Articolo 93 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 92Articolo 94
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31 dicembre 2019
Art. 93.


Pubblicita' del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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