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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2942/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 24 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 7/10/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. DI NARDO GIUSEPPE ha concluso come da nota depositata in Parte_1 data 22/06/2025 per avv. VITTORIO GUGLIOTTA l'avv. IACOACCI FILIPPO ha concluso come da nota depositata in data 20/06/2025 per l'avv. BALDI FRANCESCO non ha depositato nota Controparte_1 cartolare.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:23 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2942/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2942/2019 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona del suo A.U. pro-tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. DI NARDO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Aprilia (LT), Via Degli Olivi n. 62, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro avv. VITTORIO GUGLIOTTA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
IACOACCI FILIPPO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Priverno (LT), Via della Stazione n. 232, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_2 negotia pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BALDI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Salaria n. 292, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio – innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale – l'avv. VITTORIO GUGLIOTTA, ha dedotto di aver consegnato a quest'ultimo, in data 08/01/2012, in forza di espresso mandato professionale conferitogli, sei titoli cambiari a firma del sig. beneficiaria per il complessivo importo di euro Persona_1 Parte_1
22.030,00, con espressa richiesta di agire esecutivamente in danno di quest'ultimo per il recupero forzoso della suddetta somma;
riferiva che il procuratore convenuto, invitato più volte a riferire sullo stato della procedura, solo in data 27/09/2018, si limitava a restituirle i predetti titoli, negando di aver ricevuto un incarico per il recupero forzoso della predetta somma, essendo, comunque, il Retrosi nullatenente.
Tanto premesso, l'attrice, accertato l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione per l'efficacia esecutiva, ha così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. Vittorio Gugliotta nell'ambito del mandato allo stesso conferito dalla in persona dell'Amm.re Controparte_2
Unico legale rapp.te , in relazione alle causali di cui in premessa, e per l'effetto Controparte_3 condannarlo al pagamento della somma di € 22.351,00 oltre interessi legali maturati da ogni singola scadenza dei titoli al saldo. Vittoria di spese e competenze di causa”.
L'avv. VITTORIO GUGLIOTTA, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/10/2019, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha preliminarmente chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, contestando, nel merito, la domanda avversaria per Controparte_1 essere la stessa infondata. Ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina adito, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, in rito autorizzare la chiamata in causa della , in persona del Suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in (40128) Bologna in Via Stalingrado n. 45, con contestuale differimento della prima udienza fissata per il giorno 29.10.2019 allo scopo di consentire la citazione del terzo a norma dell'art. 269 cpc e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc;
in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 3 D.L. 132/2014; nel merito e senza rinunciare alla sollevata eccezione preliminare e pregiudiziale, rigettare le domande proposte dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate così come esposto in parte motiva;
infine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità professionale del convenuto, si chiede la condanna della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bologna in Via Stalingrado n. 45, a tenere indenne e a manlevare l'odierno convenuto da qualsiasi responsabilità nei confronti dell Controparte_2 ovvero a condannare la predetta compagnia assicurativa a rimborsare all'Avv. Vittorio Gugliotta ogni somma che questi fosse tenuto a pagare in favore della parte attrice per le ragioni esposte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Autorizzata dal precedente G.I. la chiamata in causa del terzo, Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
[...]
11/02/2020, contestando ed impugnando la domanda attorea e la chiamata in causa, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis;
IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO DELLA DOMANDA DI MANLEVA: dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la carenza di diritto alla garanzia nei confronti di avanzata dall'Avv. Vittorio Gugliotta;
IN CP_1
VIA SUBORDINATA E NEL MERITO DELLA DOMANDA DI MANLEVA: ove dichiarata qualsivoglia responsabilità in capo all'Avv. Vittorio Gugliotta ed ove disposta – a carico dello stesso
– condanna al pagamento di somme a favore della sia dichiarata Parte_1 [...] tenuta a manlevare – detratta la franchigia - entro e non oltre la somma di cui Controparte_1 al massimale di polizza, con conseguenziale rigetto di ogni condanna a somme esuberanti rispetto a detto limite di massimale. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO DELLA DOMANDA DI PARTE
RICORRENTE: rigettare ogni pretesa e domanda in quanto, per tutti i motivi sopra esposti, infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO DELLA DOMANDA DI PARTE
RICORRENTE: in caso di accoglimento anche parziale della domanda della e Parte_1 di accertata responsabilità dell'Avv. Vittorio Gugliotta, liquidare le somme atte a risarcire i danni accertati in capo alla in persona del legale rappresentante pro tempore, ma nei Parte_1 limiti del giusto e del rigorosamente provato con esclusione di ricorso a criteri equitativi;
ove accer- tata la condotta colposa dell'Avv. Vittorio Gugliotta ed ove lo stesso sia dichiarato tenuto al pagamento di somme in favore della dichiarare Parte_1 Controparte_1 non tenuta alla manleva assicurativa e dunque reietta la domanda di manleva;
o even-tualmente tenuta alla manleva nei soli limiti contrattuali e di massimale – ut supra dedotti, allegati ed eccepiti
- e così come provati in atti e detratto l'importo di cui alla franchigia di polizza. In ogni caso si chiede la vittoria delle spese e dei compensi difensivi.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 13/07/2023, il G.I., preso atto della rinuncia da parte del patrocinio convenuto alla domanda nei confronti del terzo chiamato a spese integralmente compensate e della relativa accettazione, dichiarava l'estinzione parziale del processo limitatamente alle predette parti.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Secondo il condiviso e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in punto di corretta ripartizione degli oneri probatori, il cliente che sostiene di aver subìto un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, deve dimostrare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c)
l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del "più probabile che non", onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. in ultimo Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), poiché la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410).
Ciò posto, nel caso di specie, a fronte della contestazione sollevata dal patrocinio del professionista convenuto, secondo cui la società istante si sarebbe limitata a consegnargli i titoli cambiari sottoscritti dal Sig. , senza, purtuttavia, conferirgli un “espresso mandato…con richiesta di agire Persona_1 esecutivamente nei confronti del debitore ”, l'attrice nulla ha provato. Persona_1
A tale proposito, si condivide la statuizione adottata in via interlocutoria dal precedente G.I. (vd. ordinanza G.I. 16.12.2021), che ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta da parte attrice, segnatamente, la prova per interpello e per testi su cinque capitoli (che, per comodità, qui di seguito si riportano “1. “ vero che in data 01.08.202 l' per mezzo della segretaria Sig.ra Parte_1 consegnava all'Avv. Vittorio Gugliotta n. 6 effetti cambiari in originale a Parte_2 firma , beneficiaria per il complessivo importo di € 22.030,00”; 2. “vero Persona_1 Parte_1 che per i suddetti titoli l'Amm.re Unico della , Sig. , ha conferito Parte_1 Controparte_3 mandato all'Avv. Vittorio Gugliotta per agire esecutivamente in danno di ”; 3. “ vero Persona_1 che l'Avv. Vittorio Gugliotta firmava per ricevuta le fotocopie dei suddetti titoli, ricevuti in originale in data 01.08.2012”; 4. “ vero che sino alla data del 27.09.2018, data in cui veniva effettuata la restituzione dei titoli all' l'Avv. Gugliotta ometteva ogni e qualsiasi riscontro e Parte_1 comunicazione sullo stato della procedura all' ; 5. “ vero che l'Avv. Vittorio Gugliotta, Parte_1 interpellato sull'avvenuta prescrizione del diritto ad agire esecutivamente trascorso il termine decennale per l'efficacia esecutiva dei titoli cambiari, si giustificava riferendo che a seguito di indagini patrimoniali il era assolutamente nullatenente”: memoria ex art. 183, co. 6, Persona_1
n. 2), c.p.c. dep. 24/6/2021), posto che, anche laddove fosse stata espletata, considerato il fatto incontestato dell'avvenuta consegna dei titoli cambiari in parola all'avv. Gugliotta, le circostanze capitolate non contenevano elementi atti a dimostrare il danno eziologicamente connesso all'asserita inerzia del professionista convenuto.
In buona sostanza, ad avviso di questo G.I., la domanda attorea è da rigettare per non avere l'attrice, fornito prova circa l'effettivo contenuto del mandato professionale conferito al convenuto e, dunque,
l'insussistenza della difettosa o inadeguata prestazione professionale.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), nonché secondo la notula depositata in allegato alle memorie conclusionali (dep. 29.4.22, avv. Iacoacci), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento della fase istruttoria.
Nulla va statuito, invece, in ordine alle spese della terza chiamata, a fronte dell'intervenuta estinzione parziale del giudizio in corso di causa e dell'occorsa regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, euro 285,80 per esborsi (= € 237,00 c.u. + € 48,80 mediazione), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 24/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 24/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini