Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 845
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per errata citazione dell'ente impositore

    Il ricorrente, dopo il rinvio dell'udienza per l'integrazione del contraddittorio, ha citato un ente diverso da quello che avrebbe dovuto essere chiamato in causa.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per errata citazione dell'ente impositore

    Il ricorrente, dopo il rinvio dell'udienza per l'integrazione del contraddittorio, ha citato un ente diverso da quello che avrebbe dovuto essere chiamato in causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 845
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 845
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo