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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 94 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) Parte_1 C.F._1
e ) elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Parte_2 C.F._2
Cimarosa nr. 66, presso lo studio dell'avv. ALARIO MARIO , dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 19/2/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio col rito civile il 3/12/2004 nel Comune di Moio della Civitella, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio nell'anno 2008, numero 3, parte II, Serie C e che dalla loro unione, in data 14.03.2006 nasceva il figlio ed in data 18.09.2008 il figlio - Per_1 Per_2 domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 1/4/2025 i coniugi comparivano personalmente e confermavano la propria volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso;
il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio ( A. i coniugi vivono separati nel mutuo rispetto, la casa coniugale sita nel Comune di Moio della Civitella alla Via Ing. G. D'Agosto nr. 41, condotta in locazione
, resta assegnata alla Sig.ra ed ai figli;
il Sig. Parte_1 Parte_2 ha fissato la propria dimora in Moio della Civitella alla O. Valletta nr. 25, presso l'abitazione della
[...] madre;
B. i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare, in futuro, qualsiasi ed eventuale cambiamento di residenza o domicilio almeno un mese prima dalla variazione;
C. i genitori insieme eserciteranno la potestà genitoriale ed insieme assumeranno le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla cura del propri figli, mentre si dovranno consultare soltanto per tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
D. il Sig. potrà vedere e tenere con sè i figli tutti i Giovedì dalle ore 14.00 Parte_2 alle ore 19.00 mentre durante i fine settimana, in maniera alternata il Sig. potrà tenere i figli nelle Parte_2 giornate del sabato e della domenica dalle ore 13.00 alle ore 18.00; E . Ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno
i figli resteranno con il padre e lo stesso avverrà nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, considerato che il compleanno dei coniugi capita nello stesso giorno, i figli saranno a pranzo staranno con uno e a cena con l'altro, il padre terrà con sè i figlie per il giorno della festa del papà, nonché quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, tale periodo sarà concordato tra i coniugi nel mese di maggio;
F. la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, il Sig.
[...] Parte_2 [...] si obbliga a versare per ogni figlio la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 05 di ogni mese a Parte_2 titolo di assegno di mantenimento. L' importo dell'assegno di mantenimento innanzi indicato sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria pubblicati dall' AT;
G. Le spese straordinarie riguardanti e (semplificativamente: spese mediche, educative, ricreative scolastiche etc.) saranno a Per_1 Per_2 carico di entrambi i genitori in ragione della metà. La madre anticiperà le spese che, previa presentazione dei giustificativi di pagamento, che le saranno rimborsate per metà, entro 7 giorni;
H. i coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano di avere beni immobili nel Venezuela, pertanto, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati successivamente)”. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 03/04/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 94 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) Parte_1 C.F._1
e ) elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Parte_2 C.F._2
Cimarosa nr. 66, presso lo studio dell'avv. ALARIO MARIO , dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 19/2/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio col rito civile il 3/12/2004 nel Comune di Moio della Civitella, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio nell'anno 2008, numero 3, parte II, Serie C e che dalla loro unione, in data 14.03.2006 nasceva il figlio ed in data 18.09.2008 il figlio - Per_1 Per_2 domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 1/4/2025 i coniugi comparivano personalmente e confermavano la propria volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso;
il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio ( A. i coniugi vivono separati nel mutuo rispetto, la casa coniugale sita nel Comune di Moio della Civitella alla Via Ing. G. D'Agosto nr. 41, condotta in locazione
, resta assegnata alla Sig.ra ed ai figli;
il Sig. Parte_1 Parte_2 ha fissato la propria dimora in Moio della Civitella alla O. Valletta nr. 25, presso l'abitazione della
[...] madre;
B. i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare, in futuro, qualsiasi ed eventuale cambiamento di residenza o domicilio almeno un mese prima dalla variazione;
C. i genitori insieme eserciteranno la potestà genitoriale ed insieme assumeranno le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla cura del propri figli, mentre si dovranno consultare soltanto per tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
D. il Sig. potrà vedere e tenere con sè i figli tutti i Giovedì dalle ore 14.00 Parte_2 alle ore 19.00 mentre durante i fine settimana, in maniera alternata il Sig. potrà tenere i figli nelle Parte_2 giornate del sabato e della domenica dalle ore 13.00 alle ore 18.00; E . Ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno
i figli resteranno con il padre e lo stesso avverrà nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, considerato che il compleanno dei coniugi capita nello stesso giorno, i figli saranno a pranzo staranno con uno e a cena con l'altro, il padre terrà con sè i figlie per il giorno della festa del papà, nonché quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, tale periodo sarà concordato tra i coniugi nel mese di maggio;
F. la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, il Sig.
[...] Parte_2 [...] si obbliga a versare per ogni figlio la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 05 di ogni mese a Parte_2 titolo di assegno di mantenimento. L' importo dell'assegno di mantenimento innanzi indicato sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria pubblicati dall' AT;
G. Le spese straordinarie riguardanti e (semplificativamente: spese mediche, educative, ricreative scolastiche etc.) saranno a Per_1 Per_2 carico di entrambi i genitori in ragione della metà. La madre anticiperà le spese che, previa presentazione dei giustificativi di pagamento, che le saranno rimborsate per metà, entro 7 giorni;
H. i coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano di avere beni immobili nel Venezuela, pertanto, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati successivamente)”. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 03/04/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni