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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4650, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 14.02.2025 vertente TRA
, nata il giorno 4.2.1984 in VICO EQUENSE e Parte_1 residente in [...]di STABIA, C.F.: CodiceFiscale_1 nella qualità di madre della minore Persona_1 responsabile della posizione genitoriale nei confronti della stessa, rappresentata e difesa, in virtù di mandato telematicamente trasmesso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca SCHETTINO e Nicola VILLANESE presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso DE GASPERI n.105 RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 auro ELBERTI, giusta procura generale alle liti per atto notarile, elettivamente domiciliato presso la sede di NAPOLI, alla via A. DE GASPERI n.55 RESISTENTE
OGGETTO: pensione indiretta comprensiva della quota in favore della figlia minorenne.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive l si riportava alla memoria di CP_1 costituzione mentre la ricorrente dic di aderire alla eccezione formulata dall'ente previdenziale in tema di giurisdizione.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 29.07.2024 la sig.ra Parte_1
, quale responsabile della posizione genitoriale nei confronti della
[...] re (classe 2016), si rivolgeva al Giudice del Persona_1
Lavoro di TORRE ANNUNZIATA esponendo di avere presentato il 23.11.2021 domanda di pensione indiretta, quale vedova del sig. Persona_2
1 deceduto il 16 dicembre 2015, estesa alla quota della figlia minore, nata il [...] e, quindi, a distanza di meno di tre mesi dalla morte del padre, e che detta domanda era rimasta inevasa nella parte concernente l'estensione del beneficio alla minore. Chiedeva, quindi, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.903/1965, siccome interpretate dall'ente previdenziale con la circolare n.185/2015, la condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei pro CP_1 quota di pensione indiretta di sua spettanza a decorrere dall'1 aprile 2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione CP_1 del Giudice adito.
La causa, stante la natura delle questioni agitate dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno del 14.02.2025, il Giudice, ricevuta contezza delle note sostitutive trasmesse dalle parti, assegnava la causa a sentenza. (2)
L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell resistente, CP_1 alla quale peraltro ha aderito la ricorrente, si palesa fondata.
Considerato, infatti, che la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 C.P.C., sulla base dell'oggetto della domanda, la controversia in esame, incentrata esclusivamente sul trattamento di pensione, deve ritenersi rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti. Ed invero, resta pacifico fra le parti che il dante causa della ricorrente era dipendente della Marina Militare e che la pensione indiretta rivendicata è gestita dalla Cassa Trattamenti Pensioni dello Stato.
Né può discutersi sulla reale natura della vertenza de qua, la sollecitazione attorea indiscutibilmente dirigendosi verso la corretta perimetrazione del trattamento pensionistico in atto, ritenuto estensibile alla posizione della minore. Il che si traduce in una pretesa avente ad oggetto sia l'an che il quantum del trattamento pensionistico.
Orbene, secondo un preciso tracciato ermeneutico, la Giurisdizione della Corte dei Conti resta ferma per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la sua misura e la sua decorrenza (così: Cass. 16.01.2003, n.573; n.7755/2017).
Sulla base di tali motivi, deve dichiararsi, quindi, il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Ricorrono giuste ragioni, essenzialmente riconducibili alla mancata analisi del merito della controversia e all'atteggiamento processuale assunto dalla ricorrente, che ha prontamente aderito alla prospettazione di controparte, per compensare integralmente le spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia in esame alla giurisdizione della Corte dei Conti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 19/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
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IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4650, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 14.02.2025 vertente TRA
, nata il giorno 4.2.1984 in VICO EQUENSE e Parte_1 residente in [...]di STABIA, C.F.: CodiceFiscale_1 nella qualità di madre della minore Persona_1 responsabile della posizione genitoriale nei confronti della stessa, rappresentata e difesa, in virtù di mandato telematicamente trasmesso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca SCHETTINO e Nicola VILLANESE presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso DE GASPERI n.105 RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 auro ELBERTI, giusta procura generale alle liti per atto notarile, elettivamente domiciliato presso la sede di NAPOLI, alla via A. DE GASPERI n.55 RESISTENTE
OGGETTO: pensione indiretta comprensiva della quota in favore della figlia minorenne.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive l si riportava alla memoria di CP_1 costituzione mentre la ricorrente dic di aderire alla eccezione formulata dall'ente previdenziale in tema di giurisdizione.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 29.07.2024 la sig.ra Parte_1
, quale responsabile della posizione genitoriale nei confronti della
[...] re (classe 2016), si rivolgeva al Giudice del Persona_1
Lavoro di TORRE ANNUNZIATA esponendo di avere presentato il 23.11.2021 domanda di pensione indiretta, quale vedova del sig. Persona_2
1 deceduto il 16 dicembre 2015, estesa alla quota della figlia minore, nata il [...] e, quindi, a distanza di meno di tre mesi dalla morte del padre, e che detta domanda era rimasta inevasa nella parte concernente l'estensione del beneficio alla minore. Chiedeva, quindi, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.903/1965, siccome interpretate dall'ente previdenziale con la circolare n.185/2015, la condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei pro CP_1 quota di pensione indiretta di sua spettanza a decorrere dall'1 aprile 2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione CP_1 del Giudice adito.
La causa, stante la natura delle questioni agitate dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno del 14.02.2025, il Giudice, ricevuta contezza delle note sostitutive trasmesse dalle parti, assegnava la causa a sentenza. (2)
L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell resistente, CP_1 alla quale peraltro ha aderito la ricorrente, si palesa fondata.
Considerato, infatti, che la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 C.P.C., sulla base dell'oggetto della domanda, la controversia in esame, incentrata esclusivamente sul trattamento di pensione, deve ritenersi rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti. Ed invero, resta pacifico fra le parti che il dante causa della ricorrente era dipendente della Marina Militare e che la pensione indiretta rivendicata è gestita dalla Cassa Trattamenti Pensioni dello Stato.
Né può discutersi sulla reale natura della vertenza de qua, la sollecitazione attorea indiscutibilmente dirigendosi verso la corretta perimetrazione del trattamento pensionistico in atto, ritenuto estensibile alla posizione della minore. Il che si traduce in una pretesa avente ad oggetto sia l'an che il quantum del trattamento pensionistico.
Orbene, secondo un preciso tracciato ermeneutico, la Giurisdizione della Corte dei Conti resta ferma per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la sua misura e la sua decorrenza (così: Cass. 16.01.2003, n.573; n.7755/2017).
Sulla base di tali motivi, deve dichiararsi, quindi, il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Ricorrono giuste ragioni, essenzialmente riconducibili alla mancata analisi del merito della controversia e all'atteggiamento processuale assunto dalla ricorrente, che ha prontamente aderito alla prospettazione di controparte, per compensare integralmente le spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia in esame alla giurisdizione della Corte dei Conti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 19/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
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