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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Francesca Ginori e Antonino Matina Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Lieto
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 12.03.2025.
Con ricorso depositato il 21.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300000668000 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 33020170000848770000 e n. 33020180001161923000 CP_2 eccepiva vizi propri dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti ad esso prodromici nonché l'illegittimità della pretesa esattoriale relativamente alle richieste “somme aggiuntive, interessi di mora e altre spese”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che l'azione intrapresa dalla resistente sarebbe viziata dalla presenza di un provvedimento giudiziale, emesso nell'ambito
1 del procedimento iscritto al R.G. n. 905/2022, instaurato tra le stesse parti, nell'ambito del quale il Tribunale avrebbe sospeso l'efficacia esecutiva degli atti posti alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.
Ritiene il giudicante infondata che la doglianza del ricorrente, atteso che, dall'esame della documentazione in atti (cfr. all. 2 del ricorso), emerge che oggetto del provvedimento di sospensione erano gli avvisi di addebito n. 33020140002487649000, n.
33020150000638245000, n. 33020160000524810000, n. 33020160001996331000, tutti sottesi all'intimazione di pagamento n. 03020229000267030000 impugnata nel giudizio iscritto al
R.G. n. 905/2022, atti prodromici diversi da quelli oggetto della presente opposizione (avvisi di addebito n. 33020170000848770000 e n. 33020180001161923000).
Riguardo al motivo di ricorso con il quale parte ricorrente fa valere l'omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione preventiva di iscrizione ipotecaria, sussiste il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Su tale specifica questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 8 marzo
2022, n. 7514, hanno affermato che “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell' art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999 , nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario… ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Tali conclusioni si attagliano tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, quanto alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, “entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva” (cfr. sentenza cit., punto 12.2.).
Peraltro, deve escludersi che il Tribunale debba procedere all'integrazione del contraddittorio poiché – nella medesima pronunzia – il Supremo Collegio ha, altresì, chiarito che “non trovano”
“applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c.”.
Nella specie, l'odierno ricorrente ha mancato di convenire l'Ente impositore, ossia l CP_2 unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, dispiegando la propria domanda esclusivamente nei confronti dell'Agente della Riscossione.
Parimenti infondato è l'eccepito difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: l'atto impugnato contiene, difatti, una precisa descrizione dei singoli crediti, degli anni di riferimento dei singoli debiti, del carico affidato, del debito residuo, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione;
precisano altresì il responsabile del
2 procedimento, le modalità di pagamento nonché, come detto, i mezzi ed i termini di impugnazione.
Inoltre, contrariamente alla prospettazione attorea, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non è motivo di nullità e sarebbe stato onere di parte ricorrente segnalare eventuali errori o inesattezze al fine di ridimensionare l'avversa pretesa.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto dei recenti interventi giurisprudenziali in materia di legittimazione passiva dell'Ente creditore e dell'Agente della Riscossione, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un mezzo, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, della restante metà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna al pagamento in Parte_1 favore di della restante metà, liquidata in € 2.100,50, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Francesca Ginori e Antonino Matina Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Lieto
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 12.03.2025.
Con ricorso depositato il 21.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300000668000 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 33020170000848770000 e n. 33020180001161923000 CP_2 eccepiva vizi propri dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti ad esso prodromici nonché l'illegittimità della pretesa esattoriale relativamente alle richieste “somme aggiuntive, interessi di mora e altre spese”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che l'azione intrapresa dalla resistente sarebbe viziata dalla presenza di un provvedimento giudiziale, emesso nell'ambito
1 del procedimento iscritto al R.G. n. 905/2022, instaurato tra le stesse parti, nell'ambito del quale il Tribunale avrebbe sospeso l'efficacia esecutiva degli atti posti alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.
Ritiene il giudicante infondata che la doglianza del ricorrente, atteso che, dall'esame della documentazione in atti (cfr. all. 2 del ricorso), emerge che oggetto del provvedimento di sospensione erano gli avvisi di addebito n. 33020140002487649000, n.
33020150000638245000, n. 33020160000524810000, n. 33020160001996331000, tutti sottesi all'intimazione di pagamento n. 03020229000267030000 impugnata nel giudizio iscritto al
R.G. n. 905/2022, atti prodromici diversi da quelli oggetto della presente opposizione (avvisi di addebito n. 33020170000848770000 e n. 33020180001161923000).
Riguardo al motivo di ricorso con il quale parte ricorrente fa valere l'omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione preventiva di iscrizione ipotecaria, sussiste il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Su tale specifica questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 8 marzo
2022, n. 7514, hanno affermato che “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell' art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999 , nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario… ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Tali conclusioni si attagliano tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, quanto alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, “entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva” (cfr. sentenza cit., punto 12.2.).
Peraltro, deve escludersi che il Tribunale debba procedere all'integrazione del contraddittorio poiché – nella medesima pronunzia – il Supremo Collegio ha, altresì, chiarito che “non trovano”
“applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c.”.
Nella specie, l'odierno ricorrente ha mancato di convenire l'Ente impositore, ossia l CP_2 unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, dispiegando la propria domanda esclusivamente nei confronti dell'Agente della Riscossione.
Parimenti infondato è l'eccepito difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: l'atto impugnato contiene, difatti, una precisa descrizione dei singoli crediti, degli anni di riferimento dei singoli debiti, del carico affidato, del debito residuo, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione;
precisano altresì il responsabile del
2 procedimento, le modalità di pagamento nonché, come detto, i mezzi ed i termini di impugnazione.
Inoltre, contrariamente alla prospettazione attorea, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non è motivo di nullità e sarebbe stato onere di parte ricorrente segnalare eventuali errori o inesattezze al fine di ridimensionare l'avversa pretesa.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto dei recenti interventi giurisprudenziali in materia di legittimazione passiva dell'Ente creditore e dell'Agente della Riscossione, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un mezzo, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, della restante metà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna al pagamento in Parte_1 favore di della restante metà, liquidata in € 2.100,50, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
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