Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00897/2025REG.PROV.COLL.
N. 04807/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4807 del 2023, proposto da Centro Genitori Bambini Elki Lana Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Turini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker, Cristina Bernardi e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano 22 novembre 2022, n. 294.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Dalila Satullo e udito per le parti l’avv. Andrea Manzi, in sostituzione dell’avv. Raffaella Turini, per l’appellante e l’avv. Luca Graziani per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. 4449 del 21 marzo 2022 la Provincia autonoma di Bolzano ha rigettato l’istanza presentata dall’associazione di promozione sociale Centro genitori bambini Elki Lana, diretta ad ottenere, ai sensi della legge provinciale n. 8/2013 e della delibera della giunta provinciale n. 531/2018, un finanziamento per investimenti di euro 5.952,45, per l’acquisto di una scrivania, di un pc con tastiera per l’ufficio, di giochi in legno per i gruppi ludici e di una casetta in legno per l’area giardino.
L’associazione interessata ha impugnato il predetto provvedimento davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, che, con sentenza n. 294/2022, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
Con ricorso tempestivamente notificato l’associazione ha proposto appello, deducendo l’ “ erroneità della sentenza per intrinseca illogicità e/o difetto assoluto della motivazione; violazione e/o falsa applicazione della legge provinciale n. 8/2013, in particolare degli artt. 1, 7, 10, 11 e 21, nonché della delibera della Giunta provinciale dell’Alto Adige n. 531/2018, in particolare degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 11 e 14; errata, lacunosa, contradditoria e/o omessa motivazione; riproposizione del motivo di ricorso di primo grado ”.
Si è costituta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, contestando l’ammissibilità e la fondatezza dell’atto di appello.
All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’articolato unico motivo di impugnazione è infondato.
2.1. L’art. 2 della delibera della Giunta provinciale n. 531/2018, attuativa della legge provinciale 8/2013, prevede tre tipi di contributi in favore degli enti pubblici e delle organizzazioni private senza scopo di lucro che svolgono la loro attività in Alto Adige per il sostegno precoce alle famiglie: un contributo per attività ordinarie per lo svolgimento del programma di attività annuale; un contributo per progetti per lo svolgimento di iniziative e programmi della durata massima di 12 mesi; un contributo per investimenti per la realizzazione, il miglioramento e l’allestimento delle infrastrutture.
L’art. 3, dopo aver definito al comma 1 l’entità di ciascuno dei predetti contributi, prevede al comma 3 che “La percentuale del contributo si riduce in proporzione alle entrate”.
Quest’ultima disposizione contiene una formulazione ampia e riferibile a tutti i contributi previsti dal medesimo articolo e deve essere interpretata nel senso che gli stessi non possono essere riconosciuti se e nei limiti in cui il soggetto richiedente possa fare fronte alla spesa, in tutto o in parte, con risorse proprie.
Tale interpretazione è confortata dalla funzione dei contributi in esame e dalla natura dei soggetti finanziati. Si tratta infatti di contributi, inseriti nel quadro di sostegno alle famiglie, funzionali a promuovere in tale ambito l’attività di enti pubblici e di associazioni prive di scopo di lucro, cioè di soggetti che sono tenuti ad investire le proprie risorse nel perseguimento dei fini statutari, che non possono ripartire eventuali utili ed il cui finanziamento è quindi ragionevolmente riconosciuto qualora gli stessi non dispongano di risorse proprie per coprire le spese di cui è chiesta l’ammissione.
Anche i modelli di domanda predisposti dall’amministrazione per la presentazione delle domande sono coerenti con il quadro normativo descritto.
Il modello di domanda per ottenere il contributo relativo all’attività ordinaria prevede che gli avanzi di bilancio debbano essere classificati come entrate nel piano di finanziamento, salvo che l’avanzo sia in tutto o in parte utilizzato per coprire importi di disavanzo di bilancio di anni precedenti o per finanziare investimenti previsti per l’anno in corso (v. doc. 5, prodotto dalla Provincia nel giudizio di primo grado).
Conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale e contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, anche nella domanda di contributi per investimenti (chiaramente contenuta al doc. 4 allegato alla memoria di costituzione della Provincia in primo grado) si chiede all’istante di indicare, nella scheda di cui all’allegato c) a pag. 8/10, i tipi di entrate, tra le quali risulta anche l’avanzo di bilancio.
Alla luce del quadro così descritto e disattendendo le censure al riguardo formulate dall’appellante, va condivisa la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che il provvedimento di diniego del contributo, fondato sull’esistenza di un avanzo risultante dall’ultimo bilancio sufficiente a consentire la copertura del costo dell’investimento, sia conforme alla normativa applicabile e comunque non arbitrario.
