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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/12/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16349 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 25.11.2025 e vertente
TRA
(P.IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione (collazionata telematicamente), dagli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC di questi ultimi ( e Email_1
Email_2
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (recte cfr. indirizzo pec), per mandato in calce al ricorso monitorio;
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a D.I. (art. 645 c.p.c.)/ consegna documenti ex art. 119 TUB;
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate depositate in data 20.11.2025; parte opponente eccepisce l'inammissibilità della produzione documentale, non autorizzata e tardiva, allegata alla nota conclusionale di parte opposta, di cui chiede l'espunzione, siccome peraltro non pertinente e relativa a corrispondenza tra avvocati in altra controversia (e parti processuali)” (cfr. verbale di udienza del 25.11.2025)
FATTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec in data
18.11.2024, ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3613/2024 (RG 99/2024) emesso dal Tribunale di Bologna in data 05.10.2024 (all. A) e notificatole in data 8.10.2025, recante ingiunzione di consegna a favore del sig. di “copia del contratto che ha sottoscritto, completo di Controparte_1 tutte le (..) condizioni pattuite con la banca, relativamente al contratto di credito revolving n.
***84001” oltre al pagamento delle “spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 450 per compensi, in € 76 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. Andrea Ruocco che si dichiara atistatario”.
Nella prospettazione di parte opponente il decreto opposto sarebbe illegittimo/nullo, siccome emesso in carenza dei presupposti di legge ed anzi con abuso dello strumento processuale, in quanto recante un obbligo di consegna di documentazione già fornita dalla società ingiunta precedentemente al ricorso monitorio, mediante trasmissione, a mezzo pec, in data 20/12/2023, di copia della documentazione contrattuale (contratto e regolamento generale pro tempore vigente) nonché degli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni, con la precisazione di
“consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”.
La società opponente (convenuta sostanziale) ha, pertanto, chiesto di: “accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO opposto, (Tribunale di
Bologna n. 3613/2024, notificato il 07.10.2024) e, per l'effetto, revocarlo e per l'ulteriore effetto, condannare il SIG. alla restituzione di tutto quanto corrisposto da CP_1 in esecuzione del DECRETO e per lui il suo legale, Avv. Ruocco, che ha Parte_1 incassato tali somme in qualità di antistatario” (domanda di condanna alla restituzione non reiterata nelle note conclusionali).
Costituitosi in giudizio in data 10.01.2025, il convenuto opposto, sig. Controparte_1 ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, chiedendo: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del .. difensore antistatario”.
Quindi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25.11.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
2 DIRITTO
L'opposizione è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' incontestato, oltre che documentalmente provato, che:
- in data 29 settembre 2023, il , nella qualità di titolare di Carta Explora Parte_2
America Express n. 3746 **** **** 4001, emessa in data 21.11.2016 (ed ancora attiva al momento dell'introduzione del presente giudizio), avanzava, tramite l'associazione
A.Difesa, ad un'istanza ex art. 119 T.U.B. per ottenere la consegna Parte_1 di “CONTRATTO, ESTRATTO CONTO STORICO, LIBERATORIA DI ESTINZIONE”, relativi alla carta revolving suddetta (DOC. 2);
- nei termini di legge, in data 20.12.2023, riscontrava a mezzo PEC Parte_1 la predetta richiesta, trasmettendo il “contratto e il Regolamento generale pro tempore vigente” nonché gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni (DOC. 3), con la precisazione di “consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta” e rendendo nota, altresì, la possibilità di “recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni ..” previa iscrizione dell'istante nella sezione “area riservata” del sito;
- in data 04.01.2024 il sig. , ritenendo non esaustiva né integrale la documentazione CP_1 ricevuta, depositava avanti all'intestato Tribunale ricorso monitorio, accolto, dopo alcuni chiarimenti, dal Giudice competente.
Orbene, secondo il creditore opposto “la banca non (avrebbe) consegnato il contratto completo, ma un modulo di richiesta, monco delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi;
il mero rinvio ad una pagina web, peraltro generica, (sarebbe) del tutto inadeguato a surrogare la consegna del contratto completo effettivamente sottoscritto dal cliente”.
In dettaglio, l'asserita inidoneità del rinvio al sito web al fine di esaminare le condizioni generali del contratto applicabili (e, dunque, la perdurante sussistenza dell'inadempimento all'obbligo di consegna di cui al D.I. opposto) si fonderebbe, nella prospettazione dell'opposto, sui seguenti assunti:
1) “ le (condizioni) potrebbero essere imposte unilateralmente ed è, dunque, necessario che il cliente abbia una copia del contratto che ha sottoscritto, completo delle condizioni pattuite con la banca”;
2) “la possibilità di memorizzare e riprodurre le condizioni generali contenute in una pagina web comporta il rischio che tali condizioni vengano modificate o che alcune previsioni vengano modificate e/o inserite dopo la conclusione del contratto”.
Le argomentazioni offerte da parte opposta non colgono nel segno, nella presente sede.
3 Come, infatti, già condivisibilmente evidenziato da parte della giurisprudenza di merito, il presente giudizio ha ad oggetto la verifica dell'avvenuto adempimento all'obbligo di consegna esigibile della documentazione contrattuale richiesta, non già lo scrutinio nel merito della legittimità delle condizioni contrattuali come unilateralmente predisposte e rese ostensibili/conoscibili al cliente al momento della sottoscrizione del contratto: è, dunque, “irrilevante valutare l'eventuale illegittimità
o inefficacia delle condizioni generali di contratto in quanto inserite su supporto informatico (in quanto modificabile) invece che cartaceo, travalicando tale considerazione l'oggetto dell'odierno procedimento, che concerne esclusivamente la consegna di copia della documentazione contrattuale in possesso dell'opposta” (Tribunale di Brescia 20.06.2024 n.2627; cfr. in termini
Corte di Appello di Milano 11 giugno 2025 n. 1700).
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che il diritto del sig. ad ottenere copia CP_1 di tutta la documentazione contrattuale travalica l'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 (relativo alla documentazione contabile inerente singole operazioni entro il decennio) per fondarsi sul principio generale di buona fede in chiave solidaristica (art. 2 Cost.) e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., nella fase di esecuzione del contratto, quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c..
La diversa base normativa (e disciplina) si giustifica in ragione del fatto che “rispetto alla documentazione prettamente contabile concernente le singole operazioni, il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca” (ex multis
Corte d'appello di Milano n. 2560/2021; Cass. n. 12093 del 27/09/2001).
Ciò precisato, è indubbio che il dovere di ciascuna parte di agire secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sia improntato a “reciprocità”, di guisa che grava anche sul richiedente l'onere di attivarsi e collaborare per l'acquisizione della documentazione richiesta, laddove il procedimento non sia eccessivamente difficoltoso od oneroso.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua della corrispondenza intercorsa tra le parti e documentazione prodotta, ritiene l'adito Tribunale che la società opponente avesse già adempiuto, secondo buona fede e correttezza, alla richiesta di consegna della documentazione contrattuale in suo possesso in data anteriore al deposito del ricorso monitorio, sì da rendere il D.I. ab initio carente dei presupposti di legge e dell'oggetto (e dunque ingiustificata la condanna alle spese di lite ivi prevista a favore del difensore del creditore opposto, dichiaratosi antistatario).
I documenti contrattuali forniti da anteriormente al Parte_1 deposito del ricorso monitorio risultano, infatti, completi:
-il modulo di rilascio della carta di credito, sottoscritto dal cliente, è il documento contrattuale
4 richiesto e contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto, anche con il richiamo per relationem alle condizioni generali (impregiudicato, come sopra precisato, il merito sulla trasparenza delle condizioni economiche e contrattuali, come indicate);
- il sito internet richiamato (con link ipertestuale) consente alla sezione “Termini e Condizioni” di consultare ed estrarre le condizioni generali ed il documento di sintesi per specifica tipologia di carta (cfr. riproduzione visiva della schermata doc. 17) nonché il modulo c.d. (documento CP_2 informativo pre-contrattuale, peraltro, non oggetto di specifica richiesta dell'opposto ante litem).
Per contro, non risulta allegata, prima ancora che provata, alcuna iniziativa dell'opposto al fine di acquisire, secondo buona fede e correttezza (senza apprezzabile sacrificio), la documentazione in oggetto online né al fine di ottenere eventuali chiarimenti (circostanziati) sulle condizioni generali applicabili/te al rapporto contrattuale, come estratte dal sopraindicato sito web, prima di avviare il procedimento monitorio culminato nel D.I. opposto .
Non risulta provata , infatti, a fronte delle contestazioni dell'opponente, la circostanza allegata in ricorso monitorio del mancato riscontro di “inviti ad una bonaria consegna della detta documentazione”.
A tale stregua, l'opposizione in esame deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per converso, non può accogliersi, allo stato degli atti, la domanda di ripetizione formulata in atto di citazione (e per vero non reiterata nelle note conclusionali, ma non oggetto di rinuncia espressa), in assenza di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di lite liquidate nel D.I. opposto (non munito di provvisoria esecutività) in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2024
(valore indeterminabile, complessità bassa) ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima e natura documentale della causa.
La presenza di precedenti giurisprudenziali di merito difformi, richiamati da parte opposta, esclude ipso facto la sussistenza dei presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione a D.I. proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3613/2024 reso dal
Tribunale di Bologna in data 05.10.2024 (RG 99/2024) in favore di;
Controparte_1
2) CONDANNA l'opposto, alla refusione in favore della società Controparte_1
5 opponente, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge ed € 286,00 per esborsi.
Così deciso in Bologna, in data 24/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16349 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 25.11.2025 e vertente
TRA
(P.IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione (collazionata telematicamente), dagli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC di questi ultimi ( e Email_1
Email_2
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (recte cfr. indirizzo pec), per mandato in calce al ricorso monitorio;
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a D.I. (art. 645 c.p.c.)/ consegna documenti ex art. 119 TUB;
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate depositate in data 20.11.2025; parte opponente eccepisce l'inammissibilità della produzione documentale, non autorizzata e tardiva, allegata alla nota conclusionale di parte opposta, di cui chiede l'espunzione, siccome peraltro non pertinente e relativa a corrispondenza tra avvocati in altra controversia (e parti processuali)” (cfr. verbale di udienza del 25.11.2025)
FATTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec in data
18.11.2024, ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3613/2024 (RG 99/2024) emesso dal Tribunale di Bologna in data 05.10.2024 (all. A) e notificatole in data 8.10.2025, recante ingiunzione di consegna a favore del sig. di “copia del contratto che ha sottoscritto, completo di Controparte_1 tutte le (..) condizioni pattuite con la banca, relativamente al contratto di credito revolving n.
***84001” oltre al pagamento delle “spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 450 per compensi, in € 76 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. Andrea Ruocco che si dichiara atistatario”.
Nella prospettazione di parte opponente il decreto opposto sarebbe illegittimo/nullo, siccome emesso in carenza dei presupposti di legge ed anzi con abuso dello strumento processuale, in quanto recante un obbligo di consegna di documentazione già fornita dalla società ingiunta precedentemente al ricorso monitorio, mediante trasmissione, a mezzo pec, in data 20/12/2023, di copia della documentazione contrattuale (contratto e regolamento generale pro tempore vigente) nonché degli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni, con la precisazione di
“consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”.
La società opponente (convenuta sostanziale) ha, pertanto, chiesto di: “accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO opposto, (Tribunale di
Bologna n. 3613/2024, notificato il 07.10.2024) e, per l'effetto, revocarlo e per l'ulteriore effetto, condannare il SIG. alla restituzione di tutto quanto corrisposto da CP_1 in esecuzione del DECRETO e per lui il suo legale, Avv. Ruocco, che ha Parte_1 incassato tali somme in qualità di antistatario” (domanda di condanna alla restituzione non reiterata nelle note conclusionali).
Costituitosi in giudizio in data 10.01.2025, il convenuto opposto, sig. Controparte_1 ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, chiedendo: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del .. difensore antistatario”.
Quindi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25.11.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
2 DIRITTO
L'opposizione è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' incontestato, oltre che documentalmente provato, che:
- in data 29 settembre 2023, il , nella qualità di titolare di Carta Explora Parte_2
America Express n. 3746 **** **** 4001, emessa in data 21.11.2016 (ed ancora attiva al momento dell'introduzione del presente giudizio), avanzava, tramite l'associazione
A.Difesa, ad un'istanza ex art. 119 T.U.B. per ottenere la consegna Parte_1 di “CONTRATTO, ESTRATTO CONTO STORICO, LIBERATORIA DI ESTINZIONE”, relativi alla carta revolving suddetta (DOC. 2);
- nei termini di legge, in data 20.12.2023, riscontrava a mezzo PEC Parte_1 la predetta richiesta, trasmettendo il “contratto e il Regolamento generale pro tempore vigente” nonché gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni (DOC. 3), con la precisazione di “consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta” e rendendo nota, altresì, la possibilità di “recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni ..” previa iscrizione dell'istante nella sezione “area riservata” del sito;
- in data 04.01.2024 il sig. , ritenendo non esaustiva né integrale la documentazione CP_1 ricevuta, depositava avanti all'intestato Tribunale ricorso monitorio, accolto, dopo alcuni chiarimenti, dal Giudice competente.
Orbene, secondo il creditore opposto “la banca non (avrebbe) consegnato il contratto completo, ma un modulo di richiesta, monco delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi;
il mero rinvio ad una pagina web, peraltro generica, (sarebbe) del tutto inadeguato a surrogare la consegna del contratto completo effettivamente sottoscritto dal cliente”.
In dettaglio, l'asserita inidoneità del rinvio al sito web al fine di esaminare le condizioni generali del contratto applicabili (e, dunque, la perdurante sussistenza dell'inadempimento all'obbligo di consegna di cui al D.I. opposto) si fonderebbe, nella prospettazione dell'opposto, sui seguenti assunti:
1) “ le (condizioni) potrebbero essere imposte unilateralmente ed è, dunque, necessario che il cliente abbia una copia del contratto che ha sottoscritto, completo delle condizioni pattuite con la banca”;
2) “la possibilità di memorizzare e riprodurre le condizioni generali contenute in una pagina web comporta il rischio che tali condizioni vengano modificate o che alcune previsioni vengano modificate e/o inserite dopo la conclusione del contratto”.
Le argomentazioni offerte da parte opposta non colgono nel segno, nella presente sede.
3 Come, infatti, già condivisibilmente evidenziato da parte della giurisprudenza di merito, il presente giudizio ha ad oggetto la verifica dell'avvenuto adempimento all'obbligo di consegna esigibile della documentazione contrattuale richiesta, non già lo scrutinio nel merito della legittimità delle condizioni contrattuali come unilateralmente predisposte e rese ostensibili/conoscibili al cliente al momento della sottoscrizione del contratto: è, dunque, “irrilevante valutare l'eventuale illegittimità
o inefficacia delle condizioni generali di contratto in quanto inserite su supporto informatico (in quanto modificabile) invece che cartaceo, travalicando tale considerazione l'oggetto dell'odierno procedimento, che concerne esclusivamente la consegna di copia della documentazione contrattuale in possesso dell'opposta” (Tribunale di Brescia 20.06.2024 n.2627; cfr. in termini
Corte di Appello di Milano 11 giugno 2025 n. 1700).
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che il diritto del sig. ad ottenere copia CP_1 di tutta la documentazione contrattuale travalica l'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 (relativo alla documentazione contabile inerente singole operazioni entro il decennio) per fondarsi sul principio generale di buona fede in chiave solidaristica (art. 2 Cost.) e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., nella fase di esecuzione del contratto, quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c..
La diversa base normativa (e disciplina) si giustifica in ragione del fatto che “rispetto alla documentazione prettamente contabile concernente le singole operazioni, il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca” (ex multis
Corte d'appello di Milano n. 2560/2021; Cass. n. 12093 del 27/09/2001).
Ciò precisato, è indubbio che il dovere di ciascuna parte di agire secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sia improntato a “reciprocità”, di guisa che grava anche sul richiedente l'onere di attivarsi e collaborare per l'acquisizione della documentazione richiesta, laddove il procedimento non sia eccessivamente difficoltoso od oneroso.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua della corrispondenza intercorsa tra le parti e documentazione prodotta, ritiene l'adito Tribunale che la società opponente avesse già adempiuto, secondo buona fede e correttezza, alla richiesta di consegna della documentazione contrattuale in suo possesso in data anteriore al deposito del ricorso monitorio, sì da rendere il D.I. ab initio carente dei presupposti di legge e dell'oggetto (e dunque ingiustificata la condanna alle spese di lite ivi prevista a favore del difensore del creditore opposto, dichiaratosi antistatario).
I documenti contrattuali forniti da anteriormente al Parte_1 deposito del ricorso monitorio risultano, infatti, completi:
-il modulo di rilascio della carta di credito, sottoscritto dal cliente, è il documento contrattuale
4 richiesto e contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto, anche con il richiamo per relationem alle condizioni generali (impregiudicato, come sopra precisato, il merito sulla trasparenza delle condizioni economiche e contrattuali, come indicate);
- il sito internet richiamato (con link ipertestuale) consente alla sezione “Termini e Condizioni” di consultare ed estrarre le condizioni generali ed il documento di sintesi per specifica tipologia di carta (cfr. riproduzione visiva della schermata doc. 17) nonché il modulo c.d. (documento CP_2 informativo pre-contrattuale, peraltro, non oggetto di specifica richiesta dell'opposto ante litem).
Per contro, non risulta allegata, prima ancora che provata, alcuna iniziativa dell'opposto al fine di acquisire, secondo buona fede e correttezza (senza apprezzabile sacrificio), la documentazione in oggetto online né al fine di ottenere eventuali chiarimenti (circostanziati) sulle condizioni generali applicabili/te al rapporto contrattuale, come estratte dal sopraindicato sito web, prima di avviare il procedimento monitorio culminato nel D.I. opposto .
Non risulta provata , infatti, a fronte delle contestazioni dell'opponente, la circostanza allegata in ricorso monitorio del mancato riscontro di “inviti ad una bonaria consegna della detta documentazione”.
A tale stregua, l'opposizione in esame deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per converso, non può accogliersi, allo stato degli atti, la domanda di ripetizione formulata in atto di citazione (e per vero non reiterata nelle note conclusionali, ma non oggetto di rinuncia espressa), in assenza di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di lite liquidate nel D.I. opposto (non munito di provvisoria esecutività) in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2024
(valore indeterminabile, complessità bassa) ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima e natura documentale della causa.
La presenza di precedenti giurisprudenziali di merito difformi, richiamati da parte opposta, esclude ipso facto la sussistenza dei presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione a D.I. proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3613/2024 reso dal
Tribunale di Bologna in data 05.10.2024 (RG 99/2024) in favore di;
Controparte_1
2) CONDANNA l'opposto, alla refusione in favore della società Controparte_1
5 opponente, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge ed € 286,00 per esborsi.
Così deciso in Bologna, in data 24/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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