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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 612/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con l'Avv. Caresana Parte_1 C.F._1
Roberta e con domicilio eletto presso il suo studio in Garlasco, C.so
Cavour n.187;
nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Bocca Controparte_1 C.F._2
Corsico Piccolino Francesca e con domicilio eletto presso il suo studio in
Vigevano Via Boldrini 10;
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
“ Pronunciare lo cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Cassolnovo il 25.05.2013, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cassolnovo al n. 3, parte II,
Serie A il 28.05.2013.
2) Ordinare al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
Cassolnovo di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza
3) Affidare la figlia minore (Vigevano 28.09.2015) ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione paritetica presso l'abitazione del padre e della madre, con residenza a casa della madre e con tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore secondo le seguenti modalità: a settimane alterne
Lunedi con la mamma, Martedì, Mercoledì e Giovedì con il papà, Venerdì,
Sabato e Domenica con la mamma;
-ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; sempre la
Vigilia di Natale con la mamma e il Giorno di Natale con il papà; dal 26
Dicembre al 31 Dicembre fino a mezzogiorno con un genitore dal 31
Dicembre a mezzogiorno fino al 06 di Gennaio con l'altro genitore, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori medesimi;
le vacanze calendarizzate seguiranno il regime dell'alternanza sopra esposta e Per_1
rimarrà con il genitore che in quel momento la tiene fino al mezzogiorno della giornata successiva, così come nei giorni di vacanza estivi;
- quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, con l'obbligo di comunicarsi entro il 31 di Maggio di ogni anno il luogo e il periodo scelto per le vacanze.
Pag. 2 di 5 4) Porre a carico del signor l'obbligo di mantenere la figlia Parte_1
minore corrispondendo, entro il trenta di ogni mese, la somma di € Per_1
200,00 (Euroduecento/00) con rivalutazione annuale, a far tempo dal
01.01.2026, secondo gli indici Istat dei prezzi di beni di consumo per famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente e senza bisogno di richiesta alcuna. Resta inteso che – in considerazione del periodo di permanenza paritetico - ciascun genitore provvederà direttamente a quanto necessario a (a titolo meramente Per_1
esemplificativo: acquisto abbigliamento, materiale scolastico, attrezzatura per la pratica dell'attività sportiva etc…).
5) Disporre che le spese straordinarie come da Protocollo n. 2323 del
09.11.2016, saranno poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, ad eccezione del pagamento dei buoni pasto per l'anno 2025-
2026 che sarà integralmente posto a carico del signor . Parte_1
6) Dichiarare che i coniugi prestino il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio con l'inserimento della figlia minore . Per_1
7) Spese di Giudizio compensate. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, con note del 14/05/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Pag. 3 di 5 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti sono state depositate le copie dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal procuratore della Repubblica in data 5/10/2023.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti i figli.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cassolnovo il 25/05/2013, da e da Parte_1
(atto n.3, parte II, serie A, del registro degli Controparte_1
atti di matrimonio dell'anno 2013) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
Pag. 4 di 5 3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 23/06/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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