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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Oggetto: Opposizione a precetto
(art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite di primo grado iscritte ai n. 1962/2022, 2070/2022, 12/2023 proposte da:
Parte_1 nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Di Naro;
(RG 1962/2022)
e da:
, nato a [...] il 4 .06.1951 e nata ad [...] il Parte_2 Controparte_1
4.03.1951, rappresentati e difeso dall'Avv. Ilaria Barraco;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Li Parte_3
Calsi;
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Di Naro;
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_3 CP_4 difesa dall'Avv. Barraco Ilaria e dall'Avv. Fabio Li Calsi;
(RG 2070/2022 - RG 12/2023)
ATTORI nei confronti di:
Controparte_5 società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione
[...]
Siciliana, Società Finanziaria con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno n.47, in persona del
1 Dott. , nella qualità di Direttore Generale dell rappresentato e difeso Parte_4 CP_5 dall'Avv. Salvatore Palillo;
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con contratto di finanziamento a rogito del Notaio del 10.11.2016 rep. Per_1
60956/16582, registrato a Palermo 1 il 10 novembre 2016 al n. 12985/1T, l Controparte_5 concedeva alla società un finanziamento di euro 860.000,00 in
[...] Controparte_3 relazione al quale prestavano garanzie fideiussorie , , CP_4 Parte_3 [...]
; che il finanziamento veniva, altresì, sostenuto da ipoteche di primo grado Parte_1 su beni di proprietà della stessa beneficiaria, e di altri immobili appartenenti ad Parte_2
e a , nonché sul capannone industriale sito in Zona ASI di Caltanissetta già di Controparte_1 proprietà della Controparte_6
Verificatosi l'inadempimento della debitrice nel pagamento delle quote semestrali meglio specificate nel piano di ammortamento allegato al citato contratto per la somma complessiva di € 892.921,62, l'IRFIS notificava precetto a tutti i garanti fideiussori e ipotecari.
Ciò premesso gli attori, nelle rispettive qualità di garanti, unitamente al debitore principale, con separati atti di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 co 1 c.p.c con contestuale domanda di sospensione, spiegavano opposizione all'esecuzione contestando il diritto di IRFIS
a procedere ad esecuzione forzata per i motivi che, in sintesi, possono così riassumersi:
1) nullità della fideiussione omnibus prestata, in quanto il modulo di fideiussione è stato redatto in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla Banca D'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 su parere del 20.04.2005;
2) liberazione dei fideiussori ex art 1956 c.c. per mala fede genetica nell'instaurazione del rapporto, per avere il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento;
3) nullità/annullabilità del precetto per illegittima deroga al beneficium ordinis, prevedendo l'art 7 bis del contratto di mutuo un'espressa deroga all'art.1957 c.c.;
4) nullità del precetto per violazione dell'art. 1944 c.c.;
5) invalidità del precetto per illegittimità del quantum richiesto per aver intimato il pagamento, a ciascuno dei destinatari dell'atto di precetto, della somma complessiva di euro 894.765,94 che - se corrisposta dal debitore principale, dai fideiussori e dai garanti - comporterebbe duplicazione della somma precettata;
2 6) violazione del merito creditizio in relazione alla posizione di tenendo Controparte_3 conto di tutti i fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento del debitore principale;
7) violazione del principio di proporzionalità delle garanzie del creditore ed abuso del diritto;
8) nullità del mutuo per mancata indicazione del Taeg e del ISC, per la violazione dell'art. 117 tub. e per illiceità della sua causa ai sensi degli artt. 1418 e 1343 c.c.;
9) usura genetica;
nullità della clausola contrattuale afferente la previsione di interessi usurari;
10) illegittima applicazione dell'interesse composto conseguente al tipo di ammortamento
(francese) del mutuo;
11) improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di precetto per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, violazione dei principi di litispendenza e continenza;
12) carenza di legittimazione passiva della di per Controparte_2 Controparte_2 intervenuto atto di scissione a rogito del notaio rep. 43382/18890, Persona_2 registrato a Canicattì il 12.11.2021 al n. 4226, in assenza di opposizione dei creditori, per aver ceduto la piena ed esclusiva proprietà del capannone industriale in
Caltanissetta ad una società di nuova costituzione.
Chiedevano quindi al Tribunale di :
Ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta, in quanto attuativa di comportamenti concertati vietati e di intese anticoncorrenziali vietate dalla L.
287/1990;
Ritenere e dichiarare la nullità-vizio del contratto di fideiussione in parola, in quanto meramente riproduttivo degli schemi contrattuali uniformi ABI;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità derivata della fideiussione de qua per mala fede genetica nell'instaurazione del rapporto;
Ritenere e dichiarare il vizio genetico della fideiussione afferente alla violazione dell'art. 1956 c.c. e dell'art. 1957 c.c.;
Ritenere e dichiarare la nullità e/ o annullabilità del precetto per violazione dell'art. 1944 c.c.; ritenere e dichiarare l'invalidità del precetto per illegittimità della somma richiesta;
Ritenere e dichiarare che l'ente finanziatore, con condotta colposa, ha violato la valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB;
Ritenere e dichiarare la responsabilità risarcitoria ex art. 1337 c.c. in capo all
[...]
per le violazioni di cui sopra e condannarla per questo al risarcimento del CP_5 danno a favore degli opponenti;
3 Ritenere e dichiarare che l ha violato il principio generale di Controparte_5 proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all'entità del debito;
CP_ Ritenere e dichiarare che il comportamento dell che ha stipulato un contratto di mutuo dell'importo di euro 860.000,00 garantito da fideiussioni e ipoteche immobiliare ultronee è illegittimo in quanto distorsivo dello strumento della cautela, oltre che passibile di responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c CP_ L si costituiva nei procedimenti formulando previamente richiesta di riunione per ragioni di connessione;
contestando punto per punto le allegazioni avverse e chiedendo l'integrale rigetto delle opposizioni ritenendole infondate con condanna anche ex art 96
c.p.c.
Disposta la riunione dei procedimenti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva oltre che per l'identità dei motivi di opposizione spiegati, disattese le istanze di sospensione le cause riunite, in ragione della natura documentale, venivano trattenute in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, tutte le doglianze spiegate dagli attori sono infondate e vanno integralmente respinte.
Premesso che, sin dagli atti introduttivi, è del tutto incontestato dagli opponenti sia l'avvenuta erogazione del finanziamento alla che l'inadempimento della Controparte_3 stessa società nel pagamento delle rate con conseguente decadenza del beneficio del termine, va innanzitutto rilevato che il richiamo alla fideiussione omnibus non è pertinente al caso di specie, essendo noto che in tale ipotesi il garante si obbliga a garantire tutte le obbligazioni, anche future, che dovessero nascere tra l'obbligato principale ed il soggetto garantito.
Nella fattispecie esame, invece, nel contratto è espressamente pattuito che il fideiussore garantisce l'adempimento delle sole obbligazioni nascenti dal finanziamento e non certo obbligazioni future. Specificamente, come si evince dall'art. 7 bis del contratto rubricato
“Prestazione di fideiussione”, e e hanno CP_4 Parte_3 Parte_1 prestato fideiussione per l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto mel limite dell'importo massimo garantito di euro 1.120.000,00.
Inoltre, emerge sempre dal tenore testuale del titolo, che la fideiussione non è stata prestata su un modello predisposto riproduttivo dello schema dell'intesa vietata in contrasto con l'art. 2 L 287/90 ma in seno allo stesso atto notarile (rep 60956 racc 16582 in Notaio di Palermo). Per_1
E' evidente, dunque, l'improprio richiamo alle clausole attenzionate dall'Autorità garante, contrastanti con l'art. 2 della l. n. 287 del 1990 riproduttive dello schema
4 unilaterale costituente l'intesa vietata;
pur tuttavia, anche laddove dovesse ritenersi la presenza di clausole negoziali conformi al modello ABI, per costante giurisprudenza deve sussistere altresì la prova - non offerta dagli opponenti - che senza dette clausole la fideiussione non sarebbe stata stipulata.
Inoltre come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare “non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.”; la semplice presenza delle clausole contestate non basta a rendere nullo il contratto se non è dimostrata la loro derivazione concreta da un'intesa ancora perdurante al momento della stipula (v. di recente, Corte
d'Appello di Brescia 14 aprile 2025).
Sul punto i riferimenti degli opponenti sono generici e non sempre pertinenti all'effettiva garanzia assunta, dovendo dunque disattendersi qualsiasi doglianza sul punto nonché la correlata eccezione di incompetenza per materia in favore della Sezione specializzata delle imprese istituita innanzi al Tribunale di Napoli.
Passando ad esaminare la doglianza di cui al punto 2) sulla liberazione dei fideiussori ex art 1956 c.c. va dato atto innanzitutto che i presupposti di applicabilità della norma non ricorrono allorché, come nella fattispecie in esame, nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale (giacchè in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito).
Inoltre è carente l'ulteriore presupposto per poter invocare la norma ovvero una nuova CP_ concessione di credito (le somme sono state erogate dall contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento); oltretutto è onere della parte che deduca la violazione dell'art. 1956 c.c., dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. Tutte allegazioni assenti nel caso di specie ove si è fatto un generale richiamo alla norma senza una corretta verifica dell'applicabilità al finanziamento di cui è causa.
In relazione al punto 3) è sufficiente osservare, anche alla luce di recenti arresti della
Suprema Corte, che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere
5 preventivamente rinunciata dal fideiussore trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cassazione civile sez. I,
17/02/2025, n.3989).
I punti 4) e 5) si rivelano altresì infondati e possono essere esaminati congiuntamente evidenziando che, ai sensi dell'art. 7 bis del contratto i fideiussori hanno dichiarato espressamente l'esclusione del beneficio della previa escussione del debitore ai sensi dell'art. 1944 c.c.; inoltre, venendo in rilievo un'obbligazione solidale tra debitore principale e fideiussore per le obbligazioni assunte dal primo, il creditore può agire per l'intero nei confronti dei condebitori essendo peraltro previsto, nella parte finale dell'articolo richiamato, che in caso di inadempienza l potrà agire tanto CP_5 personalmente contro i fideiussori che contro il debitore principale sia congiuntamente che disgiuntamente.
Quanto alla valutazione del merito creditizio la violazione dell'art 124 bis TUB non può essere allegata come avvenuto nel caso in esame, in maniera generica, senza che venga offerto alcun elemento a sostegno di quanto eccepito;
la valutazione della meritevolezza del debitore si fonda di fatti su una pluralità di elementi, tra cui la diligenza nel contrarre obbligazioni, l'incapacità di adempiere, la completezza della documentazione.
Gli opponenti non avendo provato la sussistenza delle condizioni di applicabilità della predetta norma non hanno assolto al proprio onere probatorio atteso che, è onere del garante dimostrare che il creditore ha concesso il credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore (v. in argomento gli orientamenti del Tribunale Milano Sez. spec.
Impresa, 03/02/2023, n.896).
Non si ravvisa poi alcuna irragionevolezza in relazione alle garanzie concesse in sede di stipula (in ordine alle quali le parti hanno espresso consenso) se parametrate all'importo finanziato di certo ingente, fermo restando che il codice di rito prevede alcuni rimedi da azionare dinnanzi al GE per l'ipotesi in cui il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti. Par Anche l'ulteriore doglianza spiegata sull si rivela infondata.
L'indice sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, “non è un tasso, un prezzo o altra condizione la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b., posto che tale omissione non determina una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto." (Cass. sent. 9.12.2021, n.
39169).
6 Par L'errata indicazione dell' non potrebbe determinare l'applicazione dell'art. 117 comma 6
TUB che invero, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione non è Par applicabile alla fattispecie in esame in quanto l , come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento con una funzione meramente informativa.
Conseguentemente, l'eventuale violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca Par per il tramite dell'erronea quantificazione dell non sarebbe neppure suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi); potendosi, al più, configurare semmai, un illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità in quanto la parte mutuataria potrebbe se del caso dedurre che, Par a causa della errata informazione sull è stata indotta a stipulare un mutuo che, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, al contempo, allegando e provando un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa. Nulla di tutto questo invece viene specificamente dedotto in atti.
Va altresì rilevata la genericità dell'allegazione sull'usurarietà originaria degli interessi pattuiti in violazione delle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe all'attore fornire la prova del carattere indebito di talune poste passive per l'applicazione di interessi usurari;
per altro verso è ormai acclarato che l'eventuale
'usura sopravvenuta - ossia l'incremento del tasso di interesse concordato nel corso del rapporto- non determina alcuna nullità o inefficacia della clausola sugli interessi .
Per quanto riguarda infine la doglianza di cui al punto n. 10), questo Tribunale ritiene - in aderenza alla prevalente giurisprudenza di merito – che il piano di ammortamento alla francese non determini di per sé alcun fenomeno anatocistico e che sia, pertanto, legittimo
(cfr., sentenze Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 24/09/2024, n.8259, Tribunale di
Imperia 6.10.2023 n. 634; Tribunale di Cosenza 18.9.2023 n. 1492; Tribunale di Alessandria
10.5.2023 n. 405; Tribunale di Roma 27.2.2023 n. 3228).
In tale sistema di ammortamento la rata costante si compone di una quota di interessi e una quota di capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.
Tale principio non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di
7 interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. La peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può fondatamente sostenere che si sia in presenza di un interesse anatocistico per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale. Tale piano di ammortamento, dunque, non comporta capitalizzazione degli interessi, posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Anche le doglianze sull'imputazione in preammortamento sono infondate, emergendo invero dal prospetto riepilogativo di cui all'allegato A alla memoria ex art 183 co 6 c.p.c. CP_ dell che quanto corrisposto dal debitore in tale fase è stato imputato sia alla sorte capitale che agli interessi.
In relazione alle contestazioni sulla violazione del principio del ne bis in Controparte_3 idem sostanziale per l'avvenuta notifica di un secondo atto di precetto va osservato che è pacifico che il primo atto di precetto sia stato rinunciato dal creditore;
rinuncia che, come già rilevato da questo Tribunale in altre occasioni, trattandosi di atto unilaterale e abdicativo del creditore non necessita di consenso del debitore né di un accordo con lo stesso. Alla luce della rinuncia, pertanto, non si rivelano pertinenti i richiami agli istituti della litispendenza e continenza, costituenti rimedi processuali per evitare la duplicazione dei giudizi e garantire una decisione unitaria.
Tirando le fila del discorso, pertanto, tutte le doglianze spiegate vanno disattese, assorbite le domande risarcitorie dal contenuto generico e imprecisato, sussistendo il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata.
Sulla carenza di legittimazione della Controparte_2 Controparte_7 va invece osservato che è pacifico, sin dalla fase cautelare dell'opposizione
[...] dinnanzi al GE, che per effetto di scissione in data 6.9.2021 e contestuale trasferimento alla del capannone industriale oggetto di ipoteca, parte opposta – venuta a Controparte_8 conoscenza del progetto di scissione in data prossima alla notifica dell'atto di pignoramento - ha provveduto alla notifica di un nuovo atto di precetto in favore della nuova proprietaria con
8 conseguente improseguibilità della procedura esecutiva per tale profilo che il G.E. è tenuto a dichiarare con riferimento al cespite non più nella titolarità della Controparte_2
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, (consumate tutte le fasi - valore fino ad € 1.000.000,00), seguono come di consueto la soccombenza;
in ragione della pluralità delle domande concernenti talvolta tematiche di attuale dibattito dottrinale e giurisprudenziale, non appaiono sussistere i presupposti per la condanna richiesta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Spese compensate quanto alla poiché la scissione è avvenuta in Controparte_2 epoca prossima al passaggio in sofferenza del mutuo e alla decadenza del beneficio del termine.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sulle cause riunite 1962/2022,
2070/2022, 12/2023 aventi ad oggetto opposizioni a precetto proposte da
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3 CP_3
nei confronti
[...] Controparte_2 di Controparte_5 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di
[...]
compensate, in relazione alla suddetta posizione Controparte_2 processuale, le spese di lite;
RESPINGE per il resto l'opposizione e NA , Parte_1
, , , in solido tra loro, Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite sostenute per il presente giudizio dalla convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, nella misura complessiva di € 14.600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 24 luglio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
9
(art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite di primo grado iscritte ai n. 1962/2022, 2070/2022, 12/2023 proposte da:
Parte_1 nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Di Naro;
(RG 1962/2022)
e da:
, nato a [...] il 4 .06.1951 e nata ad [...] il Parte_2 Controparte_1
4.03.1951, rappresentati e difeso dall'Avv. Ilaria Barraco;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Li Parte_3
Calsi;
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Di Naro;
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_3 CP_4 difesa dall'Avv. Barraco Ilaria e dall'Avv. Fabio Li Calsi;
(RG 2070/2022 - RG 12/2023)
ATTORI nei confronti di:
Controparte_5 società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione
[...]
Siciliana, Società Finanziaria con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno n.47, in persona del
1 Dott. , nella qualità di Direttore Generale dell rappresentato e difeso Parte_4 CP_5 dall'Avv. Salvatore Palillo;
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con contratto di finanziamento a rogito del Notaio del 10.11.2016 rep. Per_1
60956/16582, registrato a Palermo 1 il 10 novembre 2016 al n. 12985/1T, l Controparte_5 concedeva alla società un finanziamento di euro 860.000,00 in
[...] Controparte_3 relazione al quale prestavano garanzie fideiussorie , , CP_4 Parte_3 [...]
; che il finanziamento veniva, altresì, sostenuto da ipoteche di primo grado Parte_1 su beni di proprietà della stessa beneficiaria, e di altri immobili appartenenti ad Parte_2
e a , nonché sul capannone industriale sito in Zona ASI di Caltanissetta già di Controparte_1 proprietà della Controparte_6
Verificatosi l'inadempimento della debitrice nel pagamento delle quote semestrali meglio specificate nel piano di ammortamento allegato al citato contratto per la somma complessiva di € 892.921,62, l'IRFIS notificava precetto a tutti i garanti fideiussori e ipotecari.
Ciò premesso gli attori, nelle rispettive qualità di garanti, unitamente al debitore principale, con separati atti di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 co 1 c.p.c con contestuale domanda di sospensione, spiegavano opposizione all'esecuzione contestando il diritto di IRFIS
a procedere ad esecuzione forzata per i motivi che, in sintesi, possono così riassumersi:
1) nullità della fideiussione omnibus prestata, in quanto il modulo di fideiussione è stato redatto in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla Banca D'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 su parere del 20.04.2005;
2) liberazione dei fideiussori ex art 1956 c.c. per mala fede genetica nell'instaurazione del rapporto, per avere il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento;
3) nullità/annullabilità del precetto per illegittima deroga al beneficium ordinis, prevedendo l'art 7 bis del contratto di mutuo un'espressa deroga all'art.1957 c.c.;
4) nullità del precetto per violazione dell'art. 1944 c.c.;
5) invalidità del precetto per illegittimità del quantum richiesto per aver intimato il pagamento, a ciascuno dei destinatari dell'atto di precetto, della somma complessiva di euro 894.765,94 che - se corrisposta dal debitore principale, dai fideiussori e dai garanti - comporterebbe duplicazione della somma precettata;
2 6) violazione del merito creditizio in relazione alla posizione di tenendo Controparte_3 conto di tutti i fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento del debitore principale;
7) violazione del principio di proporzionalità delle garanzie del creditore ed abuso del diritto;
8) nullità del mutuo per mancata indicazione del Taeg e del ISC, per la violazione dell'art. 117 tub. e per illiceità della sua causa ai sensi degli artt. 1418 e 1343 c.c.;
9) usura genetica;
nullità della clausola contrattuale afferente la previsione di interessi usurari;
10) illegittima applicazione dell'interesse composto conseguente al tipo di ammortamento
(francese) del mutuo;
11) improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di precetto per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, violazione dei principi di litispendenza e continenza;
12) carenza di legittimazione passiva della di per Controparte_2 Controparte_2 intervenuto atto di scissione a rogito del notaio rep. 43382/18890, Persona_2 registrato a Canicattì il 12.11.2021 al n. 4226, in assenza di opposizione dei creditori, per aver ceduto la piena ed esclusiva proprietà del capannone industriale in
Caltanissetta ad una società di nuova costituzione.
Chiedevano quindi al Tribunale di :
Ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta, in quanto attuativa di comportamenti concertati vietati e di intese anticoncorrenziali vietate dalla L.
287/1990;
Ritenere e dichiarare la nullità-vizio del contratto di fideiussione in parola, in quanto meramente riproduttivo degli schemi contrattuali uniformi ABI;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità derivata della fideiussione de qua per mala fede genetica nell'instaurazione del rapporto;
Ritenere e dichiarare il vizio genetico della fideiussione afferente alla violazione dell'art. 1956 c.c. e dell'art. 1957 c.c.;
Ritenere e dichiarare la nullità e/ o annullabilità del precetto per violazione dell'art. 1944 c.c.; ritenere e dichiarare l'invalidità del precetto per illegittimità della somma richiesta;
Ritenere e dichiarare che l'ente finanziatore, con condotta colposa, ha violato la valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB;
Ritenere e dichiarare la responsabilità risarcitoria ex art. 1337 c.c. in capo all
[...]
per le violazioni di cui sopra e condannarla per questo al risarcimento del CP_5 danno a favore degli opponenti;
3 Ritenere e dichiarare che l ha violato il principio generale di Controparte_5 proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all'entità del debito;
CP_ Ritenere e dichiarare che il comportamento dell che ha stipulato un contratto di mutuo dell'importo di euro 860.000,00 garantito da fideiussioni e ipoteche immobiliare ultronee è illegittimo in quanto distorsivo dello strumento della cautela, oltre che passibile di responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c CP_ L si costituiva nei procedimenti formulando previamente richiesta di riunione per ragioni di connessione;
contestando punto per punto le allegazioni avverse e chiedendo l'integrale rigetto delle opposizioni ritenendole infondate con condanna anche ex art 96
c.p.c.
Disposta la riunione dei procedimenti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva oltre che per l'identità dei motivi di opposizione spiegati, disattese le istanze di sospensione le cause riunite, in ragione della natura documentale, venivano trattenute in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, tutte le doglianze spiegate dagli attori sono infondate e vanno integralmente respinte.
Premesso che, sin dagli atti introduttivi, è del tutto incontestato dagli opponenti sia l'avvenuta erogazione del finanziamento alla che l'inadempimento della Controparte_3 stessa società nel pagamento delle rate con conseguente decadenza del beneficio del termine, va innanzitutto rilevato che il richiamo alla fideiussione omnibus non è pertinente al caso di specie, essendo noto che in tale ipotesi il garante si obbliga a garantire tutte le obbligazioni, anche future, che dovessero nascere tra l'obbligato principale ed il soggetto garantito.
Nella fattispecie esame, invece, nel contratto è espressamente pattuito che il fideiussore garantisce l'adempimento delle sole obbligazioni nascenti dal finanziamento e non certo obbligazioni future. Specificamente, come si evince dall'art. 7 bis del contratto rubricato
“Prestazione di fideiussione”, e e hanno CP_4 Parte_3 Parte_1 prestato fideiussione per l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto mel limite dell'importo massimo garantito di euro 1.120.000,00.
Inoltre, emerge sempre dal tenore testuale del titolo, che la fideiussione non è stata prestata su un modello predisposto riproduttivo dello schema dell'intesa vietata in contrasto con l'art. 2 L 287/90 ma in seno allo stesso atto notarile (rep 60956 racc 16582 in Notaio di Palermo). Per_1
E' evidente, dunque, l'improprio richiamo alle clausole attenzionate dall'Autorità garante, contrastanti con l'art. 2 della l. n. 287 del 1990 riproduttive dello schema
4 unilaterale costituente l'intesa vietata;
pur tuttavia, anche laddove dovesse ritenersi la presenza di clausole negoziali conformi al modello ABI, per costante giurisprudenza deve sussistere altresì la prova - non offerta dagli opponenti - che senza dette clausole la fideiussione non sarebbe stata stipulata.
Inoltre come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare “non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.”; la semplice presenza delle clausole contestate non basta a rendere nullo il contratto se non è dimostrata la loro derivazione concreta da un'intesa ancora perdurante al momento della stipula (v. di recente, Corte
d'Appello di Brescia 14 aprile 2025).
Sul punto i riferimenti degli opponenti sono generici e non sempre pertinenti all'effettiva garanzia assunta, dovendo dunque disattendersi qualsiasi doglianza sul punto nonché la correlata eccezione di incompetenza per materia in favore della Sezione specializzata delle imprese istituita innanzi al Tribunale di Napoli.
Passando ad esaminare la doglianza di cui al punto 2) sulla liberazione dei fideiussori ex art 1956 c.c. va dato atto innanzitutto che i presupposti di applicabilità della norma non ricorrono allorché, come nella fattispecie in esame, nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale (giacchè in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito).
Inoltre è carente l'ulteriore presupposto per poter invocare la norma ovvero una nuova CP_ concessione di credito (le somme sono state erogate dall contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento); oltretutto è onere della parte che deduca la violazione dell'art. 1956 c.c., dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. Tutte allegazioni assenti nel caso di specie ove si è fatto un generale richiamo alla norma senza una corretta verifica dell'applicabilità al finanziamento di cui è causa.
In relazione al punto 3) è sufficiente osservare, anche alla luce di recenti arresti della
Suprema Corte, che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere
5 preventivamente rinunciata dal fideiussore trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cassazione civile sez. I,
17/02/2025, n.3989).
I punti 4) e 5) si rivelano altresì infondati e possono essere esaminati congiuntamente evidenziando che, ai sensi dell'art. 7 bis del contratto i fideiussori hanno dichiarato espressamente l'esclusione del beneficio della previa escussione del debitore ai sensi dell'art. 1944 c.c.; inoltre, venendo in rilievo un'obbligazione solidale tra debitore principale e fideiussore per le obbligazioni assunte dal primo, il creditore può agire per l'intero nei confronti dei condebitori essendo peraltro previsto, nella parte finale dell'articolo richiamato, che in caso di inadempienza l potrà agire tanto CP_5 personalmente contro i fideiussori che contro il debitore principale sia congiuntamente che disgiuntamente.
Quanto alla valutazione del merito creditizio la violazione dell'art 124 bis TUB non può essere allegata come avvenuto nel caso in esame, in maniera generica, senza che venga offerto alcun elemento a sostegno di quanto eccepito;
la valutazione della meritevolezza del debitore si fonda di fatti su una pluralità di elementi, tra cui la diligenza nel contrarre obbligazioni, l'incapacità di adempiere, la completezza della documentazione.
Gli opponenti non avendo provato la sussistenza delle condizioni di applicabilità della predetta norma non hanno assolto al proprio onere probatorio atteso che, è onere del garante dimostrare che il creditore ha concesso il credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore (v. in argomento gli orientamenti del Tribunale Milano Sez. spec.
Impresa, 03/02/2023, n.896).
Non si ravvisa poi alcuna irragionevolezza in relazione alle garanzie concesse in sede di stipula (in ordine alle quali le parti hanno espresso consenso) se parametrate all'importo finanziato di certo ingente, fermo restando che il codice di rito prevede alcuni rimedi da azionare dinnanzi al GE per l'ipotesi in cui il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti. Par Anche l'ulteriore doglianza spiegata sull si rivela infondata.
L'indice sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, “non è un tasso, un prezzo o altra condizione la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b., posto che tale omissione non determina una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto." (Cass. sent. 9.12.2021, n.
39169).
6 Par L'errata indicazione dell' non potrebbe determinare l'applicazione dell'art. 117 comma 6
TUB che invero, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione non è Par applicabile alla fattispecie in esame in quanto l , come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento con una funzione meramente informativa.
Conseguentemente, l'eventuale violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca Par per il tramite dell'erronea quantificazione dell non sarebbe neppure suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi); potendosi, al più, configurare semmai, un illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità in quanto la parte mutuataria potrebbe se del caso dedurre che, Par a causa della errata informazione sull è stata indotta a stipulare un mutuo che, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, al contempo, allegando e provando un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa. Nulla di tutto questo invece viene specificamente dedotto in atti.
Va altresì rilevata la genericità dell'allegazione sull'usurarietà originaria degli interessi pattuiti in violazione delle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe all'attore fornire la prova del carattere indebito di talune poste passive per l'applicazione di interessi usurari;
per altro verso è ormai acclarato che l'eventuale
'usura sopravvenuta - ossia l'incremento del tasso di interesse concordato nel corso del rapporto- non determina alcuna nullità o inefficacia della clausola sugli interessi .
Per quanto riguarda infine la doglianza di cui al punto n. 10), questo Tribunale ritiene - in aderenza alla prevalente giurisprudenza di merito – che il piano di ammortamento alla francese non determini di per sé alcun fenomeno anatocistico e che sia, pertanto, legittimo
(cfr., sentenze Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 24/09/2024, n.8259, Tribunale di
Imperia 6.10.2023 n. 634; Tribunale di Cosenza 18.9.2023 n. 1492; Tribunale di Alessandria
10.5.2023 n. 405; Tribunale di Roma 27.2.2023 n. 3228).
In tale sistema di ammortamento la rata costante si compone di una quota di interessi e una quota di capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.
Tale principio non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di
7 interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. La peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può fondatamente sostenere che si sia in presenza di un interesse anatocistico per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale. Tale piano di ammortamento, dunque, non comporta capitalizzazione degli interessi, posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Anche le doglianze sull'imputazione in preammortamento sono infondate, emergendo invero dal prospetto riepilogativo di cui all'allegato A alla memoria ex art 183 co 6 c.p.c. CP_ dell che quanto corrisposto dal debitore in tale fase è stato imputato sia alla sorte capitale che agli interessi.
In relazione alle contestazioni sulla violazione del principio del ne bis in Controparte_3 idem sostanziale per l'avvenuta notifica di un secondo atto di precetto va osservato che è pacifico che il primo atto di precetto sia stato rinunciato dal creditore;
rinuncia che, come già rilevato da questo Tribunale in altre occasioni, trattandosi di atto unilaterale e abdicativo del creditore non necessita di consenso del debitore né di un accordo con lo stesso. Alla luce della rinuncia, pertanto, non si rivelano pertinenti i richiami agli istituti della litispendenza e continenza, costituenti rimedi processuali per evitare la duplicazione dei giudizi e garantire una decisione unitaria.
Tirando le fila del discorso, pertanto, tutte le doglianze spiegate vanno disattese, assorbite le domande risarcitorie dal contenuto generico e imprecisato, sussistendo il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata.
Sulla carenza di legittimazione della Controparte_2 Controparte_7 va invece osservato che è pacifico, sin dalla fase cautelare dell'opposizione
[...] dinnanzi al GE, che per effetto di scissione in data 6.9.2021 e contestuale trasferimento alla del capannone industriale oggetto di ipoteca, parte opposta – venuta a Controparte_8 conoscenza del progetto di scissione in data prossima alla notifica dell'atto di pignoramento - ha provveduto alla notifica di un nuovo atto di precetto in favore della nuova proprietaria con
8 conseguente improseguibilità della procedura esecutiva per tale profilo che il G.E. è tenuto a dichiarare con riferimento al cespite non più nella titolarità della Controparte_2
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, (consumate tutte le fasi - valore fino ad € 1.000.000,00), seguono come di consueto la soccombenza;
in ragione della pluralità delle domande concernenti talvolta tematiche di attuale dibattito dottrinale e giurisprudenziale, non appaiono sussistere i presupposti per la condanna richiesta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Spese compensate quanto alla poiché la scissione è avvenuta in Controparte_2 epoca prossima al passaggio in sofferenza del mutuo e alla decadenza del beneficio del termine.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sulle cause riunite 1962/2022,
2070/2022, 12/2023 aventi ad oggetto opposizioni a precetto proposte da
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3 CP_3
nei confronti
[...] Controparte_2 di Controparte_5 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di
[...]
compensate, in relazione alla suddetta posizione Controparte_2 processuale, le spese di lite;
RESPINGE per il resto l'opposizione e NA , Parte_1
, , , in solido tra loro, Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite sostenute per il presente giudizio dalla convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, nella misura complessiva di € 14.600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 24 luglio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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