TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1969/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Spera AR ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via N. Sauro
n. 102
e da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Maurizio Spera ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via N. Sauro n. 102
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 02/10/2024, e - premesso di aver contratto AR Parte_2 matrimonio in Potenza il 05/06/2015 e che dalla loro unione sono nati i figli e A_
- hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, tale da precludere la Persona_2 prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e manterranno la residenza la SI.ra presso la casa familiare, mentre il Parte_2
SI. dove riterrà più opportuno.
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative Pt_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. La casa familiare sita in Potenza, Via Mantova n. 160, è assegnata ai figli minori e in uso alla madre SI.ra 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei Parte_2 tempi e con le modalità di seguito indicati: -Due fine settimana alternati, con pernottamento da sabato pomeriggio a domenica sera. -Relativamente alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, che saranno comunicate preventivamente all'altro genitore. -Per Natale e Capodanno i due genitori si alterneranno di anno in anno, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. In ogni caso si terrà conto anche delle diverse esigenze dei figli e di entrambi i coniugi, pertanto, nulla vieta accordi fra i genitori per un diverso frazionamento dei giorni, avendo come unico interesse il benessere dei figli. -Resta inteso che il sig. potrà vedere i figli tutti i giorni della settimana e potrà tenerli con sé, previa intesa con la Pt_1 madre e compatibilmente agli impegni scolastici dei figli.
6. Il SI. si obbliga a AR corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. In ordine alla esatta individuazione delle varie voci di spese per i figli, se comprese o meno nell'assegno ordinario, le parti fanno espressa applicazione delle 'LINEE GUIDA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI
DIRITTO FAMILIARE' approvate con nella seduta del 14 luglio 2017 Controparte_1 e, pertanto, specificatamente prevedono che: Le SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Le SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Le SPESE EXTRA
ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, suddivise nelle seguenti categorie: a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento dele lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento di patente presso autoscuola private. c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7- ASSEGNI
FAMILIARI L'assegno unico per il nucleo familiare (od altre modalità stabilite, nel tempo, quali c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche qualora materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore.
8- In considerazione della temporanea limitata autonomia finanziaria del SI.
l'obbligo a corrispondere l'assegno per i figli alla SI. decorrerà dal mese di Pt_1 Parte_2 gennaio 2025. 9. Le parti prevedono che non vi sarà alcun contributo dell'un coniuge al mantenimento dell'altro coniuge. 10. Spese legali compensate.”.
All'udienza del 16/01/2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto emettersi sentenza di omologa della separazione ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso ed al piano genitoriale.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni. Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e AR
, con ricorso del 02/10/2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno AR Parte_2
contratto matrimonio in Potenza, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza, dell'anno 2015, Atto nr. 10, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e A_
, con collocamento presso la madre. Persona_2
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni