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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.4.2025, assunto in decisione in data 3.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Simone Facchinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varedo (MB), Via Torino n° 3/5;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Giuseppe Monti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como (CO), Via Volta n. 62;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. e la sig.ra Pt_2 celebrato in data 20/12/2014, in Cusano Milanino (MI), trascritto nel registro degli Atti di Pt_1
Matrimonio dell'anno 2014, al n. 21, Parte II, serie A;
- PRENDERE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
o In punto di AFFIDAMENTO dei figli minori e disporre l'affidamento condiviso Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Paderno
Dugnano (MI), Via Alessandrina N. 21;
o Salvo diverso e miglior accordo tra le parti, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni dei minori, il diritto di visita sarà così modulato:
1. ciascuno dei ricorrenti terrà con sé i figli a fine settimana alternati, ed in particolare: nella settimana in cui nel fine settimana i figli saranno col padre, questi li terrà dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, in occasione del quale li riaccompagnerà a scuola;
2. nella settimana il cui weekend è di competenza della mamma, il padre terrà i figli il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina, in occasione del quale li accompagnerà a scuola;
3. a partire da settembre 2025, considerando che dovrà raggiungere l'istituto scolastico dalla Per_1 stazione di Cusano-Milanino, più vicina all'abitazione materna, quando pernotterà presso il padre, nelle sere precedenti ai giorni di scuola, lo stesso dovrà accompagnarla alla stazione di Cusano-Milanino;
4. durante il periodo delle vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni con i figli il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
5. i ponti scolastici saranno trascorsi da ciascun genitore con i figli secondo il criterio dell'alternanza, con previsione di attribuzione del fine settimana successivo al genitore che non ha trascorso il ponte con i figli, con ripresa da tale momento del criterio dell'alternanza, il tutto salvo diversi eventuali accordi convenuti tra le parti;
6. durante il periodo delle vacanze estive (giugno-agosto), ciascun genitore terrà i figli almeno due settimane consecutive da concordarsi entro il 30/04, nel caso di disaccordo, con precedenza di scelta spettante alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. Si dà atto che per l'estate 2025, i genitori hanno concordato che i figli trascorreranno le ferie con il padre dal 4 al 17 agosto, per quanto riguarda la madre, non avendo ancora ricevuto l'approvazione da parte della società datrice, si riserva di comunicarle al padre entro il 30 aprile;
7. si fa presente che i genitori concordano che, nell'estate 2025, i figli vengano iscritti al Centro/ Oratorio estivo e/o alla scuola dell'infanzia estiva;
pagina 2 di 6 8. durante il periodo delle vacanze di Natale, i figli e trascorreranno con ciascuno dei Per_1 Per_2 genitori in via alternata il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso;
9. il tutto salvo diversi eventuali accordi convenuti tra le parti;
o A titolo di MANTENIMENTO MINORI, il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Pt_2 Pt_1
150,00 a figlio, con previsione di adeguamento ISTAT di anno in anno, pagamento da effettuarsi entro il 5 del mese;
o Sotto il profilo delle spese straordinarie, tra le quali vi rientrano tanto l'iscrizione all'attività sportiva nonché i relativi costi, quanto la quota della scuola dell'infanzia di sono ripartite al 50% tra Per_2
i genitori, come dalle linee guida delineate dal Tribunale di Monza, che si ritiene integralmente richiamato alle presenti condizioni. In particolare:
▪ Spese ordinarie saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell' an o nel quantum;
saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti e trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d., doposcuola;
▪ Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi,
a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione: iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
pagina 3 di 6 ▪ Spese per le quali è necessario il preventivo accordo: Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, per se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici
(es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
▪ avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto dell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro i 15gg successivi alla richiesta;
o l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore al 50%. Tuttavia, al fine di evitare l'anticipo da parte della sig.ra di tutte le spese straordinarie, la parte di assegno unico spettante al sig. Pt_1
(attualmente pari ad Euro 199,00) verrà trattenuta dalla sig.ra come anticipo delle Pt_2 Pt_1 future quote inerenti alle spese straordinarie dei figli che sono di competenza del padre. La sig.ra
[...] mensilmente, rendiconterà le spese straordinarie. Eventuali somme non spese verranno Pt_1 utilizzate per l'anno successivo o per spese che i genitori concorderanno;
o si menziona che la casa famigliare è di proprietà della sig.ra che continua a provvedere Pt_1 regolarmente al pagamento delle rate del mutuo e che alle condizioni economiche concordate ne presente ricorso le parti vi daranno attuazione a decorrere dal mese di giugno 2025;
o le parti dichiarano di non avere reciprocamente null'altro da pretendere;
• ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cusano Milanino (MI) di annotare a margine dell'atto di matrimonio n. 21, Parte II, serie A, l'emandata sentenza;
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.12.2014 a Parte_1 Parte_2
Cusano Milanino;
