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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/03/2024, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Antonino Casdia all'udienza del 22/03/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella causa vertente tra
, nata a [...] il [...], cf: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo, Via C. Colombo n° 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: restituzione somme erogate in agricoltura -
All'udienza odierna, il procuratore ricorrente precisava le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso depositato in data 07/05/2020, la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che l' ,
- con provvedimento del 17/10/2019 le aveva richiesto la restituzione di immediata della somma di €
439,47 erogate in più sulle prestazioni agricole, relativamente al periodo 9/9/18 – 11/10/2019;
- con provvedimento del 17/10/19 le aveva richiesto la restituzione di immediata della somma di € 405,66 erogate in più sulle prestazioni agricole di malattia, relativamente al periodo 19/9/18 – 11/10/19.
- con provvedimento del 17/10/19 le aveva richiesto la restituzione di immediata della somma di € 439,47 erogate in più sulle prestazioni agricole di malattia, relativamente al periodo 19/9/18 – 11/10/19.
- con provvedimento del 17/10/19 le aveva richiesto la restituzione immediata della somma euro 473,27 erogata in più sulle prestazioni agricole di malattia, relativamente al periodo 19/9/18 – 11/10/19;
- con provvedimento del 17.101.19 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 473,27 per prestazioni di malattia, relativamente al periodo 19.8.19 – 11.10.2019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 202,83, erogata a titolo di indennità di malattia, relativamente al periodo 19.9.2018- 11.10.2019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 473,27, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 202,83, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 371,86, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 518,34, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 202,83, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 360,49, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 425,75, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
Rilevava che non avevano sortito esito positivo i ricorsi amministrativi regolarmente proposti e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
CP_ Sostenendo di non dovere restituire le somme intimate dall' chiedeva l'annullamento degli atti CP_ impugnati, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute in virtù di detti provvedimenti, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio. CP_2
All'0dierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso introduttivo.
La stessa ha prodotto estratto contributivo aggiornato dal quale si rileva che la ricorrente negli anni 2017 e
2018 risulta iscritta negli elenchi anagrafici per oltre 51 giornate.
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni oggetto delle note impugnate.
Per quanto esposto il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento delle note impugnate e CP_ con essi ogni atto presupposto e consequenziale e condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute oppure incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla i provvedimenti impugnati privandoli di ogni effetto di legge;
CP_ 2) Conseguentemente, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute o incassate in virtù dei predetti atti, oltre interessi e spese;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Patti, 22/03/2024
IL Giudice on.
Antonino Casdia
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Antonino Casdia all'udienza del 22/03/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella causa vertente tra
, nata a [...] il [...], cf: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo, Via C. Colombo n° 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: restituzione somme erogate in agricoltura -
All'udienza odierna, il procuratore ricorrente precisava le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso depositato in data 07/05/2020, la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che l' ,
- con provvedimento del 17/10/2019 le aveva richiesto la restituzione di immediata della somma di €
439,47 erogate in più sulle prestazioni agricole, relativamente al periodo 9/9/18 – 11/10/2019;
- con provvedimento del 17/10/19 le aveva richiesto la restituzione di immediata della somma di € 405,66 erogate in più sulle prestazioni agricole di malattia, relativamente al periodo 19/9/18 – 11/10/19.
- con provvedimento del 17/10/19 le aveva richiesto la restituzione di immediata della somma di € 439,47 erogate in più sulle prestazioni agricole di malattia, relativamente al periodo 19/9/18 – 11/10/19.
- con provvedimento del 17/10/19 le aveva richiesto la restituzione immediata della somma euro 473,27 erogata in più sulle prestazioni agricole di malattia, relativamente al periodo 19/9/18 – 11/10/19;
- con provvedimento del 17.101.19 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 473,27 per prestazioni di malattia, relativamente al periodo 19.8.19 – 11.10.2019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 202,83, erogata a titolo di indennità di malattia, relativamente al periodo 19.9.2018- 11.10.2019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 473,27, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 202,83, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 371,86, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 518,34, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 202,83, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 360,49, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
- con provvedimento del 17.10.2019 le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 425,75, per indennità di malattia erogata nel periodo 19.9.2018 – 11.10.12019;
Rilevava che non avevano sortito esito positivo i ricorsi amministrativi regolarmente proposti e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
CP_ Sostenendo di non dovere restituire le somme intimate dall' chiedeva l'annullamento degli atti CP_ impugnati, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute in virtù di detti provvedimenti, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio. CP_2
All'0dierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso introduttivo.
La stessa ha prodotto estratto contributivo aggiornato dal quale si rileva che la ricorrente negli anni 2017 e
2018 risulta iscritta negli elenchi anagrafici per oltre 51 giornate.
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni oggetto delle note impugnate.
Per quanto esposto il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento delle note impugnate e CP_ con essi ogni atto presupposto e consequenziale e condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute oppure incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla i provvedimenti impugnati privandoli di ogni effetto di legge;
CP_ 2) Conseguentemente, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute o incassate in virtù dei predetti atti, oltre interessi e spese;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Patti, 22/03/2024
IL Giudice on.
Antonino Casdia