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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2710/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COLASUONNO FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via Bainsizza n. 4
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PACE CP_1 C.F._2
CHIARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Lamarmora n.
36;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento per Parte_1 Per_ il figlio la somma di Euro 300,00 mensili, somma che verrà versata alla Sig.ra in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e che verrà rivalutata CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
- I Sig.ri e inoltre si faranno carico delle spese straordinarie per il CP_1 Pt_1 Per_ figlio nella misura del 50% ciascuno, dichiarando sin da ora di adottare il
Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Pavia.
pag. 1 di 2 - Ferme le ulteriori condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 1934/2018 del
05.12.2018 del Tribunale di Pavia;
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, in data 18.11.2024, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio alle conclusioni concordate, con riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento dovuto Per_ dal Sig. per il figlio , maggiorenne ma non economicamente Pt_1
autosufficiente.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto di compensare le spese del presente procedimento;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 1934/2018 del 28.11.2018, pubbl. il
05.12.2018, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 22.01.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2710/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COLASUONNO FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via Bainsizza n. 4
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PACE CP_1 C.F._2
CHIARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Lamarmora n.
36;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento per Parte_1 Per_ il figlio la somma di Euro 300,00 mensili, somma che verrà versata alla Sig.ra in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e che verrà rivalutata CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
- I Sig.ri e inoltre si faranno carico delle spese straordinarie per il CP_1 Pt_1 Per_ figlio nella misura del 50% ciascuno, dichiarando sin da ora di adottare il
Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Pavia.
pag. 1 di 2 - Ferme le ulteriori condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 1934/2018 del
05.12.2018 del Tribunale di Pavia;
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, in data 18.11.2024, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio alle conclusioni concordate, con riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento dovuto Per_ dal Sig. per il figlio , maggiorenne ma non economicamente Pt_1
autosufficiente.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto di compensare le spese del presente procedimento;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 1934/2018 del 28.11.2018, pubbl. il
05.12.2018, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 22.01.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2