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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5810/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sabina Castagnetta,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Tatiana Curreli e Gian Luca Carrara,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da note scritte del 4.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 14.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 6.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la parziale modifica delle condizioni di divorzio da come sancite con sentenza CP_1
del 9.10.2019 resa dal Tribunale di prima istanza di Marrakech.
In forza della richiamata sentenza, per quel che qui preme evidenziare, era stata affidata alla sig.ra la custodia dei figli minori e nati dall'unione coniugale Parte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente il 22.1.2009 e il 18.3.2015); era stato disciplinato il regime di frequentazioni tra il padre e i due minori;
era stato previsto a carico del sig. il versamento di un CP_1
assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli.
L'attrice ha, segnatamente, domandato che fosse disposto l'affidamento dei due minori in via esclusiva rafforzata a lei;
che fosse sancita la possibilità per il padre di vedere i figli solo in modalità protetta;
che fosse incrementato il contributo paterno al mantenimento dei minori;
che fosse riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile a carico del marito.
Con comparsa di risposta del 25.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha instato per l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso di controparte, o comunque per il rigetto delle domande attoree.
I Servizi Sociali territorialmente competenti, che già risultavano essere intervenuti a sostegno dei minori e del nucleo, hanno trasmesso periodiche relazioni di aggiornamento circa la situazione familiare.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, che con note scritte del 4.11.2025 hanno da ultimo confermato, chiedendone congiuntamente il recepimento da parte del Tribunale.
***
1. Ritiene il collegio che le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli minori della coppia e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di Per_1 Per_2
ordine pubblico.
2. Al contempo, alla luce della situazione fattuale quale emersa dall'istruttoria espletata, si rivela opportuno disporre che i Servizi Sociali competenti proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di ulteriori ventiquattro mesi dalla comunicazione della presente sentenza.
2 3. Si ritiene poi che, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
anche a modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di prima istanza di Marrakech del 9.10.2019,
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“- fermo l'affido condiviso dei due minori a entrambi i genitori con loro collocazione abitativa presso la madre,
- il padre terrà con sé entrambi i figli a weekend alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
inoltre potrà vederli, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, per un pomeriggio infrasettimanale, allorquando di regola li andrà a riprendere dalle attività sportive dai due frequentate;
- varrà il criterio dell'alternanza per le principali festività;
- ciascun genitore potrà tenere i minori con sé per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo di fermo scolastico estivo;
- restano salvi diversi accordi tra le parti in ordine al regime di frequentazione con i minori, da assumere in ogni caso nel preminente interesse dei minori medesimi;
- Il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli, la somma mensile di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese di giugno 2025; somma da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- l'assegno unico per entrambi i figli continuerà a essere percepito integralmente dalla madre;
- le spese straordinarie per i due figli (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano
3 del previo accordo), saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno dei due;
- il sig. erserà alla sig.ra a tacitazione delle pretese da questa vantate Pt_2 Parte_1
per arretrati nel mantenimento ordinario e straordinario per i due figli, la somma di euro
6.000,00 da corrispondere in due rate di euro 3.000,00 ciascuna, la prima entro il 23.9.2025, la seconda entro il 31.12.2025;
- la sig.ra dà atto che provvederà a rimettere la querela relativa al Parte_1
procedimento penale in essere per omessa contribuzione economica (N. 2251/23 RGPM) nella misura in cui il sig. adempia al versamento di euro 6.000,00 nei termini appena Pt_2
indicati; dichiara che, a fronte del regolare versamento della predetta somma di euro 6.000,00, nulla più farà valere nei confronti dell'odierno attore per arretrati maturati fino alla data odierna (3.6.2025); dà conto che non ha sporto ulteriori querele né provvederà a farlo relativamente alle pregresse mancate corresponsioni del mantenimento per i figli;
- le parti rinunciano a richiedere per sé una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi
l'una dell'altra”;
- demanda ai Servizi Sociali competenti i compiti di cui alla motivazione;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sabina Castagnetta,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Tatiana Curreli e Gian Luca Carrara,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da note scritte del 4.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 14.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 6.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la parziale modifica delle condizioni di divorzio da come sancite con sentenza CP_1
del 9.10.2019 resa dal Tribunale di prima istanza di Marrakech.
In forza della richiamata sentenza, per quel che qui preme evidenziare, era stata affidata alla sig.ra la custodia dei figli minori e nati dall'unione coniugale Parte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente il 22.1.2009 e il 18.3.2015); era stato disciplinato il regime di frequentazioni tra il padre e i due minori;
era stato previsto a carico del sig. il versamento di un CP_1
assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli.
L'attrice ha, segnatamente, domandato che fosse disposto l'affidamento dei due minori in via esclusiva rafforzata a lei;
che fosse sancita la possibilità per il padre di vedere i figli solo in modalità protetta;
che fosse incrementato il contributo paterno al mantenimento dei minori;
che fosse riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile a carico del marito.
Con comparsa di risposta del 25.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha instato per l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso di controparte, o comunque per il rigetto delle domande attoree.
I Servizi Sociali territorialmente competenti, che già risultavano essere intervenuti a sostegno dei minori e del nucleo, hanno trasmesso periodiche relazioni di aggiornamento circa la situazione familiare.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, che con note scritte del 4.11.2025 hanno da ultimo confermato, chiedendone congiuntamente il recepimento da parte del Tribunale.
***
1. Ritiene il collegio che le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli minori della coppia e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di Per_1 Per_2
ordine pubblico.
2. Al contempo, alla luce della situazione fattuale quale emersa dall'istruttoria espletata, si rivela opportuno disporre che i Servizi Sociali competenti proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di ulteriori ventiquattro mesi dalla comunicazione della presente sentenza.
2 3. Si ritiene poi che, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
anche a modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di prima istanza di Marrakech del 9.10.2019,
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“- fermo l'affido condiviso dei due minori a entrambi i genitori con loro collocazione abitativa presso la madre,
- il padre terrà con sé entrambi i figli a weekend alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
inoltre potrà vederli, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, per un pomeriggio infrasettimanale, allorquando di regola li andrà a riprendere dalle attività sportive dai due frequentate;
- varrà il criterio dell'alternanza per le principali festività;
- ciascun genitore potrà tenere i minori con sé per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo di fermo scolastico estivo;
- restano salvi diversi accordi tra le parti in ordine al regime di frequentazione con i minori, da assumere in ogni caso nel preminente interesse dei minori medesimi;
- Il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli, la somma mensile di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese di giugno 2025; somma da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- l'assegno unico per entrambi i figli continuerà a essere percepito integralmente dalla madre;
- le spese straordinarie per i due figli (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano
3 del previo accordo), saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno dei due;
- il sig. erserà alla sig.ra a tacitazione delle pretese da questa vantate Pt_2 Parte_1
per arretrati nel mantenimento ordinario e straordinario per i due figli, la somma di euro
6.000,00 da corrispondere in due rate di euro 3.000,00 ciascuna, la prima entro il 23.9.2025, la seconda entro il 31.12.2025;
- la sig.ra dà atto che provvederà a rimettere la querela relativa al Parte_1
procedimento penale in essere per omessa contribuzione economica (N. 2251/23 RGPM) nella misura in cui il sig. adempia al versamento di euro 6.000,00 nei termini appena Pt_2
indicati; dichiara che, a fronte del regolare versamento della predetta somma di euro 6.000,00, nulla più farà valere nei confronti dell'odierno attore per arretrati maturati fino alla data odierna (3.6.2025); dà conto che non ha sporto ulteriori querele né provvederà a farlo relativamente alle pregresse mancate corresponsioni del mantenimento per i figli;
- le parti rinunciano a richiedere per sé una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi
l'una dell'altra”;
- demanda ai Servizi Sociali competenti i compiti di cui alla motivazione;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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