Art. 93.
Pubblicita' del decreto
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
Pubblicita' del decreto
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.