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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8501 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40911/24, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 13.11.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano Parte_1 C.F._1
via Boccaccio n. 20 presso l'avv. Michael IA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Federico Acampora per procura in calce al ricorso,
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con sede in 138 Limassol Avenue, 2nd Floor, CP_1 P.IVA_1
Office 108, 2015 Strovolos, , CP_2 CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: intermediazione finanziaria pagina 1 di 11 All'udienza del 4.11.2025 parte attrice ha discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., precisando le conclusioni come da verbale e in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 pronunciando l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, CP_1 per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società e, per l'effetto, condannare CP_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente
[...] quantificabili in Euro 74.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: per le ragioni suesposte, ordinare a , a norma dell'art. 210 Controparte_4
c.p.c, di esibire in giudizio la seguente documentazione: (a) originale del contratto-quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto della registrazione sulla piattaforma di trading Pt_1 online “ForexTB” di proprietà della società Qualora si tratti di documento elettronico, CP_1 esso dovrà essere necessariamente completo dei relativi metadata (ossia le informazioni che descrivono un insieme di dati, i quali costituiscono le c.d. “impronte digitali” di una prova elettronica) che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. (b) originali dei files audio Pt_1 relativi ai colloqui telefonici intercorsi tra il Sig. ed i consulenti della società ; (c) Pt_1 CP_1
pagina 2 di 11 originali, completi dei relativi metadata, di tutte le comunicazioni elettroniche intercorse tra il Sig.
e la società ; (d) elenco degli account manager/consulenti finanziari (“Klajdi D”, Pt_1 CP_1
Con
“A M.”, ND B.”, ZA R.”, “G S.” e “M ) che all'epoca di svolgimento dei fatti di causa operavano per conto della medesima società e, in particolare, degli originali delle licenze e/o autorizzazioni (aggiornate) per fornire il servizio di consulenza al pubblico. in ogni caso: condannare la società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, co.1, c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co.3, c.p.c.
Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 13.11.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio la società esponendo che: CP_1
all'inizio del mese di giugno 2020 riceveva una chiamata, benché non avesse CP_6
mai compilato alcun format sul sito web della società al fine di ottenere maggiori informazioni e/o essere ricontattato, da una collaboratrice della società , CP_1
impresa d'investimento cipriota autorizzata con licenza n. rilasciata dalla Cyprus Num_1
Securities and Exchange Commission, vale a dire l'autorità che vigila sui mercati finanziari a Cipro;
la società è iscritta alla lista delle imprese d'investimento senza succursale in Italia stilata dalla essendo autorizzata ad offrire i propri servizi CP_7
anche al pubblico di risparmiatori italiani;
-la suddetta collaboratrice gli illustrava tutti i servizi offerti dalla società descrivendole, in particolare, le funzionalità della piattaforma di trading online denominata “ForexTB”, marchio di proprietà della convenuta;
pagina 3 di 11 -la società convenuta presta in Italia servizi di ricezione, esecuzione e trasmissione degli ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, con esclusione dunque del servizio di consulenza finanziaria, non essendo legittimata ad offrire tale tipologia di servizio;
-più precisamente, offre ai propri clienti diversi tipi di prodotti CFD -Contract for
Difference (Contratti per differenza)- i quali rappresentano strumenti finanziari derivati, che consentono di guadagnare sulle modifiche dei prezzi degli asset sottostanti;
-il trading di CFD consente all'investitore di speculare su prezzi di rialzo o in ribasso su un sottostante, senza possederlo fisicamente;
in questo modo l'investitore può scegliere se acquistare (o andare “lungo”) il CFD per beneficiare dell'aumento dei prezzi degli strumenti sottostanti, oppure vendere (o andare “corto”) il CFD per beneficiare del calo dei prezzi dei relativi asset;
i CFD sono strumenti che utilizzano il meccanismo della c.d. leva finanziaria che consente di investire utilizzando somme di importo inferiore rispetto al valore dell'asset sottostante;
-ha usufruito del servizio di ricezione ed esecuzione degli ordini (c.d. execution only) e che gli veniva inoltre prestato, in maniera illegittima, un servizio di consulenza finanziaria;
-a seguito del primo contatto telefonico veniva contattato ed assistito dagli account manager della società, tali “Klajdi D”, “A M.”, ND B.”, ZA R.”,
“G S.” e “ , i quali si presentavano in qualità di accreditati consulenti Per_1
finanziari nell'ambito del trading on line e gli proponevano a investimenti, a loro dire, strategici, sicuri e vantaggiosi, finalizzati all'incremento del patrimonio del ricorrente e ciò tramite l'utilizzo della piattaforma ForexTB;
-i consulenti garantivano che dagli investimenti effettuati tramite la predetta piattaforma sarebbero conseguiti soltanto profitti, dal momento che vi sarebbe stata un'assistenza costante dell'attore nell'esecuzione delle operazioni finanziarie;
-a fronte delle suddette rassicurazioni, nel mese di giugno 2020 il ricorrente si determinava a registrarsi sulla piattaforma “ForexTB”:
pagina 4 di 11 -a tale registrazione non seguiva, tuttavia né la trasmissione del contratto quadro stipulato tra le parti né tantomeno alcun documento informativo;
precisa che non sottoscriveva alcun documento contrattuale né in forma autografa, digitale e/o elettronica;
-stante la mancata trasmissione del contratto, nonché dell'informativa concernente i servizi offerti dalla società e i relativi costi, si vedeva costretto a scaricare - successivamente ed in autonomia- dal sito web “www.ForexTB.com” il contratto- quadro che la società sottoponeva a propri clienti;
-nel momento in cui accedeva per la prima volta alla piattaforma operativa, non veniva minimamente informato del fatto che da lì in poi avrebbe operato con prodotti complessi come i CFD, altamente rischiosi per i clienti al dettaglio;
-nel corso dell'attività di trading svolta per il tramite della convenuta, depositava l'importo complessivo netto pari ad euro 74.300,00 in favore della società, come emerge da ricevute dei bonifici bancari eseguiti;
-al momento dell'apertura del conto veniva classificato come “cliente al dettaglio” (c.d. cliente retail), in quanto la società, valutata la mancanza di competenze nell'ambito del trading online in capo al ricorrente, inizialmente la collocava nella categoria di maggior tutela;
tuttavia, dopo poco tempo dall'inizio del rapporto, lo riclassificava CP_1
quale cliente professionale, sebbene la convenuta fosse ben a conoscenza che non disponesse di alcuna esperienza nell'ambito dei mercati finanziari né tantomeno rispettava i requisiti prescritti dalla normativa vigente per poter essere categorizzato quale cliente professionale;
-la convenuta ometteva di informarlo circa i maggiori rischi cui inevitabilmente sarebbe stato esposto il capitale investito attraverso la riqualificazione predetta, stante l'utilizzo della leva finanziaria molto elevata dedicata, per l'appunto, ai clienti professionali;
Con
-la Forex non comunicava alcunché in merito alla tipologia dei servizi offerti e ai relativi costi, alla durata ed alle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, alle modalità di svolgimento delle singole operazioni, all'importo delle pagina 5 di 11 commissioni;
in altri termini la resistente non ottemperava alla normativa vigente in materia di intermediazione nella negoziazione di valori mobiliari;
-lo essendo neofita del settore, senza alcuna preparazione né conoscenza in Pt_1
materia, iniziava ad eseguire operazioni di trading seguendo pedissequamente i consigli e sotto la regia del consulente, consulenza che gli veniva fornita malgrado la Società non fosse autorizzata a fornire tale servizio ai propri clienti;
-i consulenti gli suggerivano di effettuare bonifici ma di non prelevare mai somme dal conto e gli consigliavano di tenere aperte le operazioni in perdita, di utilizzare una maggiore leva finanziaria, nonché di inserire raramente gli stop loss nelle operazioni;
-gli ordini inseriti nella piattaforma non erano il frutto della libera determinazione dello ma venivano suggeriti dai consulenti in contatto telefonico diretto con il cliente, Pt_1
i quali caldeggiavano determinate scelte di vendita e di acquisto, assicurando che tali operazioni avrebbero incrementato i profitti e recuperato le eventuali perdite;
-lo pur seguendo pedissequamente tutte le indicazioni ricevute dalla , si Pt_1 CP_1
rendeva conto che fosse necessario chiudere velocemente le operazioni in perdita, provocando così le critiche dei consulenti, i quali, di contro, gli consigliavano di perseverare nell'investimento di segno negativo, vale a dire in perdita;
-la convenuta, inoltre, lo sollecitava a depositare ulteriori capitali offrendogli degli incentivi monetari e non, peraltro già vietati con la MiFID I;
in data 23.05.2022 veniva gravemente sanzionata dalla e condannata CP_8 CP_9
al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 270.000,00 per aver agito in conflitto di interesse con i clienti, non aver fornito adeguate informazioni ai clienti, omesso le valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti offerti ai clienti, violato le disposizioni che disciplinano la remunerazione dei propri dipendenti;
Contr
-in data 9.8.2024 l' “Financial Conduct Authority”, vale a dire l'autorità che vigila sui mercati finanziari nel Regno Unito sanzionava nuovamente la per le CP_1
medesime violazioni normative, che determinavano la perdita di circa 4.426.023,00 sterline agli investitori inglesi.
pagina 6 di 11 Deduce l'attore in particolare:
-la nullità del contratto quadro ex art. 23 TUF per difetto di forma scritta, per l'assenza dei requisiti minimi di cui all'art. 37 Regolamento Intermediari adottato dalla CP_7
ex 1418 comma 2 c.c. e per la mancata indicazione del diritto di recesso ex art. 67 septiesdecies del Codice del consumo;
-l'annullabilità del contratto per dolo ex art. 1439 c.c.
-la violazione dell'art. 21 TUF e del relativo regolamento attuativo in materia di intermediari con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento riguardo alla verifica della sua adeguatezza per il servizio di consulenza finanziaria;
-la violazione dell'allegato II della Direttiva 2014/65/EU (MiFID II) e del Regolamento delegato UE 2017/565 con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento riguardo all'illegittima attribuzione dello status di cliente professionale;
-la violazione dell'art. 21 TUF e del relativo regolamento attuativo in materia di intermediari con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento riguardo alla verifica di appropriatezza per il servizio di ordine ed esecuzione;
-la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
-la responsabilità contrattuale di e la conseguente risoluzione del contratto per CP_1
grave inadempimento posto in essere dalla convenuta;
-la responsabilità precontrattuale di per violazione dell'art. 21 TUF e relativo CP_1
regolamento attuativo in materia di intermediari, nonché dell'art. 67 quater del Codice del Consumo e dell'art. 1337 c.c. e del principio generale di buona fede.
Chiede, pertanto, di dichiarare in via principale, la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, di condannare la società alla CP_1
restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata, di accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , pronunciando l'annullamento CP_1
del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, di condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed pagina 7 di 11 interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata, di accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società CP_1
per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, di condannare quest'ultima, alla
[...]
restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine, di dichiarare la responsabilità precontrattuale della società e, per l'effetto, di CP_1
condannarla al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente quantificabili in euro
74.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e con ordinanza in data 2.5.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea di nullità del contratto quadro per difetto di forma sia fondata.
E' provato, invero, che l'attore cittadino italiano residente in Italia, che risulta Pt_1
essere un consumatore atteso che la conclusione di contratti di investimento non rientra nella sua attività professionale, si è iscritto nel giugno del 2020 come trader sulla piattaforma (v. doc. n. 2a). CP_1
I dipendenti della società convenuta hanno nel tempo contattato più volte il cliente via email chiedendogli appuntamenti telefonici, anche per segnalargli “tanti Pt_1
movimenti importanti nei mercati che si possono sfruttare” e la “possibilità di approfittarne una parte dei swap“ (v. doc. n. 4c), ed inoltre per offrirgli incentivi (v. doc.
n. 4d).
Lo nel corso del tempo -e in particolare dal 10 giugno 2020 sino al 2 agosto Pt_1
2023- ha effettuato in più occasioni degli investimenti in prodotti complessi quali i prodotti CFD (Contract for difference) eseguendo bonifici bancari (v. doc. n. 3) in favore della società convenuta per l'importo totale di euro 73.400,00.
Tale circostanza risulta pacifica poiché emerge anche dalla lettera email contenente il rigetto in data 19.4.2024 da parte della società convenuta del reclamo che il cliente pagina 8 di 11 aveva proposto: “It is evident from the investigation that you have opened a CFD Pt_1
account with the Company on the 9th of June 2020. You have deposited in your account the amount of EUR 74,300.00 in 43 different transactions and you placed no withdrawal requests” (v. doc. n. 5b).
Lamenta l'attore di non aver mai sottoscritto un contratto quadro con la convenuta, né con firma autografa né con firma elettronica, e che non gli sono state fornite le necessarie informazioni per poter effettuare investimenti consapevoli.
La società convenuta è rimasta contumace e non ha fornito alcun elemento al fine di una diversa ricostruzione della vicenda.
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 898/18), in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto- quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 D. Lgs. n. 58/98, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Il regolamento attuativo n. 11522/98 del TUF all'art. 30 e successive modifiche dispone che gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un contratto scritto.
Avendo l'attore contestato la sussistenza di un contratto-quadro in forma scritta, era onere dell'intermediario convenuto produrre in giudizio tale contratto ove esistente.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 23 D. L.vo n. 58/98, e tenuto conto della nullità sollevata dal cliente attore, va dichiarata la nullità del contratto quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari stipulato tra le parti in causa.
pagina 9 di 11 Dall'accertata nullità del contratto quadro deriva poi la nullità dei singoli ordini di investimento impugnati dal cliente.
Accertata la nullità del contratto d'investimento e delle singole operazioni di investimento impugnate dal cliente, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi,
a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza (v. Cass. 6664/18).
Dalla nullità del contratto quadro consegue, pertanto, l'invalidità di tutte le singole operazioni di investimento effettuate dalla convenuta su richiesta dell'attore e in Pt_1
particolare delle operazioni di cui ai bonifici bancari eseguiti in diverse occasioni dal medesimo dal 10 giugno 2020 sino al 2 agosto 2023 per l'importo complessivo di euro
74.300,00.
In accoglimento della domanda di ripetizione dell'attore, la convenuta va quindi condannata a pagargli a titolo di restituire allo l'importo complessivo di euro Pt_1
74.300,00.
Su tale somma spettano all'attore ex art. 2033 c.c. gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, non essendo stata dimostrata la mala fede dell'accipiens.
Non vengono esaminate e decise le ulteriori domande proposte dalla in via Pt_1
subordinata.
Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, svolta peraltro dall'attore in modo del tutto generico.
pagina 10 di 11 Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'attore, atteso che la convenuta è rimasta contumace.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità del contratto quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari concluso tra e la società Parte_1 CP_1
;
[...]
-dichiara la nullità delle singole operazioni di investimento effettuate dalla la società
su richiesta di e in particolare delle operazioni di cui CP_1 Parte_1
ai bonifici bancari eseguiti dal 10 giugno 2020 sino al 2 agosto 2023 per l'importo complessivo di euro 74.300,00;
-condanna la società a pagare a la somma di euro CP_1 Parte_1
74.300,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna la società a rimborsare a le spese di CP_1 CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 7.093,00, di cui euro 6.307,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore dei difensori avv. Michael
IA e avv. Federico Acampora, dichiaratisi antistatari.
Milano, 7.11.2025
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40911/24, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 13.11.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano Parte_1 C.F._1
via Boccaccio n. 20 presso l'avv. Michael IA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Federico Acampora per procura in calce al ricorso,
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con sede in 138 Limassol Avenue, 2nd Floor, CP_1 P.IVA_1
Office 108, 2015 Strovolos, , CP_2 CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: intermediazione finanziaria pagina 1 di 11 All'udienza del 4.11.2025 parte attrice ha discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., precisando le conclusioni come da verbale e in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 pronunciando l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, CP_1 per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società e, per l'effetto, condannare CP_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente
[...] quantificabili in Euro 74.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: per le ragioni suesposte, ordinare a , a norma dell'art. 210 Controparte_4
c.p.c, di esibire in giudizio la seguente documentazione: (a) originale del contratto-quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto della registrazione sulla piattaforma di trading Pt_1 online “ForexTB” di proprietà della società Qualora si tratti di documento elettronico, CP_1 esso dovrà essere necessariamente completo dei relativi metadata (ossia le informazioni che descrivono un insieme di dati, i quali costituiscono le c.d. “impronte digitali” di una prova elettronica) che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. (b) originali dei files audio Pt_1 relativi ai colloqui telefonici intercorsi tra il Sig. ed i consulenti della società ; (c) Pt_1 CP_1
pagina 2 di 11 originali, completi dei relativi metadata, di tutte le comunicazioni elettroniche intercorse tra il Sig.
e la società ; (d) elenco degli account manager/consulenti finanziari (“Klajdi D”, Pt_1 CP_1
Con
“A M.”, ND B.”, ZA R.”, “G S.” e “M ) che all'epoca di svolgimento dei fatti di causa operavano per conto della medesima società e, in particolare, degli originali delle licenze e/o autorizzazioni (aggiornate) per fornire il servizio di consulenza al pubblico. in ogni caso: condannare la società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, co.1, c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co.3, c.p.c.
Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 13.11.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio la società esponendo che: CP_1
all'inizio del mese di giugno 2020 riceveva una chiamata, benché non avesse CP_6
mai compilato alcun format sul sito web della società al fine di ottenere maggiori informazioni e/o essere ricontattato, da una collaboratrice della società , CP_1
impresa d'investimento cipriota autorizzata con licenza n. rilasciata dalla Cyprus Num_1
Securities and Exchange Commission, vale a dire l'autorità che vigila sui mercati finanziari a Cipro;
la società è iscritta alla lista delle imprese d'investimento senza succursale in Italia stilata dalla essendo autorizzata ad offrire i propri servizi CP_7
anche al pubblico di risparmiatori italiani;
-la suddetta collaboratrice gli illustrava tutti i servizi offerti dalla società descrivendole, in particolare, le funzionalità della piattaforma di trading online denominata “ForexTB”, marchio di proprietà della convenuta;
pagina 3 di 11 -la società convenuta presta in Italia servizi di ricezione, esecuzione e trasmissione degli ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, con esclusione dunque del servizio di consulenza finanziaria, non essendo legittimata ad offrire tale tipologia di servizio;
-più precisamente, offre ai propri clienti diversi tipi di prodotti CFD -Contract for
Difference (Contratti per differenza)- i quali rappresentano strumenti finanziari derivati, che consentono di guadagnare sulle modifiche dei prezzi degli asset sottostanti;
-il trading di CFD consente all'investitore di speculare su prezzi di rialzo o in ribasso su un sottostante, senza possederlo fisicamente;
in questo modo l'investitore può scegliere se acquistare (o andare “lungo”) il CFD per beneficiare dell'aumento dei prezzi degli strumenti sottostanti, oppure vendere (o andare “corto”) il CFD per beneficiare del calo dei prezzi dei relativi asset;
i CFD sono strumenti che utilizzano il meccanismo della c.d. leva finanziaria che consente di investire utilizzando somme di importo inferiore rispetto al valore dell'asset sottostante;
-ha usufruito del servizio di ricezione ed esecuzione degli ordini (c.d. execution only) e che gli veniva inoltre prestato, in maniera illegittima, un servizio di consulenza finanziaria;
-a seguito del primo contatto telefonico veniva contattato ed assistito dagli account manager della società, tali “Klajdi D”, “A M.”, ND B.”, ZA R.”,
“G S.” e “ , i quali si presentavano in qualità di accreditati consulenti Per_1
finanziari nell'ambito del trading on line e gli proponevano a investimenti, a loro dire, strategici, sicuri e vantaggiosi, finalizzati all'incremento del patrimonio del ricorrente e ciò tramite l'utilizzo della piattaforma ForexTB;
-i consulenti garantivano che dagli investimenti effettuati tramite la predetta piattaforma sarebbero conseguiti soltanto profitti, dal momento che vi sarebbe stata un'assistenza costante dell'attore nell'esecuzione delle operazioni finanziarie;
-a fronte delle suddette rassicurazioni, nel mese di giugno 2020 il ricorrente si determinava a registrarsi sulla piattaforma “ForexTB”:
pagina 4 di 11 -a tale registrazione non seguiva, tuttavia né la trasmissione del contratto quadro stipulato tra le parti né tantomeno alcun documento informativo;
precisa che non sottoscriveva alcun documento contrattuale né in forma autografa, digitale e/o elettronica;
-stante la mancata trasmissione del contratto, nonché dell'informativa concernente i servizi offerti dalla società e i relativi costi, si vedeva costretto a scaricare - successivamente ed in autonomia- dal sito web “www.ForexTB.com” il contratto- quadro che la società sottoponeva a propri clienti;
-nel momento in cui accedeva per la prima volta alla piattaforma operativa, non veniva minimamente informato del fatto che da lì in poi avrebbe operato con prodotti complessi come i CFD, altamente rischiosi per i clienti al dettaglio;
-nel corso dell'attività di trading svolta per il tramite della convenuta, depositava l'importo complessivo netto pari ad euro 74.300,00 in favore della società, come emerge da ricevute dei bonifici bancari eseguiti;
-al momento dell'apertura del conto veniva classificato come “cliente al dettaglio” (c.d. cliente retail), in quanto la società, valutata la mancanza di competenze nell'ambito del trading online in capo al ricorrente, inizialmente la collocava nella categoria di maggior tutela;
tuttavia, dopo poco tempo dall'inizio del rapporto, lo riclassificava CP_1
quale cliente professionale, sebbene la convenuta fosse ben a conoscenza che non disponesse di alcuna esperienza nell'ambito dei mercati finanziari né tantomeno rispettava i requisiti prescritti dalla normativa vigente per poter essere categorizzato quale cliente professionale;
-la convenuta ometteva di informarlo circa i maggiori rischi cui inevitabilmente sarebbe stato esposto il capitale investito attraverso la riqualificazione predetta, stante l'utilizzo della leva finanziaria molto elevata dedicata, per l'appunto, ai clienti professionali;
Con
-la Forex non comunicava alcunché in merito alla tipologia dei servizi offerti e ai relativi costi, alla durata ed alle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, alle modalità di svolgimento delle singole operazioni, all'importo delle pagina 5 di 11 commissioni;
in altri termini la resistente non ottemperava alla normativa vigente in materia di intermediazione nella negoziazione di valori mobiliari;
-lo essendo neofita del settore, senza alcuna preparazione né conoscenza in Pt_1
materia, iniziava ad eseguire operazioni di trading seguendo pedissequamente i consigli e sotto la regia del consulente, consulenza che gli veniva fornita malgrado la Società non fosse autorizzata a fornire tale servizio ai propri clienti;
-i consulenti gli suggerivano di effettuare bonifici ma di non prelevare mai somme dal conto e gli consigliavano di tenere aperte le operazioni in perdita, di utilizzare una maggiore leva finanziaria, nonché di inserire raramente gli stop loss nelle operazioni;
-gli ordini inseriti nella piattaforma non erano il frutto della libera determinazione dello ma venivano suggeriti dai consulenti in contatto telefonico diretto con il cliente, Pt_1
i quali caldeggiavano determinate scelte di vendita e di acquisto, assicurando che tali operazioni avrebbero incrementato i profitti e recuperato le eventuali perdite;
-lo pur seguendo pedissequamente tutte le indicazioni ricevute dalla , si Pt_1 CP_1
rendeva conto che fosse necessario chiudere velocemente le operazioni in perdita, provocando così le critiche dei consulenti, i quali, di contro, gli consigliavano di perseverare nell'investimento di segno negativo, vale a dire in perdita;
-la convenuta, inoltre, lo sollecitava a depositare ulteriori capitali offrendogli degli incentivi monetari e non, peraltro già vietati con la MiFID I;
in data 23.05.2022 veniva gravemente sanzionata dalla e condannata CP_8 CP_9
al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 270.000,00 per aver agito in conflitto di interesse con i clienti, non aver fornito adeguate informazioni ai clienti, omesso le valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti offerti ai clienti, violato le disposizioni che disciplinano la remunerazione dei propri dipendenti;
Contr
-in data 9.8.2024 l' “Financial Conduct Authority”, vale a dire l'autorità che vigila sui mercati finanziari nel Regno Unito sanzionava nuovamente la per le CP_1
medesime violazioni normative, che determinavano la perdita di circa 4.426.023,00 sterline agli investitori inglesi.
pagina 6 di 11 Deduce l'attore in particolare:
-la nullità del contratto quadro ex art. 23 TUF per difetto di forma scritta, per l'assenza dei requisiti minimi di cui all'art. 37 Regolamento Intermediari adottato dalla CP_7
ex 1418 comma 2 c.c. e per la mancata indicazione del diritto di recesso ex art. 67 septiesdecies del Codice del consumo;
-l'annullabilità del contratto per dolo ex art. 1439 c.c.
-la violazione dell'art. 21 TUF e del relativo regolamento attuativo in materia di intermediari con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento riguardo alla verifica della sua adeguatezza per il servizio di consulenza finanziaria;
-la violazione dell'allegato II della Direttiva 2014/65/EU (MiFID II) e del Regolamento delegato UE 2017/565 con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento riguardo all'illegittima attribuzione dello status di cliente professionale;
-la violazione dell'art. 21 TUF e del relativo regolamento attuativo in materia di intermediari con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento riguardo alla verifica di appropriatezza per il servizio di ordine ed esecuzione;
-la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
-la responsabilità contrattuale di e la conseguente risoluzione del contratto per CP_1
grave inadempimento posto in essere dalla convenuta;
-la responsabilità precontrattuale di per violazione dell'art. 21 TUF e relativo CP_1
regolamento attuativo in materia di intermediari, nonché dell'art. 67 quater del Codice del Consumo e dell'art. 1337 c.c. e del principio generale di buona fede.
Chiede, pertanto, di dichiarare in via principale, la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, di condannare la società alla CP_1
restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata, di accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , pronunciando l'annullamento CP_1
del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, di condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed pagina 7 di 11 interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata, di accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società CP_1
per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, di condannare quest'ultima, alla
[...]
restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine, di dichiarare la responsabilità precontrattuale della società e, per l'effetto, di CP_1
condannarla al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente quantificabili in euro
74.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e con ordinanza in data 2.5.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea di nullità del contratto quadro per difetto di forma sia fondata.
E' provato, invero, che l'attore cittadino italiano residente in Italia, che risulta Pt_1
essere un consumatore atteso che la conclusione di contratti di investimento non rientra nella sua attività professionale, si è iscritto nel giugno del 2020 come trader sulla piattaforma (v. doc. n. 2a). CP_1
I dipendenti della società convenuta hanno nel tempo contattato più volte il cliente via email chiedendogli appuntamenti telefonici, anche per segnalargli “tanti Pt_1
movimenti importanti nei mercati che si possono sfruttare” e la “possibilità di approfittarne una parte dei swap“ (v. doc. n. 4c), ed inoltre per offrirgli incentivi (v. doc.
n. 4d).
Lo nel corso del tempo -e in particolare dal 10 giugno 2020 sino al 2 agosto Pt_1
2023- ha effettuato in più occasioni degli investimenti in prodotti complessi quali i prodotti CFD (Contract for difference) eseguendo bonifici bancari (v. doc. n. 3) in favore della società convenuta per l'importo totale di euro 73.400,00.
Tale circostanza risulta pacifica poiché emerge anche dalla lettera email contenente il rigetto in data 19.4.2024 da parte della società convenuta del reclamo che il cliente pagina 8 di 11 aveva proposto: “It is evident from the investigation that you have opened a CFD Pt_1
account with the Company on the 9th of June 2020. You have deposited in your account the amount of EUR 74,300.00 in 43 different transactions and you placed no withdrawal requests” (v. doc. n. 5b).
Lamenta l'attore di non aver mai sottoscritto un contratto quadro con la convenuta, né con firma autografa né con firma elettronica, e che non gli sono state fornite le necessarie informazioni per poter effettuare investimenti consapevoli.
La società convenuta è rimasta contumace e non ha fornito alcun elemento al fine di una diversa ricostruzione della vicenda.
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 898/18), in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto- quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 D. Lgs. n. 58/98, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Il regolamento attuativo n. 11522/98 del TUF all'art. 30 e successive modifiche dispone che gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un contratto scritto.
Avendo l'attore contestato la sussistenza di un contratto-quadro in forma scritta, era onere dell'intermediario convenuto produrre in giudizio tale contratto ove esistente.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 23 D. L.vo n. 58/98, e tenuto conto della nullità sollevata dal cliente attore, va dichiarata la nullità del contratto quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari stipulato tra le parti in causa.
pagina 9 di 11 Dall'accertata nullità del contratto quadro deriva poi la nullità dei singoli ordini di investimento impugnati dal cliente.
Accertata la nullità del contratto d'investimento e delle singole operazioni di investimento impugnate dal cliente, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi,
a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza (v. Cass. 6664/18).
Dalla nullità del contratto quadro consegue, pertanto, l'invalidità di tutte le singole operazioni di investimento effettuate dalla convenuta su richiesta dell'attore e in Pt_1
particolare delle operazioni di cui ai bonifici bancari eseguiti in diverse occasioni dal medesimo dal 10 giugno 2020 sino al 2 agosto 2023 per l'importo complessivo di euro
74.300,00.
In accoglimento della domanda di ripetizione dell'attore, la convenuta va quindi condannata a pagargli a titolo di restituire allo l'importo complessivo di euro Pt_1
74.300,00.
Su tale somma spettano all'attore ex art. 2033 c.c. gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, non essendo stata dimostrata la mala fede dell'accipiens.
Non vengono esaminate e decise le ulteriori domande proposte dalla in via Pt_1
subordinata.
Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, svolta peraltro dall'attore in modo del tutto generico.
pagina 10 di 11 Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'attore, atteso che la convenuta è rimasta contumace.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità del contratto quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari concluso tra e la società Parte_1 CP_1
;
[...]
-dichiara la nullità delle singole operazioni di investimento effettuate dalla la società
su richiesta di e in particolare delle operazioni di cui CP_1 Parte_1
ai bonifici bancari eseguiti dal 10 giugno 2020 sino al 2 agosto 2023 per l'importo complessivo di euro 74.300,00;
-condanna la società a pagare a la somma di euro CP_1 Parte_1
74.300,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna la società a rimborsare a le spese di CP_1 CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 7.093,00, di cui euro 6.307,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore dei difensori avv. Michael
IA e avv. Federico Acampora, dichiaratisi antistatari.
Milano, 7.11.2025
Il Giudice
dott. Guido Macripò
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