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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.133-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 133 -1/2025 rg. PU da:
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Guerra
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, ha presentato domanda di Controparte_1 ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
pagina 1 di 9 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 9 Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Persona_1
, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione
[...] depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto della quota mensile dello stipendio
(allo stato quantificato in euro 1.100,00 mensili) e della quota del TFR - che vi sia attivo distribuibile ai creditori, considerate le spese di procedura (quantificate in euro 7.508,00 - cfr. pagina 19 della relazione). La domanda, pertanto, può essere accolta.
Come già osservato, il debitore non risulta proprietario – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile, in quanto gli immobili di cui era titolare sono stati oggetto di espropriazione immobiliare.
Lo stesso non è proprietario di alcun bene mobile registrato, atteso che l'autovettura
Renault targata GG359XX in comproprietà con la propria madre, auto, Controparte_2
è stata venduta alla concessionaria il 23.01.2025, anziché pagare l'ultima rata di finanziamento.
Il Gestore della crisi ha dato atto che “L'importo della rata finale e del valore di vendita dell'auto, coincidono sostanzialmente” e quindi “si può ragionevolmente affermare che alcun danno ai creditori è stato cagionato da questa operazione” (cfr. pagina 18 della relazione dell'OCC). L'eventuale revocabilità di tale operazione, in ogni caso, sarà verificata dal Liquidatore.
pagina 3 di 9 Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.
L'istante è titolare delle quote nelle società ELENET S.R.L. per il 100% e per il 50% della
LUM. che risultano in corso di cancellazione d'ufficio e “sono prive di alcun valore CP_3 economico reale” (cfr. pagina 16 della relazione dell'OCC). Il Liquidatore verificherà in ogni caso l'eventuale valore di liquidazione delle quote riferibile all'istante.
Il reddito dell'istante deriva dal contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società con la qualifica di quadro, nell'ambito del quale percepisce la Controparte_4 retribuzione di euro 2.860,00 circa per 13 mensilità, sottoposta a due pignoramenti presso terzi, di cui uno promosso dinanzi al Tribunale di Bologna dalla società (n. Controparte_5
2904/2021 R.G.E.) con una trattenuta mensile di euro 500,00 e l'altro promosso dalla società
“ (n. 254/2024 R.G.E.) avente efficacia differita all'esaurimento dei gravami Controparte_6 già insistenti sullo stipendio (cfr. pagina 12 della relazione dell'OCC).
Il datore di lavoro del debitore in data 28.02.2025 ha dichiarato che può essere avanzata la richiesta di un anticipo di TFR, che ammonta ad euro 20.133,26 (cfr. allegato 26 al ricorso). Il
Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi.
Il ricorrente percepisce altresì mensilmente assegno unico per i figli pari ad euro 50,00 e, in base alla sentenza per cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 21/2017 del Tribunale di Ferrara, è tenuto a versare la somma di euro 650,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Avendo il ricorrente richiesto di sospendere le procedure esecutive mobiliari citate in precedenza, occorre significare che al momento della presentazione del ricorso le predette esecuzioni erano già concluse sotto il profilo processuale, essendo già state emesse le ordinanze di assegnazione al creditore pignoratizio da parte del Giudice dell'Esecuzione.
Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio,
l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto;
di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
pagina 4 di 9 La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).
Con riferimento all'analoga ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553
c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);
Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. “sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da
pagina 5 di 9 sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile” (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).
Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.950,00, mentre i redditi ulteriori (altri redditi e indennità integrative del reddito) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo, risultante dal conseguimento delle quote mensili dello stipendio e della quota del
TFR, devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie, si considera opportuno confermare quale Liquidatore il dott.
, già dotata della necessaria esperienza e professionalità. Persona_1 Controparte_7
pagina 6 di 9 Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
n o m i n a
Giudice Delegata la dott.ssa Antonella Rimondini;
n o m i n a
Liquidatore il dott. , già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente pagina 7 di 9 diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
pagina 8 di 9 a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma Controparte_1 mensile di euro 1.950,00 ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC/Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 8 aprile 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
Antonella Rimondini Michele Guernelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 133 -1/2025 rg. PU da:
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Guerra
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, ha presentato domanda di Controparte_1 ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
pagina 1 di 9 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 9 Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Persona_1
, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione
[...] depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto della quota mensile dello stipendio
(allo stato quantificato in euro 1.100,00 mensili) e della quota del TFR - che vi sia attivo distribuibile ai creditori, considerate le spese di procedura (quantificate in euro 7.508,00 - cfr. pagina 19 della relazione). La domanda, pertanto, può essere accolta.
Come già osservato, il debitore non risulta proprietario – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile, in quanto gli immobili di cui era titolare sono stati oggetto di espropriazione immobiliare.
Lo stesso non è proprietario di alcun bene mobile registrato, atteso che l'autovettura
Renault targata GG359XX in comproprietà con la propria madre, auto, Controparte_2
è stata venduta alla concessionaria il 23.01.2025, anziché pagare l'ultima rata di finanziamento.
Il Gestore della crisi ha dato atto che “L'importo della rata finale e del valore di vendita dell'auto, coincidono sostanzialmente” e quindi “si può ragionevolmente affermare che alcun danno ai creditori è stato cagionato da questa operazione” (cfr. pagina 18 della relazione dell'OCC). L'eventuale revocabilità di tale operazione, in ogni caso, sarà verificata dal Liquidatore.
pagina 3 di 9 Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.
L'istante è titolare delle quote nelle società ELENET S.R.L. per il 100% e per il 50% della
LUM. che risultano in corso di cancellazione d'ufficio e “sono prive di alcun valore CP_3 economico reale” (cfr. pagina 16 della relazione dell'OCC). Il Liquidatore verificherà in ogni caso l'eventuale valore di liquidazione delle quote riferibile all'istante.
Il reddito dell'istante deriva dal contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società con la qualifica di quadro, nell'ambito del quale percepisce la Controparte_4 retribuzione di euro 2.860,00 circa per 13 mensilità, sottoposta a due pignoramenti presso terzi, di cui uno promosso dinanzi al Tribunale di Bologna dalla società (n. Controparte_5
2904/2021 R.G.E.) con una trattenuta mensile di euro 500,00 e l'altro promosso dalla società
“ (n. 254/2024 R.G.E.) avente efficacia differita all'esaurimento dei gravami Controparte_6 già insistenti sullo stipendio (cfr. pagina 12 della relazione dell'OCC).
Il datore di lavoro del debitore in data 28.02.2025 ha dichiarato che può essere avanzata la richiesta di un anticipo di TFR, che ammonta ad euro 20.133,26 (cfr. allegato 26 al ricorso). Il
Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi.
Il ricorrente percepisce altresì mensilmente assegno unico per i figli pari ad euro 50,00 e, in base alla sentenza per cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 21/2017 del Tribunale di Ferrara, è tenuto a versare la somma di euro 650,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Avendo il ricorrente richiesto di sospendere le procedure esecutive mobiliari citate in precedenza, occorre significare che al momento della presentazione del ricorso le predette esecuzioni erano già concluse sotto il profilo processuale, essendo già state emesse le ordinanze di assegnazione al creditore pignoratizio da parte del Giudice dell'Esecuzione.
Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio,
l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto;
di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
pagina 4 di 9 La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).
Con riferimento all'analoga ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553
c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);
Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. “sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da
pagina 5 di 9 sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile” (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).
Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.950,00, mentre i redditi ulteriori (altri redditi e indennità integrative del reddito) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo, risultante dal conseguimento delle quote mensili dello stipendio e della quota del
TFR, devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie, si considera opportuno confermare quale Liquidatore il dott.
, già dotata della necessaria esperienza e professionalità. Persona_1 Controparte_7
pagina 6 di 9 Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
n o m i n a
Giudice Delegata la dott.ssa Antonella Rimondini;
n o m i n a
Liquidatore il dott. , già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente pagina 7 di 9 diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
pagina 8 di 9 a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma Controparte_1 mensile di euro 1.950,00 ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC/Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 8 aprile 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
Antonella Rimondini Michele Guernelli
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