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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/09/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7502/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7502/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BEGHIN MARTA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BEGHIN MARTA, come da mandato in Controparte_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come precisate nelle note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025:
a) Dichiarare la separazione personale tra i signori nato a [...]
Camposampiero l'1.8.1974 (c.f. ) e nata a [...]_1
Camposampiero il 13.1.1978 (c.f. ), unitisi in matrimonio in data CodiceFiscale_2 2
12.9.2010, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Campo San Martino al n.16 Parte II Serie A Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati;
b) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campo San Martino di annotare l'emananda sentenza nel relativo registro degli atti di matrimonio al n.16 Parte II Serie A
Anno 2010, precisando che la comunione dei beni fra le parti si è sciolta a far data dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma cpc.
c) Spese integralmente compensate tra le parti.
I coniugi chiedono inoltre di omologare le seguenti condizioni:
1) I figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Persona_3 con collocazione e dimora prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare sita a Santa
Giustina in Colle via Villarappa n.142/A.
Il padre potrà vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera dopo cena.
Quando il padre avrà finito di arredare l'abitazione in cui è in procinto di trasferirsi e comunque dopo l'1.10.2025, i figli staranno con ciascun genitore, a settimane alternate, dal venerdì sera dopo gli allenamenti sportivi alla domenica sera dopo cena.
Ciascun genitore, nel fine settimana che trascorrerà con i figli, provvederà a portarli ed a riprenderli alle gare ed a tutti gli eventuali ulteriori impegni ludici, ricreativi o scolastici.
I genitori danno atto di aver già concordato la suddivisione dei fine settimana fino alla fine di settembre 2025, come da piano genitoriale e nei fine settimana successivi sarà proseguita l'alternanza tra padre e madre.
Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- Durante la settimana relativa al fine settimana che trascorreranno con il padre:
I figli staranno con il padre, all'ora di pranzo, dal lunedì al venerdì e con la madre la restante parte della giornata e quindi anche all'ora di cena.
- Durante la settimana del fine settimana che trascorreranno con la madre:
I figli staranno con il padre, all'ora di pranzo, dal lunedì al mercoledì. Il giovedì ed il venerdì il padre provvederà a riprendere i figli a scuola e li porterà a casa della madre.
Rispetto alla frequenza scolastica
Si occuperà di portare i figli a scuola:
- La madre dal lunedì al giovedì di tutte le settimane;
il venerdì ed il sabato del fine settimana che trascorrerà con i figli;
- Il padre il venerdì ed il sabato dei fine settimana che trascorrerà con i figli. Si occuperà di andare a riprendere i figli a scuola: 3
- Il padre dal lunedì al venerdì di tutte le settimane ed il sabato del fine settimana che trascorrerà con i figli;
- La madre il sabato dei fine settimana che trascorrerà con i figli.
Rispetto agli impegni ludico/sportivi
Si occuperà di portare e riprendere i figli agli allenamenti infrasettimanali ( ed Per_2
a San Giorgio delle Pertiche all'Associazione “Sketting Club Pertichese - Adele Per_1
a Camposampiero all'ASD Olimpia Basket):
- la madre dal lunedì al venerdì di tutte le settimane;
- il padre il venerdì del fine settimana che trascorrerà con i figli.
In caso la figlia dovesse cambiare associazione e frequentare il pattinodromo di Per_2
Noale, sarà cura del padre andare a portarla e riprenderla a tutti gli allenamenti.
Deleghe ed impedimenti
I genitori, in caso di propria assenza/impedimento, potranno delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o agli impegni ludico sportivi e/o per il pranzo e la cena:
- l'altro genitore, se disponibile;
- Parenti (nonni, fratelli, cognati o altri parenti materni o paterni);
- Conoscenti noti ad entrambi i genitori;
- Baby sitter, con costo a carico del genitore assente o impedito.
I figli trascorreranno, durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio;
i genitori danno atto di aver già programmato le vacanze del corrente anno, come da piano genitoriale.
I genitori concordano che nel corrente anno i figli trascorrano il giorno di Natale con il padre ed il giorno di Santo Stefano con la madre. I genitori concorderanno eventuali i periodi di permanenza con ciascun genitore durante le vacanze natalizie entro il 30 novembre.
I genitori si riservano di concordare, con almeno un mese di anticipo, i giorni di permanenza dei figli con ciascun genitore sia durante le vacanze pasquali prevedendo, ove possibile, ad anni alterni, Pasqua o il Lunedì dell'Angelo sia durante le vacanze natalizie dei prossimi anni prevedendo, ove possibile, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano.
I genitori si riservano altresì di concordare tra loro, compatibilmente con gli impegni dei minori ed i propri impegni lavorativi, una diversa gestione dei figli dando atto che ad oggi non sono noti gli orari di rientro da scuola di per cui verrà stabilita all'inizio Per_1 dell'anno scolastico la gestione dell'uscita di scuola del figlio. 4
2) La casa coniugale sita a Santa Giustina in Colle via Villarappa n.142/A, di proprietà esclusiva del signor , viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla Parte_1 signora affinchè vi viva con i figli;
detta abitazione familiare è così Controparte_2 catastalmente censita al Comune di Santa Giustina in Colle:
Catasto Fabbricati: foglio 19 particella 379 sub. 6 piano T-1 categoria A/7 classe 01 consistenza 9 vani rendita euro 883,14; foglio 19 particella 379 sub. 7 piano T categoria C/6 classe 01 consistenza 34 mq rendita euro 63,21; foglio 19 particella 379 sub. 8 piano T categoria F/1 consistenza 270 mq;
Catasto Terreni, foglio 19 particella 382 qualità semin arbor Classe 3 are 160 RD euro 1,12 RA euro 0,74.
3) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo di mantenimento dei figli , ed , l'importo Per_2 Per_1 Persona_3 mensile di euro 1.200,00, pari ad euro 400,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c della signora a decorrere Controparte_1 dal mese di settembre 2025.
L'importo sopra indicato sarà annualmente rivalutato, secondo gli indici ISTAT, a far tempo dal mese di settembre 2026.
Ad ulteriore titolo di contributo di mantenimento dei figli, il padre provvederà al pagamento delle bollette relative al riscaldamento dell'abitazione familiare ed alla gestione del giardino.
4) I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa del Tribunale di Padova del 17.01.2017, che stabilisce e regola i criteri di contribuzione e di ripartizione di dette spese e di cui entrambi i coniugi hanno ricevuto copia dal legale. Le percentuali di tale concorso sarà del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre per quanto concerne le spese scolastiche e sportive e 50% ciascuno per quanto riguarda le spese mediche.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico per ciascun figlio sia erogato integralmente alla signora Controparte_1
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare quindi a qualsiasi regolamento economico reciproco.
7) I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali, dandosi reciprocamente atto di non esservi obbligazioni gravanti sui beni della comunione, contratte congiuntamente e/o separatamente, nonché di non aver nulla 5
più a pretendere l'uno dall'altra e reciprocamente in forza o ragione dell'intercorso rapporto di coniugio né ad altro titolo, confermando che quanto qui concordato e definito è espressione di loro libera pattuizione e volontà.
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con l'autorizzazione ad iscrivere i figli minori , e . Per_2 Persona_1 Persona_3
9) Le spese del giudizio di separazione sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Campo San Martino (PD) in data 12.09.2010, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 16, Parte II, Serie A, Anno
2010, optando per il regime della comunione dei beni.
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Santa Giustina In Colle (PD),
Via Villarappa n. 142/A.
Dalla loro unione sono nati tre figli: , il 7.10.2011; Persona_4 Persona_5
, il 7.10.2011; , il 30.12.2014.
[...] Persona_3
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo Per_3 CP_1 domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse dei figli minori.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
6
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel Controparte_1 reciproco rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campo San Martino (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n.
16, Parte II, Serie A, anno 2010;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Spese di lite al definitivo
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 16.09.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7502/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BEGHIN MARTA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BEGHIN MARTA, come da mandato in Controparte_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come precisate nelle note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025:
a) Dichiarare la separazione personale tra i signori nato a [...]
Camposampiero l'1.8.1974 (c.f. ) e nata a [...]_1
Camposampiero il 13.1.1978 (c.f. ), unitisi in matrimonio in data CodiceFiscale_2 2
12.9.2010, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Campo San Martino al n.16 Parte II Serie A Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati;
b) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campo San Martino di annotare l'emananda sentenza nel relativo registro degli atti di matrimonio al n.16 Parte II Serie A
Anno 2010, precisando che la comunione dei beni fra le parti si è sciolta a far data dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma cpc.
c) Spese integralmente compensate tra le parti.
I coniugi chiedono inoltre di omologare le seguenti condizioni:
1) I figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Persona_3 con collocazione e dimora prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare sita a Santa
Giustina in Colle via Villarappa n.142/A.
Il padre potrà vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera dopo cena.
Quando il padre avrà finito di arredare l'abitazione in cui è in procinto di trasferirsi e comunque dopo l'1.10.2025, i figli staranno con ciascun genitore, a settimane alternate, dal venerdì sera dopo gli allenamenti sportivi alla domenica sera dopo cena.
Ciascun genitore, nel fine settimana che trascorrerà con i figli, provvederà a portarli ed a riprenderli alle gare ed a tutti gli eventuali ulteriori impegni ludici, ricreativi o scolastici.
I genitori danno atto di aver già concordato la suddivisione dei fine settimana fino alla fine di settembre 2025, come da piano genitoriale e nei fine settimana successivi sarà proseguita l'alternanza tra padre e madre.
Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- Durante la settimana relativa al fine settimana che trascorreranno con il padre:
I figli staranno con il padre, all'ora di pranzo, dal lunedì al venerdì e con la madre la restante parte della giornata e quindi anche all'ora di cena.
- Durante la settimana del fine settimana che trascorreranno con la madre:
I figli staranno con il padre, all'ora di pranzo, dal lunedì al mercoledì. Il giovedì ed il venerdì il padre provvederà a riprendere i figli a scuola e li porterà a casa della madre.
Rispetto alla frequenza scolastica
Si occuperà di portare i figli a scuola:
- La madre dal lunedì al giovedì di tutte le settimane;
il venerdì ed il sabato del fine settimana che trascorrerà con i figli;
- Il padre il venerdì ed il sabato dei fine settimana che trascorrerà con i figli. Si occuperà di andare a riprendere i figli a scuola: 3
- Il padre dal lunedì al venerdì di tutte le settimane ed il sabato del fine settimana che trascorrerà con i figli;
- La madre il sabato dei fine settimana che trascorrerà con i figli.
Rispetto agli impegni ludico/sportivi
Si occuperà di portare e riprendere i figli agli allenamenti infrasettimanali ( ed Per_2
a San Giorgio delle Pertiche all'Associazione “Sketting Club Pertichese - Adele Per_1
a Camposampiero all'ASD Olimpia Basket):
- la madre dal lunedì al venerdì di tutte le settimane;
- il padre il venerdì del fine settimana che trascorrerà con i figli.
In caso la figlia dovesse cambiare associazione e frequentare il pattinodromo di Per_2
Noale, sarà cura del padre andare a portarla e riprenderla a tutti gli allenamenti.
Deleghe ed impedimenti
I genitori, in caso di propria assenza/impedimento, potranno delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o agli impegni ludico sportivi e/o per il pranzo e la cena:
- l'altro genitore, se disponibile;
- Parenti (nonni, fratelli, cognati o altri parenti materni o paterni);
- Conoscenti noti ad entrambi i genitori;
- Baby sitter, con costo a carico del genitore assente o impedito.
I figli trascorreranno, durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio;
i genitori danno atto di aver già programmato le vacanze del corrente anno, come da piano genitoriale.
I genitori concordano che nel corrente anno i figli trascorrano il giorno di Natale con il padre ed il giorno di Santo Stefano con la madre. I genitori concorderanno eventuali i periodi di permanenza con ciascun genitore durante le vacanze natalizie entro il 30 novembre.
I genitori si riservano di concordare, con almeno un mese di anticipo, i giorni di permanenza dei figli con ciascun genitore sia durante le vacanze pasquali prevedendo, ove possibile, ad anni alterni, Pasqua o il Lunedì dell'Angelo sia durante le vacanze natalizie dei prossimi anni prevedendo, ove possibile, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano.
I genitori si riservano altresì di concordare tra loro, compatibilmente con gli impegni dei minori ed i propri impegni lavorativi, una diversa gestione dei figli dando atto che ad oggi non sono noti gli orari di rientro da scuola di per cui verrà stabilita all'inizio Per_1 dell'anno scolastico la gestione dell'uscita di scuola del figlio. 4
2) La casa coniugale sita a Santa Giustina in Colle via Villarappa n.142/A, di proprietà esclusiva del signor , viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla Parte_1 signora affinchè vi viva con i figli;
detta abitazione familiare è così Controparte_2 catastalmente censita al Comune di Santa Giustina in Colle:
Catasto Fabbricati: foglio 19 particella 379 sub. 6 piano T-1 categoria A/7 classe 01 consistenza 9 vani rendita euro 883,14; foglio 19 particella 379 sub. 7 piano T categoria C/6 classe 01 consistenza 34 mq rendita euro 63,21; foglio 19 particella 379 sub. 8 piano T categoria F/1 consistenza 270 mq;
Catasto Terreni, foglio 19 particella 382 qualità semin arbor Classe 3 are 160 RD euro 1,12 RA euro 0,74.
3) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo di mantenimento dei figli , ed , l'importo Per_2 Per_1 Persona_3 mensile di euro 1.200,00, pari ad euro 400,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c della signora a decorrere Controparte_1 dal mese di settembre 2025.
L'importo sopra indicato sarà annualmente rivalutato, secondo gli indici ISTAT, a far tempo dal mese di settembre 2026.
Ad ulteriore titolo di contributo di mantenimento dei figli, il padre provvederà al pagamento delle bollette relative al riscaldamento dell'abitazione familiare ed alla gestione del giardino.
4) I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa del Tribunale di Padova del 17.01.2017, che stabilisce e regola i criteri di contribuzione e di ripartizione di dette spese e di cui entrambi i coniugi hanno ricevuto copia dal legale. Le percentuali di tale concorso sarà del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre per quanto concerne le spese scolastiche e sportive e 50% ciascuno per quanto riguarda le spese mediche.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico per ciascun figlio sia erogato integralmente alla signora Controparte_1
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare quindi a qualsiasi regolamento economico reciproco.
7) I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali, dandosi reciprocamente atto di non esservi obbligazioni gravanti sui beni della comunione, contratte congiuntamente e/o separatamente, nonché di non aver nulla 5
più a pretendere l'uno dall'altra e reciprocamente in forza o ragione dell'intercorso rapporto di coniugio né ad altro titolo, confermando che quanto qui concordato e definito è espressione di loro libera pattuizione e volontà.
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con l'autorizzazione ad iscrivere i figli minori , e . Per_2 Persona_1 Persona_3
9) Le spese del giudizio di separazione sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Campo San Martino (PD) in data 12.09.2010, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 16, Parte II, Serie A, Anno
2010, optando per il regime della comunione dei beni.
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Santa Giustina In Colle (PD),
Via Villarappa n. 142/A.
Dalla loro unione sono nati tre figli: , il 7.10.2011; Persona_4 Persona_5
, il 7.10.2011; , il 30.12.2014.
[...] Persona_3
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo Per_3 CP_1 domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse dei figli minori.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
6
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel Controparte_1 reciproco rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campo San Martino (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n.
16, Parte II, Serie A, anno 2010;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Spese di lite al definitivo
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 16.09.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato