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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
AM PE, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripeti, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica BA ON RE - 92063110800
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032485411000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032485411000 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7155/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2024 0032 4854 11
000 relativa a pagamento quota consortile anno 2019 e 2020, notificata in data 30.09.2024.
Eccepiva: l'assenza dei presupposti legali, non essendovi stato alcun beneficio per il terreno;
l'assenza di motivazione.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso non essendo stato citato il Consorzio_2, ossia l'Ente impositore il cui operato veniva censurato nel ricorso.
All'udienza del 15.09.2025 il processo veniva rinviato alla data odierna, disponendo la citazione da parte del ricorrente all'Ente impositore.
All'odierna udienza si costituiva il Consorzio_2, eccependo l'evidente inammissibilità del ricorso essendo stato citato non il Consorzio_2 bensi il Consorzio_2, persona giuridica ben diversa da quella che aveva richiesto il pagamento della quota consortile.
All'udienza del 21.11.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, dopo il rinvio dell'udienza di settembre disposta per l'integrazione del contraddittorio, ha citato un ente diverso da quello che avrebbe dovuto essere chiamato in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente ed in favore del Consorzio per errore convenuto, attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore della convenuta. Reggio Calabria,
21.11.2025 Il relatore Il Presidente dott. Carlo Alberto Indellicati dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
AM PE, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripeti, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica BA ON RE - 92063110800
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032485411000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032485411000 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7155/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2024 0032 4854 11
000 relativa a pagamento quota consortile anno 2019 e 2020, notificata in data 30.09.2024.
Eccepiva: l'assenza dei presupposti legali, non essendovi stato alcun beneficio per il terreno;
l'assenza di motivazione.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso non essendo stato citato il Consorzio_2, ossia l'Ente impositore il cui operato veniva censurato nel ricorso.
All'udienza del 15.09.2025 il processo veniva rinviato alla data odierna, disponendo la citazione da parte del ricorrente all'Ente impositore.
All'odierna udienza si costituiva il Consorzio_2, eccependo l'evidente inammissibilità del ricorso essendo stato citato non il Consorzio_2 bensi il Consorzio_2, persona giuridica ben diversa da quella che aveva richiesto il pagamento della quota consortile.
All'udienza del 21.11.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, dopo il rinvio dell'udienza di settembre disposta per l'integrazione del contraddittorio, ha citato un ente diverso da quello che avrebbe dovuto essere chiamato in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente ed in favore del Consorzio per errore convenuto, attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore della convenuta. Reggio Calabria,
21.11.2025 Il relatore Il Presidente dott. Carlo Alberto Indellicati dott. Giuseppe Campagna