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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile-
Collegio A riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AN Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Giovana Di Meo Giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 436/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e proposta
DA
, nato a [...]ù) il 07.01.1982 (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...](Na) al VI EL n. 51, elettivamente domiciliato in Castellammare di
Stabia(Na) alla Piazza Matteotti n. 2 presso lo studio dell'avv. Rosaria Simona Esposito (cf
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente CP_1 C.F._3 in GR (Sa) alla via Fermi n. 15, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (Na) alla via Vittorio
Veneto n. 374/E presso lo studio dell'avv. EN Maresca (c.f. ) che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre
Annunziata INTERVENTORE
EX LEGE CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
07.05.2025, l'avv. Rosaria Simona Esposito, quale procuratore di , e l'avv. Parte_1
EN MARESCA, quale procuratore di , hanno precisato quanto segue: CP_1 vista la volontà dei propri assistiti a non voler conciliare si riportano al ricorso per separazione consensuale dei coniugi e pertanto chiedono che l'On.le Presidente Voglia: 1) DICHIARARE la separazione personale di essi coniugi e l'omologazione, essendovi mutuo consenso così autorizzandoli a vivere separatamente. 2) - Entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nulla l'uno deve all'altro, a titolo di mantenimento o ad altro titolo. 3) -
I coniugi danno atto che non vi è casa coniugale. 4) - I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il P.M. non ha trasmesso il proprio parere nei termini di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 27.02.2025, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno dedotto di avere contratto matrimonio concordatario in
GR il giorno 10.06.2023 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla predetta unione non erano nati figli;
di aver fissato la residenza familiare in Gragnano, al
VI EL n. 51 presso la famiglia di origine di , ma che il rapporto di Parte_1 coniugio non si era consolidato a causa di incompatibilità caratteriali.
1.2- Fissata con decreto del 18.03.2025, l'udienza del 07.05.2025, su istanza delle parti sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza in data 10.7.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza è ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, si osserva che, in assenza di figli, le parti si sono limitate a dare atto di essere entrambe economicamente autosufficienti, che non vi è casa coniugale avendo gli stessi abitato presso la casa dei genitori del sig. in Gragnano, dove lo stesso è Pt_1 rimasto a vivere mentre la se ne è allontanata reperendo una diversa autonoma CP_1 sistemazione abitativa, di aver provveduto con l'accordo di separazione a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. Ebbene, ritiene il tribunale che nulla osti alla omologa dei predetti accordi, poiché non contrari a norme imperative.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 27.02.2025 da e , così Parte_1 CP_1 provvede:
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
BA (Perù) il 07.01.1982 e , nata a [...] il [...], alle CP_1 condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nulla l'uno deve all'altro, a titolo di mantenimento o ad altro titolo;
3. I coniugi danno atto che non vi è casa coniugale, avendo gli stessi trovato momentanea ospitalità presso la casa paterna del sig. sita in Gragnano al VI Parte_1
EL n. 51, ove quest'ultimo è rimasto a vivere mentre l'altro coniuge se ne CP_1
è già allontanata reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di GR per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (Atto n. 21, p. II S. A dell'anno 2023,);
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 6.10.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa AN Lopiano