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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2024
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.697/24
Tra:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Aliprandi del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Viale Marconi n.139, come da procura in calce al reclamo Reclamante
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli Avv. Luciano Castelli, Linda Rizzi e Chiara Leonardi del foro di Milano ed elettivamente
Cont domiciliata presso Studio legale sito in Milano, Via della Moscova n.18, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta Reclamata
nonche'
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.72/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Tesoreria “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia voglia revocare Parte_1
la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. Si chiede acquisirsi d'ufficio tutto il fascicolo relativo alla domanda di liquidazione giudiziale e quello di conferma delle misure protettive in seno alla composizione negoziale.” Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: CP_1
- rigettare il reclamo proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 72/2024 emessa dal Tribunale di Perugia in data 18 ottobre 2024, pubblicata in data 22 ottobre 2024;
- condannare e, in solido con essa, anche la legale rappresentante pro Parte_1
tempore, sig.ra , alla rifusione delle spese e delle competenze di lite ai sensi Controparte_3 dell'art. 51, comma 15 CCII nonché al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, cod. proc. civ.”
Per la Procura generale: “Chiede rigettarsi il gravame e confermarsi la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale”
All'udienza del 7/4/25, udita la discussione della difesa della società reclamante, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la si opponeva alla sentenza n.72/24 Parte_1
con cui il Tribunale di Perugia aveva aperto a suo carico la procedura di liquidazione giudiziale promossa con ricorso del 10/7/24 dalla creditrice nonostante che essa avesse CP_1
tempestivamente avviato, in data 11/9/24, il percorso di composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art.17 in relazione all'art.13 CCII. Aggiungeva che con ricorso depositato il 20/9/24 essa aveva anche avanzato domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt.40 e 44 CCII, che successivamente, in data 3/10/24, l'esperto nominato dalla Commissione presso la Camera di commercio aveva accettato l'incarico e che il successivo 7/10/24 essa reclamante aveva depositato ricorso per la conferma delle misure protettive previste, nell'ambito della procedura di composizione negoziata, dall'art.19 CCII;
precisava quindi che il 14/10/24 l'esperto, dopo aver esaminato la documentazione della società, l'aveva invitata a verificare la possibilità di reperire finanza esterna assegnando a tal fine termine sino al 31/10/24 per reperire eventuali soggetti (soci o terzi) in grado di immettere liquidità nella procedura. Tuttavia – lamentava la – all'udienza del 16/10/24 Parte_1
il Tribunale aveva tenuto la prima udienza della procedura di liquidazione e si era riservato, per poi emettere sentenza in data 17/9/24 con la quale aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale. La reclamante si opponeva a tale sentenza sulla base, in sostanza, di due argomentazioni. Con la prima evidenziava che il Tribunale fallimentare aveva aperto la procedura di liquidazione giudiziale in data 17/9/24, ossia senza attendere la data del 31/10/24 quale termine concessole dall'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi al fine di verificare l'eventuale reperimento di finanza utile a consentire tale composizione, cosa che, a dire della Pt_1
il Tribunale non poteva fare. In secondo luogo quest'ultima si doleva del fatto che il Tribunale
[...]
aveva anche, nella nota n.1 alla sentenza, precisato che il ricorso per la composizione negoziale della crisi era stato rigettato ai sensi dell'art.25 quinquies CCII a causa della successiva presentazione da parte sua del ricorso per concordato preventivo in bianco e ciò in quanto tale ricorso “vale sia come limite all'avvio della composizione negoziata sia che come ostacolo alla prosecuzione della procedura negoziale”: secondo la infatti, tale affermazione non era condivisibile in Parte_1 quanto la norma di riferimento, ossia l'art.25 quinquies CCII, prevede in realtà che l'istanza di composizione negoziata non possa essere avviata “in pendenza di un procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli artt.44, comma 1, lettera a), e e 74 o con ricorso ai sensi dell'art.54, comma 3” ma non prevede invece il contrario, ossia che la presentazione di una domanda di concordato preventivo debba automaticamente precludere la prosecuzione di una procedura negoziale già avviata e in corso.
Per tali motivi concludeva come sopra.
Si costituiva la creditrice istante osservando anzitutto che la aveva tenuto, CP_1 Parte_1 sia prima che dopo l'avvio da parte sua della procedura di liquidazione giudiziale, una serie di condotte censurabili, dapprima incorporando la società oberata Controparte_4 di debiti che erano così passati in carico all'odierna reclamante, e poi depositando dapprima un ricorso per la composizione negoziata della crisi e poi, in pendenza sia di tale procedura che di quella di apertura della liquidazione giudiziale, presentando pure un ricorso per concordato preventivo in bianco, così ponendo in essere un vero e proprio abuso degli strumenti procedurali previsti dal CCII al solo, evidente, fine di ritardare l'apertura della liquidazione per cui è causa. Quanto poi ai motivi di reclamo la rilevava, da una parte, che il Tribunale fallimentare non era tenuto ad CP_1 attendere il termine del 31/10/24 concesso dall'esperto nominato in sede di composizione negoziata al fine di reperire eventuali ulteriori risorse finanziarie laddove avesse ritenuto – come aveva in effetti ritenuto – che la situazione patrimoniale ed economica della debitrice, come risultante proprio dalla relazione dell'esperto, già depositata, non fosse in alcun modo recuperabile con lo strumento della composizione negoziata;
dall'altra parte la creditrice istante osservava che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, la disposizione di cui all'art.25 quinquies CCII vietava non solo l'avvio della composizione negoziale in pendenza della procedura di concordato, attivata nella specie, ma anche la prosecuzione della composizione negoziale laddove in un momento successivo venga presentato un ricorso per concordato preventivo. Parte reclamata evidenziava peraltro che la
[...]
non aveva nemmeno contestato tutti gli elementi di fatto considerati nella sentenza di I Parte_1
grado al fine di ritenere non reversibile il suo dissesto e concludeva quindi come sopra.
Sostanzialmente negli stessi termini indicati dalla creditrice reclamata si esprimeva anche la Procura generale che concludeva anch'essa per il rigetto del reclamo.
La Corte rileva che lo stesso risulta in effetti infondato. L'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi aveva redatto la propria relazione (cfr. doc.3 allegato alla costituzione della
) nella quale, naturalmente dopo aver esaminato la documentazione della società CP_1
debitrice, aveva evidenziato come la stessa avesse una rilevantissima esposizione debitoria – circa euro 3.326.116,00 quali debiti chirografari più euro 1.978.331,00 quali debiti privilegiati, per un totale di euro 5.628.845,00 (cfr. pag.12 della relazione), somma derivante in buona parte, peraltro, dall'avvenuta incorporazione da parte della debitrice della oberata di debiti per euro CP_4
3.096.116,00 “senza alcun apparente corrispettivo o vantaggio compensativo in grado di poterne giustificare l'esecuzione, anche tenuto conto del diverso oggetto sociale e settore di appartenenza.”
(cfr. pag.15). Il medesimo esperto, illustrando nel dettaglio la situazione della Tesoreria Parte_1 aveva poi concluso che “Per quanto ampiamente sin qui motivato, l'Esperto ritiene il piano di risanamento presentato dalla società Proponente (da considerarsi più alla stregua di un progetto di piano), in considerazione: a) delle limitate risorse finanziarie e dei quasi irrilevanti assets aziendali in grado di generare provvista finanziaria (circa 500-600 mila euro nella migliore delle ipotesi); b) del poderoso indebitamento nei confronti di fornitori, erario e enti previdenziali di oltre 5,6 milioni di euro (indebitamento probabilmente da ritenere approssimato per difetto); c) dell'incapacità oggettiva (stante il patologico squilibrio finanziario ed il fermo delle attività) di attrarre risorse finanziarie esogene;
d) dell'esiguità del ramo di azienda costituito prevalentemente da un software autoprodotto;
e) dell'oggettiva impossibilità, stante le risorse disponibili e l'indebitamento sin qui evidenziato dal Proponente, di una possibile ipotesi di ragionevole ristrutturazione dell'indebitamento non coerente e non idoneo, così come strutturato, al perseguimento del risanamento aziendale.”. E' pur vero che il medesimo esperto aveva riferito alla debitrice di verificare la possibilità di reperire risorse finanziarie da parte di soci o terzi indicando a tal fine il termine del 31/10/24 ma è anche vero che il Tribunale non poteva ritenersi vincolato a tale indicazione sicché correttamente, prima della scadenza del predetto termine, aveva aperto la liquidazione giudiziale in data 17/10/24; è infatti evidente che il Tribunale può sempre discostarsi dalle conclusioni dell'esperto nominato per la composizione negoziata (così come avviene in genere, ad esempio, anche rispetto alle indicazioni dei CTU), eventualmente ritenendo non risanabile un'azienda che l'esperto abbia ritenuto di poter recuperare: ma allora, a maggior ragione, ben poteva il Tribunale discostarsi dalle indicazioni dell'esperto solo nella parte in cui questi aveva consentito alla società debitrice di verificare, entro il predetto termine, la possibilità di eventuali apporti di liquidità, laddove aveva ritenuto, esaminando autonomamente la relazione dallo stesso presentata, che le condizioni della reclamante erano così compromesse da non potersi prevedere alcuna possibilità di risoluzione attraverso la procedura di composizione negoziata, con conseguente inutilità di attendere lo spirare del termine del 31/10/24.
Peraltro è appena il caso di sottolineare che, quanto alla gravità della situazione in cui versava la
Tesoreria ai fini delle valutazioni da compiere in punto di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nonché quanto all'eventuale avvenuto reperimento di finanza esterna e/o all'idoneità degli importi reperiti al fine di comporre la crisi, nulla la reclamante ha dedotto nemmeno in questa sede, ciò che conduce ulteriormente a ritenere fondata la decisione del Tribunale.
Dovrà del resto essere rigettato anche l'ulteriore motivo di reclamo volto a censurare la pronuncia di
I grado laddove aveva affermato che la composizione negoziata in questione non avrebbe potuto accogliersi anche perché la Tesoreria aveva poi proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco: al riguardo è vero che l'art.25 quinquies CCII prevede che la procedura di composizione negoziata non possa essere avviata qualora sia già pendente un procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli artt.44, comma 1, lettera a), e e 74 o con ricorso ai sensi dell'art.54, comma 3, quale il concordato preventivo, ma tale disposizione pone un principio di carattere generale volto ad evitare l'abuso, da parte del debitore nel tentativo di ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale avviata dai creditori, dei molteplici strumenti di gestione della crisi e dell'insolvenza predisposti dalla legge e, se così è, non può ammettersi nemmeno la prosecuzione di una precedente procedura di composizione negoziata a fronte della presentazione di un ricorso per concordato preventivo.
Il reclamo andrà dunque integralmente rigettato.
Le spese sono regolate in base al principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della sua bassa complessità e della presenza della trattazione in assenza però, in questa sede, di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede: rigetta il reclamo;
condanna la Tesoreria alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
, che si liquidano in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e CP_1
borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
da atto della sussistenza, a carico della Tesoreria dei presupposti di cui all'art.13, Parte_1
comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 30/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.697/24
Tra:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Aliprandi del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Viale Marconi n.139, come da procura in calce al reclamo Reclamante
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli Avv. Luciano Castelli, Linda Rizzi e Chiara Leonardi del foro di Milano ed elettivamente
Cont domiciliata presso Studio legale sito in Milano, Via della Moscova n.18, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta Reclamata
nonche'
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.72/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Tesoreria “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia voglia revocare Parte_1
la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. Si chiede acquisirsi d'ufficio tutto il fascicolo relativo alla domanda di liquidazione giudiziale e quello di conferma delle misure protettive in seno alla composizione negoziale.” Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: CP_1
- rigettare il reclamo proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 72/2024 emessa dal Tribunale di Perugia in data 18 ottobre 2024, pubblicata in data 22 ottobre 2024;
- condannare e, in solido con essa, anche la legale rappresentante pro Parte_1
tempore, sig.ra , alla rifusione delle spese e delle competenze di lite ai sensi Controparte_3 dell'art. 51, comma 15 CCII nonché al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, cod. proc. civ.”
Per la Procura generale: “Chiede rigettarsi il gravame e confermarsi la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale”
All'udienza del 7/4/25, udita la discussione della difesa della società reclamante, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la si opponeva alla sentenza n.72/24 Parte_1
con cui il Tribunale di Perugia aveva aperto a suo carico la procedura di liquidazione giudiziale promossa con ricorso del 10/7/24 dalla creditrice nonostante che essa avesse CP_1
tempestivamente avviato, in data 11/9/24, il percorso di composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art.17 in relazione all'art.13 CCII. Aggiungeva che con ricorso depositato il 20/9/24 essa aveva anche avanzato domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt.40 e 44 CCII, che successivamente, in data 3/10/24, l'esperto nominato dalla Commissione presso la Camera di commercio aveva accettato l'incarico e che il successivo 7/10/24 essa reclamante aveva depositato ricorso per la conferma delle misure protettive previste, nell'ambito della procedura di composizione negoziata, dall'art.19 CCII;
precisava quindi che il 14/10/24 l'esperto, dopo aver esaminato la documentazione della società, l'aveva invitata a verificare la possibilità di reperire finanza esterna assegnando a tal fine termine sino al 31/10/24 per reperire eventuali soggetti (soci o terzi) in grado di immettere liquidità nella procedura. Tuttavia – lamentava la – all'udienza del 16/10/24 Parte_1
il Tribunale aveva tenuto la prima udienza della procedura di liquidazione e si era riservato, per poi emettere sentenza in data 17/9/24 con la quale aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale. La reclamante si opponeva a tale sentenza sulla base, in sostanza, di due argomentazioni. Con la prima evidenziava che il Tribunale fallimentare aveva aperto la procedura di liquidazione giudiziale in data 17/9/24, ossia senza attendere la data del 31/10/24 quale termine concessole dall'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi al fine di verificare l'eventuale reperimento di finanza utile a consentire tale composizione, cosa che, a dire della Pt_1
il Tribunale non poteva fare. In secondo luogo quest'ultima si doleva del fatto che il Tribunale
[...]
aveva anche, nella nota n.1 alla sentenza, precisato che il ricorso per la composizione negoziale della crisi era stato rigettato ai sensi dell'art.25 quinquies CCII a causa della successiva presentazione da parte sua del ricorso per concordato preventivo in bianco e ciò in quanto tale ricorso “vale sia come limite all'avvio della composizione negoziata sia che come ostacolo alla prosecuzione della procedura negoziale”: secondo la infatti, tale affermazione non era condivisibile in Parte_1 quanto la norma di riferimento, ossia l'art.25 quinquies CCII, prevede in realtà che l'istanza di composizione negoziata non possa essere avviata “in pendenza di un procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli artt.44, comma 1, lettera a), e e 74 o con ricorso ai sensi dell'art.54, comma 3” ma non prevede invece il contrario, ossia che la presentazione di una domanda di concordato preventivo debba automaticamente precludere la prosecuzione di una procedura negoziale già avviata e in corso.
Per tali motivi concludeva come sopra.
Si costituiva la creditrice istante osservando anzitutto che la aveva tenuto, CP_1 Parte_1 sia prima che dopo l'avvio da parte sua della procedura di liquidazione giudiziale, una serie di condotte censurabili, dapprima incorporando la società oberata Controparte_4 di debiti che erano così passati in carico all'odierna reclamante, e poi depositando dapprima un ricorso per la composizione negoziata della crisi e poi, in pendenza sia di tale procedura che di quella di apertura della liquidazione giudiziale, presentando pure un ricorso per concordato preventivo in bianco, così ponendo in essere un vero e proprio abuso degli strumenti procedurali previsti dal CCII al solo, evidente, fine di ritardare l'apertura della liquidazione per cui è causa. Quanto poi ai motivi di reclamo la rilevava, da una parte, che il Tribunale fallimentare non era tenuto ad CP_1 attendere il termine del 31/10/24 concesso dall'esperto nominato in sede di composizione negoziata al fine di reperire eventuali ulteriori risorse finanziarie laddove avesse ritenuto – come aveva in effetti ritenuto – che la situazione patrimoniale ed economica della debitrice, come risultante proprio dalla relazione dell'esperto, già depositata, non fosse in alcun modo recuperabile con lo strumento della composizione negoziata;
dall'altra parte la creditrice istante osservava che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, la disposizione di cui all'art.25 quinquies CCII vietava non solo l'avvio della composizione negoziale in pendenza della procedura di concordato, attivata nella specie, ma anche la prosecuzione della composizione negoziale laddove in un momento successivo venga presentato un ricorso per concordato preventivo. Parte reclamata evidenziava peraltro che la
[...]
non aveva nemmeno contestato tutti gli elementi di fatto considerati nella sentenza di I Parte_1
grado al fine di ritenere non reversibile il suo dissesto e concludeva quindi come sopra.
Sostanzialmente negli stessi termini indicati dalla creditrice reclamata si esprimeva anche la Procura generale che concludeva anch'essa per il rigetto del reclamo.
La Corte rileva che lo stesso risulta in effetti infondato. L'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi aveva redatto la propria relazione (cfr. doc.3 allegato alla costituzione della
) nella quale, naturalmente dopo aver esaminato la documentazione della società CP_1
debitrice, aveva evidenziato come la stessa avesse una rilevantissima esposizione debitoria – circa euro 3.326.116,00 quali debiti chirografari più euro 1.978.331,00 quali debiti privilegiati, per un totale di euro 5.628.845,00 (cfr. pag.12 della relazione), somma derivante in buona parte, peraltro, dall'avvenuta incorporazione da parte della debitrice della oberata di debiti per euro CP_4
3.096.116,00 “senza alcun apparente corrispettivo o vantaggio compensativo in grado di poterne giustificare l'esecuzione, anche tenuto conto del diverso oggetto sociale e settore di appartenenza.”
(cfr. pag.15). Il medesimo esperto, illustrando nel dettaglio la situazione della Tesoreria Parte_1 aveva poi concluso che “Per quanto ampiamente sin qui motivato, l'Esperto ritiene il piano di risanamento presentato dalla società Proponente (da considerarsi più alla stregua di un progetto di piano), in considerazione: a) delle limitate risorse finanziarie e dei quasi irrilevanti assets aziendali in grado di generare provvista finanziaria (circa 500-600 mila euro nella migliore delle ipotesi); b) del poderoso indebitamento nei confronti di fornitori, erario e enti previdenziali di oltre 5,6 milioni di euro (indebitamento probabilmente da ritenere approssimato per difetto); c) dell'incapacità oggettiva (stante il patologico squilibrio finanziario ed il fermo delle attività) di attrarre risorse finanziarie esogene;
d) dell'esiguità del ramo di azienda costituito prevalentemente da un software autoprodotto;
e) dell'oggettiva impossibilità, stante le risorse disponibili e l'indebitamento sin qui evidenziato dal Proponente, di una possibile ipotesi di ragionevole ristrutturazione dell'indebitamento non coerente e non idoneo, così come strutturato, al perseguimento del risanamento aziendale.”. E' pur vero che il medesimo esperto aveva riferito alla debitrice di verificare la possibilità di reperire risorse finanziarie da parte di soci o terzi indicando a tal fine il termine del 31/10/24 ma è anche vero che il Tribunale non poteva ritenersi vincolato a tale indicazione sicché correttamente, prima della scadenza del predetto termine, aveva aperto la liquidazione giudiziale in data 17/10/24; è infatti evidente che il Tribunale può sempre discostarsi dalle conclusioni dell'esperto nominato per la composizione negoziata (così come avviene in genere, ad esempio, anche rispetto alle indicazioni dei CTU), eventualmente ritenendo non risanabile un'azienda che l'esperto abbia ritenuto di poter recuperare: ma allora, a maggior ragione, ben poteva il Tribunale discostarsi dalle indicazioni dell'esperto solo nella parte in cui questi aveva consentito alla società debitrice di verificare, entro il predetto termine, la possibilità di eventuali apporti di liquidità, laddove aveva ritenuto, esaminando autonomamente la relazione dallo stesso presentata, che le condizioni della reclamante erano così compromesse da non potersi prevedere alcuna possibilità di risoluzione attraverso la procedura di composizione negoziata, con conseguente inutilità di attendere lo spirare del termine del 31/10/24.
Peraltro è appena il caso di sottolineare che, quanto alla gravità della situazione in cui versava la
Tesoreria ai fini delle valutazioni da compiere in punto di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nonché quanto all'eventuale avvenuto reperimento di finanza esterna e/o all'idoneità degli importi reperiti al fine di comporre la crisi, nulla la reclamante ha dedotto nemmeno in questa sede, ciò che conduce ulteriormente a ritenere fondata la decisione del Tribunale.
Dovrà del resto essere rigettato anche l'ulteriore motivo di reclamo volto a censurare la pronuncia di
I grado laddove aveva affermato che la composizione negoziata in questione non avrebbe potuto accogliersi anche perché la Tesoreria aveva poi proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco: al riguardo è vero che l'art.25 quinquies CCII prevede che la procedura di composizione negoziata non possa essere avviata qualora sia già pendente un procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli artt.44, comma 1, lettera a), e e 74 o con ricorso ai sensi dell'art.54, comma 3, quale il concordato preventivo, ma tale disposizione pone un principio di carattere generale volto ad evitare l'abuso, da parte del debitore nel tentativo di ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale avviata dai creditori, dei molteplici strumenti di gestione della crisi e dell'insolvenza predisposti dalla legge e, se così è, non può ammettersi nemmeno la prosecuzione di una precedente procedura di composizione negoziata a fronte della presentazione di un ricorso per concordato preventivo.
Il reclamo andrà dunque integralmente rigettato.
Le spese sono regolate in base al principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della sua bassa complessità e della presenza della trattazione in assenza però, in questa sede, di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede: rigetta il reclamo;
condanna la Tesoreria alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
, che si liquidano in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e CP_1
borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
da atto della sussistenza, a carico della Tesoreria dei presupposti di cui all'art.13, Parte_1
comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 30/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)