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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11976 2024 RG
FRA
Avv. PILEGGI Parte_1
ANTONIO
E
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Avv. AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione (sent.
TAR Lazio n. 11871/2023, del 14.7.2023) depositato in data 22.3.2024,
[...]
ha convenuto in giudizio il Parte_1 NTroparte_1
NT (anche solo , di seguito, per brevità), per sentir accertare il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello 4°, area II, Tabella B, art. 11 del Regolamento di Disciplina del
Personale, come modificato dalla delibera 24 luglio 2009, a decorrere dal 1° dicembre
2010 o dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, per la condanna del CP_1
Superiore della Magistratura al pagamento delle differenze di trattamento economico maturate, anche a titolo risarcitorio, nella misura di € 107.764,28 o nella diversa misura che emergerà all'esito del giudizio, ovvero, in ogni caso, ai sensi dell'art. 36 Cost.
(eventualmente anche ai sensi dell'art. 52 D. lgs 165/2001). NT Ha esposto, in fatto, di aver prestato attività presso il a decorrere dall'agosto 1993, dapprima in regime di distacco, con inquadramento al livello C2 del ccnl comparto
Ministeri e poi, a decorrere dall'anno 2000, con l'istituzione del ruolo autonomo del NT personale, alle dirette dipendenze del .
A decorrere dal 1996 era stato assegnato alla con funzioni di vice Direttore, Parte_2
svolgendo altresì le funzioni di Direttore della “Segreteria della Commissione Bilancio”
e della “Commissione per il Regolamento di Amministrazione e NTabilità” mentre, a decorrere dal 2000, era stato assegnato alla direzione della Segreteria della Nona
Commissione.
NT Ha rappresentato che l'istituzione del citato ruolo organico del aveva determinato l'adozione di un Regolamento di Disciplina del personale del CSM, con efficacia dal 1° gennaio 2002; che il sistema di classificazione del personale dipendente e la distribuzione della dotazione organica erano state quindi rimodulate con successiva delibera del 26 luglio 2006, tramite la suddivisione dell'organico in due distinte aree
(area I con 160 unità e area II con 70 unità); che, l'inquadramento riconosciuto ai funzionari di vertice preposti ad uffici e strutture era al livello 3° dell'area II [area questa dedicata al personale che “svolge funzioni di supporto alle attività istituzionali del Consiglio, provvedendo agli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici, nel quadro di indirizzi generali ricevuti, con la responsabilità del relativi processi gestionali;
può essere preposto alla direzione delle posizioni organizzative di cui all'art. 14; mantiene relazioni interne ed esterne di natura complessa” articolata in tre livelli economici].
Ha precisato che, successivamente, alla luce delle accresciute esigenze del CSM, l'art. 5 della L. 111/2017, aveva incrementato di n. 13 unità la pianta organica, demandando allo stesso CSM l'adozione della disciplina di reclutamento ed inquadramento e che, in attuazione di tale previsione normativa, l'Assemblea Plenaria del CSM, con delibera del
24 luglio 2019, aveva introdotto “…nell'area II Tabella B allegata all'art. 11 del Reg.
Disc. del personale condividendo in sede di presentazione della piattaforma economica per il triennio 2008-2010 – due posti di funzionario di quarto livello retributivo, corrispondente ad un profilo professionale con computi di direzione di strutture amministrative particolarmente complesse che implichino: l'assunzione di responsabilità relative all'andamento complessivi ed ai risultati conseguiti dalla struttura amministrativa… in ragione di effettivo esercizio di autonomia decisionale di collaborazione diretta e sussidiaria con le strutture di vertice di attività di valenza decisionale con organi amministrativi esterni, con le strutture amministrative intermedie e col il personale tutto”.
Introdotto quindi l'ulteriore livello retributivo (il 4°) per i responsabili di strutture amministrative particolarmente complesse, tale inquadramento era stato da subito riconosciuto all'allora Direttore dell'ufficio RI, Dott.ssa (che CP_3
svolgeva le mansioni analiticamente indicate) ed, a seguito del pensionamento di questa
(30.11.2010) esso ricorrente era stato, a sua volta, nominato Direttore dell'ufficio in sostituzione della ma senza riconoscimento dell'inquadramento al Parte_2 CP_3
liv. IV, area II, tab. B, nonostante le attribuzioni e competenze del ruolo, la rilevanza della posizione e le specifiche attività fossero rimaste del tutto immutate (cap. 18-29) anche a seguito della sua nomina.
Ha quindi lamentato che nonostante avesse richiesto il riconoscimento di tale inquadramento, la richiesta era stata rigettata dal Comitato di Presidenza e che, pertanto, aveva formulato una ulteriore domanda, anch'essa con esito negativo, al pari di quanto accaduto anche rispetto alla richiesta formulata tramite il proprio legale, senza alcuna risposta relativamente alla richiesta precisazione riguardante le articolazioni consiliari rispondenti ai profili sanciti dalla delibera 24 luglio 2009.
Dopo aver precisato che il rapporto di lavoro era cessato alla data del 31.1.2018, ha argomentato in diritto (allora, sulla giurisdizione del giudice amministrativo) nonché quanto alle conseguenze dello svolgimento delle mansioni riconducibili al liv. 4°, cit. anche in virtù del principio di parità di trattamento, nonché sulla violazione e falsa applicazione del Regolamento di Disciplina del Personale approvato con del. del 24 luglio 2001 e degli artt. 3, 36 e 97 Cost., concludendo nei sensi sopra riportati.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “…In via preliminare si chiede che venga dichiarata prescritta ogni pretesa monetaria ad ogni titolo avanzata ex art. 2948 c.c. e dei mezzi istruttori articolati da parte ricorrente, in quanto irrilevanti ai fini del decidere e in via subordinata che il ricorso venga respinto in quanto infondato in fatto ed in diritto…”.
Oltre ad eccepire la prescrizione quinquennale delle somme asseritamente richieste, ai sensi dell'art. 2948 C.c., in assenza di validi atti interruttivi, ha rilevato la inammissibilità dei mezzi istruttori articolati (in particolare la prova testimoniale) in quanto irrilevante ai fini decisori, non sussistendo il diritto ad ottenere il livello preteso in relazione alle mansioni espletate. Nel merito ha quindi rappresentato come, alla luce del quadro normativo di riferimento,
NT le mansioni svolte dai dipendenti del non potevano considerarsi legate al livello retributivo, ma alle aree e, poi, ai profili,“…cosicché lo svolgimento della tipologia di attività allegate dal ricorrente non dà diritto all'inquadramento nel livello 4, cui il dipendente aspira al quale, invece, si accede esclusivamente a seguito di procedura concorsuale di valutazione ed avanzamento del personale”.
Le attività che il Consiglio aveva delineato con la delibera del 24 luglio 2009, non indicavano le mansioni collegate unicamente alla nuova posizione economica, atteso che queste potevano essere svolte anche da funzionari con livello retributivo inferiore, ma individuavano semplicemente i presupposti per poter accedere alla procedura comparativa, costituendo la stessa uno sviluppo della posizione retributiva precedente o l'indicazione tendenziale del grado di responsabilità che i funzionari di livello retributivo apicale avrebbero dovuto assumere;
il sistema di classificazione del personale di cui all'art. 10 del Regolamento applicabile ratione temporis prevedeva con riferimento a tutti i funzionari dell'area II, l'attribuzione i responsabilità dei processi gestionali, la preposizione alla direzione delle posizioni organizzative, il mantenimento di relazione interne ed esterne di natura complessa, prescindendo dal livello retributivo;
l'inquadramento nei livelli economici corrispondeva solo "di norma" al grado di complessità delle funzioni assolte od assolvibili e per tutti i funzionari della Area II era previsto che potessero esercitare "la funzione di direzione delle strutture amministrative del Consiglio a diversi livelli di complessità, con l'assunzione delle responsabilità relative all'andamento complessivo ed ai risultati conseguiti" mentre la decisione di bandire l'assegnazione dei livelli retributivi non era obbligata, ma discrezionale.
Il dipendente, conseguentemente, non poteva vantare una posizione di diritto soggettivo, né all'attribuzione della posizione, né all'attivazione della procedura potendo vantare una posizione soggettiva di mero interesse di fatto rispetto alla decisione di bandire o meno il concorso e di interesse legittimo rispetto alla procedura eventualmente attivata.
Ha argomentato diffusamente quanto alla fungibilità delle mansioni all'interno del profilo e alla irrilevanza del livello retributivo, se non in linea tendenziale, rispetto alle mansioni, queste ultime attenenti alle Aree e considerate quindi superiori solo qualora relative all'area superiore rispetto a quella d'inquadramento; la inconferenza del richiamo alla delibera consiliare del 24 luglio 2009 nella parte in cui ha ritenuto la necessità di introdurre nell'area II della Tabella B allegata all'art. Il del Reg. Disc. del
Personale del due posti di funzionario di quarto livello retributivo, CP_2 corrispondente ad un profilo professionale con compiti di direzione di strutture amministrative particolarmente complesse che implichino: l'assunzione di responsabilità relative all'andamento complessivo ed ai risultati conseguiti dalla struttura amministrativa nonché i requisiti, già eventualmente riconosciuti attraverso l'attribuzione della progressione economica super da più di 5 anni, anche in relazione a servizio di ruolo prestato presso altra amministrazione, in ragione di effettivo esercizio di autonomia decisionale, di collaborazione diretta e sussidiaria con le strutture di vertice, di attività di valenza decisionale con organi amministrativi esterni, con le strutture amministrative intermedie e con il personale tutto (tanto al fine di sostenere che la stessa indicherebbe le mansioni specifiche proprie del quarto livello retributivo e che allo svolgimento di fatto delle stesse corrisponderebbe il diritto al riconoscimento della qualifica delle corrispondenti mansioni superiori).
L'interpretazione sposata dal ricorrente, secondo il Consiglio Superiore, si poneva in contrasto con la normativa richiamata, che legava le mansioni solo all'Area e alle funzioni e non ai livelli retributivi, fermo restando l'impianto complessivo dell'organico e del mansionario consiliare, confermato anche dal Regolamento approvato nel 2018.
Ha poi rappresentato anche che alcuna comparazione poteva essere effettuata con la posizione della la quale si era vista riconoscere il miglior trattamento CP_3
economico non in relazione alle mansioni ma perché vincitrice di apposita procedura interna (indetta con del. 24.7.2009); che alcun diritto poteva essere vantato in assenza di formale attribuzione;
che, in definitiva, le mansioni che il ricorrente allegava di aver svolto, non potevano qualificarsi come superiori, rientrando fra le ordinarie attribuzioni spettanti al direttore del servizio di ragioneria;
da ultimo, che il quantum era stato genericamente indicato, senza specificazione alcuna del numero delle ore prestate.
3. Alla udienza di discussione, fallito il tentativo di conciliazione, la difesa del ricorrente ha rilevato la inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in sede di riassunzione e rappresentato che, in ogni caso, la controversia prescindeva dal riconoscimento dell'inquadramento essendo finalizzata all'ottenimento delle differenze alla stregua della attività effettivamente prestata. La Procuratrice dello
Stato ha resistito alla censura di inammissibilità riportandosi per il resto alla memoria di costituzione.
Alla odierna udienza, infine, concesso termine per note del quale entrambe le parti si sono avvalse, il processo è stato deciso a seguito di ulteriore, infruttuoso, tentativo di conciliazione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
4.1. La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4°, Area II, Tab. B, art. 11 Regolamento di Disciplina del
Personale, nonché, in ogni caso, ad una retribuzione commisurata alla effettiva attività e responsabilità anche a titolo risarcitorio, ovvero ai sensi dell'art. 36 Cost. ed
“eventualmente” anche ai sensi dell'art. 52 TUPI.
4.2. Il ricorrente assume, in particolare, dopo aver descritto le attività di cui si era occupato, nonostante l'inquadramento nel livello 3° della stessa Area, che, essendo stato nominato Direttore dell'Ufficio RI (a seguito del pensionamento dell'allora direttrice di tale ufficio, inquadrata nel 4° liv.), doveva essergli riconosciuto lo stesso inquadramento, attesa la sovrapponibilità delle attribuzioni e competenze del ruolo, in base al principio di parità di trattamento tra lavoratori che svolgono mansioni identiche.
Il tutto avuto riguardo, quale parametro di riferimento, alla retribuzione prevista per il
Responsabile della RI (effettivamente goduta da chi aveva già in precedenza occupato quel ruolo).
4.3. Richiama la deliberazione del 26.7.2006, tramite la quale era stato suddiviso il personale in due aree, specificando che l'inquadramento riconosciuto ai funzionari di vertice era al livello 3° dell'Area II (articolata in tre livelli economici) nonché la successiva deliberazione del 24 luglio 2009, con la quale l'Assemblea Plenaria aveva introdotto sempre nell'Area II, due posti di funzionario di 4° livello retributivo per i responsabili di strutture complesse (inquadramento da subito riconosciuto all'allora direttrice dell' ). Parte_3
4.4. Il Consiglio contrasta le argomentazioni di parte ricorrente sostenendo come le mansioni specificate in ricorso corrispondessero a quelle dell'incarico assegnatogli di
Direttore del servizio di ragioneria, rientrando (quelle di cui al punto 1 del ricorso) nelle competenze disegnate dagli art. 14, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità, art. 18 comma 1, come quelle elencate nei punti successivi (p. 3 e 4) mentre, le ulteriori (punti 5 e 6 ric.) non si ponevano comunque al di fuori delle ordinarie mansioni del Direttore di servizio;
da ultimo, anche le attività proprie del Direttore dell'esecuzione (p. 7 ric.) rientravano nel ruolo rivestito come quelle riportate al punto 8 del ricorso, in quanto si trattava di competenze direttamene collegate alla funzione di Direttore della . Parte_2
4.5. Con ampie argomentazioni di poi, il Consiglio sostiene come, all'interno delle Aree
e dei profili, i livelli retributivi non potevano considerarsi legati allo svolgimento di diverse mansioni proprie dell'Area ma solo al superamento per merito della procedura comparativa di valutazione prevista dal Regolamento, per come in effetti accaduto per la precedente Direttrice citata in ricorso.
5. Orbene, ritiene il Giudicante che possa considerarsi pacifico sul piano sistematico, che il Consiglio Superiore della Magistratura non sia un organo costituzionale, ma, alla pari del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 99 Cost.), del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti (art. 103 Cost.) e del Consiglio Supremo di Difesa (art. 87
Cost.), organo di rilevanza costituzionale (fra le altre, Corte Cost. 29/1987 e Corte Cost.
189/1992); questo Organo, ai sensi degli artt. 104 e 105 Cost. e in base alla L. 195/1958
e al d.P.R. 916/1958, svolge le sue funzioni tramite personale di magistratura collocato fuori ruolo (componenti togati del Consiglio, Segretario Generale, addetti alle
Commissioni e agli Uffici), tramite alcuni “laici” (vicepresidente e componenti non togati) e tramite personale amministrativo di ruolo (istituito con l'art. 1 del D.Lgs.
37/2000) o comandato da altre amministrazioni.
5.1. Il personale amministrativo rientra quindi fra le categorie privatizzate e da ciò deriva non solo l'attribuzione al giudice ordinario delle controversie concernenti tale personale (con esclusione della materia delle procedure concorsuali per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni che è devoluta, anche per le categorie privatizzate, alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 e art. 7, commi 3 e 4, D.Lgs. 104/2010) ma anche l'applicazione, come per tutte le tipologie di lavoro presso la P.A., del D.Lgs. n.
165/2001 (TUPI “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
5.2. Del resto, la stessa difesa del CSM, in sede di costituzione dinanzi al TAR nel giudizio qui riassunto, afferma “NTrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, il D.lgs. 165/2001 è applicabile al Consiglio superiore della magistratura…” seppure
“ove compatibile con l'ordinamento speciale disegnato dal legislatore e dal regolamento del personale” (v. cost. Consiglio S.M. in all. ultime note ric.).
5.3. Deve quindi aversi riguardo a tale disciplina del pubblico impiego per il personale amministrativo ausiliario per gli istituti portanti, sostanziali e processuali, ed eventuali regolamenti si pongono come attuazione ed adattamento in virtù delle peculiarità funzionali del CSM.
5.4. La peculiarità di tale Organo rispetto ad altre pubbliche amministrazioni, invero, è data dal fatto che i precetti lavoristici di base, ovvero quelli del D. Lgs. 165, non sono completati da un contratto collettivo nazionale ma dal Regolamento di disciplina del personale - atto amministrativo generale di regolamentazione interna – che, per quanto NT interessa è stato adottato dallo stesso il 24.7.2001, ai sensi dell'art. 13. co 1 della
L. 28 luglio 1999, n. 266 e dell'art.
2. Del D.lgs. 14.2.2000 n. 37 (abrogato dall'art. 5, comma 7, della L. 30 luglio 2007, n. 111).
5.5. La legge 28 luglio 1999, n. 266, nel delegare il Governo all'adozione di una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al CSM, individuava tra i principi e criteri direttivi l'attribuzione del potere di disciplinare con proprio regolamento interno «entro i limiti della dotazione finanziaria […] e senza nuovi oneri
a carico dello Stato», alcuni rilevanti profili, come i concorsi pubblici per il reclutamento del personale, l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti, l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura, il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del C.S.M., in misura uguale a quello previsto per il personale dell'Amministrazione della giustizia di equivalente qualifica [… …].
5.6. Il successivo decreto legislativo 14.2.2000 n. 37, all'art. 2, ha, conseguentemente istituito un ruolo autonomo del personale della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, e affidato alla regolamentazione interna, adottata su proposta del
Comitato di Presidenza, la disciplina degli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale;
le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale e l'ordinamento delle carriere, l'articolazione dell'organico, con eventuale indicazione dei profili professionali delle attività svolte presso il CSM, nell'ambito delle classificazioni per le aree professionali previste dal comparto
Ministeri, le procedure per la nomina e per la sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro, le modalità di adeguamento alla norme contrattuali del comparto Ministeri, relative allo sviluppo delle carriere, i diritti e doveri dei dipendenti [… …] adeguando la relativa disciplina alla specifiche esigenze funzionali ed organizzative del CSM.
5.7. Tale previsione è stata abrogata dall'art. 5, comma 7, della L. n. 111/2007, che ne ha sostanzialmente riprodotto i contenuti al comma 5, ai sensi del quale il C.S.M. disciplina con proprio regolamento, per quanto interessa, il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio Superiore stesso correlate a particolari attività di servizio.
5.8. Tali interventi legislativi riconoscono pertanto in favore del CSM un esplicito potere regolamentare in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei propri dipendenti che, sempre per quanto rileva, trova attuazione sia nella delibera del 24 luglio 2001, con la quale il CSM ha adottato il regolamento di disciplina del personale
(riscritto nel 2018), sia nelle successive (v. del. del 26 luglio 2006), pure richiamate in ricorso unitamente alla cit. delibera dell'Assemblea Plenaria del 24 luglio 2009, che ha introdotto un ulteriore livello retributivo (il 4°) nell'area II, per i funzionari responsabili di strutture particolarmente complesse.
6. Ciò premesso e dato atto che più che una contestazione delle mansioni allegate in ricorso il Consiglio Superiore confuta soprattutto la valenza delle stesse ai fini agognati dal ricorrente, ritiene il Giudice che, in via dirimente ed assorbente, si ponga proprio la questione attinente alla idoneità delle allegazioni di cui all'atto introduttivo a corroborare e comprovare lo svolgimento di mansioni che avrebbero legittimato il riconoscimento del livello retributivo superiore, e/o comunque la concreta insufficienza della retribuzione del livello – economico - di provenienza dell' Pt_4
6.1. Tale questione può essere quindi risolta senza dare ingresso alla prova testimoniale
(ritenuta infatti superflua dal Consiglio Superiore).
6.2. Invero, deve da subito precisarsi che, in via generale, e posta la pacifica impossibilità di riconoscere l'inquadramento anelato in materia di pubblico impiego, possono essere condivise le argomentazioni del Consiglio che si riferiscono alla equivalenza delle mansioni all'interno della medesima area (la II) e che si pongono del tutto in linea con i principi affermati in generale per l'impiego pubblico privatizzato ai sensi del D.Lgs 165/2001 (ma anche della giurisprudenza); se le competenze, capacità e conoscenze, richieste per l'inquadramento in ciascuna area, infatti, risultano omogenee deve concludersi che le fasce/livelli retributive/i rappresentino mere progressioni economiche, senza implicare una diversità di contenuto delle mansioni ed in tale contesto non risulta quindi ipotizzabile, propriamente, lo svolgimento di «mansioni superiori».
6.3. Tuttavia, va anche considerato che la rivendicazione del ricorrente non afferisce, propriamente, tanto, al riconoscimento di un inquadramento superiore (peraltro, come visto, inibito nello specifico contesto) quanto al riconoscimento del trattamento economico “sul presupposto dell'assolvimento in via di fatto di mansioni superiori” (v. anche note da ultimo depositate) con diritto ad una retribuzione commisurata alle effettive attività e responsabilità, come chiarito dalla frase “Ne deriva il diritto dell'odierno ricorrente a percepire le differenze tra il trattamento economico percepito
e quello in effetti dovuto per le funzioni svolte, eventualmente a titolo risarcitorio, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione (e/o dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001)”; la domanda, in altri termini, viene avanzata considerato che il ricorrente aveva ricoperto la medesima posizione, con le medesime incombenze, prerogative e responsabilità, della dipendente che aveva sostituito (circostanza pacifica e documentata) e che aveva perciò goduto di un trattamento economico più consistente, in applicazione del generale principio di parità di trattamento a carico delle Pubbliche Amministrazioni nonché in applicazione della deliberazione che aveva previsto l'introduzione dei due posti di funzionario del livello 4°.
6.4. Nel caso che ci occupa, quindi, l' , anche avuto riguardo a quanto Parte_1
disposto dagli atti di regolamentazione interna che qui rilevano, invoca la deliberazione già applicata alla precedente Direttrice, relativa alla posizione apicale dell'area II, che aveva previsto una diversa funzione nonché il maggiore trattamento economico corrispondente alle diverse e più complesse attribuzioni.
6.5. Del resto, è la stessa Deliberazione del 24 luglio 2009, a stabilire una più ampia progressione all'interno della stessa area (modificando l'art. 11 del Regolamento) e, seppure ai sensi del Regolamento tutte le mansioni ricomprese nella medesima Area appaiono parimenti esigibili, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, al 4° livello, di nuova istituzione, risulta corrispondere un maggior livello di professionalità, cui si correla l'affidamento di compiti di adeguato livello, e tali da far sorgere il diritto alla maggiore, corrispondente, retribuzione.
6.6. Alla stregua della deliberazione del 2009, invero, non pare configurarsi una mera progressione economica all'interno della stessa area ma, più propriamente, una diversità di contenuto delle mansioni assegnate;
non viene in rilievo, in altri termini, un criterio che valorizzi la semplice permanenza nel livello inferiore, anzianità e/o meritevolezza ed esperienza, quanto piuttosto il tipo di compiti diversi e più qualificanti, seppure ricompresi all'interno dell'area.
6.7. E' stato infatti anche previsto l'avvio alle procedure concorsuali per la “valutazione ed avanzamento per la copertura di due posti dell'area II^, profilo di funzionario, livello economico “4”, in relazione ad una determinazione della Commissione di cui al successivo art. 12, che avrebbe dovuto valutare l'attitudine del richiedente allo svolgimento dei compiti previsti per il profilo di destinazione, al fine di ponderare l'idoneità alla diversa mansione (art. 10, comma 5), a conferma del fatto le attività e le attribuzioni previste nel nuovo livello 4° fossero in realtà più qualificanti e pertanto legittimanti un incremento retributivo.
6.8. Né rilevano, così prospettata la domanda, quei requisiti ai quali viene condizionato il riconoscimento della maggiorazione retributiva (in disparte l'esistenza del posto in pianta organica, come visto, istituito) e quindi la mancata indizione di una procedura di valutazione, o la esistenza di uno specifico incarico.
6.9. Per come ritenuto dalla S. Corte, infatti, con riferimento all'art. 52 del TU, che disciplina i requisiti dai quali non può prescindersi per adibire il prestatore alle mansioni proprie della qualifica superiore, pena la nullità della relativa assegnazione, deve comunque operarsi una valutazione tenendo presente i dettami costituzionali di cui agli artt. 97 e 36 della Costituzione, considerando che al lavoratore deve sempre essere garantita la retribuzione in rapporto alla qualità e quantità della retribuzione (v, Sezione
L – ordinanza n. 25848 del 01-09-2022).
6.10. Non solo, rileva nel caso anche il principio (richiamato anche in sede di ultime note dalla parte ricorrente, con rif. a Cass. Ord. n. 25848/2022 cit., ma rinvenibile anche in Cass. sent. nn. 24266/2016, 157/2018, 350/2018, Ord. n. 2102/2019) secondo cui:
“…il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art.
52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”.
6.11. Sempre la S. Corte, peraltro, da ultimo, ha affermato anche che: “in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost." (Cass. Ord. n. 17912/2024) così ribadendosi un principio già espresso, anche in relazione allo straordinario.
7. Va quindi riconosciuta al ricorrente la differenza fra quanto percepito e quanto previsto in coerenza con le attività effettivamente dispiegate sino alla data di cessazione per collocamento in quiescenza, oltre interessi, dovendosi in materia applicare il divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria, di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, in ragione della natura del credito (v. ex multis Cass., n.
13624/2020), in quanto, tale disposizione che in origine vietava, sia per il settore pubblico, sia per il settore privato, la cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, è stata incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000, che ha mantenuto tale divieto per il solo settore pubblico.
8. Deve ora affrontarsi la questione riguardante la tempestività e quindi di ammissibilità della eccezione di prescrizione proposta dal solo con la memoria di NTroparte_1 costituzione avverso l'atto di riassunzione, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione.
8.1. In proposito ritiene il Giudicante di poter recepire quanto affermato con la sentenza citata dal Consiglio (TAR Reg. Sicilia, n. 1540/2024) in cui è stata affrontata proprio la questione che si pone nel presente giudizio (seppure in tal sede a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del g.o.) in senso conforme all'orientamento già affermato, fra l'altro, anche con la pronuncia della C.G.A. Sicilia, sez. Giurisd. del 27 luglio 2023, n.
468, ai sensi della lettera delle disposizioni dettate in tema di translatio iudicii e, quindi, oltre che dell'art. 11 cpa, dell'art. 59, comma 2, legge n. 69 del 2009, che ha escluso l'unicità del processo instaurato dinanzi al giudice privo di giurisdizione e continuato, in virtù di tempestiva riassunzione, dinanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione.
8.2. Nella citata pronuncia il Tar Sicilia esamina, infatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intimato, benché proposta per la prima volta nel giudizio riassunto, alla stregua del principio secondo cui il riferimento alle preclusioni e decadenze [“ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute”] “si riferisce solo alla parte ricorrente perché le preclusioni e decadenze intervenute, che restano ferme, sono una eccezione alla regola della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della “domanda”, e dunque delimitano la salvezza di tali effetti;
si riferiscono, pertanto, al pari degli effetti sostanziali e processuali, alla sola “domanda” e non possono riguardare la parte resistente che subisce l'azione giudiziale e dunque la scelta del giudice ad opera della controparte, e non può perciò incorrere in preclusioni e decadenze dalle proprie eccezioni dedotte davanti a un giudice che si dichiara privo di giurisdizione”
(C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 8 febbraio 2019, n. 97).
8.3. L'eccezione quindi deve ritenersi ammissibile, ma solo parzialmente fondata.
8.4. L , infatti, già dal 15 settembre 2017 rivendica nei confronti del Parte_1
Comitato di Presidenza il trattamento retributivo superiore (seppure in tal caso a seguito di correlativo inquadramento), manifestando chiaramente la propria pretesa e quindi la volontà di far valere un proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario (all. 4 ric.), mentre il Consiglio di Presidenza ha rigettato tale richiesta in considerazione della necessità di attendere l'approvazione del nuovo regolamento (all. 5 ric.).
8.5. La richiesta, poi, viene reiterata il successivo 13 novembre, specificandosi che la richiesta di inquadramento era da intendersi in senso figurato ed atecnico, dovendosi intendere tesa ad ottenere l'attribuzione dei benefici economici “senza alcun pregiudizio in ordine alla … tutela di diritti ed interessi in ogni sede in caso di rigetto della medesima” (doc. 6 ric.), rivendicazione, anche questa, respinta per impossibilità di accoglimento in virtù dello svolgimento delle attività di Direttore dell'ufficio ragioneria, senza la prevista procedura selettiva (all. 7).
8.6. Infine, tramite il proprio legale, viene reiterata la richiesta dell' , con Parte_1
missiva ricevuta in data 20 gennaio 2019 (all. 8), riscontrata in data 8.2.2019 (all. 9).
8.7. Posto quindi che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza), attesa l'inconfigurabilità di un metus, il trattamento reclamato andrà riconosciuto al ricorrente a far data dal 15 settembre 2012 (quinquennio anteriore al primo atto interruttivo).
9. Venendo da ultimo ai conteggi delle spettanze per come elaborati in allegato (all. 15 ric.), si deve constatare che la contestazione del Consiglio Superiore sul punto avviene in via del tutto generica e solo quanto alle spettanze reclamate per straordinario viene specificato che l'elaborato non conteneva la specificazione delle ore prestate.
9.1. Tuttavia, per come si evince dal confronto fra i prospetti paga e l'elaborato contabile per il periodo che rileva (dall'ottobre 2012, praticamente per ogni mensilità, tranne genn. e sett. 2013, sett. 2014, 2015, 2016 e 2017 etc.), si evince come le ore imputate a tale posta coincidano con quelle indicate nei vari prospetti mensili. 10. In definitiva, dunque rilevata la analiticità e congruità dei conteggi delle differenze, spetta al ricorrente la complessiva somma di euro 81.840,87 a titolo di stipendio, IVC e straordinario (determinata detraendo dalla voce stipendio la somma corrispondente al periodo sino alla metà del settembre 2015 di complessivi euro 23.421,75; dalla somma calcolata per IVC sempre considerato lo stesso periodo la somma di euro 224,66 e, dalla posta per straordinario la somma di euro 521,00), considerato anche che l'adeguatezza della retribuzione, che deriva dall'art. 36, primo comma, Cost., è naturalmente misurata con riferimento alle caratteristiche qualitative ma anche quantitative della prestazione lavorativa.
10.1. Come già precisato, alla somma così determinata andranno aggiunti solo gli interessi di legge, nonché l'adeguamento del TFR.
11. Quanto alle spese processuali, si ritiene di dover derogare parzialmente al principio della soccombenza e di dover disporre la compensazione delle stesse per un terzo, atteso il ridimensionamento della pretesa, considerati i parametri vigenti - sc. da 52.001 a
260.000,00 €. – nella misura minima, per come liquidate nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della Parte_1
differenza fra il trattamento economico riconosciutogli e quello spettante quale
Direttore dell'ufficio RI e, per l'effetto, condanna il NTroparte_1
a corrispondere al medesimo la somma di complessivi euro 81.840,87,
[...] oltre interessi al saldo, oltre all'adeguamento del TFR;
compensa per un terzo le spese di lite e pone il residuo, liquidato in complessivi euro 4.466,00 oltre accessori come per legge, a carico del medesimo . NTroparte_1
Roma lì, 7.3.2025 Il Giudice