Articolo 21 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 20Articolo 22
Versione
2 novembre 1990
Art. 21. 1. Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all' articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge.
2. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell' articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge.
3. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 21:
- Per gli articoli 2, 3, 4 e 25 della citata legge n. 6/1981 vedi precedenti note agli articoli 2, 3, 4 e 16.
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 6/1981 e' il seguente:
"Art. 5 (Pensione di invalidita'). - La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4, secondo comma.
La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quanto l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, in sostituzione della pensione di invalidita'".
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente