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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4142 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Caserma Trav. Priv. n. 7, presso lo studio dell'avv. Fortunato Cicciù dal quale è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
-attrice-
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via D. Muratori n. 45, presso lo studio degli avv.ti Attilio Cotroneo e Domenico
Polimeni dai quali è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
- convenuta-
, residente in [...]
P.IVA_ Case Sp. N. 33/A-Cap. ;
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza dell'11.2.2025 precisavano le conclusioni come da verbale. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento dai danni patrimoniali e non patiti in seguito al sinistro
[...]
occorso in data 1.2.2016.
Esponeva:
- che l'1.2.2016, alle ore 08:00 circa, si trovava a Reggio Calabria e percorreva a piedi il viale Genoese Zerbi;
-che durante l'attraversamento sulle strisce pedonali poste sulla stessa via veniva urtata dal motociclo Honda mod. SH tg. DV37648, di proprietà e condotto da;
Controparte_2
-che, a causa dell'impatto, cadeva a terra riportando lesioni personali;
-che veniva trasportata presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio
Calabria dove le veniva diagnosticata frattura pluriframmentata scomposta terzo sub della
tibia sx e perone sx;
-che, successivamente, veniva sottoposta ad intervento chirurgico e, quindi, a cure riabilitative;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea, nonché un pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese mediche sopportate;
-che, inoltrata invano richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa del motociclo investitore, avanzava invito alla conclusione di negoziazione assistita;
-che, stante l'esito negativo della procedura di risoluzione della controversia,
instaurava il presente procedimento;
Tutto quanto premesso, rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare, che l'occorso sinistro di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa del sig. , per tutte le motivazioni infra rappresentate e per tutte quelle Controparte_2
che potranno emergere in corso di causa;
b) per l'effetto, condannare le parti convenute al pagamento, in favore dell'odierna attrice, dei danni tutti subiti e quantificati nella complessiva somma di € 71.861,50 di cui € 12.09,50 per danno biologico temporaneo, €
59.760,00 per danno biologico permanete ed € 72,00 per spese mediche documentate, ovvero in quella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà di giustizia oltre rivalutazione monetaria e sul tutto interessi legali dal giorno del fatto sinistroso fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare le parti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari”.
Con comparsa del 29.6.2020 si costituiva la contestando la Controparte_1
pretesa attorea in quanto infondata e non provata sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur rilevando, in ogni caso, il concorso dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese di causa.
, sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed espletata la prova testimoniale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c.
Seguivano differimenti d'ufficio dovuti al carico di ruolo e, all'udienza dell'11.2.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. La domanda attorea è infondata.
agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un Parte_1
incidente occorso l'1.2.2016 cagionato, a suo dire, dal convenuto CP_2
Lamenta che mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali poste sul viale
Genoese Zerbi veniva investita dal - proprietario e conducente del motociclo Honda CP_2
mod. SH tg. DV37648 assicurato e causa di ciò cadeva a terra Controparte_1
riportando lesioni tali da necessitare il trasporto presso il pronto soccorso degli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria.
La di contro, contesta la verificazione del sinistro per cui è Controparte_1
causa rappresentando le incongruenze tra le dichiarazioni rese dall'odierna attrice alla compagnia assicurativa e quanto risultante dall'atto introduttivo del giudizio. Più precisamente, rileva come la in sede stragiudiziale, ha dichiarato di essere Pt_1
stata soccorsa da una coppia di amici di nazionalità marocchina mentre, nell'atto di citazione non fa alcuna menzione di tali soggetti, neppure quali testimoni, indicando, invece, due soggetti di nazionalità italiana.
2.1. Tanto premesso, esaminate risultanze processuali in atti, questo Giudice ritiene che non possa ritenersi provato l'an debeatur.
Dal compendio probatorio in atti e, in particolare, dal confronto tra le dichiarazioni rese dalla in via stragiudiziale e le deposizioni testimoniali emergono delle Pt_1
incongruenze tali da minare la prova del sinistro per come prospettata dall'attrice in citazione nonché la genuinità dei testi escussi.
Più precisamente, parte attrice – la quale non ha contestato né la provenienza né la veridicità di quanto da essa esposto nel verbale di spontanee dichiarazioni del 26.5.2016 (cfr. all. “dichiarazione” fascicolo di parte convenuta) - ha affermato “la mattina dell'01.02.2016, verso le ore 08:00 mi trovavo sul marciapiede all'inizio di via Zerbi, alla fine dello svincolo porto, in attesa di attraversare dal lato opposto per raggiungere la fermata dell'autobus.
Proprio mentre attraversavo, poiché alcuni veicoli si erano appositamente fermati, uno
scooter che proveniva da sinistra, ha sorpassato la seconda autovettura che si era fermata
ed il conducente non mi ha vista per cui mi ha investita in pieno sulla gamba sinistra
facendomi cadere. Mi ha soccorso lo stesso conducente dicendomi che era un medico e poi due passanti che mi conoscevano e che sono anch'essi marocchini i quali si sono offerti di accompagnarmi in ospedale. Io mi sono fidata trattandosi di una coppia di amici che mi
riservo di indicare quali testimoni soltanto a richiesta del mio legale […]”.
Ebbene, la superiore ricostruzione non trova riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 27.6.2023.
Invero, la teste ha dichiarato: “A.D.R.: Con riferimento all'incidente Testimone_1
per cui è causa posso dire che il fatto si è verificato in data 1 febbraio 2016 alle ore 8.00
circa. Io mi trovavo in macchina insieme a mio fratello e percorrevo la Persona_1
strada proveniente da Pentimele verso la Via Marina di questa città. Ricordo che da lontano
ho visto alcune macchine che si erano fermate per fare passare una signora e, invece, un motociclo urtare questa signora che cadeva così in terra. Io e mio fratello ci siamo poi avvicinati […]. Ricordo che la signora lamentava dolore alla parte sinistra del corpo. La signora, che non era italiana, è stata aiutata a sollevarsi da terra da due signori marocchini
e poiché questi ultimi non avevano automobile io e mio fratello abbiamo accompagnato la signora al Pronto Soccorso dell'Ospedale; non ricordo quante macchine ci fossero davanti
a quella in cui io mi trovavo, però ribadisco di aver visto sia le macchine che si fermavano per far passare la signora sia l'impatto tra il motociclo e la signora. Il motociclo percorreva la strada sul lato destro rispetto alla colonna delle macchine ed io ho visto l'impatto sopra descritto trovandomi sulla macchina lato passeggero […]”. (Cfr. verbale di udienza del
27.6.2023).
Analogamente, il teste escusso in pari data, ha così riferito: “[…] Io, Persona_1
alla guida della mia automobile a bordo della quale si trovava anche mia sorella _1
, provenivo da Pentimele verso la Via Marina di questa città. Ad un certo punto ho
[...]
visto davanti a me alcune macchine che si fermavano per far attraversar la strada ad una
signora e un motociclo che, invece, urtava la signora stessa facendola cadere in terra. Anche
il conducente del motociclo cadeva in terra. A questo punto mi sono avvicinato e ho visto che
nel punto in cui era caduta la signora vi erano le strisce pedonali. La signora, che non era
italiana, lamentava dolore;
ricordo che due signori marocchini si sono avvicinati per prestarle soccorso ma non avevano l'automobile e pertanto mi sono offerto di accompagnare la signora in ospedale e poi in effetti ho provveduto ad accompagnarla. A.D.R.: Ricordo che
il motociclo si trovava a percorrere la strada lungo il lato destro rispetto alla colonna di macchine. Tra il punto in cui io mi trovavo al momento dell'incidente e il punto in cui si è verificato lo stesso vi erano davanti a me due file di macchine, intendo dire due automobili una accanto all'altra ed altre due automobili una accanto all'altra. Ribadisco, comunque, che dal punto in cui io mi trovavo ho avuto modo di vedere l'impatto sopra descritto. A.D.R.:
Ricordo che il conducente del motociclo dopo essersi rialzato da terra si è rivolto alla signora dicendole “Alzati che non hai niente, ti offro cento euro, vattene che devo andare a lavorare”; la signora non ha risposto nulla. Ricordo che la signora lamentava dolore al lato sinistro”
(Cfr. verbale di udienza del 27.6.2023). Ebbene, i testi escussi sono concordi nel ritenere i) di aver assistito al sinistro ii) di aver visto due signori di nazionalità marocchina soccorrere la donna per poi provvedere loro stessi ad accompagnarla in macchina presso il pronto soccorso.
Tuttavia, quanto riferito dai testimoni non è attendile atteso, in primo luogo, che della loro presenza sul luogo del sinistro e del ruolo da essi svolto nella vicenda non vi è alcuna menzione da parte dell'attrice in sede di dichiarazioni spontanee ove la riferisce di Pt_1
essere stata soccorsa solo da una coppia di amici marocchini e dovendosi, altresì, evidenziare le divergenze tra quanto dichiarato dai testi e quanto riferito dall'attrice nelle dichiarazioni rese all'accertatore dell'Assicurazione convenuta.
Anzitutto, appare inverosimile, oltre che irragionevole, che l'infortunata sia stata trasportata in ospedale da due sconosciuti – secondo quanto riferito dai testi – e non ne abbia fatto cenno nel verbale di spontanee dichiarazioni nel quale, di contro, viene fatta menzione esclusivamente di due marocchini, amici dell'odierna attrice, che si sarebbero offerti ad accompagnarla in ospedale. Tra l'altro, della coppia di amici marocchini e dei soccorritori sconosciuti non viene fatto alcun cenno nella prospettazione attorea né in citazione né nelle successive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Né, contrariamente da quanto sostenuto da parte attrice, può ritenersi che dalle dichiarazioni della all'accertatore della compagnia di assicurazione emerge che gli Pt_1
amici marocchini, al momento del verificarsi del sinistro, fossero anch'essi in transito a piedi
(in quanto l'attrice ha usato l'espressione “passanti”) e che, pertanto, fossero impossibilitati ad accompagnare la presso un presidio ospedaliero e che di tale incombenza si Pt_1
sarebbero occupati i testi e per come dagli stessi riferito nelle Persona_1 _1
relative deposizioni testimoniali.
In primo luogo, la circostanza che gli amici marocchini dell'attrice fossero in transito non esclude che fossero privi di un mezzo per accompagnare la in ospedale, ben Pt_1
potendo avere la macchina parcheggiata nelle vicinanze del luogo del sinistro. In ogni caso,
è la stessa attrice che riferisce che i predetti si sono offerti di accompagnarla in ospedale e che ella si è fidata trattandosi di suoi amici. Ancora, non convince la difesa svolta dal procuratore di parte attrice il quale, nel tentativo di giustificare la mancata citazione dei signori marocchini quali testi, ha riferito che questi non sono stati intimati “solo perché nel momento dell'impatto, dolorante e impaurita, la stessa non ha richiesto loro l'indirizzo di abitazione né era a conoscenza delle generalità complete né, tanto meno, in quel momento aveva la lucidità di pensare che la loro testimonianza potesse servirle” (p. 2 note conclusive di parte attrice).
Difatti, è poco probabile che la donna non avesse modo di contattare i signori - da cui sarebbe stata soccorsa - che lei stessa indica come “amici” (v. verbale dichiarazioni spontanee all. “dichiarazione” fascicolo di parte convenuta).
Altra divergenza tra quanto dichiarato dall'attrice e quanto affermato dai testi e, nello specifico, da riguarda il ruolo del conducente Persona_1 CP_2
Più precisamente, secondo quanto riferito dall'attrice in sede di dichiarazioni spontanee, il ha soccorso la e le ha lasciato i suoi dati, mentre, secondo la CP_2 Pt_1
ricostruzione del teste l'investitore avrebbe incitato la donna ad alzarsi da terra- Per_1
sminuendo l'esito della caduta- e offerto alla stessa del denaro per liberarsene rapidamente.
Non sono idonee a giustificare tutte le incongruenze sopra rilevate né l'età né la nazionalità dell'attrice - circostanze invocate dalla difesa attorea per la prima volta nelle note conclusive - atteso che non risulta specificatamente dedotta né provata alcuna difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte della Pt_1
Nel contesto probatorio appena delineato si inseriscono, poi, due ulteriori elementi che meritano di essere evidenziati: i) il considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la richiesta di risarcimento danni inoltrata per la prima volta all' convenuta e ii) CP_3
l'omesso intervento dell'autorità di polizia.
Quanto al primo profilo, si osserva che dagli atti di causa emerge che l'attrice ha avanzato richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del motociclo investitore con invio pec del 2.6.2018 (v. all. sub 10 fascicolo di parte attrice), ossia a distanza di ben ventotto mesi dalla data del sinistro ossia dall'1.2.2016.
Ora, non può revocarsi in dubbio che le modalità e le tempistiche di richiesta di risarcimento danni di un sinistro stradale siano rimesse all'insindacabile scelta processuale del danneggiato, nei limiti del termine di prescrizione, tuttavia, dette circostanze, nel prudente apprezzamento delle prove, rimesso al Giudice (art. 116 c.p.c.), possono e devono essere considerate ed interpretate alla luce del complessivo compendio probatorio in atti.
Nel caso di specie, l'ampio lasso temporale - dalla verificazione del sinistro alla richiesta di risarcimento - appare anomalo ed ingiustificato considerati l'immediata identificazione del soggetto presunto responsabile (nel penultimo capoverso delle dichiarazioni rese dall'attrice alla compagnia assicurativa, si legge “il conducente dello scooter mi ha lasciato i suoi dati ed il suo recapito, perché aveva fretta ed io, in seguito, l'ho fatto contattare dal mio legale”) ed il tempestivo trasporto dell'infortunata presso il presidio di pronto soccorso dove le veniva subito diagnosticata la frattura scomposta della tibia e del perone sinistro, nonché l'intervenuta dichiarazione medica di guarigione con postumi del
3.10.2016 (all. sub. 8 fascicolo di parte attrice).
Ancora, l'attrice, nonostante le conseguenze dell'evento, non ebbe a richiedere l'intervento delle competenti autorità deputate.
Tale evenienza, tenuto conto del complessivo contraddittorio quadro probatorio in atti
- incongruenza tra quanto riferito dall'attrice in sede di dichiarazioni spontanee e deposizioni testimoniali, omessa indicazione, quali testi, degli amici marocchini, omessa tempestiva denuncia del sinistro - contribuisce a indebolire la prova del sinistro per come prospettata dall'attrice dal momento che quanto dedotto in citazione non è nemmeno supportato da verbale di sopralluogo effettuato dalle Autorità di P.S.
In definitiva, le risultanze processuali come sopra esposte non consentono di ritenere raggiunta la prova in punto di an debeatur onere incombente su parte attrice e, pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Il rigetto della pretesa attorea per carenza di prova in punto di an debeatur rende superfluo l'ammissione e l'espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
3. Le spese di lite nei rapporti intercorrenti tra e Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile - determinato in base al valore della causa dichiarato da parte attrice non essendo stata espletata CTU - per le cause di valore fino a € 260.000,00 (DM 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività
difensiva concretamente svolta.
Nulla sulle spese nei rapporti intercorrenti tra e Parte_1 Controparte_2
stante la contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali,
[...]
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Reggio Calabria, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4142 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Caserma Trav. Priv. n. 7, presso lo studio dell'avv. Fortunato Cicciù dal quale è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
-attrice-
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via D. Muratori n. 45, presso lo studio degli avv.ti Attilio Cotroneo e Domenico
Polimeni dai quali è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
- convenuta-
, residente in [...]
P.IVA_ Case Sp. N. 33/A-Cap. ;
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza dell'11.2.2025 precisavano le conclusioni come da verbale. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento dai danni patrimoniali e non patiti in seguito al sinistro
[...]
occorso in data 1.2.2016.
Esponeva:
- che l'1.2.2016, alle ore 08:00 circa, si trovava a Reggio Calabria e percorreva a piedi il viale Genoese Zerbi;
-che durante l'attraversamento sulle strisce pedonali poste sulla stessa via veniva urtata dal motociclo Honda mod. SH tg. DV37648, di proprietà e condotto da;
Controparte_2
-che, a causa dell'impatto, cadeva a terra riportando lesioni personali;
-che veniva trasportata presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio
Calabria dove le veniva diagnosticata frattura pluriframmentata scomposta terzo sub della
tibia sx e perone sx;
-che, successivamente, veniva sottoposta ad intervento chirurgico e, quindi, a cure riabilitative;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea, nonché un pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese mediche sopportate;
-che, inoltrata invano richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa del motociclo investitore, avanzava invito alla conclusione di negoziazione assistita;
-che, stante l'esito negativo della procedura di risoluzione della controversia,
instaurava il presente procedimento;
Tutto quanto premesso, rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare, che l'occorso sinistro di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa del sig. , per tutte le motivazioni infra rappresentate e per tutte quelle Controparte_2
che potranno emergere in corso di causa;
b) per l'effetto, condannare le parti convenute al pagamento, in favore dell'odierna attrice, dei danni tutti subiti e quantificati nella complessiva somma di € 71.861,50 di cui € 12.09,50 per danno biologico temporaneo, €
59.760,00 per danno biologico permanete ed € 72,00 per spese mediche documentate, ovvero in quella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà di giustizia oltre rivalutazione monetaria e sul tutto interessi legali dal giorno del fatto sinistroso fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare le parti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari”.
Con comparsa del 29.6.2020 si costituiva la contestando la Controparte_1
pretesa attorea in quanto infondata e non provata sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur rilevando, in ogni caso, il concorso dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese di causa.
, sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed espletata la prova testimoniale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c.
Seguivano differimenti d'ufficio dovuti al carico di ruolo e, all'udienza dell'11.2.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. La domanda attorea è infondata.
agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un Parte_1
incidente occorso l'1.2.2016 cagionato, a suo dire, dal convenuto CP_2
Lamenta che mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali poste sul viale
Genoese Zerbi veniva investita dal - proprietario e conducente del motociclo Honda CP_2
mod. SH tg. DV37648 assicurato e causa di ciò cadeva a terra Controparte_1
riportando lesioni tali da necessitare il trasporto presso il pronto soccorso degli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria.
La di contro, contesta la verificazione del sinistro per cui è Controparte_1
causa rappresentando le incongruenze tra le dichiarazioni rese dall'odierna attrice alla compagnia assicurativa e quanto risultante dall'atto introduttivo del giudizio. Più precisamente, rileva come la in sede stragiudiziale, ha dichiarato di essere Pt_1
stata soccorsa da una coppia di amici di nazionalità marocchina mentre, nell'atto di citazione non fa alcuna menzione di tali soggetti, neppure quali testimoni, indicando, invece, due soggetti di nazionalità italiana.
2.1. Tanto premesso, esaminate risultanze processuali in atti, questo Giudice ritiene che non possa ritenersi provato l'an debeatur.
Dal compendio probatorio in atti e, in particolare, dal confronto tra le dichiarazioni rese dalla in via stragiudiziale e le deposizioni testimoniali emergono delle Pt_1
incongruenze tali da minare la prova del sinistro per come prospettata dall'attrice in citazione nonché la genuinità dei testi escussi.
Più precisamente, parte attrice – la quale non ha contestato né la provenienza né la veridicità di quanto da essa esposto nel verbale di spontanee dichiarazioni del 26.5.2016 (cfr. all. “dichiarazione” fascicolo di parte convenuta) - ha affermato “la mattina dell'01.02.2016, verso le ore 08:00 mi trovavo sul marciapiede all'inizio di via Zerbi, alla fine dello svincolo porto, in attesa di attraversare dal lato opposto per raggiungere la fermata dell'autobus.
Proprio mentre attraversavo, poiché alcuni veicoli si erano appositamente fermati, uno
scooter che proveniva da sinistra, ha sorpassato la seconda autovettura che si era fermata
ed il conducente non mi ha vista per cui mi ha investita in pieno sulla gamba sinistra
facendomi cadere. Mi ha soccorso lo stesso conducente dicendomi che era un medico e poi due passanti che mi conoscevano e che sono anch'essi marocchini i quali si sono offerti di accompagnarmi in ospedale. Io mi sono fidata trattandosi di una coppia di amici che mi
riservo di indicare quali testimoni soltanto a richiesta del mio legale […]”.
Ebbene, la superiore ricostruzione non trova riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 27.6.2023.
Invero, la teste ha dichiarato: “A.D.R.: Con riferimento all'incidente Testimone_1
per cui è causa posso dire che il fatto si è verificato in data 1 febbraio 2016 alle ore 8.00
circa. Io mi trovavo in macchina insieme a mio fratello e percorrevo la Persona_1
strada proveniente da Pentimele verso la Via Marina di questa città. Ricordo che da lontano
ho visto alcune macchine che si erano fermate per fare passare una signora e, invece, un motociclo urtare questa signora che cadeva così in terra. Io e mio fratello ci siamo poi avvicinati […]. Ricordo che la signora lamentava dolore alla parte sinistra del corpo. La signora, che non era italiana, è stata aiutata a sollevarsi da terra da due signori marocchini
e poiché questi ultimi non avevano automobile io e mio fratello abbiamo accompagnato la signora al Pronto Soccorso dell'Ospedale; non ricordo quante macchine ci fossero davanti
a quella in cui io mi trovavo, però ribadisco di aver visto sia le macchine che si fermavano per far passare la signora sia l'impatto tra il motociclo e la signora. Il motociclo percorreva la strada sul lato destro rispetto alla colonna delle macchine ed io ho visto l'impatto sopra descritto trovandomi sulla macchina lato passeggero […]”. (Cfr. verbale di udienza del
27.6.2023).
Analogamente, il teste escusso in pari data, ha così riferito: “[…] Io, Persona_1
alla guida della mia automobile a bordo della quale si trovava anche mia sorella _1
, provenivo da Pentimele verso la Via Marina di questa città. Ad un certo punto ho
[...]
visto davanti a me alcune macchine che si fermavano per far attraversar la strada ad una
signora e un motociclo che, invece, urtava la signora stessa facendola cadere in terra. Anche
il conducente del motociclo cadeva in terra. A questo punto mi sono avvicinato e ho visto che
nel punto in cui era caduta la signora vi erano le strisce pedonali. La signora, che non era
italiana, lamentava dolore;
ricordo che due signori marocchini si sono avvicinati per prestarle soccorso ma non avevano l'automobile e pertanto mi sono offerto di accompagnare la signora in ospedale e poi in effetti ho provveduto ad accompagnarla. A.D.R.: Ricordo che
il motociclo si trovava a percorrere la strada lungo il lato destro rispetto alla colonna di macchine. Tra il punto in cui io mi trovavo al momento dell'incidente e il punto in cui si è verificato lo stesso vi erano davanti a me due file di macchine, intendo dire due automobili una accanto all'altra ed altre due automobili una accanto all'altra. Ribadisco, comunque, che dal punto in cui io mi trovavo ho avuto modo di vedere l'impatto sopra descritto. A.D.R.:
Ricordo che il conducente del motociclo dopo essersi rialzato da terra si è rivolto alla signora dicendole “Alzati che non hai niente, ti offro cento euro, vattene che devo andare a lavorare”; la signora non ha risposto nulla. Ricordo che la signora lamentava dolore al lato sinistro”
(Cfr. verbale di udienza del 27.6.2023). Ebbene, i testi escussi sono concordi nel ritenere i) di aver assistito al sinistro ii) di aver visto due signori di nazionalità marocchina soccorrere la donna per poi provvedere loro stessi ad accompagnarla in macchina presso il pronto soccorso.
Tuttavia, quanto riferito dai testimoni non è attendile atteso, in primo luogo, che della loro presenza sul luogo del sinistro e del ruolo da essi svolto nella vicenda non vi è alcuna menzione da parte dell'attrice in sede di dichiarazioni spontanee ove la riferisce di Pt_1
essere stata soccorsa solo da una coppia di amici marocchini e dovendosi, altresì, evidenziare le divergenze tra quanto dichiarato dai testi e quanto riferito dall'attrice nelle dichiarazioni rese all'accertatore dell'Assicurazione convenuta.
Anzitutto, appare inverosimile, oltre che irragionevole, che l'infortunata sia stata trasportata in ospedale da due sconosciuti – secondo quanto riferito dai testi – e non ne abbia fatto cenno nel verbale di spontanee dichiarazioni nel quale, di contro, viene fatta menzione esclusivamente di due marocchini, amici dell'odierna attrice, che si sarebbero offerti ad accompagnarla in ospedale. Tra l'altro, della coppia di amici marocchini e dei soccorritori sconosciuti non viene fatto alcun cenno nella prospettazione attorea né in citazione né nelle successive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Né, contrariamente da quanto sostenuto da parte attrice, può ritenersi che dalle dichiarazioni della all'accertatore della compagnia di assicurazione emerge che gli Pt_1
amici marocchini, al momento del verificarsi del sinistro, fossero anch'essi in transito a piedi
(in quanto l'attrice ha usato l'espressione “passanti”) e che, pertanto, fossero impossibilitati ad accompagnare la presso un presidio ospedaliero e che di tale incombenza si Pt_1
sarebbero occupati i testi e per come dagli stessi riferito nelle Persona_1 _1
relative deposizioni testimoniali.
In primo luogo, la circostanza che gli amici marocchini dell'attrice fossero in transito non esclude che fossero privi di un mezzo per accompagnare la in ospedale, ben Pt_1
potendo avere la macchina parcheggiata nelle vicinanze del luogo del sinistro. In ogni caso,
è la stessa attrice che riferisce che i predetti si sono offerti di accompagnarla in ospedale e che ella si è fidata trattandosi di suoi amici. Ancora, non convince la difesa svolta dal procuratore di parte attrice il quale, nel tentativo di giustificare la mancata citazione dei signori marocchini quali testi, ha riferito che questi non sono stati intimati “solo perché nel momento dell'impatto, dolorante e impaurita, la stessa non ha richiesto loro l'indirizzo di abitazione né era a conoscenza delle generalità complete né, tanto meno, in quel momento aveva la lucidità di pensare che la loro testimonianza potesse servirle” (p. 2 note conclusive di parte attrice).
Difatti, è poco probabile che la donna non avesse modo di contattare i signori - da cui sarebbe stata soccorsa - che lei stessa indica come “amici” (v. verbale dichiarazioni spontanee all. “dichiarazione” fascicolo di parte convenuta).
Altra divergenza tra quanto dichiarato dall'attrice e quanto affermato dai testi e, nello specifico, da riguarda il ruolo del conducente Persona_1 CP_2
Più precisamente, secondo quanto riferito dall'attrice in sede di dichiarazioni spontanee, il ha soccorso la e le ha lasciato i suoi dati, mentre, secondo la CP_2 Pt_1
ricostruzione del teste l'investitore avrebbe incitato la donna ad alzarsi da terra- Per_1
sminuendo l'esito della caduta- e offerto alla stessa del denaro per liberarsene rapidamente.
Non sono idonee a giustificare tutte le incongruenze sopra rilevate né l'età né la nazionalità dell'attrice - circostanze invocate dalla difesa attorea per la prima volta nelle note conclusive - atteso che non risulta specificatamente dedotta né provata alcuna difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte della Pt_1
Nel contesto probatorio appena delineato si inseriscono, poi, due ulteriori elementi che meritano di essere evidenziati: i) il considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la richiesta di risarcimento danni inoltrata per la prima volta all' convenuta e ii) CP_3
l'omesso intervento dell'autorità di polizia.
Quanto al primo profilo, si osserva che dagli atti di causa emerge che l'attrice ha avanzato richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del motociclo investitore con invio pec del 2.6.2018 (v. all. sub 10 fascicolo di parte attrice), ossia a distanza di ben ventotto mesi dalla data del sinistro ossia dall'1.2.2016.
Ora, non può revocarsi in dubbio che le modalità e le tempistiche di richiesta di risarcimento danni di un sinistro stradale siano rimesse all'insindacabile scelta processuale del danneggiato, nei limiti del termine di prescrizione, tuttavia, dette circostanze, nel prudente apprezzamento delle prove, rimesso al Giudice (art. 116 c.p.c.), possono e devono essere considerate ed interpretate alla luce del complessivo compendio probatorio in atti.
Nel caso di specie, l'ampio lasso temporale - dalla verificazione del sinistro alla richiesta di risarcimento - appare anomalo ed ingiustificato considerati l'immediata identificazione del soggetto presunto responsabile (nel penultimo capoverso delle dichiarazioni rese dall'attrice alla compagnia assicurativa, si legge “il conducente dello scooter mi ha lasciato i suoi dati ed il suo recapito, perché aveva fretta ed io, in seguito, l'ho fatto contattare dal mio legale”) ed il tempestivo trasporto dell'infortunata presso il presidio di pronto soccorso dove le veniva subito diagnosticata la frattura scomposta della tibia e del perone sinistro, nonché l'intervenuta dichiarazione medica di guarigione con postumi del
3.10.2016 (all. sub. 8 fascicolo di parte attrice).
Ancora, l'attrice, nonostante le conseguenze dell'evento, non ebbe a richiedere l'intervento delle competenti autorità deputate.
Tale evenienza, tenuto conto del complessivo contraddittorio quadro probatorio in atti
- incongruenza tra quanto riferito dall'attrice in sede di dichiarazioni spontanee e deposizioni testimoniali, omessa indicazione, quali testi, degli amici marocchini, omessa tempestiva denuncia del sinistro - contribuisce a indebolire la prova del sinistro per come prospettata dall'attrice dal momento che quanto dedotto in citazione non è nemmeno supportato da verbale di sopralluogo effettuato dalle Autorità di P.S.
In definitiva, le risultanze processuali come sopra esposte non consentono di ritenere raggiunta la prova in punto di an debeatur onere incombente su parte attrice e, pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Il rigetto della pretesa attorea per carenza di prova in punto di an debeatur rende superfluo l'ammissione e l'espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
3. Le spese di lite nei rapporti intercorrenti tra e Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile - determinato in base al valore della causa dichiarato da parte attrice non essendo stata espletata CTU - per le cause di valore fino a € 260.000,00 (DM 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività
difensiva concretamente svolta.
Nulla sulle spese nei rapporti intercorrenti tra e Parte_1 Controparte_2
stante la contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali,
[...]
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace Controparte_2
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[...]
Così deciso in Reggio Calabria, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)