Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2971
TAR
Decreto presidenziale 22 ottobre 2024
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TAR
Sentenza breve 18 novembre 2024
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CS
Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli articoli 242, 244 e 245 del T.U.A. e principio "chi inquina paga"

    La Corte ha ritenuto che né la determinazione dirigenziale né la sentenza impugnata attribuiscano all'appellante la responsabilità ex art. 244 del d.lgs n. 152/2006. Il provvedimento approva il progetto presentato dall'appellante in qualità di soggetto interessato ma anche parzialmente responsabile, limitatamente allo sversamento nei terreni amministrati e nelle aree esterne contemplate nel progetto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 242 del d.lgs n. 152/2006 e principio "chi inquina paga"

    La contaminazione del suolo è ammessa e accertata. La conservazione dei serbatoi dismessi per anni in locali interrati è in nesso causale con l'evento, denotando una condotta negligente o un deficit di vigilanza. L'area era già classificata a rischio idrogeologico, rendendo l'evento alluvionale non del tutto imprevedibile o eccezionale al punto da recidere il nesso causale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 239, 240, 242, 245 e 250 del TUA

    Il progetto predisposto dall'appellante stesso ha previsto la messa in sicurezza di aree sia a valle che a monte del serbatoio, rendendo logico un intervento unitario sull'intera area come sito unico. Il parere ARPA ha controdedotto alle argomentazioni dell'appellante, motivando la bonifica anche dell'area a monte a causa di strutture antropiche e del ristagno delle acque.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 239, 240, 242, 245, 250, 253 del TUA

    La prescrizione è stata anticipata dall'appellante stessa in una diffida ai residenti e inserita nel proprio progetto di MISO e MISP. L'appellante, in qualità di amministratrice del complesso immobiliare, ha poteri di regolamentazione che le consentono di assicurare tale divieto.

  • Rigettato
    Erronea individuazione come soggetto responsabile e richiesta di garanzie finanziarie

    La richiesta di fideiussione nella misura del 50% è giustificata dal fatto che l'appellante ha contribuito all'inquinamento dei terreni e non rientra nella definizione di 'soggetti proprietari non responsabili che abbiano spontaneamente intrapreso le operazioni di bonifica a seguito di eventi sopravvenuti, calamitosi e comunque non ascrivibili a responsabilità proprie'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2971
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2971
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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