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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'avv. PICCOLI FELICE ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 MARZO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: e domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2024, cittadina ecuadoregna, Parte_1 premesso di aver celebrato matrimonio con rito civile in data 8 ottobre 2005 nel Comune di Garbagnate
IL (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Garbagnate IL, Anno 2005; atto n. 40; parte I;
serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno
2005; atto n. 83; parte II;
serie C/2) con , dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era CP_1 separata con sentenza n. 3576/11 del Tribunale di Milano del 16 febbraio/ 16 marzo 2011 (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 5 marzo 2025, così differita dall'udienza del 19 dicembre 2024 attesa la rinnovazione della notifica del ricorso che non risultava correttamente perfezionata, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: ” non vedo né sento mio marito da anni, da molto prima della separazione. Non so più dive viva e cosa faccia. Al tempo della convivenza lavorava come tipografo, adesso non so più nulla. Io lavoro come badante a giornata o di notte come adesso e guadagno € 900/950. Vivo in una casa Aler in locazione con canone di € 200 al mese. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte attrice di cittadinanza ecuadoregna, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice e lo stesso convenuta;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
pagina 2 di 4 Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 data 8 ottobre 2005 nel Comune di Garbagnate IL (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Garbagnate IL, Anno 2005; atto n. 40; parte I;
serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2005; atto n. 83; parte II;
serie C/2).
Dalla loro unione non nascevano figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 3576/11 del Tribunale di Milano del 16 febbraio/ 16 marzo
2011 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in data 8 ottobre 2005 nel Comune di Garbagnate
[...]
IL (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Garbagnate IL, Anno 2005; atto n. 40; parte I;
serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno
2005; atto n. 83; parte II;
serie C/2).;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate IL nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 marzo 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'avv. PICCOLI FELICE ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 MARZO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: e domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2024, cittadina ecuadoregna, Parte_1 premesso di aver celebrato matrimonio con rito civile in data 8 ottobre 2005 nel Comune di Garbagnate
IL (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Garbagnate IL, Anno 2005; atto n. 40; parte I;
serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno
2005; atto n. 83; parte II;
serie C/2) con , dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era CP_1 separata con sentenza n. 3576/11 del Tribunale di Milano del 16 febbraio/ 16 marzo 2011 (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 5 marzo 2025, così differita dall'udienza del 19 dicembre 2024 attesa la rinnovazione della notifica del ricorso che non risultava correttamente perfezionata, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: ” non vedo né sento mio marito da anni, da molto prima della separazione. Non so più dive viva e cosa faccia. Al tempo della convivenza lavorava come tipografo, adesso non so più nulla. Io lavoro come badante a giornata o di notte come adesso e guadagno € 900/950. Vivo in una casa Aler in locazione con canone di € 200 al mese. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte attrice di cittadinanza ecuadoregna, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice e lo stesso convenuta;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
pagina 2 di 4 Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 data 8 ottobre 2005 nel Comune di Garbagnate IL (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Garbagnate IL, Anno 2005; atto n. 40; parte I;
serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2005; atto n. 83; parte II;
serie C/2).
Dalla loro unione non nascevano figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 3576/11 del Tribunale di Milano del 16 febbraio/ 16 marzo
2011 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in data 8 ottobre 2005 nel Comune di Garbagnate
[...]
IL (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Garbagnate IL, Anno 2005; atto n. 40; parte I;
serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno
2005; atto n. 83; parte II;
serie C/2).;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate IL nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 marzo 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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