Ordinanza collegiale 16 febbraio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2025, proposto da
Paola Campilii, Paola Cesari, rappresentate e difese dagli avvocati Paola Campilii, Paola Cesari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di CA - Giudice del Lavoro n. 559/2024 pronunciata in data 14.11.2024, e depositata in pari data, all’esito del giudizio n. 68/24 RG Lav. notificata via pec in data 13.12.2024 e passata in giudicato in quanto non appellata;
della sentenza del Tribunale di CA – Giudice del Lavoro n. 551/24 pronunciata in data 13.11.2024, e depositata in pari data, all’esito del giudizio n. 1663/2023 RG Lav. notificata via pec in data 10.02.2025 e passata in giudicato in quanto non appellata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la relazione in data 06/03/2026 con cui l’Amministrazione rappresenta che le sentenze oggetto del presente giudizio di ottemperanza sono state integralmente eseguite mediante accreditamento sul borsellino elettronico delle ricorrenti delle somme alle medesime spettanti in forza dei titoli esecutivi, e conclude affinchè venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente addebito delle spese di lite in capo alla parte ricorrente;
vista la dichiarazione resa nel corso dell’udienza camerale del 23 aprile 2026 con cui il patrono di parte ricorrente aderisce alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere e insiste affinchè il Ministero sia condannato alla refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza stante la tardiva esecuzione delle sentenze;
considerato che, in riferimento a quanto sopra esposto, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa delle ricorrenti;
considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
considerato, da ultimo, che in ossequio al canone della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, atteso che il soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme spettanti è avvenuto solo successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO