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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4046/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4046/2023
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Angelo Pappalardo, sono comparsi:
Per l'avv. DARIO MARIA DOLEI Parte_1
Per l'avv. LUIGI FRANCESCO CUSCUNA' Controparte_1
Il Giudice, sentite le stesse, invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4046/2023 promossa da:
in persona dell'amministratore pro- Parte_2 tempore, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Maria Dolei, giusta P.IVA_1
procura in atti, ATTORE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Cuscunà, giusta procura in atti, CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (incardinato presso il Tribunale di Catania al n. 15577/2021
R.G.) la sig.ra quale proprietaria di un immobile facente parte del Parte_3
Condominio di Via Gemmellaro n. 40 in chiamava in giudizio il suddetto al Pt_1 Parte_1
fine di ottenere il risarcimento dei danni quantificati in sede di A.T.P. Costituitosi il condominio chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la società appaltatrice Controparte_1
Autorizzata la chiamato di terzo si costituiva la ditta appaltatrice formulando, a sua volta, una domanda trasversale nei confronti del resistente. Parte_1
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 09.03.2023, questo giudicante, disponeva la separazione del giudizio incardinato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. r.g. 15577/2021 tra e il Parte_3
Condominio di Via Gemmellaro n. 40 e tra il suddetto condominio e la r.g. Controparte_1
4046/2023.
Il Condominio chiedeva di “ritenere e dichiarare il diritto del Condominio di Via Gemmellaro n.
40 in ad essere garantito e manlevato dalla ditta (P.Iva: Pt_1 Controparte_1
), con sede legale in Lentini (SR) Via Immacolata n. 4 (REA: SR – 146491) - anche P.IVA_2
in forza di quanto pattuito tra il Condominio e la suddetta impresa nel contratto di appalto del
19.11.2012 - tenendo così l'esponente indenne da ogni conseguenza abbia eventualmente a derivare dal giudizio avviato dalla condomina , avente ad oggetto il Parte_3
risarcimento dei danni subiti nel proprio immobile, sito a in Via Gemmellaro n. 40; Pt_1 giudizio, tutt'ora pendente presso la Corte di Appello di Catania (R.G. n. 1158/2023); 3) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della (se del caso Controparte_1
accertando anche il caso fortuito, mai denunciato al Condominio ed esposto in parte narrativa) per tutti i danni asseritamente subiti dalla proprietà nel proprio immobile, Parte_3
sito a in Via Gemmellaro n. 40 e, per l'effetto, condannare la predetta società convenuta Pt_1
a risarcire direttamente alla tutti i danni che verranno accertati, all'esito dei CP_2 Pt_3
vari gradi di giudizio, sul predetto immobile;
in via gradata, condannare la predetta società convenuta a corrispondere al odierno attore, con qualsivoglia statuizione Parte_1
(risarcitoria, di indennizzo e/o rimborso), quanto quest'ultimo sarà costretto a risarcire alla
per i danni accertati, all'esito dei vari gradi di giudizio, sul predetto immobile;
4) in via Pt_3
subordinata, accertare e dichiarare la corresponsabilità della per tutti i CP_1 Controparte_1
danni asseritamente subiti dalla proprietà e, per l'effetto, nell'eventualità di una Pt_3 pronuncia di condanna, all'esito dei vari gradi di giudizio, escludere la condanna in solido del
convenuto con quella della limitandola - in percentuale - Parte_1 Controparte_1 all'effettiva responsabilità accertata a carico dell'odierno attore. In via gradata, rispetto alla presente domanda subordinata, condannare la predetta società convenuta a corrispondere al
odierno attore, con qualsivoglia statuizione (risarcitoria, di indennizzo e/o Parte_1 rimborso), quanto quest'ultimo sarà costretto a liquidare anche per conto della Controparte_1
a titolo risarcitorio - alla condomina , all'esito dei vari gradi di giudizio;
5)
[...] Pt_3
Respingere la domanda della ditta in quanto del tutto infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto;
6) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della
[...]
rispetto a quanto pattuito nel contratto di appalto del 19.11.2012 (doc. 8) e nella Controparte_1
pagina 3 di 5 successiva scrittura privata del 25.03.2015 (doc. 20) e, per l'effetto, risolvere ex art. 1453 c.c. i rapporti contrattuali tra le parti, nonché condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del Condominio: 1) della penale prevista di €. 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei lavori, per una somma non inferiore ad €. 234.700,00 (pari a 2347 giorni lavorativi di ritardo), ovvero per quell'altra maggiore o minore che risulterà all'esito del processo, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) del risarcimento dei danni nella misura di €. 20.835,00 oltre IVA, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
La contestava la domanda del condominio attesa l'infondatezza della Controparte_1
domanda e chiedeva al condominio il pagamento dei lavori eseguiti e certificati, nonché la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del condominio.
Ai fini istruttori, con ordinanza del 05.09.2024, ritenuta la prova testimoniale superflua attesa la documentazione prodotta, veniva nominato il CTU dott.ssa Persona_1
Espletata l'attività peritale, in data 23.10.2024, la dott.ssa depositava verbale Persona_1
di transazione firmato dalle parti del presente giudizio.
All'udienza del 14.05.2025 le parti davano atto della cessata materia del contendere insistendo sulla compensazione delle spese legali tra le parti.
Giova in proposito osservare che la cessazione della materia del contendere, secondo la giurisprudenza, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata, principalmente, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi.
Nel caso di specie, come già detto, non vi è dubbio che nessuna delle parti abbia interesse ad una pronuncia di merito.
Alla luce delle superiori considerazioni stante la concorde richiesta delle parti in causa e rilevata la sopravvenuta carenza di interesse in capo alle parti del presente giudizio ad ottenere una pronuncia nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in considerazione che le stesse avendo definito consensualmente anche la questione del rimborso delle spese non hanno chiesto la condanna della controparte al rimborso delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4046/2023 R.G., così dispone:
pagina 4 di 5 a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 14 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4046/2023
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Angelo Pappalardo, sono comparsi:
Per l'avv. DARIO MARIA DOLEI Parte_1
Per l'avv. LUIGI FRANCESCO CUSCUNA' Controparte_1
Il Giudice, sentite le stesse, invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4046/2023 promossa da:
in persona dell'amministratore pro- Parte_2 tempore, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Maria Dolei, giusta P.IVA_1
procura in atti, ATTORE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Cuscunà, giusta procura in atti, CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (incardinato presso il Tribunale di Catania al n. 15577/2021
R.G.) la sig.ra quale proprietaria di un immobile facente parte del Parte_3
Condominio di Via Gemmellaro n. 40 in chiamava in giudizio il suddetto al Pt_1 Parte_1
fine di ottenere il risarcimento dei danni quantificati in sede di A.T.P. Costituitosi il condominio chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la società appaltatrice Controparte_1
Autorizzata la chiamato di terzo si costituiva la ditta appaltatrice formulando, a sua volta, una domanda trasversale nei confronti del resistente. Parte_1
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 09.03.2023, questo giudicante, disponeva la separazione del giudizio incardinato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. r.g. 15577/2021 tra e il Parte_3
Condominio di Via Gemmellaro n. 40 e tra il suddetto condominio e la r.g. Controparte_1
4046/2023.
Il Condominio chiedeva di “ritenere e dichiarare il diritto del Condominio di Via Gemmellaro n.
40 in ad essere garantito e manlevato dalla ditta (P.Iva: Pt_1 Controparte_1
), con sede legale in Lentini (SR) Via Immacolata n. 4 (REA: SR – 146491) - anche P.IVA_2
in forza di quanto pattuito tra il Condominio e la suddetta impresa nel contratto di appalto del
19.11.2012 - tenendo così l'esponente indenne da ogni conseguenza abbia eventualmente a derivare dal giudizio avviato dalla condomina , avente ad oggetto il Parte_3
risarcimento dei danni subiti nel proprio immobile, sito a in Via Gemmellaro n. 40; Pt_1 giudizio, tutt'ora pendente presso la Corte di Appello di Catania (R.G. n. 1158/2023); 3) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della (se del caso Controparte_1
accertando anche il caso fortuito, mai denunciato al Condominio ed esposto in parte narrativa) per tutti i danni asseritamente subiti dalla proprietà nel proprio immobile, Parte_3
sito a in Via Gemmellaro n. 40 e, per l'effetto, condannare la predetta società convenuta Pt_1
a risarcire direttamente alla tutti i danni che verranno accertati, all'esito dei CP_2 Pt_3
vari gradi di giudizio, sul predetto immobile;
in via gradata, condannare la predetta società convenuta a corrispondere al odierno attore, con qualsivoglia statuizione Parte_1
(risarcitoria, di indennizzo e/o rimborso), quanto quest'ultimo sarà costretto a risarcire alla
per i danni accertati, all'esito dei vari gradi di giudizio, sul predetto immobile;
4) in via Pt_3
subordinata, accertare e dichiarare la corresponsabilità della per tutti i CP_1 Controparte_1
danni asseritamente subiti dalla proprietà e, per l'effetto, nell'eventualità di una Pt_3 pronuncia di condanna, all'esito dei vari gradi di giudizio, escludere la condanna in solido del
convenuto con quella della limitandola - in percentuale - Parte_1 Controparte_1 all'effettiva responsabilità accertata a carico dell'odierno attore. In via gradata, rispetto alla presente domanda subordinata, condannare la predetta società convenuta a corrispondere al
odierno attore, con qualsivoglia statuizione (risarcitoria, di indennizzo e/o Parte_1 rimborso), quanto quest'ultimo sarà costretto a liquidare anche per conto della Controparte_1
a titolo risarcitorio - alla condomina , all'esito dei vari gradi di giudizio;
5)
[...] Pt_3
Respingere la domanda della ditta in quanto del tutto infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto;
6) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della
[...]
rispetto a quanto pattuito nel contratto di appalto del 19.11.2012 (doc. 8) e nella Controparte_1
pagina 3 di 5 successiva scrittura privata del 25.03.2015 (doc. 20) e, per l'effetto, risolvere ex art. 1453 c.c. i rapporti contrattuali tra le parti, nonché condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del Condominio: 1) della penale prevista di €. 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei lavori, per una somma non inferiore ad €. 234.700,00 (pari a 2347 giorni lavorativi di ritardo), ovvero per quell'altra maggiore o minore che risulterà all'esito del processo, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) del risarcimento dei danni nella misura di €. 20.835,00 oltre IVA, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
La contestava la domanda del condominio attesa l'infondatezza della Controparte_1
domanda e chiedeva al condominio il pagamento dei lavori eseguiti e certificati, nonché la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del condominio.
Ai fini istruttori, con ordinanza del 05.09.2024, ritenuta la prova testimoniale superflua attesa la documentazione prodotta, veniva nominato il CTU dott.ssa Persona_1
Espletata l'attività peritale, in data 23.10.2024, la dott.ssa depositava verbale Persona_1
di transazione firmato dalle parti del presente giudizio.
All'udienza del 14.05.2025 le parti davano atto della cessata materia del contendere insistendo sulla compensazione delle spese legali tra le parti.
Giova in proposito osservare che la cessazione della materia del contendere, secondo la giurisprudenza, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata, principalmente, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi.
Nel caso di specie, come già detto, non vi è dubbio che nessuna delle parti abbia interesse ad una pronuncia di merito.
Alla luce delle superiori considerazioni stante la concorde richiesta delle parti in causa e rilevata la sopravvenuta carenza di interesse in capo alle parti del presente giudizio ad ottenere una pronuncia nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in considerazione che le stesse avendo definito consensualmente anche la questione del rimborso delle spese non hanno chiesto la condanna della controparte al rimborso delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4046/2023 R.G., così dispone:
pagina 4 di 5 a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 14 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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