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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1819/2020 Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio DD ed Emilio Parte_1 ente domiciliato presso il loro studio legale sito in Benevento alla via Torretta n. 7
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.03.2020, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di essere dipendente subordinato a tempo indeterminato del Controparte_2
presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta, con la qualifica di Addetto ai Servizi di
[...]
Vigilanza, posizione economica AREA II, livello retributivo F1, collocato a riposo per inabilità in data
8.2.2019; di aver chiesto ed ottenuto dalla resistente attestazione del proprio saldo in banca ore;
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertarsi il proprio diritto “ad ottenere il pagamento dell' orario tempi lavorati oltre il normale orario di lavoro, e quindi il lavoro di sottoguardia disposto per organizzazione di lavoro con l'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014 (in atti) pari ad ore
236,04, oltre al lavoro straordinario che svolgeva in n. 117 giorni festivi, pari ad ore 682,50, attestati alla data del 31.12.2017; e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro € 11.117,0, con un importo orario lordo pari ad € 12,11 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto oltre agli interessi legali da CP_3 ogni singola scadenza fino al soddisfo per un totale di ore di lavoro straordinario pari a ore 918.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente che resisteva all'avverso CP_1 ricorso deducendo la sua infondatezza concludendo per il rigetto della domanda
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai
1 fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
************************
Il ricorso merita accoglimento
Va preliminarmente puntualizzato che le ore effettivamente lavorate e poste a base della domanda del sono incontestate, così come è incontestato, oltre che parzialmente risultante per tabulas, che le prestazioni in discorso siano state rese secondo gli ordini di servizio e le turnazioni predisposti da parte datoriale.
Invero, il lavoratore agisce in questa sede sulla base di un prospetto presenze rilasciato dall'Amministrazione (circostanza non contestata) a seguito di specifica richiesta in tal senso, dal quale si evince l'effettuazione di un numero di ore di lavoro straordinario corrispondenti a 918 ore
(circostanza parimenti non contestata).
Inoltre, il sostiene che l'istituto della banca ore sia stato erroneamente utilizzato dal CP_1 dipendente e che, in ogni caso si tratti di ore di straordinario non autorizzato e, quindi, non retribuibili.
Si condividono le argomentazione in diritto della Corte di Appello di Napoli, in analoga fattispecie, che si richiamano in tale sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 4441/2023 pubbl. il
20/12/2023)
L'art. 73 CCNL 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle CP_3 prestazioni di lavoro io o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione (…)”. Per quanto riguarda il MIBACT, l'44 del CCIM 22 dicembre 2006, rubricato “banca delle ore” aveva previsto che “è istituita la banca delle ore, a norma dell'art. 27 del CCNL integrativo 1998/2001. Le modalità applicative sono definite in sede di contrattazione di ”. CP_4
Il contratto collettivo integrativo del 2009, applicabile al personale, esclusi i dirigenti, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ed al personale con rapporto di lavoro part-time del Ministero ricorrente, dispone, all'art. 43, che “la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
Le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
2 Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
La mera lettura della norma testè riportata consente, agevolmente di comprendere che:
1. Nella banca ore confluiscono tutte le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario ordinario, siano esse autorizzate o meno;
2. Le ore accantonate in banca ore possono essere utilizzate sotto forma di riposo compensativo, nel rispetto delle esigenze tecniche, amministrative e di servizio del datore di lavoro;
3. Le ore accantonate in banca ore possono, altresì, essere retribuite come lavoro straordinario, ove preventivamente autorizzate.
È evidente, quindi, sulla scorta del disposto del citato art. 43 che nella banca ore, confluiscono sia le ore di lavoro eccedenti il normale orario preventivamente autorizzate, sia quelle non autorizzate.
Orbene, puntualizzato che nella banche ore confluisce, anche il lavoro straordinario reputa la Corte che la programmazione oraria disposta dal datore di lavoro, che in sé ecceda l'orario contrattuale, e che il lavoratore sia tenuto a seguire, sia situazione equivalente alla disposizione espressa dello straordinario, che conseguentemente va regolarmente compensato.
Può affermarsi, al riguardo, che nell'ambito del pubblico impiego, in base alla costante giurisprudenza amministrativa, la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro;
la necessità di tale autorizzazione si giustifica in ragione delle funzioni che le sono proprie, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 della Cost., deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione (cfr, da ultimo, Consiglio di
Stato, II, 27.4.2020 n.2666).
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato ove la P.A., pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali, persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett., del d.l.vo n. 165 del 2001, perché
l'autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt.
40 e segg. del d.l.vo n. 165 cit,. nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (così Corte Appello Bari,
Sez. Lav., 3.12.2019 n.2501). Part Anche la S.C., con riferimento al lavoro svolto alle dipendenze di una ha affermato che compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato dal CCNL di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la
3 certificazione da parte dell'Amministrazione circa il lavoro già espletato dal dipendente (cfr. Cass., Sez. lav., 4.10.2007 n. 20789).
All'autorizzazione preventiva può poi essere equiparata quella in via di successiva sanatoria, fermo restando che l'indicazione nei tabulati mensili di ore di lavoro straordinario non può costituire indizio di implicita autorizzazione allo svolgimento di quest'ultimo, trattandosi di mera operazione di contabilizzazione automaticamente prevista dall'elaboratore (in tal senso Consiglio di Stato, V,
26.10.2010 n.7625), e che non è dovuta la retribuzione per lavoro straordinario nel caso in cui lo svolgimento di quest'ultimo, se non preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio, non sia stato determinato da comprovate condizioni di indifferibilità dell'attività lavorativa, con conseguente configurabilità della c.d. "autorizzazione implicita" (così Cons. St. V., 6.12.2016 n. 5153).
Dunque, la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della (cfr. Cass., Parte_3
Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell' “autorizzazione” allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario, ma sovrapponibile alla presente, ha affermato:.
“Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili
(Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022).
Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente.
Si tratta, quindi……di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento alla quale
l'(Omissis) ha percepito delle entrate.
Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese.
Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi).
Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso.
4 In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.
In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta.
In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa.
Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa.
Siffatta conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza della S.C., la quale ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. aggiuntive - ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 402 del 2001, conv., con modif., dalla L. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti,
l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).
Nello stesso senso si è espressa l'ordinanza della Sez. L n. 25696 del 4 settembre 2023, per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente - in mancanza di altri parametri - alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108
c.c.
5 Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino. Al contrario, la parte ricorrente ha ammesso di avere pagato degli importi all'intimato per l'attività svolta, rendendo palese l'esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per fare sorgere il diritto al pagamento dell'eventuale lavoro straordinario”.
Appare, in conclusione, contrario ai canoni di correttezza e buona fede, che devono assistere anche il rapporto di lavoro attoreo, che lo straordinario venga inserito nei turni, obbligatoriamente da seguire, per poi strumentalmente contrapporre la mancata autorizzazione.
In relazione ai giorni di lavoro festivo, si evidenzia c l'ordine di servizio richiamato (n. 18 del
17.6.2014) qualifica il servizio di sottoguardia come “servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate”. Il tenore della disposizione, che qualifica il servizio come essenziale e soprattutto come “indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, non lascia spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati.
Inoltre l'ordine di servizio con turno di sottoguardia, prevede un orario giornaliero di 8 ore (12 ore se svolto di notte), articolato 6 giorni su 7 compresa la domenica quale festivo, oltre i festivi infrasettimanali;
orario questo che supera di gran lunga quello di 35 ore settimanali di cui alla contrattazione collettiva.
Nemmeno può ritenersi, come opinato dall'Avvocatura dello Stato, che le ore accumulate in eccesso andrebbero disciplinate alla stregua dell'ordine di servizio del 9 giugno 2000, “mai superato da successive disposizioni”. Ritiene, al contrario, il Tribunale che l'intervento del CCNI del 2009 istitutivo della banca ore abbia, senz'altro, superato il datato ordine richiamato dalla parte resistente.
A quanto esposto consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, il va condannato a CP_1 corrispondere al ricorrente, per i titoli azionati, la complessiva somma di euro 11.117,00 con gli interessi di legge dalla maturazione al soddisfo.
L'importo è il frutto di conteggi sviluppati dallo stesso ricorrente, che appaiono corretti e ben impostati.
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata specifica contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a
6 consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass.
Sez. Lav. 945/06).
In considerazione dell'annosa controvertibilità della questione dell'autorizzazione espressa dello
, con interventi anche recenti della S.C., rilevanti ai fini della definizione del presente Parte_4 giudizio, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite, che per la rimante metà seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo con distrazione e tenuto conto del carattere seriale del presente procedimento .
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore del CP_1 ricorrente, per i titoli azionati, della somma di euro 11.117,00 oltre gli interessi di legge dalla maturazione al soddisfo;
2) dichiara compensate le spese di lite, tra le parti, nella misura della metà e condanna il CP_1 resistente al pagamento della restante metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione agli avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio
DD ed Emilio LA,
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
7
nella causa civile iscritta al N. 1819/2020 Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio DD ed Emilio Parte_1 ente domiciliato presso il loro studio legale sito in Benevento alla via Torretta n. 7
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.03.2020, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di essere dipendente subordinato a tempo indeterminato del Controparte_2
presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta, con la qualifica di Addetto ai Servizi di
[...]
Vigilanza, posizione economica AREA II, livello retributivo F1, collocato a riposo per inabilità in data
8.2.2019; di aver chiesto ed ottenuto dalla resistente attestazione del proprio saldo in banca ore;
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertarsi il proprio diritto “ad ottenere il pagamento dell' orario tempi lavorati oltre il normale orario di lavoro, e quindi il lavoro di sottoguardia disposto per organizzazione di lavoro con l'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014 (in atti) pari ad ore
236,04, oltre al lavoro straordinario che svolgeva in n. 117 giorni festivi, pari ad ore 682,50, attestati alla data del 31.12.2017; e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro € 11.117,0, con un importo orario lordo pari ad € 12,11 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto oltre agli interessi legali da CP_3 ogni singola scadenza fino al soddisfo per un totale di ore di lavoro straordinario pari a ore 918.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente che resisteva all'avverso CP_1 ricorso deducendo la sua infondatezza concludendo per il rigetto della domanda
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai
1 fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
************************
Il ricorso merita accoglimento
Va preliminarmente puntualizzato che le ore effettivamente lavorate e poste a base della domanda del sono incontestate, così come è incontestato, oltre che parzialmente risultante per tabulas, che le prestazioni in discorso siano state rese secondo gli ordini di servizio e le turnazioni predisposti da parte datoriale.
Invero, il lavoratore agisce in questa sede sulla base di un prospetto presenze rilasciato dall'Amministrazione (circostanza non contestata) a seguito di specifica richiesta in tal senso, dal quale si evince l'effettuazione di un numero di ore di lavoro straordinario corrispondenti a 918 ore
(circostanza parimenti non contestata).
Inoltre, il sostiene che l'istituto della banca ore sia stato erroneamente utilizzato dal CP_1 dipendente e che, in ogni caso si tratti di ore di straordinario non autorizzato e, quindi, non retribuibili.
Si condividono le argomentazione in diritto della Corte di Appello di Napoli, in analoga fattispecie, che si richiamano in tale sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 4441/2023 pubbl. il
20/12/2023)
L'art. 73 CCNL 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle CP_3 prestazioni di lavoro io o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione (…)”. Per quanto riguarda il MIBACT, l'44 del CCIM 22 dicembre 2006, rubricato “banca delle ore” aveva previsto che “è istituita la banca delle ore, a norma dell'art. 27 del CCNL integrativo 1998/2001. Le modalità applicative sono definite in sede di contrattazione di ”. CP_4
Il contratto collettivo integrativo del 2009, applicabile al personale, esclusi i dirigenti, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ed al personale con rapporto di lavoro part-time del Ministero ricorrente, dispone, all'art. 43, che “la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
Le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
2 Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
La mera lettura della norma testè riportata consente, agevolmente di comprendere che:
1. Nella banca ore confluiscono tutte le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario ordinario, siano esse autorizzate o meno;
2. Le ore accantonate in banca ore possono essere utilizzate sotto forma di riposo compensativo, nel rispetto delle esigenze tecniche, amministrative e di servizio del datore di lavoro;
3. Le ore accantonate in banca ore possono, altresì, essere retribuite come lavoro straordinario, ove preventivamente autorizzate.
È evidente, quindi, sulla scorta del disposto del citato art. 43 che nella banca ore, confluiscono sia le ore di lavoro eccedenti il normale orario preventivamente autorizzate, sia quelle non autorizzate.
Orbene, puntualizzato che nella banche ore confluisce, anche il lavoro straordinario reputa la Corte che la programmazione oraria disposta dal datore di lavoro, che in sé ecceda l'orario contrattuale, e che il lavoratore sia tenuto a seguire, sia situazione equivalente alla disposizione espressa dello straordinario, che conseguentemente va regolarmente compensato.
Può affermarsi, al riguardo, che nell'ambito del pubblico impiego, in base alla costante giurisprudenza amministrativa, la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro;
la necessità di tale autorizzazione si giustifica in ragione delle funzioni che le sono proprie, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 della Cost., deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione (cfr, da ultimo, Consiglio di
Stato, II, 27.4.2020 n.2666).
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato ove la P.A., pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali, persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett., del d.l.vo n. 165 del 2001, perché
l'autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt.
40 e segg. del d.l.vo n. 165 cit,. nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (così Corte Appello Bari,
Sez. Lav., 3.12.2019 n.2501). Part Anche la S.C., con riferimento al lavoro svolto alle dipendenze di una ha affermato che compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato dal CCNL di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la
3 certificazione da parte dell'Amministrazione circa il lavoro già espletato dal dipendente (cfr. Cass., Sez. lav., 4.10.2007 n. 20789).
All'autorizzazione preventiva può poi essere equiparata quella in via di successiva sanatoria, fermo restando che l'indicazione nei tabulati mensili di ore di lavoro straordinario non può costituire indizio di implicita autorizzazione allo svolgimento di quest'ultimo, trattandosi di mera operazione di contabilizzazione automaticamente prevista dall'elaboratore (in tal senso Consiglio di Stato, V,
26.10.2010 n.7625), e che non è dovuta la retribuzione per lavoro straordinario nel caso in cui lo svolgimento di quest'ultimo, se non preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio, non sia stato determinato da comprovate condizioni di indifferibilità dell'attività lavorativa, con conseguente configurabilità della c.d. "autorizzazione implicita" (così Cons. St. V., 6.12.2016 n. 5153).
Dunque, la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della (cfr. Cass., Parte_3
Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell' “autorizzazione” allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario, ma sovrapponibile alla presente, ha affermato:.
“Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili
(Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022).
Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023).
Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente.
Si tratta, quindi……di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento alla quale
l'(Omissis) ha percepito delle entrate.
Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese.
Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi).
Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso.
4 In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.
In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta.
In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa.
Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa.
Siffatta conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza della S.C., la quale ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. aggiuntive - ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 402 del 2001, conv., con modif., dalla L. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti,
l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).
Nello stesso senso si è espressa l'ordinanza della Sez. L n. 25696 del 4 settembre 2023, per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente - in mancanza di altri parametri - alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108
c.c.
5 Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino. Al contrario, la parte ricorrente ha ammesso di avere pagato degli importi all'intimato per l'attività svolta, rendendo palese l'esistenza di un suo consenso, unico elemento necessario per fare sorgere il diritto al pagamento dell'eventuale lavoro straordinario”.
Appare, in conclusione, contrario ai canoni di correttezza e buona fede, che devono assistere anche il rapporto di lavoro attoreo, che lo straordinario venga inserito nei turni, obbligatoriamente da seguire, per poi strumentalmente contrapporre la mancata autorizzazione.
In relazione ai giorni di lavoro festivo, si evidenzia c l'ordine di servizio richiamato (n. 18 del
17.6.2014) qualifica il servizio di sottoguardia come “servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate”. Il tenore della disposizione, che qualifica il servizio come essenziale e soprattutto come “indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, non lascia spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati.
Inoltre l'ordine di servizio con turno di sottoguardia, prevede un orario giornaliero di 8 ore (12 ore se svolto di notte), articolato 6 giorni su 7 compresa la domenica quale festivo, oltre i festivi infrasettimanali;
orario questo che supera di gran lunga quello di 35 ore settimanali di cui alla contrattazione collettiva.
Nemmeno può ritenersi, come opinato dall'Avvocatura dello Stato, che le ore accumulate in eccesso andrebbero disciplinate alla stregua dell'ordine di servizio del 9 giugno 2000, “mai superato da successive disposizioni”. Ritiene, al contrario, il Tribunale che l'intervento del CCNI del 2009 istitutivo della banca ore abbia, senz'altro, superato il datato ordine richiamato dalla parte resistente.
A quanto esposto consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, il va condannato a CP_1 corrispondere al ricorrente, per i titoli azionati, la complessiva somma di euro 11.117,00 con gli interessi di legge dalla maturazione al soddisfo.
L'importo è il frutto di conteggi sviluppati dallo stesso ricorrente, che appaiono corretti e ben impostati.
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata specifica contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a
6 consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass.
Sez. Lav. 945/06).
In considerazione dell'annosa controvertibilità della questione dell'autorizzazione espressa dello
, con interventi anche recenti della S.C., rilevanti ai fini della definizione del presente Parte_4 giudizio, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite, che per la rimante metà seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo con distrazione e tenuto conto del carattere seriale del presente procedimento .
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore del CP_1 ricorrente, per i titoli azionati, della somma di euro 11.117,00 oltre gli interessi di legge dalla maturazione al soddisfo;
2) dichiara compensate le spese di lite, tra le parti, nella misura della metà e condanna il CP_1 resistente al pagamento della restante metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione agli avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio
DD ed Emilio LA,
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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