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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nel proc. n.492/2024 RG promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Vizzari
ricorrente
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale a MO NE (TV) in via Marocchessa n.14. resistente contumace
PREMESSA
Con a ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 23.02.2024, il sig. Parte_1
, autista di autobus alle dipendenze dell' di Reggio Calabria,
[...] CP_2
premetteva che, in data 05.03.2020, mentre dal deposito aziendale dall' si recava CP_2
presso la sala autisti, inciampava ed andava a sbattere con la mano sinistra sul tratto di marciapiede, all'ingresso della sala stessa, riportando una frattura scomposta al quarto e quinto dito della mano sinistra;
al pronto soccorso dell'ospedale “Bianchi - Melacrino
– Morelli” di Reggio Calabria, dove si recava dopo la caduta, la frattura veniva giudicata guaribile in giorni 30 lavorativi;
dopo trenta giorni, in data 08.04.2020, si sottoponeva a visita di controllo presso l' , dove il dirigente medico accertava un'ulteriore periodo CP_3
di inabilità, fino al 27.04.2020, successivamente prorogato fino all'11.05.2020; premetteva ancora il ricorrente che, a seguito di ulteriore visita medica, eseguita in data 01.06.2020 dal medico competente ex d.lgs. 81/2008, veniva giudicato non idoneo per un anno alla mansione di operatore di esercizio, ma idoneo a mansioni di addetto guardiania - accompagnatore scuolabus;
trascorso l' anno, veniva confermata la precedente diagnosi, per ulteriori quattro mesi;
facevano seguito altre visite specialistiche, ad esito delle quali gli veniva diagnosticata una deformità del IV e V dito della mano sinistra ed una limitazione severa della forza prensile;
in data 27.10.2021 l CP_3
riscontrava un aumento del grado di menomazione dell'integrità psicofisica dal 18 al 21%
e pertanto, in data 29.10.2021, il medico competente ex d.lgs. 81/2008, dott. Per_1
chiamato a rinnovare il proprio giudizio, lo dichiarava “permanentemente non idoneo alla mansione di operatore di esercizio”. Ciò premesso, il ricorrente ha rilevato che, come dipendente dell'azienda con mansioni, sino al verificarsi del sinistro, di CP_2
operatore di esercizio (autista), è tutelato da una polizza assicurativa stipulata in convenzione tra l' NA (Istituto e la Controparte_4 Controparte_1
per il caso di inidoneità temporanea o definitiva al servizio e per malattia o
[...]
infortunio di lavoratori addetti al settore trasporti;
la predetta polizza all'art. 4 prevede l a corresponsione di un'indennità forfettaria, per un importo di € 40.000,00 una tantum, per assicurati di età da 41 a 60 anni, in caso di inidoneità definitiva al servizio, accertata dal
Servizio Sanitario della Società di appartenenza;
pertanto il ricorrente, accertati i postumi della caduta e la conseguente inidoneità alle mansioni sino ad allora ricoperte, ha inoltrato formale denuncia di infortunio alla e, stante il mancato Controparte_1
riscontro, in data 22.03.2022 ha messo formalmente in mora la stessa società assicurativa per il pagamento delle somme previste nella polizza sopra indicata. In data 05.12.2022, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 28/2010, è stato avviato un procedimento di mediazione, conclusosi il 17.01.2023 con esito negativo per mancata partecipazione di tutte le parti. Svolte le argomentazioni di diritto, il ricorrente ha chiesto:
1. che siano accertati i presupposti di legge per il riconoscimento del proprio diritto all'indennità assicurativa di cui alla polizza indicata in premessa;
per l'effetto, che la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sia condannata al pagamento
[...]
della somma forfettaria di € 40.000,00 oltre gli interessi moratori dalla data del sinistro o in subordine dalla data di formalizzazione della richiesta (22.03.2022); che sia accertata la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione da parte della società resistente e, che pertanto, la stessa sia condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma, equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate;
con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito. La non si è costituiva Controparte_1
in giudizio ed è stata dichiarata la contumace, con ordinanza del 16.09.2024.
All'udienza del 29.01.2025, fissata per la discussione e la decisione, parte ricorrente si è riportata ai propri atti di causa ed hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore
15,30 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*************
Le domande del ricorrente sono finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità per inidoneità definitiva al servizio, prevista dall'art. 4 della polizza assicurativa stipulata dall' con la Controparte_5
a tutela dei trasportatori dipendenti di vari Enti di trasporto, Controparte_1
indicati all'art. 1 della polizza stessa, tra cui anche l' ( Azienda Trasporti per l'Area CP_2
Metropolitana) di Reggio Calabria, presso la quale il ricorrente svolgeva le mansioni di operatore di servizio (autista di autobus), sino alla verificazione del caduta, di cui in premessa. A supporto delle proprie domande, parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante i postumi invalidanti del sinistro, in particolare, certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso dell' ospedale “Bianchi - Melacrino – Morelli” di
Reggio Calabria, e, successivamente, da medici dell' e dal medico competente, CP_3
figura professionale prevista dal d.lgs. n.81/2008, nell'ambito di una serie di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
il medico competente, ai sensi della predetta normativa, deve essere obbligatoriamente nominato dalle aziende svolgenti attività che espongono i lavoratori al rischio di malattia professionale ed ha il compito di effettuare sorveglianza sanitaria;
a tal fine esegue sia visite mediche preventive, per constatare assenza di controindicazioni alle mansioni cui i lavoratori devono essere assegnati, sia visite periodiche, per controllare il loro stato di salute nel corso del tempo;
il d.lgs n. 81/2008 prevede, inoltre, che il medico competente possa esprimere giudizi di idoneità o inidoneità del lavoratore alla specifica mansione cui
è assegnato;
nel caso in esame, il medico competente dott. svolgente mansioni Per_1
di sorveglianza sanitaria all'interno dell' di Reggio Calabria, in data 29.10.2021 ha CP_2
certificato l'inidoneità definitiva del ricorrente alle mansioni di operatore di esercizio, successivamente confermata dall' attestazione dell' , datata 07.12.2021; è sulla base CP_2
della suddetta documentazione che parte attrice ha prima richiesto formalmente alla il pagamento dell' indennità forfettaria di € 40,000,00, prevista dall'art. Controparte_1
4 della polizza sopra richiamata, e, stante il mancato riscontro, ha instaurato il presente procedimento per ottenerne il relativo riconoscimento. L'assicurato che chiede in via giudiziale la corresponsione di una indennità assicurativa , deve provare la ricorrenza dei presupposti previsti nella polizza, per la liquidazione della stessa, e cioè che l'evento dannoso rientri tra quelli inclusi nella copertura assicurativa;
mentre l'assicuratore, qualora eccepisca l'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri tra quelli non compresi in garanzia ( V. Corte di Cassazione, ordinanza del 23.01.2018, n. 1558). Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che la sua caduta, avvenuta il 05.03.2020 presso la sede aziendale dell' di Reggio Calabria, gli ha CP_2
provocato un inidoneità definitiva alle mansioni di operatore d'esercizio; mentre la non costituendosi in giudizio, non ha contestato la dinamica del Controparte_1
sinistro né i postumi invalidanti lamentati dal ricorrente ed attestati in atti;
peraltro, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la società resistente, nel dare riscontro alla diffida ed alle successive sollecitazioni di pagamento dell'indennità, inoltrate dal ricorrente, si è limitata a richiedere la copia integrale del fascicolo sanitario sulla base del quale è stata certificata l'inidoneità permanente alle mansioni di autista, subordinando all'esame del fascicolo stesso il pagamento dell'indennità richiesta;
ha, in particolare, rilevato che nella certificazione rilasciata il 29.10.2021 dal medico competente dell' , sono CP_2
evidenziati una serie di rischi ritenuti privi di nesso causale con le limitazioni funzionali riconducibili alla frattura subita dall'attore a seguito dell'infortunio del 05.03. 2020.
Si tratta, dunque, di una contestazione sulla valutazione effettuata del medico competente ex d.lgs n.81/2008 che non ha avuto seguito in sede giudiziale, stante la contumacia della stessa società assicurativa;
pertanto, indipendentemente dalla sua fondatezza, il rilievo effettuato dalla in sede stragiudiziale non può smentire quanto Controparte_1
attestato dalla documentazione prodotta dall'attore nel presente giudizio. Ad ogni buon fine, si rileva che l'art. 4 della polizza in questione subordina il pagamento dell'indennità all'accertamento dell'inidoneità definitiva al servizio, effettuata dal Servizio Sanitario della Società di appartenenza;
ne consegue che la società convenuta non poteva entrare nel merito dell'accertamento effettuato dal medico competente dell' , azienda di CP_2
appartenenza dell'attore, e avrebbe dovuto pagare l'indennità basandosi su quanto rilevato dallo stesso medico dell'azienda; ogni eventuale contestazione al riguardo avrebbe, comunque, dovuto essere formulata e provata nel presente giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi accertato il diritto dell'attore all'indennità per inidoneità definitiva al servizio, riconosciuto dall'art. 4 della polizza assicurativa in questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la , in Controparte_1
persona del rappresentante pro tempore, deve essere condannato a rifondere, in favore del ricorrente, , le spese di lite, che si liquidano ex DM 55/2014, Parte_1
secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta, in
€ 3.809,00, per compenso, oltre IVA, CPA, spese vive per 545,00 e spese forfettarie al
15% , da distrarsi in favore del procuratore costituito. Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 12 bis, d.lgs n.28/2010, in quanto disposizioni applicabili solo a carico della parte costituita.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.492/2024 R.G:, vertente tra il , ricorrente, e , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, resistente, così provvede: 1 accoglie il ricorso, nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'indennità di € 40,000,00, di cui all'art. 4 della Polizza Convenzione
[...]
indicata in premessa;
Controparte_6
2 per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 40.000,00, oltre interessi al tasso legale, dal 22.3.2022, (data della richiesta formale) e sino al soddisfo;
3 condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.809,00, per compenso, oltre IVA, CPA, spese vive per € 545,00 e spese forfettarie al 15% , da distrarsi in favore del procuratore costituito
Reggio Calabria, 29.01.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nel proc. n.492/2024 RG promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Vizzari
ricorrente
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale a MO NE (TV) in via Marocchessa n.14. resistente contumace
PREMESSA
Con a ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 23.02.2024, il sig. Parte_1
, autista di autobus alle dipendenze dell' di Reggio Calabria,
[...] CP_2
premetteva che, in data 05.03.2020, mentre dal deposito aziendale dall' si recava CP_2
presso la sala autisti, inciampava ed andava a sbattere con la mano sinistra sul tratto di marciapiede, all'ingresso della sala stessa, riportando una frattura scomposta al quarto e quinto dito della mano sinistra;
al pronto soccorso dell'ospedale “Bianchi - Melacrino
– Morelli” di Reggio Calabria, dove si recava dopo la caduta, la frattura veniva giudicata guaribile in giorni 30 lavorativi;
dopo trenta giorni, in data 08.04.2020, si sottoponeva a visita di controllo presso l' , dove il dirigente medico accertava un'ulteriore periodo CP_3
di inabilità, fino al 27.04.2020, successivamente prorogato fino all'11.05.2020; premetteva ancora il ricorrente che, a seguito di ulteriore visita medica, eseguita in data 01.06.2020 dal medico competente ex d.lgs. 81/2008, veniva giudicato non idoneo per un anno alla mansione di operatore di esercizio, ma idoneo a mansioni di addetto guardiania - accompagnatore scuolabus;
trascorso l' anno, veniva confermata la precedente diagnosi, per ulteriori quattro mesi;
facevano seguito altre visite specialistiche, ad esito delle quali gli veniva diagnosticata una deformità del IV e V dito della mano sinistra ed una limitazione severa della forza prensile;
in data 27.10.2021 l CP_3
riscontrava un aumento del grado di menomazione dell'integrità psicofisica dal 18 al 21%
e pertanto, in data 29.10.2021, il medico competente ex d.lgs. 81/2008, dott. Per_1
chiamato a rinnovare il proprio giudizio, lo dichiarava “permanentemente non idoneo alla mansione di operatore di esercizio”. Ciò premesso, il ricorrente ha rilevato che, come dipendente dell'azienda con mansioni, sino al verificarsi del sinistro, di CP_2
operatore di esercizio (autista), è tutelato da una polizza assicurativa stipulata in convenzione tra l' NA (Istituto e la Controparte_4 Controparte_1
per il caso di inidoneità temporanea o definitiva al servizio e per malattia o
[...]
infortunio di lavoratori addetti al settore trasporti;
la predetta polizza all'art. 4 prevede l a corresponsione di un'indennità forfettaria, per un importo di € 40.000,00 una tantum, per assicurati di età da 41 a 60 anni, in caso di inidoneità definitiva al servizio, accertata dal
Servizio Sanitario della Società di appartenenza;
pertanto il ricorrente, accertati i postumi della caduta e la conseguente inidoneità alle mansioni sino ad allora ricoperte, ha inoltrato formale denuncia di infortunio alla e, stante il mancato Controparte_1
riscontro, in data 22.03.2022 ha messo formalmente in mora la stessa società assicurativa per il pagamento delle somme previste nella polizza sopra indicata. In data 05.12.2022, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 28/2010, è stato avviato un procedimento di mediazione, conclusosi il 17.01.2023 con esito negativo per mancata partecipazione di tutte le parti. Svolte le argomentazioni di diritto, il ricorrente ha chiesto:
1. che siano accertati i presupposti di legge per il riconoscimento del proprio diritto all'indennità assicurativa di cui alla polizza indicata in premessa;
per l'effetto, che la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, sia condannata al pagamento
[...]
della somma forfettaria di € 40.000,00 oltre gli interessi moratori dalla data del sinistro o in subordine dalla data di formalizzazione della richiesta (22.03.2022); che sia accertata la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione da parte della società resistente e, che pertanto, la stessa sia condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma, equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate;
con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito. La non si è costituiva Controparte_1
in giudizio ed è stata dichiarata la contumace, con ordinanza del 16.09.2024.
All'udienza del 29.01.2025, fissata per la discussione e la decisione, parte ricorrente si è riportata ai propri atti di causa ed hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore
15,30 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*************
Le domande del ricorrente sono finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità per inidoneità definitiva al servizio, prevista dall'art. 4 della polizza assicurativa stipulata dall' con la Controparte_5
a tutela dei trasportatori dipendenti di vari Enti di trasporto, Controparte_1
indicati all'art. 1 della polizza stessa, tra cui anche l' ( Azienda Trasporti per l'Area CP_2
Metropolitana) di Reggio Calabria, presso la quale il ricorrente svolgeva le mansioni di operatore di servizio (autista di autobus), sino alla verificazione del caduta, di cui in premessa. A supporto delle proprie domande, parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante i postumi invalidanti del sinistro, in particolare, certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso dell' ospedale “Bianchi - Melacrino – Morelli” di
Reggio Calabria, e, successivamente, da medici dell' e dal medico competente, CP_3
figura professionale prevista dal d.lgs. n.81/2008, nell'ambito di una serie di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
il medico competente, ai sensi della predetta normativa, deve essere obbligatoriamente nominato dalle aziende svolgenti attività che espongono i lavoratori al rischio di malattia professionale ed ha il compito di effettuare sorveglianza sanitaria;
a tal fine esegue sia visite mediche preventive, per constatare assenza di controindicazioni alle mansioni cui i lavoratori devono essere assegnati, sia visite periodiche, per controllare il loro stato di salute nel corso del tempo;
il d.lgs n. 81/2008 prevede, inoltre, che il medico competente possa esprimere giudizi di idoneità o inidoneità del lavoratore alla specifica mansione cui
è assegnato;
nel caso in esame, il medico competente dott. svolgente mansioni Per_1
di sorveglianza sanitaria all'interno dell' di Reggio Calabria, in data 29.10.2021 ha CP_2
certificato l'inidoneità definitiva del ricorrente alle mansioni di operatore di esercizio, successivamente confermata dall' attestazione dell' , datata 07.12.2021; è sulla base CP_2
della suddetta documentazione che parte attrice ha prima richiesto formalmente alla il pagamento dell' indennità forfettaria di € 40,000,00, prevista dall'art. Controparte_1
4 della polizza sopra richiamata, e, stante il mancato riscontro, ha instaurato il presente procedimento per ottenerne il relativo riconoscimento. L'assicurato che chiede in via giudiziale la corresponsione di una indennità assicurativa , deve provare la ricorrenza dei presupposti previsti nella polizza, per la liquidazione della stessa, e cioè che l'evento dannoso rientri tra quelli inclusi nella copertura assicurativa;
mentre l'assicuratore, qualora eccepisca l'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri tra quelli non compresi in garanzia ( V. Corte di Cassazione, ordinanza del 23.01.2018, n. 1558). Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che la sua caduta, avvenuta il 05.03.2020 presso la sede aziendale dell' di Reggio Calabria, gli ha CP_2
provocato un inidoneità definitiva alle mansioni di operatore d'esercizio; mentre la non costituendosi in giudizio, non ha contestato la dinamica del Controparte_1
sinistro né i postumi invalidanti lamentati dal ricorrente ed attestati in atti;
peraltro, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la società resistente, nel dare riscontro alla diffida ed alle successive sollecitazioni di pagamento dell'indennità, inoltrate dal ricorrente, si è limitata a richiedere la copia integrale del fascicolo sanitario sulla base del quale è stata certificata l'inidoneità permanente alle mansioni di autista, subordinando all'esame del fascicolo stesso il pagamento dell'indennità richiesta;
ha, in particolare, rilevato che nella certificazione rilasciata il 29.10.2021 dal medico competente dell' , sono CP_2
evidenziati una serie di rischi ritenuti privi di nesso causale con le limitazioni funzionali riconducibili alla frattura subita dall'attore a seguito dell'infortunio del 05.03. 2020.
Si tratta, dunque, di una contestazione sulla valutazione effettuata del medico competente ex d.lgs n.81/2008 che non ha avuto seguito in sede giudiziale, stante la contumacia della stessa società assicurativa;
pertanto, indipendentemente dalla sua fondatezza, il rilievo effettuato dalla in sede stragiudiziale non può smentire quanto Controparte_1
attestato dalla documentazione prodotta dall'attore nel presente giudizio. Ad ogni buon fine, si rileva che l'art. 4 della polizza in questione subordina il pagamento dell'indennità all'accertamento dell'inidoneità definitiva al servizio, effettuata dal Servizio Sanitario della Società di appartenenza;
ne consegue che la società convenuta non poteva entrare nel merito dell'accertamento effettuato dal medico competente dell' , azienda di CP_2
appartenenza dell'attore, e avrebbe dovuto pagare l'indennità basandosi su quanto rilevato dallo stesso medico dell'azienda; ogni eventuale contestazione al riguardo avrebbe, comunque, dovuto essere formulata e provata nel presente giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi accertato il diritto dell'attore all'indennità per inidoneità definitiva al servizio, riconosciuto dall'art. 4 della polizza assicurativa in questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la , in Controparte_1
persona del rappresentante pro tempore, deve essere condannato a rifondere, in favore del ricorrente, , le spese di lite, che si liquidano ex DM 55/2014, Parte_1
secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta, in
€ 3.809,00, per compenso, oltre IVA, CPA, spese vive per 545,00 e spese forfettarie al
15% , da distrarsi in favore del procuratore costituito. Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 12 bis, d.lgs n.28/2010, in quanto disposizioni applicabili solo a carico della parte costituita.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.492/2024 R.G:, vertente tra il , ricorrente, e , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, resistente, così provvede: 1 accoglie il ricorso, nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'indennità di € 40,000,00, di cui all'art. 4 della Polizza Convenzione
[...]
indicata in premessa;
Controparte_6
2 per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 40.000,00, oltre interessi al tasso legale, dal 22.3.2022, (data della richiesta formale) e sino al soddisfo;
3 condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.809,00, per compenso, oltre IVA, CPA, spese vive per € 545,00 e spese forfettarie al 15% , da distrarsi in favore del procuratore costituito
Reggio Calabria, 29.01.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci