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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 900/2025 avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Cervone Maria Carmela, giusta procura in atti
- ricorrenti-
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ordinanza del 12.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2025 la sig.ra , premesso di aver intrapreso una Parte_1 relazione more uxorio con il sig. interrotta nell'anno 2016, dalla cui unione è nata la CP_1 figlia , in Napoli il 09.10.2015, minorenne, chiedeva la dichiarazione di decadenza della Persona_1 responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. del sig. nei confronti della figlia minore, di CP_1 disporre che la responsabilità genitoriale fosse esercitata esclusivamente dalla madre, nonché la condanna del resistente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente precisava altresì che con sentenza n. 1795/2022 del 13.06.2022 resa nel proc. RG. n.
1677/2021, il Tribunale di Nola disponeva l'affido super esclusivo della minore alla madre.
All'udienza del 12.11.2025 compariva parte ricorrente, la quale si riportava al ricorso, ed insisteva per l'accoglimento della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di parte resistente, precisando che il sig. risulta completamente assente dalla vita della figlia. Parte resistente non CP_1 compariva pur ritualmente citato.
Sulla domanda proposta da parte ricorrente occorre precisare quanto segue.
La riforma Cartabia in tema di diritto di famiglia ha innovato la norma che attiene anche alla ripartizione delle competenze tra il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario, infatti, secondo l'art. 38 disp. att. c.c. sono di competenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, c.c. Sono, invece, di competenza del Tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del c.c., dell'articolo 710 del c.p.c. e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Pertanto, la vis attractiva del Tribunale ordinario rispetto alla competenza del Tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo Tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del Tribunale per i minorenni. (Cass. civile, sezione VI, ord. del
08.02.2023, n. 3780).
Nel caso di specie, tra le parti è già intervenuta sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale al n. 1795/2022 del 13.06.2022 resa nel proc. RG. n. 1677/2021, con la quale il Tribunale di Nola ha disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre.
Tanto premesso, questo Tribunale non può pronunciarsi sulla domanda proposta da parte ricorrente, in quanto, per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale di parte resistente, risulta essere competente il Tribunale per i minorenni.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario adito, essendo competente il Tribunale dei
Minorenni di Napoli;
- Dispone che le parti riassumano il presente procedimento dinanzi al Tribunale competente nei termini di legge;
- Nulla per le spese.
Nola, il 12.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca