Rigetto
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06205/2025REG.PROV.COLL.
N. 07588/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7588 del 2023, proposto dal sig. EL NL in proprio e quale titolare e legale Rappresentante dell’Azienda Agricola EL NL, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Rosella Facco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33;
contro
il Comune di Vigonovo, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Ragazzo in Roma, via Virgilio 18;
la signora AZ RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Carla Ciani, Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avv. Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria n.5;
nei confronti
dei signori AN AT e LV NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Carla Ciani, Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avv. Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria n.5;
la signora AZ RA Celin, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00810/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vigonovo, della signora AN AT, della signora LV NA e della signora AZ RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento prot. 15555 del 19 novembre 2021 con il quale il Comune di Vigonovo ha rigettato la richiesta di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura agricolo produttiva per allevamento di galline ovaiole con recupero del magazzino esistente (richiesta presentata dal sig. EL NL, in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell’Azienda agricola EL NL il 4 marzo 2021).
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
In data 4 marzo 2021, l’Azienda agricola ricorrente-appellante presentava richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura agricola produttiva per allevamento galline ovaiole con recupero del magazzino esistente e per l’esecuzione dei lavori sull’area di sua proprietà sita in Comune di Vigonovo catastalmente censita al Foglio 11 mappali 48, 49, 496, 497, 498, 499, 701, 702, 760.
Il Comune richiedeva integrazioni documentali affinché fosse < dimostrato graficamente, attraverso un’adeguata planimetria, l’accesso al fondo oggetto di intervento dalla strada comunale “via Cornio”. Nell’eventualità che si tratti di servitù di passaggio (come si evince per rappresentazione grafica presente nell’estratto catastale della Tav n. 1), in relazione al carico veicolare conseguente all’attività proposta, deve essere condivisa la presente richiesta anche con altri soggetti, proprietari del passaggio, che rendono tale servitù “attiva”. Si precisa che non devono essere pregiudicati eventuali diritti di terzi, restando comunque in capo alla ditta richiedente ogni altra eventuale responsabilità derivante ”>.
In data 12-21 maggio 2021, l’Azienda inviava all’ufficio tecnico la copia degli elaborati grafici e la planimetria richiesti mentre, per quanto attinente alla necessità di condivisione della richiesta con altri soggetti proprietari del passaggio che renderebbero la stessa “attiva”, richiedeva un incontro al fine di chiarire che nessuna condivisione sarebbe stata prodotta visto che la servitù di passaggio era esistente e ogni eventuale contestazione da parte dei proprietari della stradina andava risolta in sede civile.
Nel corso dell’incontro (tenutosi in data 13 maggio 2021, l’odierna appellante esponeva che l’immobile godeva di un idoneo accesso carraio alla via pubblica dato dalla servitù di passaggio che da sempre veniva utilizzata per accedere ai fondi e al magazzino e uffici in oggetto, dato che nessuno aveva mai impedito l’accesso.
I proprietari dei terreni sui quali ricade la stradina bianca di accesso al lotto interessato dall’intervento (da utilizzare per il transito dei veicoli strumentali all’esercizio dell’allevamento) si opponevano al rilascio del titolo evidenziando l’inesistenza di una servitù di passaggio.
In data 2 luglio 2021, l’ufficio tecnico comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza articolati su tre punti:
a)la viabilità di accesso al lotto sul quale si chiede di effettuare l’intervento non risulta di proprietà della ditta richiedente, ma bensì di proprietà terze: difetterebbe pertanto il presupposto di cui all’art. 11 comma 1 del d.p.r. n. 380 del 2001;
b) non risulta esserci l’idoneità strutturale e di configurazione delle opere di urbanizzazione, tali da consentire e supportare il carico veicolare conseguente all’attività proposta (costruzione ex novo di due capannoni uso stalla per insediamento di un nuovo allevamento di 6000 galline ovaiole, con tutto ciò che ne consegue in ordine alle necessarie lavorazioni, al successivo trasporto delle uova, alla manutenzione e pulizia dei locali e dell’allevamento, etc.), evidenziando che, in alcuni tratti, la stradina bianca di collegamento fra la viabilità pubblica e l’area oggetto della richiesta di intervento presenta una larghezza tra i due “ciglio strada” (come definito del tecnico progettista) molto limitata e pari a soli ml. 2,65;
c) l’intervento proposto risulterebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 61 comma 6, lett. a), delle N.T.O del P.I., in quanto in Zona Territoriale Omogenea “E-Agricola” sono escluse le attività produttive di cui al D.M. 12.02.1971.
In data 21 luglio 2021, l’Azienda Agricola presentava le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Con provvedimento prot. 15555 del 19 novembre 2021, il Comune di Vigonovo: i) riscontrava analiticamente le osservazioni della appellante; ii) respingeva le prime 2 (sopra lett. a-b); iii) accoglieva la terza (sopra, lett. c); iv) si determinava, infine, nel senso di “non rilasciare il permesso per le opere previste in oggetto”.
In particolare, il Comune osservava a motivo del diniego:
- quanto al primo punto, che “ La ditta istante non risulta ancora aver comprovato la titolarità – in capo a sé – del diritto di servitù di passaggio della stradina bianca di collegamento tra l’area oggetto di intervento e la pubblica via, né tantomeno ha prodotto accordi con i proprietari dei fondi attraversati dalla medesima stradina … non viene richiamato alcun atto notarile che l’abbia costituita, né è stato allegato alcun supporto documentale comprovante le conclusioni di entrambi i CC.TT.UU. nei termini dell’asserita esistenza di una servitù di passaggio a carico della strada di comproprietà privata … L’unica conclusione plausibile che si può trarre dalla predetta documentazione è il richiamo ad una situazione di mero fatto, che non può tuttavia essere scambiata per la titolarità di una servitù di passaggio giuridicamente rilevante …”, con ciò, difetterebbe il presupposto di cui all’art. 11, d.p.r. n. 380/2001 (titolarità o disponibilità del diritto reale);
- quanto al secondo punto, che “ i mezzi che sono transitati sulla stradina bianca, di collegamento tra la pubblica via ed il fondo oggetto della richiesta di intervento, necessari alla realizzazione del modesto annesso rustico esistente sono da considerarsi come carico veicolare a carattere temporaneo e straordinario, limitati al periodo occorrente per la costruzione del fabbricato stesso, e non a carattere permanente, come diverrebbe nel caso dell’insediamento dell’attività proposta, con tutto ciò che ne conseguirebbe in ordine alle necessarie lavorazioni, al successivo trasporto delle uova, alla manutenzione e pulizia dei locali e dell’allevamento, etc. oltre che alla costruzione ex novo di due capannoni per l’insediamento di n. 6.000 galline ovaiole ” - difetterebbe, pertanto, il requisito richiesto dall’art. 12 del d.p.r. n. 30 del 2001 (insufficienza-inesistenza opere di urbanizzazione).
3. Avverso il diniego, l’Azienda agricola proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per il Veneto (n. 112/2022) deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione di legge ed eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 380/2001, carenza di presupposti e di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto in ordine alla esistenza della titolarità della servitù di passaggio, difetto di istruttoria e contraddittorietà, sotto diversi profili:
a) l’amministrazione ha errato nel ritenere insussistente la servitù di passaggio sulla stradina di accesso al fondo interessato dall’intervento, nonostante: i) le allegazioni fattuali e documentali prodotte in giudizio (c.t.u. rese nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 481/2007 avente ad oggetto i terreni in questione); ii) che il passaggio carraio in questione rappresenta l’unico accesso da e per la via pubblica e da sempre è percorso dalle macchine agricole, comprese le mietitrebbie ovvero mezzi eccezionali, che si recano abitualmente su tutti i terreni prospicienti la stradina in questione per effettuare le lavorazioni; iii) la circostanza che i proprietari dei fondi sui quali corre la stradina in parola non avessero mai ostacolato o impedito il passaggio per la stessa ai danti causa del signor EL che si sono susseguiti nel corso del tempo e che, pertanto, il diritto di servitù a favore dei fondi acquistati dal signor EL si sarebbe costituito a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. mediante l’esercizio del possesso continuato per oltre vent’anni;
b) per gli aspetti relativi al diritto di passaggio resta ferma la tutela assicurata dal giudice ordinario e non si può condizionare l'esercizio del potere autorizzativo in materia edilizia della Pubblica amministrazione al punto di privarlo di ogni potere.
II) Violazione di legge ed eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 380/2001, carenza di presupposti e di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto in ordine alla sussistenza ed idoneità delle opere di urbanizzazione, difetto assoluto di istruttoria;
a)la stradina bianca di collegamento dalla via pubblica ai fondi del signor NL EL è perfettamente idonea nella struttura e nella configurazione a consentire e supportare il carico veicolare conseguente all’attività da svolgersi;
b) il carico veicolare volto alla costruzione dei due capannoni oggetto dell’istanza è temporaneo e straordinario;
c) gli elementi in ferro componenti la struttura dei capannoni da costruire sono strutture leggere per cui non sarà richiesto per il loro trasporto e il montaggio l’uso di mezzi pesanti o ingombranti;
d) l’attività veicolare ordinaria, una volta eretti i capannoni, non sarà più gravosa rispetto all’attuale e sarà comodamente eseguibile senza richiedere alcuna modifica della struttura della stradina in questione;
e) la larghezza della stradina, nel rilievo strumentale e fotografico della strada, e più precisamente nelle foto di sezione, allegate al progetto, è stata indicata per la parte centrale della stessa priva di erba, corrispondente alla zona interessata dal calpestio delle ruote dei mezzi che la transitano e non con riguardo alla distanza tra il ciglio fosso da un lato e la siepe.
3.1. Si costituivano in giudizio il Comune di Vigonovo e i controinteressati.
3.2. Il T.a.r., con la sentenza n. 810 del 12 giugno 2023 dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese, sul rilievo che “ successivamente all’adozione dell’impugnato diniego di permesso di costruire, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ha revisionato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) con l’adozione e successiva approvazione di un’apposita variante, rimasta inoppugnata, in base alla quale il fondo di proprietà del ricorrente ricade nella classe di pericolo P1 (pericolosità moderata). Le N.T.A. del predetto P.G.R.A. stabiliscono che tutti gli interventi, di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 metri sopra il piano di campagna (…) Orbene, dalle tavole progettuali allegate alla richiesta di permesso di costruire depositata dall’odierno ricorrente emerge che il capannone esistente oggetto del progettato intervento edilizio risulta collocato ad un’altezza di 0,3 m sopra il piano di campagna, mentre il fabbricato di nuova costruzione sarebbe realizzato a quota 0 sul piano di campagna (…) L’approvazione delle suddette norme del P.G.R.A, preclusive della realizzazione del progetto edilizio presentato dal ricorrente e la loro mancata impugnazione hanno determinato il verificarsi di una situazione del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile, per il ricorrente, una pronuncia di merito … posto che il progettato intervento edilizio, per come concretamente configurato, non potrebbe, comunque, essere realizzato poiché in contrasto con le sopravvenute norme del P.G.R.A., divenute inoppugnabili ”.
4. Con ricorso depositato in data 20 settembre 2023, il sig. EL NL, in proprio e quale titolare e legale rappresentante dell’Azienda agricola EL NL, ha appellato la sentenza che censura per “ errata applicazione del disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a. ii. errore di motivazione, errata valutazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie ed errata valutazione dei presupposti, sotto diversi profili” :
La situazione nuova, determinata dall’intervento dell’ Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali che ha revisionato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) con l’adozione e successiva approvazione di un’apposita variante, non può ritenersi tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza poiché il tema della entrata in vigore del PRGA esulerebbe completamente dalle ragioni per le quali il Comune aveva rigettato l’istanza, che non riguardavano il progetto in sé, ma le “caratteristiche della servitù di passaggio” per raggiungere il fondo sul cui l’intervento andava realizzato. L’adozione del P.G.R.A. non precluderebbe affatto la realizzazione di quanto richiesto in quanto richiederebbe la semplice integrazione documentale di una tavola progettuale nella quale l’edificio viene portato 20 cm. più in alto rispetto al piano campagna di quanto in precedenza ipotizzato: si tratterebbe, pertanto, di una normale integrazione documentale, che può essere richiesta in fase procedimentale come integrazione o come prescrizione.
