Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2588/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2588/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Piove di Sacco, Via Santini n. 8, rappresentata e difesa, dall'Avv. Monia Buso del Foro di Padova
(pec: presso il cui studio – sito in Legnaro, Via Torino, n. Email_1
17 – è elettivamente domiciliata;
e nato a [...], il [...], (C.F. ), residente CP_1 C.F._2
in Campolongo Maggiore (VE), Via Righe n. 23, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giorgio Pasqual
del Foro di Padova (pec: presso il cui studio – sito in Email_2
Padova, Viale dell'Industria n. 23b – è elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero;
Oggetto: Separazione consensuale.
****
Conclusioni delle parti: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 23.10.2024 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 29.10.2024;
Conclusioni del P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024, e – premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 2.06.2013, in Piove di Sacco, trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 11, parte 2, serie A, anno 2013 e che dall'unione è nato il figlio (nato a [...], il [...]) – hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi Per_1
la separazione personale ex art. 151 c.c. alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 10.07.2024 è stata disposta ex 473-bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza; con le suddette note scritte depositate unitamente alla dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso,
le parti hanno insistito nella domanda di separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove ritiene la propria residenza.
2. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minor con collocazione Per_1
alternata paritetica comprensiva di pernottamento presso gli stessi e residenza anagrafica del suddetto figlio presso la casa coniugale sita in Campolongo Maggiore (VE) Via Righe n. 23. La collocazione alternata avverrà con modalità tali da garantire che la frequentazione tra genitori e figlio sia paritetica. La signor terrà con sé il figlio nei giorni di riposo (devono Parte_1
intendersi tali quelli senza alcun turno di lavoro e quelli nei quali inizia il turno di notte) e, se necessario per arrivare ai 15 mensili, in altri giorni a propria scelta. Le parti concordano che, in ogni caso, il figli trascorrerà con i singoli genitori due weekend al mese dalle ore 9.00 del Per_1
sabato mattina alla ore 21.00 della domenica sera e che tali weekend verranno dalle stesse individuati con congruo anticipo nel rispetto, comunque, della suddetta collocazione paritetica. R.G. 2588/2024 V.G
Per consentire la corretta esecuzione dell'alternanza paritetica la sig.r si impegna Parte_1
a consegnare al sig con congruo anticipo, il calendario mensile dei giorni, con i CP_1
relativi orari, in cui terrà il figli nel rispetto dei suindicati accordi. Per_1
La mattina successiva al pernottamento il coniuge presso il quale ha dormito il figlio lo porterà a scuola e l'altro coniuge andrà a prenderlo all'uscita per iniziare il proprio periodo di frequentazione, fatta salva la facoltà per la madre, nei giorni in cui ha il turno di notte e nelle successive ore del giorno sta con il figlio, quando finisce il turno medesimo di recarsi a prenderlo presso l'abitazione del padre per portarlo a scuola e poi riprenderlo all'uscita. Nei periodi in cui il figlio non andrà a scuola il genitore, al quale spetta di avere con sè il figlio, andrà a prenderlo la mattina presso la residenza in cui quest'ultimo ha pernottato in un orario compatibile con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con i singoli genitori 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo da definire entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, la signor non Parte_1
gode di ferie e, pertanto, anche in quei periodi sarà applicata la regola dell'alternanza sopra descritta con l'accordo, ove possibile, che il figlio trascorrerà ad anni alterni i giorni di Natale, di
Capodanno e l'Epifania con l'uno o l'altro genitore e così per la festività di Pasqua e Pasquetta.
L'orario entro il quale il minore dovrà fare rientro presso l'abitazione del genitore con cui trascorrerà la notte sarà durante il periodo scolastico le ore 21.30, mentre durante il periodo di vacanza entro le ore 23.00.
Infine, le parti concordano sul fatto che nelle occasioni in cui il figli riceverà i Sacramenti, Per_1
entrambi i genitori presenzieranno alla cerimonia;
il pranzo, poi, potrà essere svolto con il padre e i suoi invitati e dalle 17 in poi invece il minore potrà festeggiare con la madre.
3. La casa coniugale sita in Campolongo Maggiore (VE) Via Righe n. 23 rimane nella esclusiva disponibilità del signo La signor dichiara di aver, in accordo CP_1 Parte_1
con il signor lasciato la casa coniugale e di essersi trasferita nella nuova CP_1
abitazione sita in Piove di Sacco (PD) via Santini n. 8 e di nulla avere a pretendere in relazione all'ex casa coniugale avendo prelevato quanto di sua esclusiva proprietà.
4. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio ciascuno per il proprio periodo di competenza, mentre l'assegno unico universale sarà accreditato alla signor Parte_1 R.G. 2588/2024 V.G
5. Le spese straordinarie sostenute per il figlio verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo i criteri previsti dal Protocollo datato 20 settembre 2019 in uso a codesto Ill.mo Tribunale. Le parti, peraltro, concordano che il signo si accollerà interamente, fino a quando il figlio CP_1
minore avrà compiuto l'età di 16 anni, le seguenti spese straordinarie, previamente concordate;
- spese medico-sanitarie;
- spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici (ivi compreso l'eventuale contributo per la mensa giornaliera, libri di testo e materiale scolastico);
- spese per la effettuazione di un'unica attività sportiva.
Si precisa che, in caso di mancato previo accordo dei coniugi con riferimento alle suddette voci di spesa, tali spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo i criteri previsti dal Protocollo datato 20 settembre 2019 in uso a codesto Ill.mo Tribunale.
Il sig , inoltre, provvederà a rimborsare alla sig.r , fino a quando il figli CP_1 Pt_1 Per_1
avrà compiuto l'età di 16 anni e comunque previa esibizione degli scontrini di acquisto, il 50% delle spese dalla stessa sostenute per l'acquisto di farmaci da banco ed il pagamento di ticket sanitari resesi necessarie per la tutela della salute del figlio.
6. Nulla i coniugi chiedono a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
gli stessi, inoltre, dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
essi si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8. Disporre l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi ai fini dell'espatrio.
9. Spese legali compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Invero, la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. R.G. 2588/2024 V.G
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 158 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e i quali hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
in data 2.06.2013, in Piove di Sacco, trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
dell'anno 2013, parte 2, serie A, atto n. 11.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse del figlio minore.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio con rito concordatario in Piove di Sacco in data 2.06.2013, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piove di Sacco al n. 11, parte 2, serie A, anno
2013;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero