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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2024, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 59768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice monocratico, dott. Francesco Frettoni, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 59768/2022, trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 23/1/2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 12/2/2024, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv. PAOLA BENZONI, elettivamente Parte_1 domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 6 presso il difensore
ATTRICE
E
con il patrocinio dell'Avv. FORTUNATO Controparte_1
CAPELLUPO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CITTA' D'EUROPA 623 presso il difensore con il patrocinio dell'Avv. VITTORIA CONCETTA INFANTE e Controparte_2 dell'Avv. CARMELA MARTUSCIELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FOGAZZARO 71 presso il difensore Avv. VITTORIA CONCETTA INFANTE
CONVENUTI
OGGETTO: danni ad immobile
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni pagina 1 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la sig.a ha chiesto di condannare il Parte_1
e il sig. in solido fra loro e/o ciascuno Controparte_1 Controparte_2 secondo le proprie responsabilità, all'esecuzione di tutte le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni provenienti dal terrazzo - lastrico solare soprastante l'appartamento di lei ricorrente, nonché di condannare i medesimi in solido fra loro e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità al risarcimento dei danni cagionati al suo immobile nella misura di € 6.813,46 oltre accessori così come determinata dal CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e al risarcimento degli ulteriori danni non patrimoniali da lei patiti nella misura di € 22.950,00 o in quella che il Giudice riterrà di liquidare, ove occorra, anche in via equitativa, con vittoria di spese e recupero di quelle per l'ATP, deducendo fra l'altro: - di essere proprietaria dal dicembre 2017 di un immobile sito in Roma alla Via Nomentana n. 867, scala D, IV piano, int. 15, sottostante gli appartamenti con terrazzi di proprietà della SI.ra (scala D, V piano, int. 16) e del Parte_2 sig. (scala C, V piano, int. 13); - che fin dal 2018 la sua unità immobiliare è stata Controparte_2 interessata da diverse infiltrazioni provenienti dai suddetti terrazzi;
- che solo nell'agosto 2020 il
Condominio ha fatto eseguire una nuova impermeabilizzazione del terrazzo della SI.ra ; - Pt_2 che invece non sono stati avviati lavori né completate prove di allagamento sul terrazzo del sig.
- di aver allora introdotto un ATP ad aprile 2021; - che la CTU ha riscontrato le CP_2 infiltrazioni, ne ha individuato l'origine in particolare nel terrazzo del predetto, ha indicato i rimedi per eliminarle e i ripristini occorrenti per il suo appartamento, ha rilevato una limitazione per il 60% della salubrità e fruibilità dell'appartamento medesimo;
- che né il Condominio, né il sig. hanno dato seguito alle indicazioni del CTU. CP_2
Il convenuto costituito, ha concluso per l'imposizione a carico del Controparte_2
dell'esecuzione dei lavori di riparazione delle cause che Controparte_3 hanno determinato le infiltrazioni nella proprietà individuale della ricorrente, quali individuati con la C.T.U. eseguita nel procedimento di ATP, con la previsione del ripristino del terrazzo di lui convenuto, compresi i manufatti su di esso esistenti quali la casetta di legno e la tettoia, nonché per la condanna del medesimo al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 somme a titolo di risarcimento danni che saranno nel corso del presente giudizio provate ed accertate o comunque ritenute di giustizia ed altresì per l'accertamento dell'obbligo della ricorrente di contribuire pro quota, in qualità di condomina, al pagamento di tutte le somme che il dovrà versare in esecuzione della sentenza che sarà emessa a conclusione del CP_1 presente giudizio, osservando fra l'altro: - di aver sempre dimostrato, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la massima disponibilità a collaborare per l'individuazione e rimozione delle cause delle infiltrazioni nell'appartamento della stessa;
- di aver anche aderito, diversamente dal Condominio, all'invito alla negoziazione assistita formulato dalla ricorrente;
- di non essersi mai opposto né alla ricerca nella sua proprietà delle cause delle infiltrazioni nell'appartamento della ricorrente né agli eventuali lavori di riparazione, salvo chiedere rassicurazioni sul ripristino delle mattonelle della pavimentazione del suo terrazzo;
- che non può essere imputata a lui la mancata attuazione delle indicazioni fornite dalla C.T.U. per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni e delle loro conseguenze, in quanto a tal proposito risulta essenziale la partecipazione ed attivazione del Condominio, con indizione delle assemblee per le necessarie deliberazioni;
-
pagina 2 di 9 che non si comprende perché la ricorrente non rivolga la medesima domanda di accertamento di responsabilità e di condanna nei confronti anche della condomina sig.ra , che fu Parte_2 anch'ella parte del procedimento di ATP ed il cui terrazzo è risultato coinvolto nella genesi delle infiltrazioni;
- che egli è sempre disponibile all'esecuzione dei lavori sul suo terrazzo, ma dovrà essere garantito il ripristino uniforme della relativa pavimentazione nonché dei manufatti che sopra vi insistono (casetta di legno e tettoia) nel caso in cui questi ultimi dovessero essere interessati dai lavori;
- che la ricorrente deve partecipare alla ripartizione tra i condomini delle spese necessarie per i lavori di riparazione e rimozione delle cause delle infiltrazioni e di quelle inerenti il risarcimento dei danni.
Il costituito, ha concluso per il rigetto della Controparte_4 richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 22.950 o in subordine per la riduzione delle somme richieste a titolo di danno non patrimoniale, rilevando: - che la ricorrente non ha fornito alcuna prova di un'effettiva diminuzione della fruibilità delle aree interessate da infiltrazione, anzi non ha nemmeno allegato questa ipotetica mancata fruizione, né, a maggior ragione, è stata data prova di danni direttamente collegati a tale eventualità; - che parimenti non può accogliersi il criterio quantificativo legato al canone di locazione medio prospettato dalla ricorrente, in quanto arbitrario e comunque legato ad un avvenimento non sussistente. Nella memoria n. 1 il ha ulteriormente chiesto di accertare la corresponsabilità del sig. CP_1 nella causazione del danno alla ricorrente e di ripartire tra esso ed il predetto le somme CP_2 dovute alla ricorrente medesima a titolo di risarcimento danni quali saranno nel corso del presente giudizio provate ed accertate o comunque ritenute di giustizia.
Disposto preliminarmente l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, necessaria ai fini della procedibilità, e poi mutato il rito nelle forme della cognizione ordinaria, per una migliore esplicazione del contraddittorio, anche in relazione alle difese e conclusioni del convenuto sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e all'esito, CP_2 ritenuto non necessario disporre integrazioni o chiarimenti della CTU di ATP, come invece richiesto dal predetto convenuto, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Non sono oggetto di effettiva discussione o contestazione nel presente giudizio l'avvenuta causazione di danni materiali nell'immobile dell'attrice per effetto di infiltrazioni derivanti dal terrazzo soprastante, la quantificazione di tali danni sulla base dei costi delle opere di ripristino dell'appartamento attoreo stimati dalla CTU di ATP in € 6.813,46 oltre IVA (v. relazione peritale, pp. 42, 43) e la necessità di eseguire gli interventi indicati dalla medesima CTU per l'eliminazione delle infiltrazioni (v. relazione peritale, p. 38 e computo metrico alle pp. 39-42).
La CTU dell'ATP, del resto, ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluogo nel contraddittorio fra le parti, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi, a misurazioni tecniche, alla redazione di una relazione esauriente e congruamente pagina 3 di 9 argomentata, con puntuale commento delle osservazioni delle parti, sicché non vi è ragione di discostarsi dalle sue analisi e conclusioni tecniche.
2.2 Per altro verso, in linea di diritto, l'azione attorea, essendo articolata sulla deduzione di danni ritenuti conseguenti ad infiltrazioni originatesi dal terrazzo soprastante l'appartamento dell'attrice, è congruamente fondata sulla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Tale forma di responsabilità è incentrata, invero, sul nesso di causalità fra danno e res in altrui custodia e, pertanto, è integrata ove, per un verso, sia comprovato, come nel caso di specie, il nesso di causalità fra danni al bene di parte attrice e cosa custodita dalla parte convenuta (nel presente caso il terrazzo dell'immobile del avente funzione di copertura condominiale) CP_2
e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato - come non lo è nel caso in esame - il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass.
n. 2660/2013, n. 20619/2014, S.U. n. 20943/2022).
2.3 Il convenuto nelle sue difese ha fatto riferimento al mancato coinvolgimento da CP_2 parte della ricorrente-attrice della condomina sig.ra , osservando che anche costei è Parte_2 stata parte del procedimento di ATP e che il suo terrazzo è risultato partecipe alla genesi delle infiltrazioni in questione. Ma questo riferimento è stato espresso in termini di una mera dichiarazione di non-comprensione delle ragioni della scelta processuale compiuta dall'attrice, senza alcuna iniziativa del convenuto volta a convenire in giudizio la suddetta condomina.
L'adombrata corresponsabilità di quest'ultima, inoltre, non integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto si tratterebbe, al più, di una situazione di concorso di più soggetti in una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2055 c.c., con correlata obbligazione solidale dei soggetti medesimi verso il danneggiato per il risarcimento in suo favore e diritto di regresso verso gli altri co-obbligati in capo al danneggiante che abbia dato corso al risarcimento.
Il suddetto riferimento del convenuto al mancato coinvolgimento della condomina CP_2 non ha, dunque, alcuna capacità ostativa alla cognizione della domanda risarcitoria della Pt_2 ricorrente-attrice e neppure a quella della domanda di condanna ad eseguire gli interventi indicati dalla CTU di ATP, posto che questa seconda domanda concerne opere da effettuare nel terrazzo di proprietà del medesimo CP_2
3. I temi delle domande attoree realmente oggetto di discussione sulla base delle difese della altre due parti sono: - l'an e il quantum del risarcimento chiesto dall'attrice per il lamentato pregiudizio al godimento del suo immobile, posto che il Condominio nella sua comparsa di costituzione (e poi il ma nella memoria n. 1) ha eccepito una carenza di prova e anche CP_2 di deduzione per questo tipo di danno;
- l'eventuale concorso di responsabilità fra le due parti convenute, dedotto in via ipotetica dall'attrice, negato dal (che nella sua comparsa di CP_2 costituzione ha enunciato la responsabilità del solo sia per l'esecuzione delle opere CP_1 per l'eliminazione delle infiltrazioni sia per il risarcimento dei danni dell'attrice) e invece affermato dal (espressamente nella memoria n. 1). CP_1
pagina 4 di 9 3.1 È senz'altro da ravvisare il concorso di responsabilità dei due convenuti.
Il terrazzo dell'appartamento del è collocato in modo da esercitare una funzione di CP_2 copertura, tipica di un lastrico solare, nei confronti dell'edificio condominiale, come appurato in sede di ATP (v. relazione peritale pp. 22, 23, 27) e non contestato fra le parti e si versa, quindi, in un caso di lastrico di proprietà esclusiva riconducibile alla disciplina dell'art. 1126 c.c., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, sia per gli obblighi di manutenzione e per i relativi oneri economici, sia per le obbligazioni risarcitorie, nel senso della compartecipazione tanto del proprietario o usuario esclusivo quanto del , in misura pari rispettivamente ad un CP_1 terzo e a due terzi, agli oneri per la manutenzione e a quelli per il risarcimento di danni che siano derivati dal lastrico medesimo, salvo che vi sia prova, per quel che concerne i danni, dell'attribuibilità degli stessi unicamente alla sfera giuridica del proprietario/usuario esclusivo oppure del Condominio (cfr. Cass. S.U. n. 9449/2016 e giurisprudenza successiva conforme).
Nel caso in esame la CTU ha accertato (v. relazione p. 37) che le infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice “sono connesse a fenomeni percolativi originati dalla perdita delle tubazioni all'interno delle quali viene convogliata l'acqua di scarico della pavimentazione dal sovrastante terrazzo di proprietà e di proprietà collocata al di sotto della
CP_2 Pt_2 pavimentazione del terrazzo di proprietà che ha principio dalla griglia di scarico e dal
CP_2 bocchettone a ridosso del perimetro del muro di divisione tra i due terrazzi” e che “La mancata tenuta delle dette tubazioni è causata dalla vetustà delle stesse”; ha inoltre affermato (rispondendo alle osservazioni dei CTP del Condominio e del che il fenomeno infiltrativo “che
CP_2 sicuramente proviene dal piano del terrazzo di proprietà determina che debba essere
CP_2 sostituita l'intera superficie della guaina e della pavimentazione del detto terrazzo”, ha precisato che “come rilevato in sede di accesso, lo stato della intera pavimentazione del terrazzo di proprietà e dei giunti (come meglio descritto in relazione) è tale da rendere necessario
CP_2
l'intervento di posa in opera di una nuova guaina” e ha ribadito che, pur non essendo la griglia di drenaggio del terrazzo esattamente sovrapposta alle aree dell'appartamento attoreo investite dalle infiltrazioni, “l'acqua che ivi confluisce si incanala successivamente nelle tubazioni sottostanti la pavimentazione del terrazzo di proprietà pavimentazione in cattivo stato di CP_2 manutenzione e di conservazione” (relazione, pp. 44, 45).
Dagli accertamenti peritali emergono, dunque, criticità di elementi strutturali e funzionali - quali la pavimentazione, la guaina, le sottostanti tubazioni di smaltimento delle acque - che attengono alla funzione lato sensu di copertura esercitata dal terrazzo in parola e che sono dovute a vetustà e in parte verosimilmente anche ad interventi del passato non risolutivi (v. pp. 29, 30,
34 della relazione), per i quali nessuna parte ha addossato un'eventuale responsabilità a carico di alcuna delle altre.
Non ricorrono, quindi, i presupposti per escludere la corresponsabilità e la compartecipazione dei due convenuti, ai sensi dell'art. 1126 c.c., e per concentrarla nella sfera giuridica soltanto dell'uno o dell'altro ai fini del risarcimento dei danni patiti dall'attrice e dell'esecuzione sul terrazzo in parola degli interventi indicati dalla CTU per l'eliminazione delle infiltrazioni.
pagina 5 di 9 3.2 Quanto al pregiudizio al godimento del suo immobile lamentato dall'attrice, il
(e poi in memoria n. 1 l'altro convenuto) ne ha contestato un'insufficiente CP_1 deduzione e una mancanza di prova.
In realtà, la deduzione è congrua, posto che nel ricorso si parla di “interventi di pulizia volti alla rimozione delle muffe”, di “risanamento dell'immobile, ormai gravemente malsano”, di costrizione “a vivere (e questo fin dall'inizio del 2018) in un ambiente gravemente malsano”, di
“danno patito dalla ricorrente in termini di fruibilità e salubrità dell'immobile di sua proprietà (in cui è “costretta” a vivere dal 2018) nella misura del 60%”.
La prova è stata data dalla CTU di ATP, che ha rilevato una compromissione della fruibilità dell'immobile (relazione pp. 38, 44), determinandola, peraltro, nella misura del 40% e non, come ritenuto dall'attrice, del 60%, come si evince dal chiaro tenore dell'espressione utilizzata dal perito in sede di risposta alle osservazioni dei CTP - “ … nel caldo mese di luglio, le dette superfici presentavano tracce di percolazioni idriche, non attive in detta circostanza, ma che sicuramente -in data antecedente al detto accesso- avevano interessato e deteriorato i materiali delle pareti e del soffitto, rendendo l'appartamento di proprietà dell'attrice fruibile solo in parte e cioè al 60% oltre che insalubre” (relazione, p. 44) - tale da superare la minor chiarezza dell'espressione utilizzata in altra parte dell'elaborato (p. 38).
La stessa attrice ha congruamente replicato (v. memoria n. 1, p. 3) all'eccezione di controparte, osservando che ella ha continuato a dimorare nell'immobile perché non aveva alternative, con l'implicita deduzione che tale sua condotta non può essere ostativa al riconoscimento del pregiudizio al godimento.
Il danno è, dunque, riconoscibile nell'an.
Per il quantum l'attrice ha fatto riferimento alle quotazioni OMI di zona nel periodo di interesse e ad alcune offerte locative di qualche agenzia immobiliare (v. all. 16 al ricorso). Le controparti non hanno mosso specifiche contestazioni al riguardo. Sulla base di un ammontare medio delle quotazioni estrapolabili dai dati OMI e tenuto conto della superficie dell'appartamento (mq. 67) evincibile dall'atto di compravendita del medesimo (all. 19 al ricorso,
p. 2), inferiore a quelle degli immobili oggetto degli annunci immobiliari (che peraltro sono ovviamente finalizzati ad un'elevazione dei corrispettivi a vantaggio della parte locatrice), può determinarsi un valore locativo parametrale mensile di € 700,00.
Per risarcire il pregiudizio al godimento può, quindi, stabilirsi un importo di € 280,00 (pari al
40% di € 700,00), da moltiplicare per i 62 mesi sin qui trascorsi a partire dal gennaio 2019, individuabile come dies a quo - conformemente all'assunto attoreo - in quanto a detto mese risale la prima formale doglianza dell'attrice per le infiltrazioni e i loro effetti nel suo immobile, rivolta con PEC dal suo legale all'amministrazione condominiale (all.1 al ricorso). La mancata esecuzione da parte dei convenuti degli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni in parola, pur posteriormente all'incardinamento dell'ATP da parte dell'attrice e alle indicazioni rese dalla CTU espletata in quella sede, giustifica d'altra parte la protrazione dell'obbligazione risarcitoria.
pagina 6 di 9 4. Vi sono, poi, due questioni introdotte dal convenuto - il ripristino del suo CP_2 terrazzo, compresi i manufatti ivi insistenti, all'esito dei lavori da effettuare;
- il coinvolgimento dell'attrice nella ripartizione degli oneri economici che deriveranno dal presente giudizio.
La prima questione non ha raccolto obiezioni dal né dall'attrice e deve, pertanto, CP_1 ritenersi condivisa.
Per la seconda occorre una risposta differenziata.
L'attrice è tenuta a partecipare come condomina, pro quota, alle spese per gli interventi volti all'eliminazione delle infiltrazioni e a quelle per il risarcimento dei danni materiali al suo immobile, considerato che le cause delle infiltrazioni e dei danni materiali attengono, come visto,
a criticità dovute a vetustà e verosimilmente ad opere non risolutive svolte nel passato. Tali cause afferiscono, dunque, ad un periodo pregresso rispetto all'epoca nella quale l'attrice, in particolare con la PEC del suo legale del gennaio 2019, ha cominciato a formalizzare le proprie doglianze, a richiedere interventi risolutivi del problema infiltrativo ed altresì a scindere la sua posizione (di proprietaria esclusiva di un appartamento oggetto di danni) da quella della restante comunità condominiale. Questa valutazione è conforme, peraltro, alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in argomento (cfr. Cass. n. 18187/2021, Cass. n. 14511/2019)
Per analoga ma opposta ragione l'attrice deve, invece, essere esclusa dalla partecipazione agli oneri economici relativi al risarcimento del danno al godimento, perché questo deve ritenersi determinato dalla mancata esecuzione di interventi atti a rimuovere le infiltrazioni dopo il suddetto mese di gennaio 2019, quando si è determinata la disgiunzione della posizione dell'attrice, quale condomina danneggiata, da quella del Condominio e del condomino CP_2
D'altra parte, la protratta mancanza dei suddetti interventi ha altresì dato giustificazione al fatto che l'attrice, ragionevolmente, non abbia dato luogo ad opere di ripristino del proprio appartamento, considerato che - pur ove ella ne avesse voluto e potuto anticipare a proprio carico i costi - tali opere potevano e potrebbero ancora rivelarsi vane in difetto di una rimozione della cause permanenti delle infiltrazioni.
5. In conclusione: il deve porre in essere ed il consentire gli interventi sul terrazzo di CP_1 CP_2 proprietà del secondo, avente funzione di copertura condominiale, indicati nella CTU di ATP per l'eliminazione delle infiltrazioni, i cui oneri economici vanno ripartiti in misura di due terzi a carico del inclusa l'attrice pro quota quale condomina, e di un terzo a carico del CP_1
con ripristino del terrazzo all'esito di tali interventi, compresi i manufatti su di esso CP_2 esistenti;
i due convenuti debbono corrispondere all'attrice, in solido, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del inclusa l'attrice pro quota quale condomina, e di un CP_1 terzo a carico del l'importo di € 6.813,46 oltre Iva ai sensi di legge quale risarcimento CP_2 dei danni materiali all'immobile dell'attrice;
i medesimi due convenuti debbono corrispondere all'attrice, in solido, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del senza inclusione dell'attrice, e di un terzo CP_1
pagina 7 di 9 a carico del l'importo di € 17.360,00 quale risarcimento del danno al godimento CP_2 dell'immobile della predetta.
6. Poiché si tratta di debito di valore da responsabilità extracontrattuale, spetta all'attrice, secondo un indirizzo consolidato seppur non univoco della giurisprudenza di legittimità, al quale si aderisce (cfr. Cass. n. 24468/2020, n. 1637/2020, n. 25817/2017), l'applicazione di interessi (al tasso legale) compensativi del lucro cessante finanziario che può presumersi derivato dalla ritardata disponibilità della somma risarcitoria, con decorrenza dal mese di gennaio 2019 sull'importo di €
6.813,46 e con decorrenza riferita a ciascuna mensilità (cfr. Cass. n. 11736/2013) per le somme relative al risarcimento del danno al godimento, sino al soddisfo.
7. Si delinea una soccombenza di entrambi i convenuti nei confronti dell'attrice, con conseguente attribuzione a carico dei primi delle spese processuali della seconda, liquidate nel dispositivo, quanto ai compensi di difesa, sulla base dei parametri regolamentari di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della loro modulabilità (art. 4) ed in funzione del valore della domanda attorea e dell'attività processuale svolta. Va preso come riferimento il valore integrale delle domande dell'attrice, in quanto i convenuti, pur avendo contestato essenzialmente soltanto la domanda di risarcimento del danno al godimento, non hanno comunque evitato all'attrice la necessità di procedere al giudizio e non hanno soddisfatto le altre due domande.
La soccombenza dei convenuti comporta altresì il diritto dell'attrice al ristoro delle spese per l'ATP in quanto oneri che la parte anticipatrice può recuperare nel giudizio di merito, come spese che confluiscono in quelle di lite afferenti a quest'ultimo, salvo soccombenza e/o compensazione (cfr. Cass. n. 31142/2018, n. 14268/2017). Si tratta più specificamente: i) della spesa per i compensi al CTU, pari ad € 2.247,40 (v. all. 15 e 17 al ricorso); ii) dei compensi al difensore, da liquidarsi secondo i criteri sopra richiamati per gli analoghi compensi nel presente procedimento.
Fra i convenuti le spese vanno ripartite nella misura di due terzi in capo al Condominio, senza inclusione dell'attrice, e di un terzo in capo al CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna i convenuti Roma e sig. Controparte_4 Controparte_2 ad effettuare (il primo) e consentire (il secondo) gli interventi sul terrazzo di proprietà del avente funzione di copertura condominiale, indicati nella CTU di ATP (alle pp. 38-42 CP_2 ed in particolare nel computo metrico alle pp. da 39 a 42 della relazione peritale, v. all. 14 al ricorso) per l'eliminazione delle infiltrazioni, con ripartizione degli oneri economici in misura di due terzi a carico del inclusa l'attrice pro quota quale condomina, e di un terzo a CP_1 carico del con ripristino del terrazzo all'esito di tali interventi, compresi i manufatti su CP_2 di esso esistenti;
pagina 8 di 9 2) condanna i convenuti a corrispondere all'attrice, in solido, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del inclusa l'attrice pro quota quale condomina, e di un CP_1 terzo a carico del l'importo di € 6.813,46 oltre Iva ai sensi di legge e oltre interessi CP_2 come in motivazione quale risarcimento dei danni materiali all'immobile dell'attrice;
3) condanna i convenuti a corrispondere all'attrice in solido, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del senza inclusione dell'attrice, e di un terzo a carico CP_1 del l'importo di € 17.360,00 oltre interessi come in motivazione quale risarcimento del CP_2 danno al godimento dell'immobile della predetta;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali dell'attrice per il presente giudizio, liquidate per compensi di difesa in € 6.000,00, oltre spese generali, Iva e C.A., e per costi di iscrizione in € 286,00, in solido fra loro, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del senza inclusione dell'attrice, e di un terzo a carico del CP_1 CP_2
5) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali dell'attrice per il procedimento di ATP, liquidate in € 2.800,00 , oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa ed in €
2.247,40 per compensi al CTU, in solido fra loro, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del senza inclusione dell'attrice, e di un terzo a carico del CP_1 CP_2
Roma, 13 marzo 2024
Il Giudice
Francesco Frettoni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice monocratico, dott. Francesco Frettoni, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 59768/2022, trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 23/1/2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 12/2/2024, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv. PAOLA BENZONI, elettivamente Parte_1 domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 6 presso il difensore
ATTRICE
E
con il patrocinio dell'Avv. FORTUNATO Controparte_1
CAPELLUPO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CITTA' D'EUROPA 623 presso il difensore con il patrocinio dell'Avv. VITTORIA CONCETTA INFANTE e Controparte_2 dell'Avv. CARMELA MARTUSCIELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FOGAZZARO 71 presso il difensore Avv. VITTORIA CONCETTA INFANTE
CONVENUTI
OGGETTO: danni ad immobile
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni pagina 1 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la sig.a ha chiesto di condannare il Parte_1
e il sig. in solido fra loro e/o ciascuno Controparte_1 Controparte_2 secondo le proprie responsabilità, all'esecuzione di tutte le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni provenienti dal terrazzo - lastrico solare soprastante l'appartamento di lei ricorrente, nonché di condannare i medesimi in solido fra loro e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità al risarcimento dei danni cagionati al suo immobile nella misura di € 6.813,46 oltre accessori così come determinata dal CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e al risarcimento degli ulteriori danni non patrimoniali da lei patiti nella misura di € 22.950,00 o in quella che il Giudice riterrà di liquidare, ove occorra, anche in via equitativa, con vittoria di spese e recupero di quelle per l'ATP, deducendo fra l'altro: - di essere proprietaria dal dicembre 2017 di un immobile sito in Roma alla Via Nomentana n. 867, scala D, IV piano, int. 15, sottostante gli appartamenti con terrazzi di proprietà della SI.ra (scala D, V piano, int. 16) e del Parte_2 sig. (scala C, V piano, int. 13); - che fin dal 2018 la sua unità immobiliare è stata Controparte_2 interessata da diverse infiltrazioni provenienti dai suddetti terrazzi;
- che solo nell'agosto 2020 il
Condominio ha fatto eseguire una nuova impermeabilizzazione del terrazzo della SI.ra ; - Pt_2 che invece non sono stati avviati lavori né completate prove di allagamento sul terrazzo del sig.
- di aver allora introdotto un ATP ad aprile 2021; - che la CTU ha riscontrato le CP_2 infiltrazioni, ne ha individuato l'origine in particolare nel terrazzo del predetto, ha indicato i rimedi per eliminarle e i ripristini occorrenti per il suo appartamento, ha rilevato una limitazione per il 60% della salubrità e fruibilità dell'appartamento medesimo;
- che né il Condominio, né il sig. hanno dato seguito alle indicazioni del CTU. CP_2
Il convenuto costituito, ha concluso per l'imposizione a carico del Controparte_2
dell'esecuzione dei lavori di riparazione delle cause che Controparte_3 hanno determinato le infiltrazioni nella proprietà individuale della ricorrente, quali individuati con la C.T.U. eseguita nel procedimento di ATP, con la previsione del ripristino del terrazzo di lui convenuto, compresi i manufatti su di esso esistenti quali la casetta di legno e la tettoia, nonché per la condanna del medesimo al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 somme a titolo di risarcimento danni che saranno nel corso del presente giudizio provate ed accertate o comunque ritenute di giustizia ed altresì per l'accertamento dell'obbligo della ricorrente di contribuire pro quota, in qualità di condomina, al pagamento di tutte le somme che il dovrà versare in esecuzione della sentenza che sarà emessa a conclusione del CP_1 presente giudizio, osservando fra l'altro: - di aver sempre dimostrato, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la massima disponibilità a collaborare per l'individuazione e rimozione delle cause delle infiltrazioni nell'appartamento della stessa;
- di aver anche aderito, diversamente dal Condominio, all'invito alla negoziazione assistita formulato dalla ricorrente;
- di non essersi mai opposto né alla ricerca nella sua proprietà delle cause delle infiltrazioni nell'appartamento della ricorrente né agli eventuali lavori di riparazione, salvo chiedere rassicurazioni sul ripristino delle mattonelle della pavimentazione del suo terrazzo;
- che non può essere imputata a lui la mancata attuazione delle indicazioni fornite dalla C.T.U. per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni e delle loro conseguenze, in quanto a tal proposito risulta essenziale la partecipazione ed attivazione del Condominio, con indizione delle assemblee per le necessarie deliberazioni;
-
pagina 2 di 9 che non si comprende perché la ricorrente non rivolga la medesima domanda di accertamento di responsabilità e di condanna nei confronti anche della condomina sig.ra , che fu Parte_2 anch'ella parte del procedimento di ATP ed il cui terrazzo è risultato coinvolto nella genesi delle infiltrazioni;
- che egli è sempre disponibile all'esecuzione dei lavori sul suo terrazzo, ma dovrà essere garantito il ripristino uniforme della relativa pavimentazione nonché dei manufatti che sopra vi insistono (casetta di legno e tettoia) nel caso in cui questi ultimi dovessero essere interessati dai lavori;
- che la ricorrente deve partecipare alla ripartizione tra i condomini delle spese necessarie per i lavori di riparazione e rimozione delle cause delle infiltrazioni e di quelle inerenti il risarcimento dei danni.
Il costituito, ha concluso per il rigetto della Controparte_4 richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 22.950 o in subordine per la riduzione delle somme richieste a titolo di danno non patrimoniale, rilevando: - che la ricorrente non ha fornito alcuna prova di un'effettiva diminuzione della fruibilità delle aree interessate da infiltrazione, anzi non ha nemmeno allegato questa ipotetica mancata fruizione, né, a maggior ragione, è stata data prova di danni direttamente collegati a tale eventualità; - che parimenti non può accogliersi il criterio quantificativo legato al canone di locazione medio prospettato dalla ricorrente, in quanto arbitrario e comunque legato ad un avvenimento non sussistente. Nella memoria n. 1 il ha ulteriormente chiesto di accertare la corresponsabilità del sig. CP_1 nella causazione del danno alla ricorrente e di ripartire tra esso ed il predetto le somme CP_2 dovute alla ricorrente medesima a titolo di risarcimento danni quali saranno nel corso del presente giudizio provate ed accertate o comunque ritenute di giustizia.
Disposto preliminarmente l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, necessaria ai fini della procedibilità, e poi mutato il rito nelle forme della cognizione ordinaria, per una migliore esplicazione del contraddittorio, anche in relazione alle difese e conclusioni del convenuto sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e all'esito, CP_2 ritenuto non necessario disporre integrazioni o chiarimenti della CTU di ATP, come invece richiesto dal predetto convenuto, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Non sono oggetto di effettiva discussione o contestazione nel presente giudizio l'avvenuta causazione di danni materiali nell'immobile dell'attrice per effetto di infiltrazioni derivanti dal terrazzo soprastante, la quantificazione di tali danni sulla base dei costi delle opere di ripristino dell'appartamento attoreo stimati dalla CTU di ATP in € 6.813,46 oltre IVA (v. relazione peritale, pp. 42, 43) e la necessità di eseguire gli interventi indicati dalla medesima CTU per l'eliminazione delle infiltrazioni (v. relazione peritale, p. 38 e computo metrico alle pp. 39-42).
La CTU dell'ATP, del resto, ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluogo nel contraddittorio fra le parti, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi, a misurazioni tecniche, alla redazione di una relazione esauriente e congruamente pagina 3 di 9 argomentata, con puntuale commento delle osservazioni delle parti, sicché non vi è ragione di discostarsi dalle sue analisi e conclusioni tecniche.
2.2 Per altro verso, in linea di diritto, l'azione attorea, essendo articolata sulla deduzione di danni ritenuti conseguenti ad infiltrazioni originatesi dal terrazzo soprastante l'appartamento dell'attrice, è congruamente fondata sulla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Tale forma di responsabilità è incentrata, invero, sul nesso di causalità fra danno e res in altrui custodia e, pertanto, è integrata ove, per un verso, sia comprovato, come nel caso di specie, il nesso di causalità fra danni al bene di parte attrice e cosa custodita dalla parte convenuta (nel presente caso il terrazzo dell'immobile del avente funzione di copertura condominiale) CP_2
e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato - come non lo è nel caso in esame - il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass.
n. 2660/2013, n. 20619/2014, S.U. n. 20943/2022).
2.3 Il convenuto nelle sue difese ha fatto riferimento al mancato coinvolgimento da CP_2 parte della ricorrente-attrice della condomina sig.ra , osservando che anche costei è Parte_2 stata parte del procedimento di ATP e che il suo terrazzo è risultato partecipe alla genesi delle infiltrazioni in questione. Ma questo riferimento è stato espresso in termini di una mera dichiarazione di non-comprensione delle ragioni della scelta processuale compiuta dall'attrice, senza alcuna iniziativa del convenuto volta a convenire in giudizio la suddetta condomina.
L'adombrata corresponsabilità di quest'ultima, inoltre, non integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto si tratterebbe, al più, di una situazione di concorso di più soggetti in una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2055 c.c., con correlata obbligazione solidale dei soggetti medesimi verso il danneggiato per il risarcimento in suo favore e diritto di regresso verso gli altri co-obbligati in capo al danneggiante che abbia dato corso al risarcimento.
Il suddetto riferimento del convenuto al mancato coinvolgimento della condomina CP_2 non ha, dunque, alcuna capacità ostativa alla cognizione della domanda risarcitoria della Pt_2 ricorrente-attrice e neppure a quella della domanda di condanna ad eseguire gli interventi indicati dalla CTU di ATP, posto che questa seconda domanda concerne opere da effettuare nel terrazzo di proprietà del medesimo CP_2
3. I temi delle domande attoree realmente oggetto di discussione sulla base delle difese della altre due parti sono: - l'an e il quantum del risarcimento chiesto dall'attrice per il lamentato pregiudizio al godimento del suo immobile, posto che il Condominio nella sua comparsa di costituzione (e poi il ma nella memoria n. 1) ha eccepito una carenza di prova e anche CP_2 di deduzione per questo tipo di danno;
- l'eventuale concorso di responsabilità fra le due parti convenute, dedotto in via ipotetica dall'attrice, negato dal (che nella sua comparsa di CP_2 costituzione ha enunciato la responsabilità del solo sia per l'esecuzione delle opere CP_1 per l'eliminazione delle infiltrazioni sia per il risarcimento dei danni dell'attrice) e invece affermato dal (espressamente nella memoria n. 1). CP_1
pagina 4 di 9 3.1 È senz'altro da ravvisare il concorso di responsabilità dei due convenuti.
Il terrazzo dell'appartamento del è collocato in modo da esercitare una funzione di CP_2 copertura, tipica di un lastrico solare, nei confronti dell'edificio condominiale, come appurato in sede di ATP (v. relazione peritale pp. 22, 23, 27) e non contestato fra le parti e si versa, quindi, in un caso di lastrico di proprietà esclusiva riconducibile alla disciplina dell'art. 1126 c.c., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, sia per gli obblighi di manutenzione e per i relativi oneri economici, sia per le obbligazioni risarcitorie, nel senso della compartecipazione tanto del proprietario o usuario esclusivo quanto del , in misura pari rispettivamente ad un CP_1 terzo e a due terzi, agli oneri per la manutenzione e a quelli per il risarcimento di danni che siano derivati dal lastrico medesimo, salvo che vi sia prova, per quel che concerne i danni, dell'attribuibilità degli stessi unicamente alla sfera giuridica del proprietario/usuario esclusivo oppure del Condominio (cfr. Cass. S.U. n. 9449/2016 e giurisprudenza successiva conforme).
Nel caso in esame la CTU ha accertato (v. relazione p. 37) che le infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice “sono connesse a fenomeni percolativi originati dalla perdita delle tubazioni all'interno delle quali viene convogliata l'acqua di scarico della pavimentazione dal sovrastante terrazzo di proprietà e di proprietà collocata al di sotto della
CP_2 Pt_2 pavimentazione del terrazzo di proprietà che ha principio dalla griglia di scarico e dal
CP_2 bocchettone a ridosso del perimetro del muro di divisione tra i due terrazzi” e che “La mancata tenuta delle dette tubazioni è causata dalla vetustà delle stesse”; ha inoltre affermato (rispondendo alle osservazioni dei CTP del Condominio e del che il fenomeno infiltrativo “che
CP_2 sicuramente proviene dal piano del terrazzo di proprietà determina che debba essere
CP_2 sostituita l'intera superficie della guaina e della pavimentazione del detto terrazzo”, ha precisato che “come rilevato in sede di accesso, lo stato della intera pavimentazione del terrazzo di proprietà e dei giunti (come meglio descritto in relazione) è tale da rendere necessario
CP_2
l'intervento di posa in opera di una nuova guaina” e ha ribadito che, pur non essendo la griglia di drenaggio del terrazzo esattamente sovrapposta alle aree dell'appartamento attoreo investite dalle infiltrazioni, “l'acqua che ivi confluisce si incanala successivamente nelle tubazioni sottostanti la pavimentazione del terrazzo di proprietà pavimentazione in cattivo stato di CP_2 manutenzione e di conservazione” (relazione, pp. 44, 45).
Dagli accertamenti peritali emergono, dunque, criticità di elementi strutturali e funzionali - quali la pavimentazione, la guaina, le sottostanti tubazioni di smaltimento delle acque - che attengono alla funzione lato sensu di copertura esercitata dal terrazzo in parola e che sono dovute a vetustà e in parte verosimilmente anche ad interventi del passato non risolutivi (v. pp. 29, 30,
34 della relazione), per i quali nessuna parte ha addossato un'eventuale responsabilità a carico di alcuna delle altre.
Non ricorrono, quindi, i presupposti per escludere la corresponsabilità e la compartecipazione dei due convenuti, ai sensi dell'art. 1126 c.c., e per concentrarla nella sfera giuridica soltanto dell'uno o dell'altro ai fini del risarcimento dei danni patiti dall'attrice e dell'esecuzione sul terrazzo in parola degli interventi indicati dalla CTU per l'eliminazione delle infiltrazioni.
pagina 5 di 9 3.2 Quanto al pregiudizio al godimento del suo immobile lamentato dall'attrice, il
(e poi in memoria n. 1 l'altro convenuto) ne ha contestato un'insufficiente CP_1 deduzione e una mancanza di prova.
In realtà, la deduzione è congrua, posto che nel ricorso si parla di “interventi di pulizia volti alla rimozione delle muffe”, di “risanamento dell'immobile, ormai gravemente malsano”, di costrizione “a vivere (e questo fin dall'inizio del 2018) in un ambiente gravemente malsano”, di
“danno patito dalla ricorrente in termini di fruibilità e salubrità dell'immobile di sua proprietà (in cui è “costretta” a vivere dal 2018) nella misura del 60%”.
La prova è stata data dalla CTU di ATP, che ha rilevato una compromissione della fruibilità dell'immobile (relazione pp. 38, 44), determinandola, peraltro, nella misura del 40% e non, come ritenuto dall'attrice, del 60%, come si evince dal chiaro tenore dell'espressione utilizzata dal perito in sede di risposta alle osservazioni dei CTP - “ … nel caldo mese di luglio, le dette superfici presentavano tracce di percolazioni idriche, non attive in detta circostanza, ma che sicuramente -in data antecedente al detto accesso- avevano interessato e deteriorato i materiali delle pareti e del soffitto, rendendo l'appartamento di proprietà dell'attrice fruibile solo in parte e cioè al 60% oltre che insalubre” (relazione, p. 44) - tale da superare la minor chiarezza dell'espressione utilizzata in altra parte dell'elaborato (p. 38).
La stessa attrice ha congruamente replicato (v. memoria n. 1, p. 3) all'eccezione di controparte, osservando che ella ha continuato a dimorare nell'immobile perché non aveva alternative, con l'implicita deduzione che tale sua condotta non può essere ostativa al riconoscimento del pregiudizio al godimento.
Il danno è, dunque, riconoscibile nell'an.
Per il quantum l'attrice ha fatto riferimento alle quotazioni OMI di zona nel periodo di interesse e ad alcune offerte locative di qualche agenzia immobiliare (v. all. 16 al ricorso). Le controparti non hanno mosso specifiche contestazioni al riguardo. Sulla base di un ammontare medio delle quotazioni estrapolabili dai dati OMI e tenuto conto della superficie dell'appartamento (mq. 67) evincibile dall'atto di compravendita del medesimo (all. 19 al ricorso,
p. 2), inferiore a quelle degli immobili oggetto degli annunci immobiliari (che peraltro sono ovviamente finalizzati ad un'elevazione dei corrispettivi a vantaggio della parte locatrice), può determinarsi un valore locativo parametrale mensile di € 700,00.
Per risarcire il pregiudizio al godimento può, quindi, stabilirsi un importo di € 280,00 (pari al
40% di € 700,00), da moltiplicare per i 62 mesi sin qui trascorsi a partire dal gennaio 2019, individuabile come dies a quo - conformemente all'assunto attoreo - in quanto a detto mese risale la prima formale doglianza dell'attrice per le infiltrazioni e i loro effetti nel suo immobile, rivolta con PEC dal suo legale all'amministrazione condominiale (all.1 al ricorso). La mancata esecuzione da parte dei convenuti degli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni in parola, pur posteriormente all'incardinamento dell'ATP da parte dell'attrice e alle indicazioni rese dalla CTU espletata in quella sede, giustifica d'altra parte la protrazione dell'obbligazione risarcitoria.
pagina 6 di 9 4. Vi sono, poi, due questioni introdotte dal convenuto - il ripristino del suo CP_2 terrazzo, compresi i manufatti ivi insistenti, all'esito dei lavori da effettuare;
- il coinvolgimento dell'attrice nella ripartizione degli oneri economici che deriveranno dal presente giudizio.
La prima questione non ha raccolto obiezioni dal né dall'attrice e deve, pertanto, CP_1 ritenersi condivisa.
Per la seconda occorre una risposta differenziata.
L'attrice è tenuta a partecipare come condomina, pro quota, alle spese per gli interventi volti all'eliminazione delle infiltrazioni e a quelle per il risarcimento dei danni materiali al suo immobile, considerato che le cause delle infiltrazioni e dei danni materiali attengono, come visto,
a criticità dovute a vetustà e verosimilmente ad opere non risolutive svolte nel passato. Tali cause afferiscono, dunque, ad un periodo pregresso rispetto all'epoca nella quale l'attrice, in particolare con la PEC del suo legale del gennaio 2019, ha cominciato a formalizzare le proprie doglianze, a richiedere interventi risolutivi del problema infiltrativo ed altresì a scindere la sua posizione (di proprietaria esclusiva di un appartamento oggetto di danni) da quella della restante comunità condominiale. Questa valutazione è conforme, peraltro, alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in argomento (cfr. Cass. n. 18187/2021, Cass. n. 14511/2019)
Per analoga ma opposta ragione l'attrice deve, invece, essere esclusa dalla partecipazione agli oneri economici relativi al risarcimento del danno al godimento, perché questo deve ritenersi determinato dalla mancata esecuzione di interventi atti a rimuovere le infiltrazioni dopo il suddetto mese di gennaio 2019, quando si è determinata la disgiunzione della posizione dell'attrice, quale condomina danneggiata, da quella del Condominio e del condomino CP_2
D'altra parte, la protratta mancanza dei suddetti interventi ha altresì dato giustificazione al fatto che l'attrice, ragionevolmente, non abbia dato luogo ad opere di ripristino del proprio appartamento, considerato che - pur ove ella ne avesse voluto e potuto anticipare a proprio carico i costi - tali opere potevano e potrebbero ancora rivelarsi vane in difetto di una rimozione della cause permanenti delle infiltrazioni.
5. In conclusione: il deve porre in essere ed il consentire gli interventi sul terrazzo di CP_1 CP_2 proprietà del secondo, avente funzione di copertura condominiale, indicati nella CTU di ATP per l'eliminazione delle infiltrazioni, i cui oneri economici vanno ripartiti in misura di due terzi a carico del inclusa l'attrice pro quota quale condomina, e di un terzo a carico del CP_1
con ripristino del terrazzo all'esito di tali interventi, compresi i manufatti su di esso CP_2 esistenti;
i due convenuti debbono corrispondere all'attrice, in solido, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del inclusa l'attrice pro quota quale condomina, e di un CP_1 terzo a carico del l'importo di € 6.813,46 oltre Iva ai sensi di legge quale risarcimento CP_2 dei danni materiali all'immobile dell'attrice;
i medesimi due convenuti debbono corrispondere all'attrice, in solido, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del senza inclusione dell'attrice, e di un terzo CP_1
pagina 7 di 9 a carico del l'importo di € 17.360,00 quale risarcimento del danno al godimento CP_2 dell'immobile della predetta.
6. Poiché si tratta di debito di valore da responsabilità extracontrattuale, spetta all'attrice, secondo un indirizzo consolidato seppur non univoco della giurisprudenza di legittimità, al quale si aderisce (cfr. Cass. n. 24468/2020, n. 1637/2020, n. 25817/2017), l'applicazione di interessi (al tasso legale) compensativi del lucro cessante finanziario che può presumersi derivato dalla ritardata disponibilità della somma risarcitoria, con decorrenza dal mese di gennaio 2019 sull'importo di €
6.813,46 e con decorrenza riferita a ciascuna mensilità (cfr. Cass. n. 11736/2013) per le somme relative al risarcimento del danno al godimento, sino al soddisfo.
7. Si delinea una soccombenza di entrambi i convenuti nei confronti dell'attrice, con conseguente attribuzione a carico dei primi delle spese processuali della seconda, liquidate nel dispositivo, quanto ai compensi di difesa, sulla base dei parametri regolamentari di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della loro modulabilità (art. 4) ed in funzione del valore della domanda attorea e dell'attività processuale svolta. Va preso come riferimento il valore integrale delle domande dell'attrice, in quanto i convenuti, pur avendo contestato essenzialmente soltanto la domanda di risarcimento del danno al godimento, non hanno comunque evitato all'attrice la necessità di procedere al giudizio e non hanno soddisfatto le altre due domande.
La soccombenza dei convenuti comporta altresì il diritto dell'attrice al ristoro delle spese per l'ATP in quanto oneri che la parte anticipatrice può recuperare nel giudizio di merito, come spese che confluiscono in quelle di lite afferenti a quest'ultimo, salvo soccombenza e/o compensazione (cfr. Cass. n. 31142/2018, n. 14268/2017). Si tratta più specificamente: i) della spesa per i compensi al CTU, pari ad € 2.247,40 (v. all. 15 e 17 al ricorso); ii) dei compensi al difensore, da liquidarsi secondo i criteri sopra richiamati per gli analoghi compensi nel presente procedimento.
Fra i convenuti le spese vanno ripartite nella misura di due terzi in capo al Condominio, senza inclusione dell'attrice, e di un terzo in capo al CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna i convenuti Roma e sig. Controparte_4 Controparte_2 ad effettuare (il primo) e consentire (il secondo) gli interventi sul terrazzo di proprietà del avente funzione di copertura condominiale, indicati nella CTU di ATP (alle pp. 38-42 CP_2 ed in particolare nel computo metrico alle pp. da 39 a 42 della relazione peritale, v. all. 14 al ricorso) per l'eliminazione delle infiltrazioni, con ripartizione degli oneri economici in misura di due terzi a carico del inclusa l'attrice pro quota quale condomina, e di un terzo a CP_1 carico del con ripristino del terrazzo all'esito di tali interventi, compresi i manufatti su CP_2 di esso esistenti;
pagina 8 di 9 2) condanna i convenuti a corrispondere all'attrice, in solido, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del inclusa l'attrice pro quota quale condomina, e di un CP_1 terzo a carico del l'importo di € 6.813,46 oltre Iva ai sensi di legge e oltre interessi CP_2 come in motivazione quale risarcimento dei danni materiali all'immobile dell'attrice;
3) condanna i convenuti a corrispondere all'attrice in solido, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del senza inclusione dell'attrice, e di un terzo a carico CP_1 del l'importo di € 17.360,00 oltre interessi come in motivazione quale risarcimento del CP_2 danno al godimento dell'immobile della predetta;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali dell'attrice per il presente giudizio, liquidate per compensi di difesa in € 6.000,00, oltre spese generali, Iva e C.A., e per costi di iscrizione in € 286,00, in solido fra loro, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del senza inclusione dell'attrice, e di un terzo a carico del CP_1 CP_2
5) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali dell'attrice per il procedimento di ATP, liquidate in € 2.800,00 , oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa ed in €
2.247,40 per compensi al CTU, in solido fra loro, ma con ripartizione interna in misura di due terzi a carico del senza inclusione dell'attrice, e di un terzo a carico del CP_1 CP_2
Roma, 13 marzo 2024
Il Giudice
Francesco Frettoni
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