4.1. L’azienda ricorrente ha riproposto, altresì, i motivi dedotti con il ricorso di primo grado e non esaminati dal T.a.r.
4.2. Si sono costituiti, per resistere, la signora AN AT, il Comune di Vigonovo, la signora AZ RA Celin.
4.3. Il Comune di Vigonovo, in data 16 gennaio 2024, ha depositato in giudizio “Nuova istanza di permesso di costruire”, presentato dalla ditta EL, con allegate “Relazione e Tavole”.
4.4. In data 27 marzo 2025, la ditta EL e il Comune hanno depositato:
- il nuovo diniego opposto dall’amministrazione alla istanza di rilascio del permesso di costruire, atto prot. n. 1031 del 24 gennaio 2025;
- copia del ricorso al T.a.r. per il Veneto proposto dalla ditta EL avverso il diniego del 24 gennaio 2025.
4.5. Le parti hanno depositato memorie in data 4 aprile 2025 (la ditta EL e le signore RA e AT) e 7 aprile 2025 (il Comune di Vigonovo).
4.6. In particolare, il Comune e le controinteressate hanno eccepito la improcedibilità del giudizio d’appello per sopravvenuta carenza di interesse a fronte della nuova domanda di permesso di costruire, presentata dall’azienda ricorrente in data 15 dicembre 2023 per la realizzazione della medesima struttura agricolo produttiva, nonché dell’ulteriore diniego opposto dall’Amministrazione e del ricorso innanzi al T.A.R. per il Veneto avverso tale atto.
4.7. Parte appellante ha replicato all’eccezione osservando che “ una parte dei motivi posti a fondamento del nuovo diniego e quelli opposti con il provvedimento impugnato in questo giudizio coincidono; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l’interesse a che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato si pronunci nel merito permane ed anzi è rafforzato proprio dal più recente diniego. E’ evidente, infatti, che una pronuncia che affronti le questioni qui sollevate, ed in particolar modo che riconosca che la situazione giuridica vantata dall’appellante sulla strada, che da sempre costituisce e garantisce l’accesso dell’immobile di proprietà del ricorrente alla via pubblica – circostanza, questa, mai contestata da controparte -, configura idoneo titolo per il rilascio del Pdc ai sensi dell’art. 11, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consentirebbe di avere un chiarimento sul punto anche in ottica di prosecuzione del nuovo contenzioso ”.
5. All’udienza dell’8 maggio 2’25, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello proposto avverso la declaratoria di improcedibilità è infondato.
7. Come correttamente rilevato dal T.a.r., la revisione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), con l’adozione e successiva approvazione di un’apposita variante, per effetto del quale il fondo di proprietà del ricorrente è stato collocato nella classe di pericolo P1 (pericolosità moderata), ha modificato l’assetto degli interessi regolato dal diniego impugnato.
7.1. In particolare, l’articolo 14, comma 4, delle n.t.a. di cui al citato Piano prescrive che « Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano ».
7.2. Orbene, risulta pacifico - per ammissione della stessa azienda appellante nonché per tabulas dalla documentazione progettuale versata in atti (planimetrie e tavole di progetto) - che il capannone esistente oggetto del progettato intervento edilizio risulta collocato ad un’altezza di 0,3 m sopra il piano di campagna, mentre il fabbricato di nuova costruzione verrebbe realizzato a quota “0” sul piano di campagna.
Consegue a tanto che, ove pure accolti i motivi di gravame articolati sul difetto di istruttoria e di motivazione (id est, motivi formali che lascerebbero intonso il potere del Comune di rideterminarsi sui profili fattuali e giuridici non oggetto del giudicato), l’amministrazione in sede di ri-esercizio del potere non potrebbe ignorare la sopravvenienza fattuale e normativa rappresentata dalle modifiche (meglio, limitazioni) introdotte dalla Autorità di bacino sul fondo dell’azienda agricola, rispetto alle quali il progetto presentato dalla ditta EL non sarebbe più attuale né compatibile palesandosi altrimenti profili di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
7.3. La circostanza sopravvenuta, seppure estranea al thema decidendum perimetrato dalla motivazione dell’atto impugnato e dai vizi formali dedotti in ricorso, incide, non già sulla legittimità del provvedimento bensì, su una condizione dell’azione, ovvero l’interesse ad agire quale proiezione processuale della posizione soggettiva posseduta e azionata in giudizio; interesse che, non solo deve sussistere al momento della instaurazione del giudizio bensì, anche persistere al momento della decisione quando la posizione sostanziale, attraverso la pronuncia del giudice, deve poter trovare piena soddisfazione.
7.4. Nel caso di specie, la posizione sostanziale azionata in giudizio non può trovare la sua piena tutela e realizzazione a fronte della immutazione del regime fattuale e giuridico sotteso all’assetto degli interessi regolati dal provvedimento impugnato.
8. Neppure è condivisibile la tesi dell’appellante per cui “ una pronuncia che affronti le questioni qui sollevate, ed in particolar modo che riconosca che la situazione giuridica vantata dall’appellante sulla strada, che da sempre costituisce e garantisce l’accesso dell’immobile di proprietà del ricorrente alla via pubblica … consentirebbe di avere un chiarimento sul punto anche in ottica di prosecuzione del nuovo contenzioso ”.
8.1. Parte appellante ha presentato una nuova istanza per il rilascio del permesso di costruire, al fine di adeguare il progetto alla disciplina di Piano sopravvenuta, consapevole che il progetto originario non avrebbe potuto sortire, in caso di riesame, un esito favorevole.
8.2. La circostanza consente, innanzitutto, di affermare che, diversamente da quanto opinato dall’azienda appellante, la modifica progettuale non consiste in una semplice integrazione documentale, emendabile a richiesta del Comune, ragion per cui la pronuncia si renderebbe comunque utile poiché, rimossi i vizi, il progetto sarebbe stato successivamente emendato mediante produzione di una ordinaria “tavola”.
8.3. Il progetto, invero, va esaminato secondo i contenuti tecnici presentati dal privato e qualora non risultasse conforme alla pianificazione o alla disciplina di riferimento, l’esito istruttorio non potrebbe che essere scontato in senso negativo.
Le modifiche apportabili, anche su richiesta dell’amministrazione, possono essere solo quelle formali, tali che non stravolgano il contenuto sostanziale e strutturale del progetto, quindi integrabili anche nel corso del procedimento.
Sennonché, nel caso di specie, le modifiche progettuali imposte dalla sopravvenuta disciplina hanno comportato la completa rielaborazione del progetto in termini di staticità, sicurezza, quote, calcoli; si tratta, pertanto, di un nuovo progetto che ha scontato una nuova istanza, cui ha fatto seguito un rinnovato esame istruttorio il cui esito ha rassegnato un altro diniego fondato su presupposti in buona parte differenti (afferenti l’idoneità strutturale del nuovo progetto) che, tuttavia, ove non rimossi sarebbero in grado di sorreggere autonomamente l’atto.
8.4. Il rilievo secondo cui, poi, alcune censure dell’odierno ricorso coinciderebbero con il gravame proposto avverso il diniego prot. n. 1031, pratica 23/116 del 24 gennaio 2025, sicché la decisione su di esse consentirebbe di orientare il nuovo giudizio, non è condivisibile.
La nuova istanza si regge su diversi e autonomi presupposti rispetto alla precedente richiesta, rappresentati da una diversa modulazione del progetto che ha modificato la struttura del capannone da realizzare.
Il diniego che ne è conseguito si basa su una più articolata istruttoria e palesa una motivazione più complessa incentrata (anche e soprattutto) sulle criticità del progetto medesimo.
8.4.1. A fronte di ciò, la tesi dell’appellante postulerebbe una pronuncia del giudice che sottende una giurisdizione di tipo oggettivo, ovvero volta a ripristinare la semplice, formale legalità rispetto ad un atto non più in grado, tuttavia, di realizzare pienamente la tutela della posizione soggettiva.
Come più volte ricordato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (tra le altre, Cons. Stato, ad. plen., nn. 4 e 5/2015, n. 9/2014, n. 7/2013, n. 4/2011), il principio della domanda enunciato dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione – che affianca le due situazioni soggettive attive del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo quali presupposti per l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale – rende impossibile considerare quella amministrativa una giurisdizione di diritto oggettivo.
9. Per le ragioni che precedono, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
10. Ferma l’infondatezza del gravame, rileva altresì che l’appello in esame, per le ragioni sin qui illustrate, ovvero alla luce del nuovo assetto di interessi sostanziali regolato dal provvedimento prot. n. 1031 del 24 gennaio 2025, s’appalesa anche improcedibile in quanto non è più assistito da un concreto interesse alla sua decisione essendosi spostato tale interesse, per intero, sul nuovo (separatamente impugnato) provvedimento il cui diniego solo in parte riposa sulle medesime ragioni ostative già palesate col primo diniego, reggendosi, per il resto, su una più articolata e complessa motivazione afferente criticità del progetto il cui scrutinio è estraneo al presente giudizio; circostanza che neppure consente di qualificare il nuovo provvedimento come atto meramente confermativo del primo diniego.
11. Ad ogni modo, ferma l’infondatezza come sopra acclarata, il Collegio ritiene che il ricorso proposto dalla Azienda agricola EL NL sia comunque infondato nel merito in ragione di due, dirimenti profili.
11.1. Quanto al primo, parte appellante non ha comprovato (pur essendo suo onere, sia procedimentale che processuale) l’esistenza del diritto di servitù di passaggio, asseritamente esistente in favore del proprio fondo.
La (solo affermata) servitù non risulta, infatti, da alcun atto formale e ufficiale; di contro, è stata confutata dai controinteressati.
L’azienda appellante sostiene che la servitù si sarebbe costituita per usucapione.
Sennonché, essa non ha prodotto alcun documento (id est, sentenza di accertamento della usucapione; domanda di accertamento trascritta) idonea ad attestarne la sua formazione, costituzione o esistenza.
11.2. Quanto al secondo, il Comune ha allegato e comprovato che la stradina di accesso ha una larghezza molto limitata (in alcuni punti tocca appena i 2,5 metri), tale per cui non in grado di sopportare il maggiore carico veicolare derivante dall’incremento dell’attività aziendale.
Parte appellante ha confutato le dedotte circostanze allegando una diversa considerazione e misurazione dei margini stradali.
11.3. Il Collegio osserva, senza necessità di scrutinare i criteri di calcolo utilizzati, che la valutazione tecnica in ordine alla capacità di una piccola strada di campagna di reggere un maggiore, più elevato traffico veicolare destinato al trasporto di merci pertenga alla discrezionalità dell’amministrazione sindacabile ab esterno solo con la tecnica dell’eccesso di potere ove ravvisabili profili di macroscopica irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; vizi che, nella circostanza, il Collegio non ravvisa tento conto della oggettiva condizione dei luoghi, per come evinta dalle allegazioni in atti, nonché dell’istruttoria procedimentale basata su documentate evidenze fattuali, che rendono non implausibile la motivazione addotta dal Comune in ordine alla ritenuta inidoneità della strada di collegamento a sopportare il passaggio di mezzi pesanti.
12. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
13. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del sig. EL NL e dell’Azienda agricola EL NL mentre possono essere compensate nei confronti delle restanti parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, in solido fra loro, il sig. EL NL e l’Azienda agricola EL NL al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del comune di Vigonovo, in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Compensa le spese nei confronti delle restanti parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO