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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona US Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 828 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CI TO TO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CI TO TO
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/04/2025 la ricorrente ha agito Parte_1
in giudizio al fine di ottenere la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con il 28.04.1990, in Montegiordano (CS) (trascritto nei CP_1
Registri dello Stato Civile di detto comune, al : ANNO 1990 PARTE II SERIE A N. 1). Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio.“
All'esito della prima udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in relazione alle condizioni di separazione, in base al quale “1. I coniugi vivranno separati, per come di fatto già avviene, con l'obbligo del reciproco rispetto, cessando gli obblighi di fedeltà e convivenza.
2. La casa coniugale sita in Amendolara (CS), viale Lagaria, 156, è assegnata alla
Sig.ra , con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono. Parte_1
3. Il Sig. verserà a titolo di mantenimento della moglie, Sig.ra CP_1 Pt_1
, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). Tale importo sarà corrisposto
[...]
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, tramite bonifico bancario sulle coordinate che la Sig.ra Pt_1
comunicherà
4. Detta somma sarà rivalutata automaticamente alla scadenza di ciascun anno mediante applicazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
5. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
6. I separandi dichiarano, infine, di aver definito ogni rapporto economico tra essi intercorrente con reciproca soddisfazione e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale derivante dal rapporto matrimoniale.”
All'esito la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
In ordine alle condizioni accessorie, il Collegio ritiene di poter recepire i predetti accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis
49 c.p.c., impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 828 Registro
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
., i quali hanno contratto matrimonio il 28.04.1990, in Montegiordano CP_1
(CS) (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune, al : ANNO 1990
PARTE II SERIE A N. 1). alle condizioni da essi concordate, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
3. SPESE alla pronuncia definitiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 14/11/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa US Simona Dott.Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona US Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 828 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CI TO TO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CI TO TO
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/04/2025 la ricorrente ha agito Parte_1
in giudizio al fine di ottenere la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con il 28.04.1990, in Montegiordano (CS) (trascritto nei CP_1
Registri dello Stato Civile di detto comune, al : ANNO 1990 PARTE II SERIE A N. 1). Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio.“
All'esito della prima udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in relazione alle condizioni di separazione, in base al quale “1. I coniugi vivranno separati, per come di fatto già avviene, con l'obbligo del reciproco rispetto, cessando gli obblighi di fedeltà e convivenza.
2. La casa coniugale sita in Amendolara (CS), viale Lagaria, 156, è assegnata alla
Sig.ra , con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono. Parte_1
3. Il Sig. verserà a titolo di mantenimento della moglie, Sig.ra CP_1 Pt_1
, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). Tale importo sarà corrisposto
[...]
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, tramite bonifico bancario sulle coordinate che la Sig.ra Pt_1
comunicherà
4. Detta somma sarà rivalutata automaticamente alla scadenza di ciascun anno mediante applicazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
5. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
6. I separandi dichiarano, infine, di aver definito ogni rapporto economico tra essi intercorrente con reciproca soddisfazione e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale derivante dal rapporto matrimoniale.”
All'esito la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
In ordine alle condizioni accessorie, il Collegio ritiene di poter recepire i predetti accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis
49 c.p.c., impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 828 Registro
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
., i quali hanno contratto matrimonio il 28.04.1990, in Montegiordano CP_1
(CS) (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune, al : ANNO 1990
PARTE II SERIE A N. 1). alle condizioni da essi concordate, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
3. SPESE alla pronuncia definitiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 14/11/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa US Simona Dott.Gaetano Laviola