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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11680 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13700/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice Unico dott.ssa
BE Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 13700 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenzioni dell'anno 2024, in decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. all'udienza del 18.11.2025 ed avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli con sede in Napoli alla via Armando Diaz n° 11 e per il tramite del procuratore dello Stato CP_1
APPELLANTE
E
, nata a [...] [...], CP_2 Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Di
1
Francia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Parte_1
lla Via Artiaco n°7.
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 il difensore di parte appellato ha rassegnato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il giudice, al termine della discussione orale, si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, evidenziato che CP_2
nell'anno 2019 ha incardinato il giudizio di primo grado nei confronti dell' Controparte_3
in persona del dirigente scolastico p.t., per ottenere,
[...]
previa declaratoria di responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c, il risarcimento dei danni da lesione personale dalla medesima subìti in data 24.05.2016 a seguito di una caduta avvenuta all'interno del plesso scolastico, ove si era recata per incontrare il figlio, che, all'epoca, frequentava detta scuola.
- 2 -
In ragione della mancata costituzione in giudizio dell'istituto scolastico in parola, il giudice di primo grado, ritenendo la regolarità del contraddittorio, ne ha dichiarato la contumacia e, con la sentenza n. 37281/2023, depositata in data 02.10.2023, ha accolto la domanda attorea, condannando la parte convenuta al pagamento in favore dell'istante dell'importo complessivo di euro
5.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello l
[...]
onde sentir Controparte_3
dichiarare, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la nullità della sentenza per effetto della nullità della notifica dell'atto di citazione e conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Invero, con un unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudicante laddove ha omesso di rilevare il difetto di notifica dell'atto introduttivo, poiché effettuata presso l'istituto scolastico e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato come prescritto dalla normativa vigente in materia
(richiamati gli artt. 14 comma 7 bis, D.P.R. 275/1999 e 144 comma 1, c.p.c nonché gli articoli 11 e 52 del R.D. 1611/1933).
Costituitasi in giudizio ha resistito all'appello CP_2
evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
- 3 -
Dopo due rinvii della causa resisi necessari per la ricostruzione del fascicolo di primo grado, non pervenuto dall'Ufficio del Giudice di Pace, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c.
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, va subito esaminata la tempestività dell'appello.
Va evidenziato che l'impugnazione in esame è stata promossa in data 18.06.2024 (cfr. pec di notifica nel fascicolo di parte appellante), ovvero oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (02.10.2023) contemplato dall'art. 327 comma 1 del codice di rito.
L'appellante, nel sostenere l'ammissibilità del gravame, ha invocato il secondo comma del citato articolo, secondo il quale l'appello può essere proposto decorso il predetto termine di impugnazione dalla “parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità citazione o della notificazione di essa e, per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'applicabilità alla fattispecie in esame del citato dettato normativo, sarebbe supportata, da un lato, dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo- per le ragioni esposte in precedenza- che avrebbe impedito all'amministrazione di avere conoscenza della pendenza del processo e, dall'altro, dalla nullità della notifica della sentenza, anch'essa effettuata presso l'Istituto scolastico e, per di più, in forma inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione,
- 4 -
in quanto trasmessa esclusivamente in uno all'atto di precetto in data 31.05.2024.
Orbene, ai fini della decisione, va evidenziato che, in tema di impugnazione tardiva del contumace involontario, la Suprema
Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 14570/2007, ha affermato che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 327 primo comma c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione purchè sussistano, sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, c.p.c. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, e che la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova.
In seguito più volte la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire il principio affermato dalle Sezioni Unite, tra l'altro, precisando che “Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume
"iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che
l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se invece
- 5 -
la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto.” (ex multis Cass. Civ.
n. 18243/2008; Cass. Civ. n. 19574/2015) e più di recente ha stabilito che “Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2,
c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza.” (Cass.
Civ. n. 28425/2023).
Ciò posto, nel caso in esame, va in primo luogo, rilevato il vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, poiché eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, dunque, in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 (che così recita: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
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Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede
l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.” (La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967 n. 97 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma di tale articolo sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità di notificazione).
Come espressamente previsto dal citato articolo, la notificazione affetta da tale vizio, non può ritenersi né meramente irregolare, né inesistente, trattandosi piuttosto di un vizio di nullità suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.
(Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020).
Orbene, postulata, quindi, la mera nullità (e non inesistenza) della notificazione, in applicazione dei principi esposti in precedenza, deve ritenersi sussistente la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'amministrazione impugnante;
ne discende l'onere a carico di quest'ultima di
- 7 -
provare che la nullità in parola le abbia impedito la materiale conoscenza dell'atto.
Come visto, invero, la nullità della notificazione non ha la potenziale attitudine ad impedire una conoscenza minima del processo da parte del contumace e non legittima quindi, di per sé, la proposizione oltre l'ordinario termine annuale dell'impugnazione della sentenza emessa in esito a quel processo.
Nella specie, l'appellante non ha fornito la prova che dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sia derivata la sua mancata conoscenza della pendenza del processo.
Alla luce di quanto esposto, quindi, ritiene questo Tribunale che non ricorrano nel caso in esame i presupposti di cui all'art. 327 comma 2 c.p.c.
L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile poiché tardivo.
Il carattere assorbente della pronuncia di inammissibilità, esonera questo giudice dalla disamina delle ulteriori questioni.
La regolamentazione delle spese processuali
In ragione dell'esito del giudizio, le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore di CP_2
ed, in assenza di nota della parte appellata, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
- 8 -
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge
24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa BE Di
Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione
[...]
delle spese di lite in favore di e, per essa, in favore CP_2
dell'avv. Pasquale Di Francia qualificatosi anticipatario;
spese liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
- 9 -
principale, a norma del comma 1 bis.
-
Così deciso in Napoli il 10.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa BE Di Clemente
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice Unico dott.ssa
BE Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 13700 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenzioni dell'anno 2024, in decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. all'udienza del 18.11.2025 ed avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli con sede in Napoli alla via Armando Diaz n° 11 e per il tramite del procuratore dello Stato CP_1
APPELLANTE
E
, nata a [...] [...], CP_2 Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Di
1
Francia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Parte_1
lla Via Artiaco n°7.
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 il difensore di parte appellato ha rassegnato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il giudice, al termine della discussione orale, si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, evidenziato che CP_2
nell'anno 2019 ha incardinato il giudizio di primo grado nei confronti dell' Controparte_3
in persona del dirigente scolastico p.t., per ottenere,
[...]
previa declaratoria di responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c, il risarcimento dei danni da lesione personale dalla medesima subìti in data 24.05.2016 a seguito di una caduta avvenuta all'interno del plesso scolastico, ove si era recata per incontrare il figlio, che, all'epoca, frequentava detta scuola.
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In ragione della mancata costituzione in giudizio dell'istituto scolastico in parola, il giudice di primo grado, ritenendo la regolarità del contraddittorio, ne ha dichiarato la contumacia e, con la sentenza n. 37281/2023, depositata in data 02.10.2023, ha accolto la domanda attorea, condannando la parte convenuta al pagamento in favore dell'istante dell'importo complessivo di euro
5.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello l
[...]
onde sentir Controparte_3
dichiarare, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la nullità della sentenza per effetto della nullità della notifica dell'atto di citazione e conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Invero, con un unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudicante laddove ha omesso di rilevare il difetto di notifica dell'atto introduttivo, poiché effettuata presso l'istituto scolastico e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato come prescritto dalla normativa vigente in materia
(richiamati gli artt. 14 comma 7 bis, D.P.R. 275/1999 e 144 comma 1, c.p.c nonché gli articoli 11 e 52 del R.D. 1611/1933).
Costituitasi in giudizio ha resistito all'appello CP_2
evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
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Dopo due rinvii della causa resisi necessari per la ricostruzione del fascicolo di primo grado, non pervenuto dall'Ufficio del Giudice di Pace, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c.
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, va subito esaminata la tempestività dell'appello.
Va evidenziato che l'impugnazione in esame è stata promossa in data 18.06.2024 (cfr. pec di notifica nel fascicolo di parte appellante), ovvero oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (02.10.2023) contemplato dall'art. 327 comma 1 del codice di rito.
L'appellante, nel sostenere l'ammissibilità del gravame, ha invocato il secondo comma del citato articolo, secondo il quale l'appello può essere proposto decorso il predetto termine di impugnazione dalla “parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità citazione o della notificazione di essa e, per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'applicabilità alla fattispecie in esame del citato dettato normativo, sarebbe supportata, da un lato, dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo- per le ragioni esposte in precedenza- che avrebbe impedito all'amministrazione di avere conoscenza della pendenza del processo e, dall'altro, dalla nullità della notifica della sentenza, anch'essa effettuata presso l'Istituto scolastico e, per di più, in forma inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione,
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in quanto trasmessa esclusivamente in uno all'atto di precetto in data 31.05.2024.
Orbene, ai fini della decisione, va evidenziato che, in tema di impugnazione tardiva del contumace involontario, la Suprema
Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 14570/2007, ha affermato che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 327 primo comma c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione purchè sussistano, sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, c.p.c. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, e che la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova.
In seguito più volte la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire il principio affermato dalle Sezioni Unite, tra l'altro, precisando che “Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume
"iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che
l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se invece
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la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto.” (ex multis Cass. Civ.
n. 18243/2008; Cass. Civ. n. 19574/2015) e più di recente ha stabilito che “Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2,
c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza.” (Cass.
Civ. n. 28425/2023).
Ciò posto, nel caso in esame, va in primo luogo, rilevato il vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, poiché eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, dunque, in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 (che così recita: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
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Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede
l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.” (La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967 n. 97 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma di tale articolo sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità di notificazione).
Come espressamente previsto dal citato articolo, la notificazione affetta da tale vizio, non può ritenersi né meramente irregolare, né inesistente, trattandosi piuttosto di un vizio di nullità suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.
(Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020).
Orbene, postulata, quindi, la mera nullità (e non inesistenza) della notificazione, in applicazione dei principi esposti in precedenza, deve ritenersi sussistente la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'amministrazione impugnante;
ne discende l'onere a carico di quest'ultima di
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provare che la nullità in parola le abbia impedito la materiale conoscenza dell'atto.
Come visto, invero, la nullità della notificazione non ha la potenziale attitudine ad impedire una conoscenza minima del processo da parte del contumace e non legittima quindi, di per sé, la proposizione oltre l'ordinario termine annuale dell'impugnazione della sentenza emessa in esito a quel processo.
Nella specie, l'appellante non ha fornito la prova che dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sia derivata la sua mancata conoscenza della pendenza del processo.
Alla luce di quanto esposto, quindi, ritiene questo Tribunale che non ricorrano nel caso in esame i presupposti di cui all'art. 327 comma 2 c.p.c.
L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile poiché tardivo.
Il carattere assorbente della pronuncia di inammissibilità, esonera questo giudice dalla disamina delle ulteriori questioni.
La regolamentazione delle spese processuali
In ragione dell'esito del giudizio, le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore di CP_2
ed, in assenza di nota della parte appellata, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
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Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge
24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa BE Di
Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione
[...]
delle spese di lite in favore di e, per essa, in favore CP_2
dell'avv. Pasquale Di Francia qualificatosi anticipatario;
spese liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
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principale, a norma del comma 1 bis.
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Così deciso in Napoli il 10.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa BE Di Clemente
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