2.2. Nell’atto di appello l’associazione ha contestato il provvedimento amministrativo di diniego, proponendo una distinzione tra utili ed effettiva disponibilità finanziaria ed allegando che l’avanzo di bilancio non sarebbe stato comunque disponibile, in quanto destinato al pagamento di debiti in sospeso per euro 18.000,00 ed alla copertura dell’aumento della riserva.
In accoglimento dell’eccezione sul punto formulata dalla Provincia autonoma, tali censure vanno dichiarate inammissibili in quanto non specificamente dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e formulate per la prima volta in appello.
In ogni caso, la decisione dell’amministrazione di prendere a riferimento l’avanzo risultante dall’ultimo bilancio disponibile è ragionevole in quanto consente di considerare un dato obiettivo, senza far dipendere il finanziamento da soggettive decisioni dell’associazione sulla destinazione dell’avanzo medesimo.
Peraltro, va rilevato che l’amministrazione non considera come entrata l’avanzo di bilancio di ammontare inferiore a 5.000,00 euro, lasciando libera l’associazione di decidere in ordine alla destinazione di tale somma (v. sul punto pagine 7 e 8 della memoria di costituzione).
2.3. Non può costituire poi motivo di illegittimità del provvedimento neanche la circostanza che l’amministrazione abbia desunto l’avanzo di bilancio dalla documentazione prodotta in un diverso procedimento.
Ed infatti, a fronte dell’omissione da parte dell’associazione, che non ha indicato l’avanzo di bilancio nella tabella contenuta all’allegato c) della domanda, bene ha fatto l’amministrazione, anche in attuazione del principio di collaborazione e non aggravamento del procedimento (artt. 1, commi 2 e 2 bis , art. 18, comma 2, l. n. 241/1990), a desumere il predetto dato dalla documentazione di cui essa aveva già la disponibilità, in quanto prodotta dalla stessa associazione interessata nella domanda di contributo per attività ordinaria.
2.4. Ancora, la circostanza che negli scorsi anni l’amministrazione abbia riconosciuto il contributo per investimenti anche in presenza di un avanzo di bilancio non appare decisiva al fine di ritenere l’illegittimità del provvedimento da ultimo adottato.
Intanto, non può ravvisarsi il dedotto vizio di disparità di trattamento, che ricorre solo in caso di diseguale trattamento di soggetti diversi che si trovano nella medesima situazione, mentre nel caso in esame è uno solo il soggetto giuridico interessato dai provvedimenti contrastanti relativi ad annualità diverse.
Inoltre tale censura, anche ove riqualificata come eccesso di potere per contraddittorietà, sarebbe comunque infondata.
Con riferimento al contributo per investimenti per l’anno 2021 (doc. 8 allegato al ricorso di primo grado, pag. 11), l’associazione ha omesso di riportare tra le entrate l’avanzo di bilancio e pertanto l’amministrazione, a differenza di quanto avvenuto per l’anno 2022, potrebbe non essersi avveduta tempestivamente ed autonomamente dell’esistenza dello stesso.
Con riferimento al contributo per investimenti per l’anno 2020, invece, l’avanzo di bilancio è stato correttamente indicato in domanda dalla stessa associazione ma era di ammontare inferiore a 5.000,00 euro e quindi, come rilevato al precedente punto 2.2., non era considerato entrata.
2.5. Infine, a sostegno del rigetto dell’appello, va considerata la seguente rilevante circostanza di fatto.
Nel caso in esame la società appellante ha presentato sia la domanda di contributo per attività ordinaria sia la domanda di contributo per investimento.
Come riferito dalla Provincia autonoma nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado (pag. 9), ribadito nella memoria di costituzione in appello (pagine 7 e 8) e non oggetto di specifica contestazione da parte dell’associazione, ancorché il contributo per investimenti sia stato negato, l’amministrazione ha comunque preso in considerazione la spesa per investimento di euro 5.952,45, al fine di ridurre l’ammontare delle entrate da considerare per la concessione del contributo per l’attività ordinaria: ciò ha determinato un aumento del contributo per l’attività ordinaria ed un effetto economico vantaggioso, cosicché il riconoscimento di un autonomo contributo per investimento determinerebbe una duplicazione del beneficio.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello va rigettato.
4. In applicazione della regola della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento in favore dell’amministrazione appellata delle spese processuali del presente grado, che si liquidano nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Centro Genitori Bambini Elki Lana Aps al pagamento in favore dell’amministrazione appellata delle spese del giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO