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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sottosezione Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice del lavoro;
richiamato il contenuto del proprio precedente decreto;
verificato che:
a) la parte ricorrente ha depositato le proprie note di trattazione scritta;
b) la parte resistente ha depositato le proprie note di trattazione scritta;
lette le deduzioni delle parti;
letti gli atti;
premesso che parte ricorrente, con il presente giudizio domandava il riconoscimento della pensione di inabilità; premesso che parte ricorrente, in sede di note di trattazione scritta, formulava istanza di rinuncia agli atti con compensazione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.; premesso che la parte resistente nulla deduceva in relazione alla suddetta rinuncia;
premesso che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
“L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio – ex art. 306
c.p.c. – esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi – a questi fini – la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio” (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 9066 del 21.06.2002); ritenuto che, nel caso di specie, in difetto di accettazione della parte convenuta, sussistono i presupposti per dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo, non potendo l'Istituto previdenziale conseguire, con la prosecuzione del giudizio, una utilità maggiore da quella che conseguirebbe dall'estinzione del processo;
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura in rito del provvedimento.
p.q.m.
dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Potenza, 26 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
Sottosezione Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice del lavoro;
richiamato il contenuto del proprio precedente decreto;
verificato che:
a) la parte ricorrente ha depositato le proprie note di trattazione scritta;
b) la parte resistente ha depositato le proprie note di trattazione scritta;
lette le deduzioni delle parti;
letti gli atti;
premesso che parte ricorrente, con il presente giudizio domandava il riconoscimento della pensione di inabilità; premesso che parte ricorrente, in sede di note di trattazione scritta, formulava istanza di rinuncia agli atti con compensazione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.; premesso che la parte resistente nulla deduceva in relazione alla suddetta rinuncia;
premesso che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
“L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio – ex art. 306
c.p.c. – esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi – a questi fini – la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio” (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 9066 del 21.06.2002); ritenuto che, nel caso di specie, in difetto di accettazione della parte convenuta, sussistono i presupposti per dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo, non potendo l'Istituto previdenziale conseguire, con la prosecuzione del giudizio, una utilità maggiore da quella che conseguirebbe dall'estinzione del processo;
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura in rito del provvedimento.
p.q.m.
dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Potenza, 26 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra