TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/07/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1042/2024 promossa congiuntamente da:
appresentata e difesa dall'avv. Margherita Mari, elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio del difensore;
e rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Ferraioli, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte del 16.06.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 30.05.2025. pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 30.04.2025, e Parte_1 [...]
, dopo la pronuncia di sentenza parziale di separazione, hanno insistito nella CP_1
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Prato (PO) in data 18/10/2003, secondo le condizioni concordate.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. (7.10.2024) per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato, essendo inoltre divenuta definitiva la sentenza di omologa dell'accordo di separazione personale dei coniugi n. 148/2024 del giorno 11.10.2024, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Non vi sono ostacoli, inoltre, all'omologa dell'accordo delle parti sul mantenimento della figlia nata il [...], maggiorenne non economicamente indipendente, Persona_1 che appare conforme ai parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e sull'assegno divorzile ex art. 5, comma 5, legge n. 898/1970 previsto in favore di Parte_1
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato, come riguardo alla prosecuzione dei rapporti padre/figlia, essendo quest'ultima maggiorenne.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e , sposati a Prato, il 18.10.2003 con atto trascritto nel Pt_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 299, parte II, serie A, anno
2003;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
2. la sig.ra non oltre la pubblicazione della sentenza di divorzio, si trasferirà in Pt_1
altra idonea abitazione unitamente alla figlia maggiorenne;
la casa coniugale sita Per_1
in Vaiano (PO) Via Bronia 2 rimarrà nel pieno ed esclusivo godimento del sig.
, esclusivo proprietario;
CP_1
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento, un assegno di € 500,00 mensili, rivalutabile secondo i dati ISTAT;
4. il sig. corrisponderà alla figlia a titolo di contributo per il suo CP_1 Per_1
mantenimento, la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile secondo i dati ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili e universitarie (tasse iscrizione e libri fino al compimento degli studi); inoltre l'assegno unico percepito verrà corrisposto direttamente a fino a quando la stessa ne avrà diritto (attualmente fino Per_1
al compimento di 21 anni);
C) prende atto delle seguenti condizioni:
5. la figlia maggiorenne che dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Per_1
genitori abiterà con la madre, continuerà a mantenere rapporti di visita con il padre infrasettimanali e/o nei fine settimana, così come nei periodi di vacanza;
il tutto secondo i desideri della stessa, le esigenze lavorative e non di entrambi;
6. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
D) ordina all'ufficiale di stato civile del di provvedere all'annotazione Parte_2
della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 25.06.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1042/2024 promossa congiuntamente da:
appresentata e difesa dall'avv. Margherita Mari, elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio del difensore;
e rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Ferraioli, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte del 16.06.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 30.05.2025. pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 30.04.2025, e Parte_1 [...]
, dopo la pronuncia di sentenza parziale di separazione, hanno insistito nella CP_1
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Prato (PO) in data 18/10/2003, secondo le condizioni concordate.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. (7.10.2024) per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato, essendo inoltre divenuta definitiva la sentenza di omologa dell'accordo di separazione personale dei coniugi n. 148/2024 del giorno 11.10.2024, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Non vi sono ostacoli, inoltre, all'omologa dell'accordo delle parti sul mantenimento della figlia nata il [...], maggiorenne non economicamente indipendente, Persona_1 che appare conforme ai parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e sull'assegno divorzile ex art. 5, comma 5, legge n. 898/1970 previsto in favore di Parte_1
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato, come riguardo alla prosecuzione dei rapporti padre/figlia, essendo quest'ultima maggiorenne.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e , sposati a Prato, il 18.10.2003 con atto trascritto nel Pt_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 299, parte II, serie A, anno
2003;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
2. la sig.ra non oltre la pubblicazione della sentenza di divorzio, si trasferirà in Pt_1
altra idonea abitazione unitamente alla figlia maggiorenne;
la casa coniugale sita Per_1
in Vaiano (PO) Via Bronia 2 rimarrà nel pieno ed esclusivo godimento del sig.
, esclusivo proprietario;
CP_1
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento, un assegno di € 500,00 mensili, rivalutabile secondo i dati ISTAT;
4. il sig. corrisponderà alla figlia a titolo di contributo per il suo CP_1 Per_1
mantenimento, la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile secondo i dati ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili e universitarie (tasse iscrizione e libri fino al compimento degli studi); inoltre l'assegno unico percepito verrà corrisposto direttamente a fino a quando la stessa ne avrà diritto (attualmente fino Per_1
al compimento di 21 anni);
C) prende atto delle seguenti condizioni:
5. la figlia maggiorenne che dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Per_1
genitori abiterà con la madre, continuerà a mantenere rapporti di visita con il padre infrasettimanali e/o nei fine settimana, così come nei periodi di vacanza;
il tutto secondo i desideri della stessa, le esigenze lavorative e non di entrambi;
6. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
D) ordina all'ufficiale di stato civile del di provvedere all'annotazione Parte_2
della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 25.06.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3