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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 343/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 343/2025 R.G. promossa
1 da con sede legale in Porto Recanati (MC), Via Pastrengo 55, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con l'Avv. GIOACCHINO CARDASCO del Foro di Salerno, presso il cui studio in Salerno, Via Gelso 93 è elettivamente domiciliato appellante contro con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, in persona del Controparte_1
procuratore speciale p.t., con gli Avv.ti SIMONA DAMINELLI, FLORA LETTENMAYER,
LUCIANA CIPOLLA, CHRISTIAN ROMEO, MARCO PESENTI e ALBERTO TOFFOLETTO del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Zavanone in Casale
Monferrato (AL), Via Vigliani 25 appellata
Oggetto: estinzione anticipata finanziamento.
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, riformare la sentenza n. 4/2025 - RG 140/2024 emessa dal Giudice di Pace di Varallo, e, in accoglimento del motivo di gravame proposto, dichiarare l'erronea applicazione da parte del
Giudice di primo grado delle norme in materia nella parte in cui dispone che la domanda di parte ricorrente non può essere accolta, e quella con la quale inserisce nella condanna al pagamento delle spese di lite le somme corrisposte in sede di iscrizione a ruolo in I grado per CU e marca, con conseguente condanna di alla restituzione CP_1
delle somma di € 2.646.53 oltre interessi come per legge, in caso di accoglimento dell'appello si fa esplicita richiesta di restituzione delle somme eventualmente corrisposte a controparte in esecuzione della sentenza di I° grado, nonché con vittoria di competenze legali per entrambi i gradi di giudizio con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14,
C.P.A. ed IVA, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.”
(come da comparsa di costituzione e risposta in appello): CP_1
2
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 4/2025 pubblicata il 17 febbraio 2025 resa nel giudizio R.G. 140/2024 dal Giudice di Pace di Varallo in persona del Dott. Ruggero
Orgero;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 316 CPC depositato innanzi al giudice di pace di Varallo il 5.8.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo, in forza dell'art. 125 sexies TUB come via via CP_2 modificato e interpretato dalla giurisprudenza interna e unionale, la sua condanna al rimborso della quota parte del credito non ancora restituito al momento dell'estinzione anticipata (1.1.2013) del contratto di finanziamento stipulato il 27.10.2008, pari ad € 2.646,53.
Il giudice di pace con sentenza n. 4/2025 (RG 140/2024), pubblicata il 17.2.2025 e notificata il
6.3.2025, ha rigettato la domanda sulla base dell'unico motivo per cui l'estinzione anticipata avvenne prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB come modificato da ultimo dal d.l. 73/2021 convertito in l. 106/2021.
Il 10.3.2025 ha notificato a atto di citazione in appello avverso la sentenza, Parte_1 CP_1
di cui ha chiesto l'integrale riforma, affidandolo all'unico motivo con cui è denunciata “violazione e falsa applicazione delle norme in materia”, in particolare dell'art. 125 sexies TUB soprattutto alla luce della sentenza Lexitor della CGUE.
Si è costituita il 30.5.2025 , in rito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_1
CPC, nel merito contestandone la fondatezza ed eccependo la propria carenza di legittimazione 3 passiva circa il rimborso delle commissioni di intermediazione.
Alla prima udienza del 19.6.2025, ritenuto opportuno per la ridotta complessità della causa, di natura documentale, procedere ex art. 3504 CPC – 350 bis1 CPC, è stato ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC.
La causa viene ora in decisione.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CPC, sollevata da è CP_1
infondata.
sostiene che gli argomenti di siano stati giustamente valutati dal giudice di CP_1 Parte_1
pace “sia in fatto sia sulla scorta di consolidata giurisprudenza” e che “Le tesi formulate ex adverso sono state, infatti, pacificamente superate dalla normativa puntualmente ripresa e argomentata dal Giudice di primo grado con adeguata correlazione ai fatti di causa” (pag. 5 comparsa), ma trascura che il primo giudice non ha dato conto della giurisprudenza a cui si sarebbe allineato nel decidere il rigetto della domanda della ricorrente, né ha “puntualmente ripreso e argomentato” il quadro normativo di riferimento. Nel merito, l'appello è fondato.
Con ord. n. 25977/2023 la Corte di cassazione ha preso posizione proprio sui contratti di finanziamento stipulati prima delle modifiche apportate all'art. 125 sexies TUB dal d. lgs. 141/2010 ed estinti anticipatamente – così come avvenuto nel caso di specie (contratto stipulato il 27.10.2008)
– e ha sancito che in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
La suprema corte ha in sintesi ritenuto che:
- il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. 4 Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”;
- i successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate vi è l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: “[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; - il diritto alla riduzione è rapportato al “costo totale del credito”, definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore
è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”;
- a fronte di questa disciplina a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono,
a favore di chi ha concesso il credito, il “diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso”;
- dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è 5 estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che nel caso di specie il giudice di pace non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva
2008/48, già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”, di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di
«riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”; - sempre secondo la sentenza l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del CP_3
costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito;
- anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
Se è vero che le direttive hanno efficacia diretta soltanto verticale e che non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero che in ogni caso il giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepime nforme al diritto europeo. 6 CP_1
Per questo è infondato quanto ha sostenuto a pag. 6 della comparsa, secondo cui, poiché il CICR non ha mai indicato le modalità di riduzione del costo, la norma non impedisce che le parti potessero determinare contrattualmente i termini dell'estinzione anticipata (pagg. 6 –
7 comparsa di costituzione in appello). Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento – com'è l'art. 1 delle condizioni generali di contratto – è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 206/2005, in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore;
- la sentenza della Corte costituzionale, 22/12/2022, n. 263, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 octies2 del d.l. 73/2021, conv., con modif. in l. 106/2021, ha ritenuto illegittima la norma nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli artt. 11 e 1171 della Costituzione. La Corte costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di “equa riduzione”» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza
Lexitor, punto 28) e ha richiamato il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza Lexitor, punto 32)
- l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo la Corte costituzionale “l'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo 7 del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
La difesa di non si è confrontata con i principi espressi con la richiamata pronuncia CP_1
della Corte di cassazione, anzi, ha citato giurisprudenza di merito ad essa precedente (pag. 7 comparsa di costituzione in appello).
L'appellata, inoltre, ha citato la sentenza della CGUE del 9.2.2023 secondo cui “L'articolo 25, paragrafo
1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, decisione che, tuttavia, come dà atto la stessa appellata, si riferisce al credito immobiliare. sul CP_1
punto ha sostenuto che il principio appena trascritto si dovrebbe applicare anche al credito mobiliare a fronte di una uguale tutela prevista per il consumatore da entrambe le normative, pena un'inammissibile discriminazione (pag. 10 comparsa di costituzione in appello): ma la genericità dell'affermazione non consente di superare l'indirizzo nomofilattico sopra sintetizzato.
Altrettanto infondata è l'eccepita carenza di legittimazione passiva in capo ad , che “al CP_1
momento dell'erogazione del finanziamento destinava l'importo relativo alle commissioni di intermediazione all'agente,
a cui il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi” (pag. 14 comparsa di costituzione in appello), ma non ha incassato le relative somme. L'infondatezza risiede nel fatto che manca la prova che l'importo per le commissioni di intermediazione sia stato integralmente destinato a ED IO AL (mediatore) e comunque il contratto è stato stipulato dal cliente con la banca, non con il mediatore, che non vi ha preso parte.
Per tutti questi motivi l'appello è infondato e la sentenza di primo grado va integralmente riformata.
è condannata a restituire all'appellante € 2.646,53, somma il cui ammontare non è stato CP_1
8 contestato nemmeno in primo grado.
Spese di lite.
, soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM
147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi innanzi al giudice di pace (primo grado) – giudizi d'appello (secondo grado);
- valore: € 2.646,53 → scaglione € 1.101,00 – 5.200,00;
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie;
minime per la sola fase decisionale del giudizio d'appello, avvenuta alla prima udienza con discussione ex art. 281 sexies CPC con integrale richiamo agli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 343/2025 R.G. promossa da contro Parte_1
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1 - ACCOGLIE l'appello, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 4/2025 (RG 140/2024) emessa dal giudice di pace di Varallo, CONDANNA a restituire a € CP_1 Parte_1
2.646,53, oltre interessi secondo legge;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del primo grado, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 900,00 per compensi, € 125,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del grado d'appello, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 1.500,00 per compensi, € 43,00 per anticipazioni (unico importo di cui è documentato il pagamento), oltre spese generali e accessori secondo legge;
- DISTRAZIONE delle spese ex art. 93 CPC in favore dell'Avv. Gioacchino Cardasco, dichiaratosi antistatario.
Vercelli, 21 luglio 2025.
IL GIUDICE 9 Dott. Edoardo Gaspari