Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 339/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1982, residente a [...] (avv. Federica Mariani)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...] (avv. Federica Mariani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
31/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 24.08.2018 a Forlì (FC), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.
69, Parte II, serie A, anno 2018;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Forlì
(FC) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si danno reciproco benestare a continuare a vivere separati: rispettivamente, il SI. resterà nell'immobile condotto in Parte_1
locazione sito in Via Petrosa n. 553/C, un tempo adibito a casa coniugale, mentre la SI.ra
[...] ha reperito altro immobile in locazione ove si è trasferita con i figli, canone pari €. 500,00 Pt_2
ivi comprese spese condominiali;
2. I coniugi si impegnano a non intromettersi in alcun modo l'uno nella vita privata dell'altro, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 3. I figli minori , ed sono affidati ad entrambi i genitori secondo il modello Per_1 Per_3 del c.d. affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione madre.
L'esercizio, pertanto, della responsabilità genitoriale spetterà ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative, in particolare, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, secondo un progetto educativo condiviso e coerente, mentre, per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale è esercitata separatamente, in ragione dei tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori;
I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse, alla crescita e all'educazione dei figli. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi;
4. Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà salvo il necessario Parte_1 preavviso e coordinamento con la madre, e comunque secondo i periodi di seguito indicati (a settimane alterne):
- Weekend alternati dal venerdì dalle ore 18.00 circa e fino alla domenica dopo cena, quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Nella settimana in cui il SI. non terrà i figli nel weekend, terrà con sé i figli Parte_1
nelle giornate di martedì dalle ore 18.00 sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico ovvero presso l'abitazione materna durante il periodo non scolastico;
- Durante il periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, previo accordo circa il periodo e secondo le esigenze di entrambi i genitori, con impegno di ciascuno di essi a comunicare all'altro il proprio periodo di ferie entro il 15 giugno di ogni anno nonché il luogo in cui trascorreranno le vacanze estive con i figli laddove posto fuori regione;
- Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno le festività una volta con uno e una volta con l'altro genitore;
- Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, quattro giorni col genitore dal venerdì alle ore 18.00 circa, fino alle ore 18.30 del lunedì dell'Angelo, sempre seguendo il principio dell'alternanza annuale, in modo che i figli possano trascorrere tali festività una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
- Per le altre festività, i compleanni si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, in modo che i figli possano trascorrere tali festività una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
- i genitori potranno, altresì, concordare un ulteriore periodo continuativo di circa sette giorni da trascorrere durante l'anno al fine di trascorrere un periodo di vacanza con i figli;
- E facoltà di entrambi i genitori mutare, di comune accordo, le suddette giornate e/o periodi di permanenza, compatibilmente con gli impegni, le esigenze e i desideri dei figli e previo tempestivo avviso e preavviso di almeno una settimana, ciò per agevolare entrambi i genitori nell'organizzazione dei propri tempi di impegni;
5. Il padre, SI. corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento dei figli Parte_1
Per_ alla SI.ra la somma mensile di €. 150,00 per ed €. 150,00 per ed €. Parte_2 Per_3
50,00 per , il quale ha lasciato gli studi e svolge lavoretti saltuari, somma da versarsi entro Per_1
il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in conformità agli Indici Istat, secondo le vigenti disposizioni di legge;
6. I genitori provvederanno, altresì, in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo per i procedimenti in materia familiare del
Tribunale di Ravenna del 16.07.2015 quali, a titolo meramente indicativo:
Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che dovranno, in ogni caso, essere rimborsate al genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale e da parte dell'altro genitore:
- Spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo scolastico, gite, trasporto pubblico da e per la scuola, mensa scolastica;
- Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili;
- Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche, farmaci ivi compresi quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
Devono ritenersi comprese nelle suddette spese, altresì, le spese dentistiche anche se non effettuate tramite SSN;
Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- Spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN (fatta eccezione per le spese dentistiche), cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze e viaggi trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, calcio, pittura ed altro, parrucchiere, estetista, spese di acquisto di telefonia, cellulare, tablet, pc, consolle videogiochi e similari;
In riferimento a dette spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
Le spese relative a viaggi e/o vacanze decise ed effettuate da ciascun genitore con i figli, fermo restando il tempestivo avviso ed accordo con l'altro genitore, saranno totalmente a carico del genitore con cui i figli trascorreranno le vacanze;
7. I ricorrenti, di comune accordo, acconsentono che l'importo eventualmente dovuto a titolo di
Assegno Unico per i figli venga suddiviso 50% a favore di entrambi i genitori. Ad oggi, detto assegno ammonta a circa €. 800,00 complessivi;
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta d'identità, impegnandosi reciprocamente fin da ora a sottoscrivere qualsiasi documento o autorizzazione all'uopo necessaria e concordano sulla possibilità, per ciascuno di loro, di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, previo tempestivo avviso con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei figli;
9. Il SI. si farà integralmente carico del pagamento delle rate dei finanziamenti Parte_1
e/o prestiti di cui al punto n. F contratti anche per esigenze familiari;
10. I ricorrenti dichiarano di disporre di redditi e di sostanze sufficienti per provvedere al proprio sostentamento ed assicurare a ciascuno un adeguato tenore di vita, motivo per cui ciascun ricorrente provvederà al proprio mantenimento;
11. Per ciò che concerne gli arredi della casa coniugale, la SI.ra asporterà l'asciugatrice Pt_2
e la televisione oltreché i propri beni personali. Le stoviglie e la biancheria verranno equamente divise;
12. Ogni altra questione economica è già stata risolta tra le parti, le quali dichiarano di aver raggiunto un accordo soddisfacente per entrambi e di non avere null'altro più a pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto già statuito con il presente ricorso;
13. Le spese della presente procedura sono compensate tra le Parti.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi