sepoltura. Il diritto secondario, invece, spetta ai congiunti del defunto e si sostanzia nella possibilità di accedere al luogo di sepoltura per compiervi atti di culto, commemorazione e pietà, nonché nell'opposizione a qualsiasi trasformazione che possa arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie.
La dottrina prevalente qualifica il diritto secondario di sepolcro come un diritto personalissimo, intrasmissibile e imprescrittibile, radicato negli artt. 2 e 19 della
Costituzione, che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili dell'uomo e la libertà religiosa, compresa la libertà di praticare il culto dei defunti: pratica comune a tutte le culture, di antichissime origini, legata sia al senso di pietà e di rispetto per le spoglie mortali delle persone scomparse, sia alla speranza di una vita nell'aldilà e dunque al bisogno di mantenere viva una connessione con chi ci ha preceduto.
È tutelato il cosiddetto iter ad sepulchrum, ovvero il diritto di accedere al luogo di sepoltura per rendere omaggio al defunto, svolgere riti religiosi o commemorativi, mantenere il legame affettivo con la persona scomparsa.
La Corte di Cassazione si è occupata del tema in recenti occasioni;
ad esempio Cass. N.
370 del 2023 ha affermato che il diritto secondario al sepolcro è un diritto personalissimo che consiste “nella tutela del sentimento del parente verso il defunto”.
Tale diritto costituisce una proiezione dei diritti della personalità - posto che il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno, e dunque momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l'articolo 2 della Costituzione - ed è anche espressione della libertà religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita, essendo pag. 8/15 il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini e dunque esso trova fondamento altresì nell'articolo 19 della Costituzione, che garantisce la libertà di religione e delle pratiche che ne sono espressione.
Cass. 15432/2025 ha esaminato la questione sotto altro aspetto, ribadendo che il diritto secondario al sepolcro non ha natura reale ma personale e la sua lesione, pertanto, non può essere tutelata con le tradizionali azioni possessorie, ma richiede strumenti di tutela propri dei diritti della personalità.
Il diritto secondario di sepolcro si configura quindi come esplicazione dei sentimenti di pietà e del legame affettivo tra i vivi e i defunti. La sua protezione, garantita dalla
Costituzione, rappresenta un presidio essenziale della dignità della persona e della libertà religiosa, assicurando ai congiunti la possibilità di onorare la memoria dei propri cari e di elaborare il lutto secondo le proprie convinzioni e tradizioni. Dalla sua violazione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile, alla luce dell'art. 2059
c.c. nella sua interpretazione evolutiva ormai costituente diritto vivente, per cui fra i
“casi determinati dalla legge” rientrano i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla
Costituzione, e dunque anche quelli presidiati da artt. 2 e 19 Cost. sopra citati.
Nel caso di specie è pacifico sia il legame di parentela tra il defunto e che CP_1
la sussistenza fra gli stessi di un rapporto filiale improntato ad affetto, vicinanza, condivisione di momenti, come ordinariamente accade fra un padre e una figlia.
Non è neppure contestato che non abbia potuto accedere al luogo ove era CP_1
custodita l'urna cineraria del padre (la cucina di casa della ) per circa sette Parte_1
anni, dal 2016 fino al 18.5.2023, quando l'urna è stata trasferita nella tomba di famiglia a Sarteano.
L'appellante non ha impugnato la sentenza sotto il profilo dell'imputabilità a sé del danno, attraverso la condotta di impedimento frapposto all'ingresso di CP_1
nella propria abitazione dove era custodita l'urna di ma si è limitata a Persona_1
pag. 9/15 contestare la mancata prova del danno (primo motivo), l'inesistenza del danno (secondo motivo), la mancata prova del quantum e l'inapplicabilità dell'art. 1226 c.c. (terzo motivo).
L'appellante correttamente osserva che ogni danno che deriva da un illecito non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. Nel caso di specie, sul piano delle allegazioni, fin dall'atto introduttivo del giudizio la ha CP_1
evidenziato di aver provato sofferenza e logorio psicologico nel vedersi esclusa dall'accesso alle ceneri paterne a causa del comportamento della e di aver Parte_1
inoltre cominciato a soffrire, dal 2016 in poi, di una serie di disturbi legati allo stress, ricorrendo a vari trattamenti farmacologici e alla psicoterapia.
La sentenza impugnata ha escluso l'esistenza di un danno biologico di natura psichica causalmente riconducibile in via diretta ed immediata alla condotta della convenuta, ma ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza del danno morale, “e ciò non solo in via presuntiva (ossia in base al dato di comune esperienza secondo cui qualsiasi figlio, in assenza di peculiari elementi del caso concreto che nel caso in esame non sono state neppure dedotte dalla convenuta, patisce una notevole sofferenza nel non poter far visita alle spoglie del proprio genitore defunto), ma anche in ragione delle risultanze dell'istruttoria espletata in merito al dolore che l'attrice ha manifestato nel corso degli anni proprio in ragione della condotta della convenuta”. Il Tribunale, sul punto, ha richiamato il contenuto delle relazioni psicologiche e psichiatriche nonché la testimonianza resa all'udienza del 16/01/2024 dal dott. sia con riferimento allo CP_2
stress e alla tensione manifestati sin dall'estate del 2016 per la vicenda oggetto di causa, sia per quel che concerne le lacrime versate al telefono dalla stessa nel raccontare CP_1
il diniego frappostole dalla in occasione del sopralluogo del 19/02/2022. Parte_1
La motivazione non appare dunque affatto contraddittoria, dal momento che il Tribunale ha escluso che dall'illecito sia derivato alla parte attrice un danno alla salute, cioè una pag. 10/15 menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ma ha riconosciuto che ella abbia provato sofferenza nel vedersi impossibilitata a commemorare il padre in presenza delle sue spoglie mortali. Le relazioni degli specialisti in atti sono state ritenute inidonee a fornire la prova dell'esistenza del nesso causale con riguardo alla prima voce di danno, ma sono state valorizzate nella parte in cui viene riportato il resoconto dei sintomi manifestati dalla paziente e riferiti in anamnesi, quali ad esempio disturbi del sonno, tensioni muscolari, crisi di pianto.
Non si tratta di una decisione contraddittoria, appunto perché simili manifestazioni, seppure inidonee ad esitare in un danno alla salute, sono indici sintomatici di un malessere interiore protrattosi a lungo. Oltretutto, la sofferenza interna del soggetto da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 8546/2008). Anche prescindendo dal pianto, sul quale vi
è la testimonianza del teste è innegabile - perché rientra nel dato del notorio e CP_2
della comune esperienza di tutti gli uomini - che chiunque proverebbe dolore nel vedersi privato della possibilità di fare visita all'urna contenente le ceneri del proprio padre.
D'altra parte, in ordine al profilo della “serietà” del danno, è vero che la giurisprudenza ha cercato di porre un limite alle liti bagatellari, richiedendo che il danno non patrimoniale, anche se derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti, abbia una certa consistenza, superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non consista in meri disagi o fastidi (Cass 12885/2009).
L'accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno viene normalmente operato dal giudice in forza del “parametro costituito dalla coscienza sociale in un
pag. 11/15 determinato momento storico” , così Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/11/2008 n°
26972.
È evidente che la privazione della possibilità di rendere omaggio ad un defunto non è un danno “futile”, soprattutto se protrattasi per anni come nel caso di specie. Per quanto, infatti, il ricordo di una persona cara si porti nel cuore, per quanto in qualsiasi luogo - se si è credenti - si possa recitare una preghiera di suffragio, la commemorazione dei defunti nel luogo di sepoltura è una consuetudine radicata nella nostra civiltà, così come il deporre fiori o lumini o candele sulle tombe. È esperienza universalmente nota, proprio perché comune ad ogni essere umano e ad ogni latitudine, che la visita al cimitero assume una profonda valenza interiore, consentendo una riflessione sul tema della morte ed una sorta di “dialogo” con chi non è più, che può anche favorire la consolazione e l'elaborazione del lutto.
Certamente quindi, secondo il parametro della comune coscienza sociale, il danno subito dalla signora non è irrisorio;
né rileva che a tale sofferenza, nel proprio CP_1
intimo sentire, possano essersi accompagnati anche sentimenti diversi, legati al disappunto per l'atteggiamento complessivo della vedova del padre in relazione alla vicenda dei beni ereditari, che non escludono l'esistenza del danno.
In ordine alla quantificazione, va precisato che, benché nelle conclusioni l'appellante abbia richiesto la riduzione del danno perché manifestamente eccessivo, fra i motivi di appello non si rinviene alcuna specifica censura rispetto alla misura liquidata.
Ne consegue che la domanda, proposta solo nelle conclusioni e non sviluppata nei motivi è inammissibile, perché manca la necessaria correlazione tra la censura e la statuizione impugnata che l'art. 342 c.p.c. richiede.
In merito poi alla liquidazione equitativa pura ex art. 1226 c.c., è evidente che il danno cd. morale da sofferenza interiore non è quantificabile mediante parametri normativi o tabellari, non può essere provato a mezzo testimoni né tramite ctu, non essendo pag. 12/15 valutabile secondo criteri medico legali e non coincidendo con il danno psichico , ossia il danno alla salute, che dalla sentenza è stato escluso.
L'appellante non ha poi censurato specificamente la valutazione prudenziale operata del giudice, che peraltro è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto, perpetrate adducendo giustificazioni ambigue da parte di persona di famiglia con la quale, in precedenza, la aveva intrattenuto rapporti cordiali e che si era CP_1
protratta per anni, nonostante numerose missive fra legali.
Alla luce di quanto esposto è infondato anche il quinto motivo di appello, essendo la totalmente soccombente rispetto alla lite. Parte_1
In primo luogo, infatti, secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, e la compensazione totale o parziale è possibile soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (si veda fra tutte Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061).
Sebbene all'attrice non sia stata liquidata la voce del danno alla salute (che peraltro non era stato neppure oggetto di specifica quantificazione), ritenendolo non provato, la stessa è vittoriosa con riguardo all'unica domanda formulata di risarcimento del danno non patrimoniale.
Parimenti, secondo il principio della soccombenza virtuale, in caso di normale prosecuzione del giudizio la sarebbe stata vittoriosa in relazione anche a tale CP_1
domanda, in quanto la controparte sarebbe stata condannata a consentire l'esercizio del diritto secondario di sepolcro. La materia del contendere è cessata solo a seguito della rinuncia della all'affidamento dell'urna e trasferimento della stessa presso la Parte_1
tomba di Sarteano, dopo la proposta conciliativa del magistrato e quindi a giudizio già avviato.
pag. 13/15 È emerso dall'istruttoria, in particolare dalla deposizione del teste Testimone_7
dipendente del addetta ai servizi cimiteriali, che per lo Parte_2
spostamento dell'urna non era sufficiente una richiesta al da parte dei figli del Pt_2
defunto, ma era necessaria una previa rinuncia da parte dell'affidataria , la Parte_1
quale non vi ha dato corso se non dopo la proposta conciliativa del giudice. Vi è peraltro in atti (doc. 21 appellata) una missiva in cui l'avv. Finetti, ad aprile 2021, dichiarava che la cliente non se la sentiva di portare altrove le ceneri, indirettamente confermando che ella non aveva la volontà di compiere alcuna attività burocratica finalizzata a realizzare detto risultato.
Dall'istruttoria è poi emerso chiaramente che la ha dato causa al giudizio in Parte_1
quanto non ha mai consentito che potesse recarsi dinanzi all'urna cineraria CP_1
del padre e non ha neppure mai cercato, con buon senso, modalità che consentissero di contemperare il diritto alla riservatezza del proprio domicilio (abitazione presso la quale era custodita l'urna) ed i diritti personalissimi degli altri congiunti del defunto;
tanto più che, per quanto emerge dagli atti (cfr. missive e audioregistrazione sub. 68-69), la signora ha sempre chiesto il permesso di poter accedere alla casa in maniera CP_1
civile e per nulla prevaricatoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando, rispetto a quanto indicato nella nota spese dell'avv. Rossi, lo scaglione da euro 5.201 a 26.000, in base al valore del disputatum in appello.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 14/15 rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 , oltre 15 % per spese forfettarie,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Arianna De Martino Dott. Claudio Baglioni
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 468/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. SC Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv. FINETTI SERGIO elettivamente domiciliato in Orvieto
(TR), Via Loggia dei Mercanti n° 27 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
assistita e difesa dall'Avv. ROSSI PIEREDOARDO del foro di Cuneo, elettivamente domiciliata in ORVIETO P.ZZA XXIX MARZO 11 presso lo studio dell'AVV.
SC RI appellata
CONCLUSIONI: Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza con riguardo alla condanna di parte convenuta al risarcimento del danno morale e alla condanna alle spese e per l'effetto rigettare la domanda attorea così come proposta. In subordine ridurre il risarcimento, manifestamente eccessivo, operando la parziale compensazione delle spese con riferimento al giudizio di primo grado, con condanna dell'appellata alla restituzione e/o rimborso di tutte le somme eventualmente nel frattempo corrisposte dall'appellante in conseguenza della quivi appellata sentenza del Tribunale di Terni. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese del presente grado di appello
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis;
Disposta, ove ritenuto opportuno, la discussione orale del giudizio ex art. 348 bis e 350 bis c.p.c.; Nel merito, respingere, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'appello avversario, per l'effetto confermando integralmente la sentenza appellata del Tribunale di Terni nr. 556/2024 del 1/7/2024; In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese di trasferta, delle spese generali forfettarie al 15%, della Cpa e dell'Iva di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Terni Parte_1
è stata condannata a pagare a , a titolo di risarcimento del
[...] CP_1
danno non patrimoniale da violazione del “diritto secondario di sepolcro”, la somma di euro 10.000,00.
(figlia di deceduto il 19.4.2016, marito in seconde nozze CP_1 Persona_1
dell'odierna appellante) aveva citato in giudizio la vedova del padre lamentando che questa si fosse rifiutata di trasferire le ceneri del defunto, contenute in un'urna custodita pag. 2/15 nell'abitazione della (già casa comune della coppia), nella tomba di famiglia Parte_1
a Sarteano (SI), adducendo dapprima una presunta volontà contraria del defunto marito e poi inesistenti ostacoli di natura amministrativa;
inoltre reiteratamente, e da ultimo a febbraio 2022, si era rifiutata di consentirle l'ingresso nel casale per poter pregare sulle ceneri del padre.
Raggiunto un accordo in corso di lite sullo spostamento dell'urna, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda n. 4) dell'attrice ed è stata accolta la domanda di risarcimento del danno morale patito dalla esclusa invece la CP_1
sussistenza di un danno biologico di natura psichica.
Con atto di citazione in appello notificato il 30.7.2024 Parte_1
ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, omessa prova del danno e del nesso causale. Ha argomentato che il danno non patrimoniale è un danno conseguenza che va allegato e provato e, se connesso alla violazione di un interesse di rilievo costituzionale, l'offesa deve essere grave, nel senso che deve superare la soglia minima di tollerabilità ed il danno non deve essere generato da mero disagio, fastidio o sentimenti che nulla hanno a che vedere con il dolore interiore. Nel caso di specie tale prova non sarebbe stata fornita, non risultando decisive le prove testimoniali assunte e la perizia stragiudiziale, in quanto il disappunto e la rabbia dell'attrice derivano non dal fatto di non aver potuto pregare sulle spoglie del padre, ma dall'esserle stato vietato l'ingresso nell'abitazione, sulla quale sussiste il diritto di abitazione della vedova ex art. 540 c.c.
Con il secondo motivo ha lamentato la contraddittorietà ed illogicità della motivazione per il fatto che le stesse relazioni peritali con cui si è escluso il danno psichico sono state poste dal Giudice a supporto della prova del danno morale.
pag. 3/15 Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 1226 c.c. perché non era possibile procedere alla liquidazione equitativa pura del danno sopperendo alle carenze o decadenze istruttorie in cui è incorsa la la quale avrebbe dovuto fornire prova e CP_1
stima del danno, tramite i testimoni o tramite una ctu che non ha chiesto.
Con il quarto motivo ha dedotto l'incompletezza dell'istruttoria, reiterando l'ammissione delle prove orali richieste e non ammesse, il cui mancato espletamento ha determinato una erronea ed incompleta valutazione delle risultanze istruttorie che ha inciso sull'accertamento dell'effettiva realtà dei fatti.
Con il quinto motivo ha lamentato l'erronea attribuzione delle spese legali, da un lato perché la controparte è soccombente rispetto alla domanda relativa al risarcimento del danno psichico, dall'altro perché la domanda avente ad oggetto la violazione del diritto secondario al sepolcro si è conclusa con una conciliazione giudiziale.
Ha quindi concluso come in epigrafe. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che la sentenza CP_1
di primo grado è corretta sia nella ricostruzione dei fatti sia nell'applicazione dei principi giuridici. La condotta della ha comportato una grave e prolungata Parte_1
lesione del diritto di sepolcro, impedendo per oltre sette anni alla figlia del defunto di accedere all'urna cineraria del padre. Tale comportamento, lungi dall'essere giustificato da ragioni oggettive o da presunte volontà del defunto, si è manifestato attraverso continui dinieghi, rassicurazioni contraddittorie e ostacoli burocratici, come confermato sia dalla documentazione prodotta sia dalle testimonianze acquisite in giudizio.
La linea difensiva avversaria sarebbe stata poi radicalmente smentita dalla stessa funzionaria comunale indicata come “testimone centrale” dalla , la quale ha Parte_1
chiarito che solo l'affidataria dell'urna avrebbe potuto autorizzarne il trasferimento;
ne consegue che la sofferenza patita dalla non è dipesa da una sua inattività, bensì CP_1
dalla condotta ostruzionistica della controparte.
pag. 4/15 Quanto al riconoscimento del danno morale, ha sottolineato che il Tribunale ha correttamente applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la lesione del diritto secondario di sepolcro costituisce una violazione di diritti costituzionalmente tutelati e dà luogo a risarcimento del danno morale, anche sulla base di presunzioni e di una valutazione equitativa. La motivazione della sentenza di primo grado, lungi dall'essere contraddittoria, distingue correttamente tra danno morale (provato e liquidato) e danno psichico (non sufficientemente dimostrato sotto il profilo del nesso causale), valorizzando le risultanze istruttorie e la documentazione medica prodotta.
In merito alla liquidazione equitativa del danno ha evidenziato che la quantificazione operata dal Tribunale è proporzionata alla gravità della sofferenza subita e conforme ai criteri previsti dall'art. 1226 c.c., tenuto conto della difficoltà di una valutazione strettamente oggettiva in materia di diritti personalissimi. La difesa dell'appellata ha richiamato anche recente giurisprudenza di merito che ha ribadito la centralità del diritto di visita e culto sulle spoglie dei defunti e la risarcibilità del danno morale in caso di sua violazione.
Premessa la non necessità di integrare l'istruttoria, anche alla luce dell'inammissibilità dei capitoli avversari, la difesa ha sottolineato che è stata la a rifiutare CP_1 Parte_1
la proposta conciliativa del giudice (che prevedeva il pagamento della somma di euro
6.000 oltre ad un contributo spese legali e di trasferta) che l'attrice aveva accettato, dunque la condanna integrale della alle spese di lite è giustificata anche dal Parte_1
principio di soccombenza virtuale, essendo stata accertata la violazione del diritto di sepolcro e la fondatezza della domanda principale dell'appellata, mentre la prosecuzione del giudizio è stata resa necessaria dalla mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della . Parte_1
pag. 5/15 Dopo il mutamento del giudice istruttore a causa del trasferimento della dott.ssa ad altro incarico la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni Per_2
come innanzi precisate è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente va esaminato il quarto motivo di appello, in quanto l'appellante ritiene che la sentenza sia viziata a causa della mancata ammissione di alcuni capitoli di prova.
L'ordinanza istruttoria emessa dal giudice di prime cure (in data 20.9.2023) ha motivatamente escluso alcuni capitoli di prova dell'odierna appellante in quanto non contestati, irrilevanti oppure generici o contrastanti con documenti. In particolare l'appellante si duole che non siano stati ammessi i capitoli da 1 a 4 e da 8 a 10 con il teste da 13 a 18 con il teste nonché altri quattro testi Tes_1 Tes_2 Tes_3
sui
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
capitoli oggetto dell'interrogatorio formale.
Detti capitoli, quanto a quelli del teste sono del tutto irrilevanti ai fini del Tes_1
contendere, il solo n. 8 attiene a fatti non contestati;
quanto a quelli del teste il Tes_2
13 attiene a fatti non contestati;
irrilevanti il 14, 15, 18; genericamente formulato il 16
(“in più occasioni”) e comunque irrilevante. Corretta appare quindi la decisione del
Tribunale di escluderli.
Per quanto riguarda le richieste di prova sub D) della seconda memoria 183 di parte convenuta, l'ordinanza ammissiva delle prove sopra citate non pare aver assunto alcuna specifica statuizione, non ammettendoli, ma neppure motivando le ragioni della loro esclusione.
Ammesso che si fosse trattato di una mera dimenticanza dell'istruttore, le parti non hanno formulato richiesta di modifica o integrazione dell'ordinanza, né all'udienza immediatamente successiva, né durante quelle ulteriori (quella del 22.2.2024 depositata da avv. Finetti si riferisce ad altra questione, cioè l'escussione di due testi a prova pag. 6/15 contraria). Certamente però non può dirsi che dette istanze istruttorie siano state oggetto di rinuncia, dal momento che in sede conclusionale esse vennero reiterate dalla difesa della convenuta.
Ad ogni buon conto, ferma la possibilità del giudice di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti il che già giustificherebbe il mancato ascolto di tutti quelli indicati dalla parte, l'appello non si reputa fondato in quanto l'istanza di ammissione di tali prove per testi non era meritevole di accoglimento neppure sui capitoli che erano stati in parte ammessi ed oggetto di interrogatorio formale dell'attrice. Invero, tali istanze istruttorie appaiono inammissibili in quanto il capitolo 1 è irrilevante/relativo a fatti pacifici, il 2 attiene a fatti non contestati, il 3 è irrilevante, il 4 e 5 sono genericamente formulati, il 6 attiene a circostanze da provarsi documentalmente, il 7 è oggetto di prova documentale in atti, il numero 8 è valutativo, il 9 è documentale, 10 e 11 sono irrilevanti. Per tali ragioni il quarto motivo di appello va rigettato e, condividendo il Collegio la valutazione a suo tempo svolta dal Consigliere istruttore, può procedersi all'immediata decisione della causa, senza integrazioni istruttorie.
Anche i restanti motivi sono infondati e, conseguentemente, l' appello deve essere rigettato.
Va premesso che a seguito del raggiungimento di una soluzione condivisa, in corso di causa, in merito alla traslazione dell'urna in un cimitero la controversia è rimasta limitata all'accertamento della violazione del diritto di sepolcro in capo alla figlia del defunto ed al risarcimento dei danni patiti (morali, esistenziali, psicofisici e alla vita di relazione).
L'appellante non contesta la configurabilità di tale diritto né la sua sussistenza in capo alla signora CP_1
Benché non trovi una disciplina organica nel nostro ordinamento, tale diritto è stato oggetto di una progressiva elaborazione da parte della dottrina e soprattutto della pag. 7/15 giurisprudenza, la quale ne ha riconosciuto la natura di diritto della personalità, costituzionalmente protetto.
Tradizionalmente, il diritto di sepolcro viene distinto in diritto primario e diritto secondario. Il diritto primario concerne la facoltà di disporre delle proprie spoglie o di quelle altrui, scegliendo il luogo e le modalità della sepoltura. Il diritto secondario, invece, spetta ai congiunti del defunto e si sostanzia nella possibilità di accedere al luogo di sepoltura per compiervi atti di culto, commemorazione e pietà, nonché nell'opposizione a qualsiasi trasformazione che possa arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie.
La dottrina prevalente qualifica il diritto secondario di sepolcro come un diritto personalissimo, intrasmissibile e imprescrittibile, radicato negli artt. 2 e 19 della
Costituzione, che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili dell'uomo e la libertà religiosa, compresa la libertà di praticare il culto dei defunti: pratica comune a tutte le culture, di antichissime origini, legata sia al senso di pietà e di rispetto per le spoglie mortali delle persone scomparse, sia alla speranza di una vita nell'aldilà e dunque al bisogno di mantenere viva una connessione con chi ci ha preceduto.
È tutelato il cosiddetto iter ad sepulchrum, ovvero il diritto di accedere al luogo di sepoltura per rendere omaggio al defunto, svolgere riti religiosi o commemorativi, mantenere il legame affettivo con la persona scomparsa.
La Corte di Cassazione si è occupata del tema in recenti occasioni;
ad esempio Cass. N.
370 del 2023 ha affermato che il diritto secondario al sepolcro è un diritto personalissimo che consiste “nella tutela del sentimento del parente verso il defunto”.
Tale diritto costituisce una proiezione dei diritti della personalità - posto che il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno, e dunque momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l'articolo 2 della Costituzione - ed è anche espressione della libertà religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita, essendo pag. 8/15 il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini e dunque esso trova fondamento altresì nell'articolo 19 della Costituzione, che garantisce la libertà di religione e delle pratiche che ne sono espressione.
Cass. 15432/2025 ha esaminato la questione sotto altro aspetto, ribadendo che il diritto secondario al sepolcro non ha natura reale ma personale e la sua lesione, pertanto, non può essere tutelata con le tradizionali azioni possessorie, ma richiede strumenti di tutela propri dei diritti della personalità.
Il diritto secondario di sepolcro si configura quindi come esplicazione dei sentimenti di pietà e del legame affettivo tra i vivi e i defunti. La sua protezione, garantita dalla
Costituzione, rappresenta un presidio essenziale della dignità della persona e della libertà religiosa, assicurando ai congiunti la possibilità di onorare la memoria dei propri cari e di elaborare il lutto secondo le proprie convinzioni e tradizioni. Dalla sua violazione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile, alla luce dell'art. 2059
c.c. nella sua interpretazione evolutiva ormai costituente diritto vivente, per cui fra i
“casi determinati dalla legge” rientrano i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla
Costituzione, e dunque anche quelli presidiati da artt. 2 e 19 Cost. sopra citati.
Nel caso di specie è pacifico sia il legame di parentela tra il defunto e che CP_1
la sussistenza fra gli stessi di un rapporto filiale improntato ad affetto, vicinanza, condivisione di momenti, come ordinariamente accade fra un padre e una figlia.
Non è neppure contestato che non abbia potuto accedere al luogo ove era CP_1
custodita l'urna cineraria del padre (la cucina di casa della ) per circa sette Parte_1
anni, dal 2016 fino al 18.5.2023, quando l'urna è stata trasferita nella tomba di famiglia a Sarteano.
L'appellante non ha impugnato la sentenza sotto il profilo dell'imputabilità a sé del danno, attraverso la condotta di impedimento frapposto all'ingresso di CP_1
nella propria abitazione dove era custodita l'urna di ma si è limitata a Persona_1
pag. 9/15 contestare la mancata prova del danno (primo motivo), l'inesistenza del danno (secondo motivo), la mancata prova del quantum e l'inapplicabilità dell'art. 1226 c.c. (terzo motivo).
L'appellante correttamente osserva che ogni danno che deriva da un illecito non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. Nel caso di specie, sul piano delle allegazioni, fin dall'atto introduttivo del giudizio la ha CP_1
evidenziato di aver provato sofferenza e logorio psicologico nel vedersi esclusa dall'accesso alle ceneri paterne a causa del comportamento della e di aver Parte_1
inoltre cominciato a soffrire, dal 2016 in poi, di una serie di disturbi legati allo stress, ricorrendo a vari trattamenti farmacologici e alla psicoterapia.
La sentenza impugnata ha escluso l'esistenza di un danno biologico di natura psichica causalmente riconducibile in via diretta ed immediata alla condotta della convenuta, ma ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza del danno morale, “e ciò non solo in via presuntiva (ossia in base al dato di comune esperienza secondo cui qualsiasi figlio, in assenza di peculiari elementi del caso concreto che nel caso in esame non sono state neppure dedotte dalla convenuta, patisce una notevole sofferenza nel non poter far visita alle spoglie del proprio genitore defunto), ma anche in ragione delle risultanze dell'istruttoria espletata in merito al dolore che l'attrice ha manifestato nel corso degli anni proprio in ragione della condotta della convenuta”. Il Tribunale, sul punto, ha richiamato il contenuto delle relazioni psicologiche e psichiatriche nonché la testimonianza resa all'udienza del 16/01/2024 dal dott. sia con riferimento allo CP_2
stress e alla tensione manifestati sin dall'estate del 2016 per la vicenda oggetto di causa, sia per quel che concerne le lacrime versate al telefono dalla stessa nel raccontare CP_1
il diniego frappostole dalla in occasione del sopralluogo del 19/02/2022. Parte_1
La motivazione non appare dunque affatto contraddittoria, dal momento che il Tribunale ha escluso che dall'illecito sia derivato alla parte attrice un danno alla salute, cioè una pag. 10/15 menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ma ha riconosciuto che ella abbia provato sofferenza nel vedersi impossibilitata a commemorare il padre in presenza delle sue spoglie mortali. Le relazioni degli specialisti in atti sono state ritenute inidonee a fornire la prova dell'esistenza del nesso causale con riguardo alla prima voce di danno, ma sono state valorizzate nella parte in cui viene riportato il resoconto dei sintomi manifestati dalla paziente e riferiti in anamnesi, quali ad esempio disturbi del sonno, tensioni muscolari, crisi di pianto.
Non si tratta di una decisione contraddittoria, appunto perché simili manifestazioni, seppure inidonee ad esitare in un danno alla salute, sono indici sintomatici di un malessere interiore protrattosi a lungo. Oltretutto, la sofferenza interna del soggetto da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 8546/2008). Anche prescindendo dal pianto, sul quale vi
è la testimonianza del teste è innegabile - perché rientra nel dato del notorio e CP_2
della comune esperienza di tutti gli uomini - che chiunque proverebbe dolore nel vedersi privato della possibilità di fare visita all'urna contenente le ceneri del proprio padre.
D'altra parte, in ordine al profilo della “serietà” del danno, è vero che la giurisprudenza ha cercato di porre un limite alle liti bagatellari, richiedendo che il danno non patrimoniale, anche se derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti, abbia una certa consistenza, superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non consista in meri disagi o fastidi (Cass 12885/2009).
L'accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno viene normalmente operato dal giudice in forza del “parametro costituito dalla coscienza sociale in un
pag. 11/15 determinato momento storico” , così Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/11/2008 n°
26972.
È evidente che la privazione della possibilità di rendere omaggio ad un defunto non è un danno “futile”, soprattutto se protrattasi per anni come nel caso di specie. Per quanto, infatti, il ricordo di una persona cara si porti nel cuore, per quanto in qualsiasi luogo - se si è credenti - si possa recitare una preghiera di suffragio, la commemorazione dei defunti nel luogo di sepoltura è una consuetudine radicata nella nostra civiltà, così come il deporre fiori o lumini o candele sulle tombe. È esperienza universalmente nota, proprio perché comune ad ogni essere umano e ad ogni latitudine, che la visita al cimitero assume una profonda valenza interiore, consentendo una riflessione sul tema della morte ed una sorta di “dialogo” con chi non è più, che può anche favorire la consolazione e l'elaborazione del lutto.
Certamente quindi, secondo il parametro della comune coscienza sociale, il danno subito dalla signora non è irrisorio;
né rileva che a tale sofferenza, nel proprio CP_1
intimo sentire, possano essersi accompagnati anche sentimenti diversi, legati al disappunto per l'atteggiamento complessivo della vedova del padre in relazione alla vicenda dei beni ereditari, che non escludono l'esistenza del danno.
In ordine alla quantificazione, va precisato che, benché nelle conclusioni l'appellante abbia richiesto la riduzione del danno perché manifestamente eccessivo, fra i motivi di appello non si rinviene alcuna specifica censura rispetto alla misura liquidata.
Ne consegue che la domanda, proposta solo nelle conclusioni e non sviluppata nei motivi è inammissibile, perché manca la necessaria correlazione tra la censura e la statuizione impugnata che l'art. 342 c.p.c. richiede.
In merito poi alla liquidazione equitativa pura ex art. 1226 c.c., è evidente che il danno cd. morale da sofferenza interiore non è quantificabile mediante parametri normativi o tabellari, non può essere provato a mezzo testimoni né tramite ctu, non essendo pag. 12/15 valutabile secondo criteri medico legali e non coincidendo con il danno psichico , ossia il danno alla salute, che dalla sentenza è stato escluso.
L'appellante non ha poi censurato specificamente la valutazione prudenziale operata del giudice, che peraltro è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto, perpetrate adducendo giustificazioni ambigue da parte di persona di famiglia con la quale, in precedenza, la aveva intrattenuto rapporti cordiali e che si era CP_1
protratta per anni, nonostante numerose missive fra legali.
Alla luce di quanto esposto è infondato anche il quinto motivo di appello, essendo la totalmente soccombente rispetto alla lite. Parte_1
In primo luogo, infatti, secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, e la compensazione totale o parziale è possibile soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (si veda fra tutte Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061).
Sebbene all'attrice non sia stata liquidata la voce del danno alla salute (che peraltro non era stato neppure oggetto di specifica quantificazione), ritenendolo non provato, la stessa è vittoriosa con riguardo all'unica domanda formulata di risarcimento del danno non patrimoniale.
Parimenti, secondo il principio della soccombenza virtuale, in caso di normale prosecuzione del giudizio la sarebbe stata vittoriosa in relazione anche a tale CP_1
domanda, in quanto la controparte sarebbe stata condannata a consentire l'esercizio del diritto secondario di sepolcro. La materia del contendere è cessata solo a seguito della rinuncia della all'affidamento dell'urna e trasferimento della stessa presso la Parte_1
tomba di Sarteano, dopo la proposta conciliativa del magistrato e quindi a giudizio già avviato.
pag. 13/15 È emerso dall'istruttoria, in particolare dalla deposizione del teste Testimone_7
dipendente del addetta ai servizi cimiteriali, che per lo Parte_2
spostamento dell'urna non era sufficiente una richiesta al da parte dei figli del Pt_2
defunto, ma era necessaria una previa rinuncia da parte dell'affidataria , la Parte_1
quale non vi ha dato corso se non dopo la proposta conciliativa del giudice. Vi è peraltro in atti (doc. 21 appellata) una missiva in cui l'avv. Finetti, ad aprile 2021, dichiarava che la cliente non se la sentiva di portare altrove le ceneri, indirettamente confermando che ella non aveva la volontà di compiere alcuna attività burocratica finalizzata a realizzare detto risultato.
Dall'istruttoria è poi emerso chiaramente che la ha dato causa al giudizio in Parte_1
quanto non ha mai consentito che potesse recarsi dinanzi all'urna cineraria CP_1
del padre e non ha neppure mai cercato, con buon senso, modalità che consentissero di contemperare il diritto alla riservatezza del proprio domicilio (abitazione presso la quale era custodita l'urna) ed i diritti personalissimi degli altri congiunti del defunto;
tanto più che, per quanto emerge dagli atti (cfr. missive e audioregistrazione sub. 68-69), la signora ha sempre chiesto il permesso di poter accedere alla casa in maniera CP_1
civile e per nulla prevaricatoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando, rispetto a quanto indicato nella nota spese dell'avv. Rossi, lo scaglione da euro 5.201 a 26.000, in base al valore del disputatum in appello.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 14/15 rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 , oltre 15 % per spese forfettarie,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Arianna De Martino Dott. Claudio Baglioni
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