- Dall'unione sono nati in data 20.11.2022 e in data 7.8.2019. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza, in data 1.3.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (18.2.2022), svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 20.11.2022 e 7.8.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 11.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cusano Milanino in data 20.12.2014 (Atto n. 21, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano Milanino), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.4.2025, assunto in decisione in data 3.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Simone Facchinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varedo (MB), Via Torino n° 3/5;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Giuseppe Monti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como (CO), Via Volta n. 62;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. e la sig.ra Pt_2 celebrato in data 20/12/2014, in Cusano Milanino (MI), trascritto nel registro degli Atti di Pt_1
Matrimonio dell'anno 2014, al n. 21, Parte II, serie A;
- PRENDERE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
o In punto di AFFIDAMENTO dei figli minori e disporre l'affidamento condiviso Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Paderno
Dugnano (MI), Via Alessandrina N. 21;
o Salvo diverso e miglior accordo tra le parti, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni dei minori, il diritto di visita sarà così modulato:
1. ciascuno dei ricorrenti terrà con sé i figli a fine settimana alternati, ed in particolare: nella settimana in cui nel fine settimana i figli saranno col padre, questi li terrà dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, in occasione del quale li riaccompagnerà a scuola;
2. nella settimana il cui weekend è di competenza della mamma, il padre terrà i figli il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina, in occasione del quale li accompagnerà a scuola;
3. a partire da settembre 2025, considerando che dovrà raggiungere l'istituto scolastico dalla Per_1 stazione di Cusano-Milanino, più vicina all'abitazione materna, quando pernotterà presso il padre, nelle sere precedenti ai giorni di scuola, lo stesso dovrà accompagnarla alla stazione di Cusano-Milanino;
4. durante il periodo delle vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni con i figli il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
5. i ponti scolastici saranno trascorsi da ciascun genitore con i figli secondo il criterio dell'alternanza, con previsione di attribuzione del fine settimana successivo al genitore che non ha trascorso il ponte con i figli, con ripresa da tale momento del criterio dell'alternanza, il tutto salvo diversi eventuali accordi convenuti tra le parti;
6. durante il periodo delle vacanze estive (giugno-agosto), ciascun genitore terrà i figli almeno due settimane consecutive da concordarsi entro il 30/04, nel caso di disaccordo, con precedenza di scelta spettante alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. Si dà atto che per l'estate 2025, i genitori hanno concordato che i figli trascorreranno le ferie con il padre dal 4 al 17 agosto, per quanto riguarda la madre, non avendo ancora ricevuto l'approvazione da parte della società datrice, si riserva di comunicarle al padre entro il 30 aprile;
7. si fa presente che i genitori concordano che, nell'estate 2025, i figli vengano iscritti al Centro/ Oratorio estivo e/o alla scuola dell'infanzia estiva;
pagina 2 di 6 8. durante il periodo delle vacanze di Natale, i figli e trascorreranno con ciascuno dei Per_1 Per_2 genitori in via alternata il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso;
9. il tutto salvo diversi eventuali accordi convenuti tra le parti;
o A titolo di MANTENIMENTO MINORI, il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Pt_2 Pt_1
150,00 a figlio, con previsione di adeguamento ISTAT di anno in anno, pagamento da effettuarsi entro il 5 del mese;
o Sotto il profilo delle spese straordinarie, tra le quali vi rientrano tanto l'iscrizione all'attività sportiva nonché i relativi costi, quanto la quota della scuola dell'infanzia di sono ripartite al 50% tra Per_2
i genitori, come dalle linee guida delineate dal Tribunale di Monza, che si ritiene integralmente richiamato alle presenti condizioni. In particolare:
▪ Spese ordinarie saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell' an o nel quantum;
saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti e trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d., doposcuola;
▪ Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi,
a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione: iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
pagina 3 di 6 ▪ Spese per le quali è necessario il preventivo accordo: Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, per se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici
(es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
▪ avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto dell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro i 15gg successivi alla richiesta;
o l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore al 50%. Tuttavia, al fine di evitare l'anticipo da parte della sig.ra di tutte le spese straordinarie, la parte di assegno unico spettante al sig. Pt_1
(attualmente pari ad Euro 199,00) verrà trattenuta dalla sig.ra come anticipo delle Pt_2 Pt_1 future quote inerenti alle spese straordinarie dei figli che sono di competenza del padre. La sig.ra
[...] mensilmente, rendiconterà le spese straordinarie. Eventuali somme non spese verranno Pt_1 utilizzate per l'anno successivo o per spese che i genitori concorderanno;
o si menziona che la casa famigliare è di proprietà della sig.ra che continua a provvedere Pt_1 regolarmente al pagamento delle rate del mutuo e che alle condizioni economiche concordate ne presente ricorso le parti vi daranno attuazione a decorrere dal mese di giugno 2025;
o le parti dichiarano di non avere reciprocamente null'altro da pretendere;
• ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cusano Milanino (MI) di annotare a margine dell'atto di matrimonio n. 21, Parte II, serie A, l'emandata sentenza;
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.12.2014 a Parte_1 Parte_2
Cusano Milanino;
- Dall'unione sono nati in data 20.11.2022 e in data 7.8.2019. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza, in data 1.3.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (18.2.2022), svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 20.11.2022 e 7.8.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 11.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cusano Milanino in data 20.12.2014 (Atto n. 21, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano Milanino), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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