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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
TIT.DELL'IMPRESA Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
CORSO DI PORTA VITTORIA, 46 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
MASSARA WALTER, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GORGOGLIONE RUGGIERO ) VIA E. DE AMICIS C.F._2
45 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
IN QUALITA' DI EREDE DI Controparte_1 Per_1
(DECEDUTO) (C.F. , elettivamente domiciliato
[...] C.F._3
pagina 1 di 10 in VIA SAN CARLO, 112 20811 CESANO MADERNO presso lo studio dell'avv.
MARIANI PAOLO CESARE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
IS MANUELA IN QUALITA' DI EREDE DI Persona_1
(DECEDUTO) (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN C.F._4
CARLO, 112 20811 CESANO MADERNO presso lo studio dell'avv. MARIANI
PAOLO CESARE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
IS MARCO IN QUALITA' DI EREDE DI Persona_1
(DECEDUTO) (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN C.F._5
CARLO, 112 20811 CESANO MADERNO presso lo studio dell'avv. MARIANI
PAOLO CESARE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
IS MARICA IN QUALITA' DI EREDE DI Persona_1
(DECEDUTO) (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN C.F._6
CARLO, 112 20811 CESANO MADERNO presso lo studio dell'avv. MARIANI
PAOLO CESARE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATI
OGGETTO: Vendita di cose mobili
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 2325/2024 (R.G. n. 3519/2019) pronunciata il 23/09/2024 e pubblicata il 25/09/2024 (Repert. n.
3547/2024 del 25/09/2024) dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione I civile, Dott.ssa Chiara Binetti, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
-) In via di appello:
-) Nel merito:
- riformare integralmente la sentenza impugnata per le ragioni esposte nell'atto di citazione in appello del 28.10.2024 e, quindi,
- accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa individuale Per_1
col contratto stipulato del 7 marzo 2017 con l'impresa individuale
[...] Parte_2 che si concreta nel mancato pagamento del prezzo riportato nella fattura 32/2017 in
[...] violazione dell'art. 1498 cod. civ. e pari al valore della merce (macchine);
- e per l'effetto condannare gli appellati nella loro qualità di aventi causa del de cuius Sig. Per_1
al risarcimento in favore dell'appellante del danno emergente da perdita del valore
[...] economico delle macchine vendute dall'attrice alla convenuta, oggetto dell'accordo del 7 marzo 2017, quantificate in virtù della fattura n. 32/2017, nell'importo di € 20.008,00, nonché dell'ulteriore somma di € 1.325,90 compensata in primo grado (€ 752,10 riconosciuti in primo grado in favore del Sig. per il suo ruolo di procacciatore d'affari oltre a € 573,80 di cui alla fattura n. 33/2017 il tutto Pt_1 oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 sulle singole somme dal dovuto al saldo);
- In via subordinata: condannare gli appellati, nella loro qualità di aventi causa del de cuius Sig.
, all'adempimento ex art. 1453 cod. civ. dei contratti sottoscritti il 7 marzo 2017 con Persona_1
l'impresa individuale IO di GI, e quindi a corrispondere in favore Pt_1 dell'appellante Sig. l'importo della fattura n. 32/2017 pari a € 20.008,00 nonché Parte_1 dell'ulteriore somma di € 1.325,90 compensata in primo grado (€ 752,10 riconosciuti in primo grado in favore del Sig. per il suo ruolo di procacciatore d'affari oltre a € 573,80 di cui alla fattura Pt_1
n. 33/2017 il tutto oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 sulle singole somme dal dovuto al saldo;
-
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, aumentate del rimborso forfetario, della CPA e dell'IVA come per legge.
***
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie anche per prova orale non accolte in primo grado e richiamate nell'atto di appello con i testi ivi indicati da intendersi integralmente ritrascritte.
Per , IS MA, IS LA, IS CO, nella loro Controparte_1 qualità di eredi del de cuius , già titolare della ditta individuale “ Persona_1 Persona_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione o deduzione,
pagina 3 di 10
In via preliminare: Respingere la richiesta di sospensione di esecutività della sentenza, perché infondata in fatto ed in diritto. In via principale: Previo rigetto delle istanze istruttorie, rigettare l'appello avversario per tutti i motivi illustrati in narrativa e, dunque, Confermare integralmente la Sentenza di primo grado n.
2325/2024 Tribunale di Monza. In ogni caso: con il favore di spese e compensi di causa, sia del primo grado sia del grado di Appello, con la maggiorazione prevista dall'art. 4, c. 8, D.M 55/2014. Ancora in ogni caso: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si richiama espressamente da aversi qui per integralmente ritrascritta ogni altra eccezione, deduzione, conclusione, domanda ed istanza già svolta dai Convenuti nel giudizio di primo grado e, segnatamente nelle Memorie ex art. 183, c. 6, nn. 2 e 3 C.p.c., in sede di precisazione delle conclusioni, nella Comparsa conclusionale, nella Memoria di replica e nei Verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. in qualità di titolare della ditta individuale , deduceva quanto segue: Parte_1 Pt_2
- di aver stipulato con , titolare dell'omonima ditta individuale, deceduto in corso Persona_1 di causa, a cui erano succeduti gli eredi , BI MA, BI LA, Controparte_1
BI CO-, in data 7.3.2017, un contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di 100 macchine per la somministrazione di bevande e il relativo servizio di assistenza tecnica per un corrispettivo di complessivi € 37.000, di cui € 20.000 quale prezzo delle macchine – di cui € 5000 versato a titolo di caparra confirmatoria e 15.000 € da corrispondersi in tre rate di 5000 € cadauna, a trenta, sessanta e novanta giorni dalla stipula del contratto- e € 17.000 quale corrispettivo per l'assistenza tecnica;
– di aver consegnato in attuazione del predetto accordo “n. 25 granitori di categoria A1, con vasca usati, n. 30 granitori di categoria A2 con vasche usati, n. 10 granitori di categoria A3 con vasca usati, n. 20 orziere di categoria A2 con uscite (usati) e n. 5 cioccolatiere usate” -pag. 2 atto di citazione in primo grado-;
– che tali macchine erano tutte nella disponibilità del in quanto alcune tratte dal deposito del Per_1
e le altre presso clienti noti al per averle rifornite del contratto necessario al loro Pt_1 Per_1 funzionamento come risulta dai contratti prodotti sub 3 e 4;
– di aver fornito un totale di 100 buste di prodotti a per l'importo di € 573,80 -doc.5-; Per_1
– di aver stipulato un contratto di procacciamento d'affari in attuazione del quale la ditta individuale BI avrebe dovuto corrispondere l'importo di € 752,10;
– che la ditta individuale BI non aveva pagato il corrispettivo di tali prestazioni;
Pertanto, RL conveniva in giudizio per sentirlo condannare al Pt_1 Persona_1 pagamento di quanto dovuto -pari al prezzo dovuto per le forniture effettuate per l'importo di €
20.581,80 -detratta la caparra versata- e di € 752,10 a titolo di provvigioni, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale ovvero, in subordine, a titolo di esatto adempimento delle predette obbligazioni.
deduceva l'inadempimento di del contratto di compravendita delle macchine per Per_1 Pt_1 bevande, avendone fornite solo 30 di cui solo 14 funzionanti. Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la restituzione della caparra pagina 4 di 10 di 5000 € versata, oltre al risarcimento dei danni, per gli esborsi per l'acquisto dei pezzi di ricambio delle macchine e per l'acquisto di prodotti per le stesse, da cui dedurre l'importo dovuto a titolo di provvigioni.
2. Il Tribunale di Monza con sentenza n. 2325/24, pubblicata il 25.9.2024, posto che nessuna prestazione era stata attuata in esecuzione del contratto di assistenza, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento di avendo ritenuto che Pt_1 avesse consegnato solo 30 macchine rispetto alle 100 pattuite e, conseguentemente: i) lo condannava a restituire agli eredi la caparra confirmatoria di 5.000 €; ii) accertava la sussistenza del Per_1 danno, limitatamente all'esborso di € 1.646,82, per l'acquisto di prodotti per le macchinette e dedotto l'importo di € 1.325,90, Iva compresa, dovuto da a a titolo di provvigioni e di Per_1 Pt_1 rimborso per l'assegno rubato posto in compensazione, lo condannava a pagare agli eredi Per_1 l'importo di € 320,90, oltre interessi;
iii) rigettava le domande proposte da Pt_1
In particolare, il tribunale ha ritenuto che non avesse provato la consegna a delle Pt_1 Per_1 macchine -in numero di 60- detenute presso terzi. Ciò, in quanto: i) la fattura -nel caso specifico, neppure corredata dal documento di trasporto- non è idonea a provare l'esecuzione della prestazione;
ii) i contratti di comodato d'uso gratuito siglati da presso i clienti presentati dal Per_1 Pt_1 asseritamente dimostrativi della conoscenza del dei luoghi ove erano ubicate le macchine Per_1 erano solo cinque e non individuano le macchine a cui si riferivano;
iii) con riferimento alla prova orale: -) le dichiarazioni rese dai testimoni escussi sui capitoli 5 e 21 dovevano essere dichiarate inammissibili, in quanto non era stato allegato il numero delle macchine ritirate dal magazzino del
.
5- e detenute presso e la casa di reclusione di .21-; -) le dichiarazioni dei CP_2 CP_3 testi e erano generiche tali da non consentire l'individuazione del numero delle Tes_1 Tes_2 macchine consegnate al Per_1 Di qui, conseguiva, provato il grave inadempimento imputabile a e l'accoglimento della Pt_1 domanda riconvenzionale di nei limiti di quanto esposto. Per_1
3. ha proposto appello composto da un unico articolato motivo. Pt_1
3.1 Sotto un primo profilo, deduce che, ai fini della individuazione delle macchinette detenute presso i clienti: a) il tribunale non ha considerato i seguenti documenti: i) il doc. 27 che elenca le macchine - in numero di 48- visionate e accertate in loco da e da sommarsi alle 38 presenti in Per_1 Pt_1 magazzino per un totale di 86 macchine;
ii) il doc. 24 in cui figurava un elenco di 12 clienti con cui aveva sottoscritto un contratto di comodato d'uso presenti nel doc. 27, unitamente al doc. 4 Per_1
-esaminato dal tribunale- in cui i contratti di comodato erano 6 e non cinque come affermato dallo stesso;
iii) i docc. 19 e 20 da cui si desume il numero consistente delle macchinette riparate dalla e quindi trasportate presso il magazzino della medesima o comunque messe a disposizione
Per_1 della stessa;
iv) il doc.
3 -mai contestato da in cui si faceva espresso riferimento al fatto
Per_1 che tutte le macchinette indicate nella fattura 32 erano state consegnate a e poste nella sua
Per_1 disponibilità; b) il cap. 5) della prova testimoniale: -) era ammissibile, in quanto costituiva una specificazione spazio temporale di una circostanza ammessa da nella prima memoria 183
Per_1
pagina 5 di 10 c.p.c. e non necessitava di alcuna allegazione;
-) il fatto oggetto del capitolo era stato ammesso dalla controparte;
-) le deposizioni dei testi e non era generica;
c) il tribunale ha Tes_1 Tes_2 travisato la risposta del al cap. 7 della prova testimoniale avendo riportato erroneamente Tes_1 in sentenza la sua risposta al capitolo 5) e non quella relativa al capitolo 7; 3.2 Sotto un secondo profilo deduce l'avvenuto adempimento dell'obbligo di consegna delle macchinette in quanto: i) il contratto aveva per oggetto la cessione di beni aziendali e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 2258 c.c. l'acquirente -BI- era subentrato automaticamente nei contratti stipulati dal contraente ceduto;
ii) la consegna è stata attuata mediante l'attribuzione a la concreta disponibilità delle macchinette nel luogo in cui le Per_1 stesse si trovavano -conosciuto dal medesimo sulla base di quanto sopra esposto-, non essendo previsto dal contratto che le stesse dovessero essere fisicamente trasportate presso il magazzino dello stesso;
3.3 Sotto un terzo profilo deduce: a) l'insussistenza del proprio inadempimento posto che aveva posto nella disponibilità del 86 macchinette -consegnandole materialmente ovvero mettendole a Per_1 sua disposizione nel luogo in cui erano collocate presso i clienti conosciuto dal medesimo-; b) l'insussistenza della gravità dello stesso limitato alla mancata consegna di 4 macchinette su 90; 3.4 Con il quarto profilo, censura nuovamente la mancata valutazione delle prove documentali e testimoniali riportate nel primo profilo;
3.5 Con il quinto profilo censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale di in ragione Per_1 di quanto esposto;
3.6 Con il sesto profilo, in subordine, insiste per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno relativamente alle macchinette consegnate.
4. Gli eredi hanno chiesto il rigetto dell'appello. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello deve essere rigettato.
1.1I profili dell'appello sono trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e, in parte, sovrapponibili.
Il punto dirimente della causa concerne l'adempimento dell'obbligo di consegna delle macchinette per bevande oggetto del contratto di compravendita. L'appellante -come già affermato nel giudizio di primo grado- sostiene nell'atto di appello di aver adempiuto alla propria prestazione, in quanto aveva posto a disposizione di la maggior parte Per_1 delle macchinette -86-, in parte consegnandogliele materialmente -in numero di 30 secondo il tribunale-
e in parte presso i clienti dove le stesse si trovavano in forza di contratti di comodato, luoghi conosciuti a che, quindi, ne aveva assunto la concreta disponibilità e quindi il possesso. Per_1
pagina 6 di 10 al contrario, aveva, sin dalla comparsa di risposta in primo grado contestato ciò, ammettendo Per_1 esclusivamente che gli avesse consegnato 30 macchinette prelevate dal suo magazzino, ma Pt_1 non lo avesse immesso nella concreta disponibilità e quindi nel possesso di quelle in comodato presso i clienti della ditta non consentendogli di individuarle. Parte_2 Il tribunale ha ritenuto che l'appellante non avesse provato la consegna a delle Pt_1 Per_1 macchinette ubicate presso i clienti poste che le stesse non erano identificabili, né nel numero né nella loro effettiva ubicazione. L'appellante si duole, innanzitutto, dell'omessa considerazione da parte del tribunale dei documenti prodotti sub nn. 27, 24, 19,20 e 3 che avrebbero colmato la ravvisata lacuna probatoria. In ordine al documento n. 27 si osserva quanto segue.
nel giudizio di primo grado si era tempestivamente opposto alla produzione del documento - Per_1 unitamente a quelli nn. 25,26 e 28- in quanto si era formato nel contesto del procedimento di negoziazione assistita e quindi era stato prodotto in violazione dell'espresso obbligo di riservatezza che tutela gli atti compiuti dalle parti in tale sede e ne vieta la successiva produzione in giudizio, ai sensi dell'art. 9 d.l. 312/14, conv. in l. 162/14 e dell'art. 7 della convenzione di negoziazione assistita L'appellante rinunciava alla produzione dei docc. nn. 25,26 e 28, ma insisteva sulla Pt_1 produzione del doc. 27. Il tribunale con ordinanza del 18.12.2019 ammetteva il doc. 27 “in quanto non vi è prova che si sia formato in sede di negoziazione assistita”. Il tribunale -in mutata composizione della persona fisica- nella motivazione della sentenza non teneva in considerazione il doc. 27. La censura relativa all'omessa considerazione del doc. 27 da parte del tribunale con la conseguente irrilevanza ai fini probatori del suo contenuto deve essere disattesa. Sotto un primo profilo, diversamente da quanto afferma l'appellante, l'ammissione della produzione in giudizio di un documento non vincola di per sé il giudice a tenerne conto in sede di decisione di merito.
Infatti, il giudice non è vincolato alle decisioni assunte con le precedenti ordinanze che possono essere anche implicitamente disattese al momento della decisione – ex plurimis, Cass. n. 30161 del 22/11/2018 Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria). Peraltro, in sede di comparsa conclusionale in primo grado, aveva espressamente chiesto il Per_1 giudice non tenesse in considerazione il contenuto del doc. 27, implicitamente richiedendo una rivalutazione dell'ordinanza di ammissione dello stesso. Ciò posto, il tribunale correttamente non ha tenuto conto ai fini della decisione del contenuto del doc.
27. In proposito l'art. 9 del d.l. 132/14, conv. nella l. 162/14, che ha introdotto la negoziazione assistita afferma: 2.È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le
pagina 7 di 10
informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili”. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal tribunale nell'ordinanza del 18.12.2019, la stessa parte appellante all'udienza del 12.12.2019, aveva dichiarato: “insiste per l'ammissione del 27 in quanto è stato firmato solo dalle parti e non dai procuratori anche se si è formato nel periodo della negoziazione assistita quindi non è soggetto all'art. 9 legge 162 del 2014”. Pertanto, posto che il documento si è formato durante il procedimento di negoziazione assistita - peraltro iniziata in data 12.10.2017 e terminata il 27.3.2018, non avendo altra ragione le parti di questo processo di incontrarsi per l'oggetto della presente causa in costanza di negoziazione assistita se non per addivenire ad una eventuale composizione amichevole della presente controversia– le dichiarazioni rese dalle parti, anche in assenza dei rispettivi legali, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e dal conseguente divieto di produzione del documento in cui le stesse sono trascritte nel successivo giudizio avente il medesimo oggetto, Pertanto, come eccepito anche da parte appellata nell'intero giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione del presente giudizio, il doc. 27 è inammissibile in quanto prodotto in violazione di un espresso divieto di legge e pertanto non può essere considerato ai fini della decisione. Il doc. 24 racchiude n.7 contratti di comodato d'uso, tre proposte di commissioni prive di firme e, alcune, anche di data e una fattura in data successiva alla stipula del contratto. Dei contratti di comodato d'uso: 4 riportano date di molto successive al 7.3.2017, data di stipula del contratto oggetto del giudizio;
2 non riportano alcuna data e uno risale al 2016. Quindi, non hanno alcuna valenza probatoria in merito alla individuazione delle macchinette oggetto del contratto di compravendita di cui è causa.
I documenti 19 e 20 contengono dichiarazioni di terzi.
Il doc. 20 riporta la dichiarazione di , che saltuariamente riparava le macchinette per Testimone_3 conto del che affermava di aver visto, il 24.5.2017, sottrarre una macchinetta dal Pt_1 Per_1 cortile di via Breda n.84 a Milano. Tuttavia, dal doc. 4 dell'appellato risulta che in via Breda n.86 a Milano aveva sede la Fornasetta snc, con cui, in data 24.3.2017, la ditta individuale BI aveva stipulato un contratto di comodato d'uso per un granitore. Quindi, la dichiarazione è priva di valenza probatoria posto che se anche fosse, stava Per_1 prelevando una macchinetta di cui era proprietario. Il doc. 19 contiene la dichiarazione di che, in data 24.5.2017, affermava di aver riparato nel Tes_4 mese di marzo macchine per conto del e di averle portate nel suo magazzino dopo la Per_1 riparazione. Il dichiarante precisava che non era in grado di indicare il numero delle macchine.
La dichiarazione è assolutamente generica in quanto non precisa il numero di macchine. Inoltre,
fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado aveva affermato che una parte Per_1 delle macchine consegnate da non erano funzionanti e aveva chiamato il suddetto tecnico a Pt_1 ripararle. Quindi, tale dichiarazione è priva di alcuna valenza indiziaria, sia per la sua genericità, sia per pagina 8 di 10 il fatto che può essere riferibile alle macchine consegnate da e non a quelle concesse dallo Pt_1 stesso in comodato.
Il doc. 3 è la lettera di diffida inviata a dal precedente difensore, priva di qualsiasi valore Per_1 probatorio, in quanto contiene i fatti allegati nell'atto di citazione a sostegno della domanda dell'appellante puntualmente contestati dall'appellato sin dalla sua costituzione in giudizio. In merito alle censure relative alla prova testimoniale, si osserva quanto segue.
Effettivamente il tribunale ha erroneamente riportato nella motivazione della sentenza a pag.11, la risposta che il teste aveva dato alla domanda del cap. 5) e non a quella del cap. 7) come Tes_1 affermato nella stessa.
Tuttavia, la risposta del teste è parimenti generica. Infatti, alla domanda del cap. 7) correttamente riportata dal tribunale -“…vero che il Sig. Per_1
e il Sig. a cavallo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si sono recati
[...] Parte_1 personalmente a visionare le macchine in deposito presso i clienti del Sig. ”,il teste aveva Pt_1 risposto: “Sul cap. 7 sì confermo, hanno fatto visita ad alcuni clienti oltre a noi, la pizzeria di sesto san GI in via Casiraghi e un altro locale a Barrucana”. La risposta è generica in quanto priva di collocazione temporale -posto che sin dal aveva già Per_1 dato la disdetta dal contratto in data 5.4.2017 (doc.2)- e inidonea ad individuare i clienti e la ragione della visita.
Parimenti generico il contenuto della deposizione del teste che riferisce circostanze apprese de Tes_2 relato e in parte ininfluenti al fine del decidere, in quanto non è in discussione che 30 macchinette detenute nei magazzini di siano state consegnate a ma l'ubicazione di quelle in Pt_1 Per_1 comodato presso i clienti di Pt_1
Queste le risposte di “sul cap. 5 “non ero presente, mi è stato riferito da Tes_2 Parte_1 che ha portato via tutte le macchine una trentina quarantina circa ADR non ero presente però Per_1 frequentavo il magazzino ho visto le macchine presenti e poi improvvisamente sono sparite, ADR non so riferire i tempi, frequentavo spesso il magazzino però non ricordo quanto è accaduto di preciso”. sul cap. 7 “confermo andavano insieme dai clienti, mangiavano tuti i giorni insieme, alla Formasetta in via Breda dove c'è il magazzino e speso mangiavo anche io lì.”. Conclusivamente, non vi è prova che abbia attribuito a la disponibilità delle Pt_1 Per_1 macchinette oggetto del contratto ubicate presso i propri clienti in comodato d'uso, così trasferendone il possesso, non avendo provato né il loro numero preciso, né la loro precisa ubicazione, né che la stessa fosse stata posta a conoscenza di Per_1 Pertanto, come ritenuto dal tribunale, non ha provato l'adempimento della propria prestazione Pt_1 di consegnare 100 macchinette, avendone consegnate solo 30. Ciò costituisce un grave inadempimento, sia sotto il profilo dell'entità della violazione dell'obbligazione principale del contratto, stante il numero esiguo di macchinette consegnate rispetto al totale pattuito, sia sotto il profilo dell'interesse della controparte. E' quindi giustificata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appellante statuita dal tribunale preclusiva anche rispetto alla domanda subordinata dello stesso.
2.Secondo i principi della soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese di lite del Pt_1 presente grado di giudizio agli eredi , liquidate, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. Per_1
pagina 9 di 10 147/2022 dello scaglione compreso delle cause di valore compreso fra € 5.200 e € 26.000, secondo il disputatum, liquidate in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134 per la fase di studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1.911 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 2325/24, pubblicata il 25.9.2024;
3.condanna già titolare dell'impresa individuale IO di RL GI a Parte_1 pagare a , BI MA, BI LA, BI CO le spese del presente Controparte_1 grado che si liquidano, in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 16.4.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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