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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/03/2024, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 2549 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FLAMINI NICOLETTA Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. BONORA LAURA Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni per parte ricorrente:
1. Pronunciare la separazione tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...]-Brasile il 10/6/1990 ordinando l'annotazione all'anagrafe dello Stato
[...]
Civile del Comune di Taranto con addebito al marito per i fatti illustrati in narrativa;
2. Assegnare l'abitazione familiare di Via Baglioni 10 loc. Masi Torello (FE) a Pt_1 che vi risiederà assieme ai figli minori fino al pignoramento e successiva vendita
[...] all'asta della stessa da parte della istituto di credito;
Org_1
3. Disporre l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva Persona_1 Persona_2 alla madre;
4. Disporre che anche in considerazione dell'avvenuta cessazione della Controparte_1 rata mensile del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, contribuisca al mantenimento ordinario dei minori versando alla moglie la somma mensile di € 700,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT quale contributo al mantenimento dei minori oltre al rimborso delle spese straordinarie (mediche scolastiche e ricreative) preventivamente concordate tra i genitori nella misura del 50%.
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari .
Conclusioni per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 6 ordinandone l'annotazione all'anagrafe.
2) Rigettare la domanda di addebito della separazione per tutte le motivazioni indicate in narrativa nella comparsa di costituzione per la fase a cognizione piena;
3) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e Persona_3 [...] per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa nella comparsa di Persona_4 costituzione per la fase a cognizione piena;
4) Stabilire la collocazione principale dei minori presso la madre con diritto di visita del padre, a far data dal momento immediatamente successivo alla cessazione dell'efficacia dell'ordine di protezione, a weekend alternati, a partire dal sabato mattina ore 9.30 e sino alla domenica sera ore 21.30; oltre a tre giorni continuativi durante Pasqua e Natale con la precisazione che, nell'anno in cui il sig. passerà con loro il giorno di Natale, non CP_1 trascorrerà con essi la Pasqua ma il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo, anziché il giorno di Natale, potrà tenere con se i minori per il Capodanno.
Stabilire altresì, con riferimento alle vacanze estive, che il sig. possa trascorrere con i CP_1 bambini 3 giorni continuativi a giugno, 3 giorni continuativi a luglio e 3 giorni continuativi ad agosto, per un totale di nove giorni.
5) Confermare l'assegnazione della casa famigliare in favore della sig.ra in Parte_1 ragione della preminente collocazione dei minori presso la medesima,
6) Rivedere l'assegno di mantenimento determinato in fase presidenziale a carico del sig.
, condannandolo a versare un assegno di mantenimento dell'importo di Controparte_1
Euro 350,00 complessivi (Euro 175,00 a figlio), oltre rivalutazione su base Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 24 di ogni mese, e ciò in ragione dei nuovi elementi forniti nella fase a cognizione piena, o di quell'importo, maggiore o minore, che il Giudice ritenesse giusto, dovuto e provato in corso di causa;
7) Confermare la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli minori, secondo l'elencazione delle voci di spesa già dettata in fase presidenziale. Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 in data 08/07/2017 aveva contratto matrimonio con;
dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli ed di anni due e quattro. Persona_1 Persona_2
Sosteneva la ricorrente che dopo la nascita del secondogenito la comunione affettiva e sentimentale si era profondamente deteriorata ed il marito era diventato umiliante e aggressivo e maltrattante sia verso la moglie che verso i figli, costretti ad assistere a violenti litigi. Il marito inoltre era divenuto ingiustificatamente geloso al punto da pretendere che la moglie lo informasse di tutti i suoi movimenti.
La situazione si era ulteriormente aggravata nel momento in cui la moglie aveva notato strani comportamenti da parte del marito quali rapporti con persone poco rassicuranti, possesso di denaro in contanti e continue richieste di denaro.
Il 14 maggio 22 si era verificato un grave episodio che aveva indotto la ricorrente ad allontanarsi dall'abitazione familiare.
Narrara la ricorrente che il marito aveva preteso la consegna della tessera bancomat della moglie;
il rifiuto opposto da quest'ultima aveva causato la violenta reazione del che CP_1 aveva fatto cadere la moglie, causandole lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.
La ricorrente si era così rivolta era così rivolta al centro donna giustizia di Ferrara e, successivamente, al Tribunale dal quale aveva ottenuto un ordine di protezione.
Tanto premesso chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi, con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo dei figli e l'assegnazione dell'abitazione coniugale pagina 2 di 6 Chiedeva ancora che venissero posti a carico del resistente un contributo al mantenimento in favore della prole di € 700,00 mensili e l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie in misura del 50%.
Si costituiva parte resistente e nulla opponeva alla domanda di separazione, contestando però riportato in ricorso in merito ai comportamenti tenuti nel corso della vita coniugale.
In particolare eccepiva che fino al 14 maggio 2022 la famiglia aveva vissuto in assoluta armonia e che mai erano state avanzate doglianze in merito alla contribuzione al ménage, caratterizzato da una discreta disponibilità economica.
Evidenziava inoltre che l'accesso al Pronto soccorso era avvenuto a distanza di tre giorni, il
17 maggio, fatto che lasciava supporre che la ricorrente avesse voluto ”precostituirsi delle prove per l'ipotetico processo penale e per chiedere l'ordine di protezione a carico del marito e ottenerne un immediato allontanamento da casa”. In merito alle condizioni economiche, evidenziava che le iniziative giudiziarie assunte dalla moglie avevano determinato il ritiro dell'arma che egli deteneva quale agente della polizia penitenziaria;
la conseguente decurtazione dello stipendio aveva determinato significative difficoltà economiche e, dunque, la sospensione del pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare. Ribadito che mai il resistente aveva fatto mancare il sostentamento ai figli, chiedeva il rigetto della domanda di addebito;
chiedeva ancora che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli e che il contributo al mantenimento fosse stabilito in euro 400 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Il Presidente, emessi i provvedimenti urgenti, nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione, posto che la volontà concorde dei coniugi e le circostanze esposte in atti evidenziano il venir meno della comunione materiale e spirituale e dunque l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Sull'addebito. La ricorrente ha descritto a tinte fosche la vita familiare degli ultimi anni ma l'unico episodio sufficientemente circostanziato è il litigio avvenuto il 14.5.2022.
In occasione del procedimento ex art. 342 bis c.c. la ricorrente ha dichiarato:
Mio marito ha iniziato a chiedermi di dargli il bancomat perché doveva fare il benzina alla macchina che però avevo già fatto io il giorno prima;
io gli dissi che non gliel'avrei dato perché coi soldi dovevamo arrivare a fine mese, ha cominciato a inveire contro a dirmi che aveva bisogno di soldi;
si viveva solo con il mio stipendio;
al che i toni si sono alzati lui mi ha dato addosso pretendeva i soldi e ha cominciato a insultarmi a dire che io e mia figlia ci dovevamo togliere dai coglioni perché quella era casa sua che non mi avrebbe ridato le chiavi della macchina perché doveva andare al lavoro;
io mi sono spostata in bagno e lui continuava a insistere che voleva richiedere la macchina che aveva in mano con le forza ha cercato di prendermene mi ha strattonato e sono inciampata nel wc, ho sbattuto contro e mi sono fatta male
Il resistente aveva sostenuto di aver chiesto alla moglie il bancomat perché “nella macchina piccolina non c'era benzina” e di aver così dato luogo “ al solito discorso delle questioni economiche…. lei urlava e io le ho detto di non urlare sempre come una pazza , le ho ridato le chiavi e ho commesso un errore perché da lì è nata una grande lite con insulti da parte di mia moglie del tipo sei un puttaniere, ti fai la comandante era meglio che morivi in Brasile… alla fine sempre riusciamo però a riappacificarci. lei è voluta andare nel bagno di servizio al piano inferiore, stanza da noi deputata discutere senza che i bambini ci vedano.
Intanto ieri ero in ritardo al lavoro. Sono riuscito a riprendere le chiavi e il dito destro
pagina 3 di 6 entrato nell' anellino del portachiavi e siccome il dito mi è rimasto in mezzo ho spostato mia moglie che è inciampata.
La narrazione del resistente è significativa perché, in primo luogo, smentisce quanto da questi affermato in merito al sereno clima di convivenza (“La verità è che sino alla mattina del 14.05.2022, la famiglia viveva in assoluta armonia e senza che si Persona_5 fossero mai registrati episodi che potessero in qualche modo lasciar presagire la sussistenza di fatti incompatibili con le normali dinamiche domestiche), in realtà caratterizzato da liti serie e frequenti, al punto che i coniugi avevano assunto l'abitudine di individuare un luogo dove litigare senza essere sentiti dai figli.
Sotto altro profilo perché conferma l'esistenza di liti dovute a motivi economici, circostanza questa fermamente contestata dalla difesa del resistente: Non si comprende dunque per quale motivo la ricorrente, solo ora, abbia a contestare le condotte del marito con riferimento ad una sospettosa condotta dal punto di vista economico, posto che gli ha sempre consentito l'accesso al proprio conto corrente personale, e lo ha sempre onerato del pagamento delle bollette. Se avesse avuto un fondato sospetto sul suo modo di utilizzare le risorse economiche del nucleo, sarebbe intervenuta fattivamente per ridurre al minimo il suo potere di spesa!
( comparsa di costituzione, pag. 2).
Altro elemento che priva di credibilità le linea difensiva adottata dal resistente è la produzione di video e fotografie nei quali la ricorrente appare intontita e sotto l'effetto di farmaci. L'esistenza di riprese di tal fatta, ovviamente effettuate prima della lite del 14 maggio, non solo mal si concilia col preteso clima di assoluta armonia ma lascia intendere che sia stato il resistente e non la moglie a voler precostituire prove a suo favore.
Sull'efficacia probatoria degli elementi tratti da altro giudizio, nella specie il procedimento ex art. 342 bis c.c. instaurato dalla sig.ra , si è più volte espressa la Suprema Corte, Pt_1 secondo la quale “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili Cass. 8585/1999; Cass. 15714/2010; Cass. 9843/2014)….posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021) .
In ogni caso, è pacifico che anche il singolo episodio di violenza può giustificare la pronuncia d'addebito: “.. deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ. sez.
6-1 n. 7388 del 22 marzo
2017; Cass. civ. sez.
6-1 n. 11142 del 30 maggio 2016; Cass. civ. sez. 1 n. 817 del 14 gennaio
2011; Cass. civ. sez. 1 n. 7321 del 7 aprile 2005) Cass. 28 settembre 2017 n. 22689).
pagina 4 di 6 Da ultimo, ed anche con riferimento alla domanda di affidamento esclusivo, si osserva che il resistente ha ulteriormente aggravato una situazione già tesa sottoponendo i figli a violenza non solo assistita. Orga In un passaggio della relazione inviata dall' di Ferrara si legge “… l'insegnante di sezione riporta che spesso presentava dei lividi sul corpo e sul volto e che il minore stesso PE riferiva “pum pum pum AP, affermando che il padre lo sbatteva contro il muro;
la maestra racconta che il padre aveva un atteggiamento intimidatorio nei confronti di PE minacciandolo “fa il bravo a scuola sennò a casa facciamo i conti”. Il minore a codeste minacce si mostrava molto intimorito”. Sia la domanda di addebito che di affidamento esclusivo sono quindi fondate.
Sulla frequentazione.
Il sig. non ha dimora e divide il suo tempo tra la Puglia, dove vive la madre, la CP_1 caserma e l'abitazione di un amico.
Tenuto conto della tenera età dei figli (3 e 6 anni) si ritiene opportuno confermare le modalità di frequentazione attualmente in essere e cioè il sabato dalle ore 9.00 alle 1800 ed un giorno (il martedì, in difetto d'accordo) per due ore dall'uscita da scuola. Il tutto sotto la supervisione del Servizio Sociale che potrà modificare le tempistiche di frequentazione ove ritenuto opportuno.
Sul contributo al mantenimento.
All'esito dell'istruttoria risulta comprovata la sussistenza di una consistente sperequazione fra i redditi dei coniugi (il padre percepisce circa € 34.000 euro annui, la ricorrente circa 26.000), entrambi gravati da trattenute per finanziamenti vari. Poiché l'assegnazione dell'abitazione coniugale non può essere considerata quale elemento di parziale perequazione (i coniugi hanno da tempo sospeso il versamento delle rate del mutuo e l'immobile sarà presto assoggettato ad esecuzione forzata), si ritiene equo disporre un contributo al mantenimento di € 600,00 mensili (300+300) da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
A carico del resistente va posto altresì il 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
[...]
e per medicinali prescritti dal medico curante. Organizzazione_3
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria . 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
pagina 5 di 6 a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in Comune di Taranto in data 08/07/2017 e trascritto al n.
[...]
82, p. II, serie A) con addebito a Controparte_1 Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_3 Persona_4
in favore della madre
[...] Parte_1 Assegna a l'abitazione coniugale. Parte_1 Pone a carico di l'obbligo versare un contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 di € 300,00 mensili ciascuno, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.700,00 per Controparte_1 compensi ed € 98,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali . Dispone che il competente ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Si comunichi al Servizio Sociale
Ferrara, 7.3.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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