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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 8574/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.06.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARRONCELLI ROSA e Parte_1
FEDERICA LAVIOLA, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to DI COSTANZO RITA, come da procura CP_1
in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
Per il P.M. può accogliersi il ricorso con l'adozione dei provvedimenti già disposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 11.10.2019, parte ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 11.07.1991; - che dallo stesso sono nati due figli,
(nato il [...]) e (nata il [...]); - di essere stata vittima, sin dall'inizio Per_1 Per_2
del matrimonio, della condotta violenta, arrogante e prevaricatrice del marito;
- che lo stesso è solito tenere detta condotta anche nei confronti dei figli;
- di trovare rifugio presso casa della madre;
- che i coniugi vivono da separati in casa;
- che la casa coniugale è di proprietà del resistente;
- di essere casalinga e di aver lavorato solo per due anni, dal 2001 al 2003; - di essere proprietaria di un immobile fatiscente sito in S. Maria C.V.; - che il percepisce una pensione mensile di circa € CP_1
800,00; - di far fronte alle spese quotidiane mediante l'aiuto della madre e dei fratelli.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
- assegnarsi la casa coniugale a sè; - prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento in favore della moglie e dei figli pari a complessivi € 600,00 (di cui €
400,00 per la moglie ed € 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale, contestate le avverse deduzioni, ha esposto: - che l'unione coniugale è naufragata a causa della condotta della ricorrente;
- che la ricorrente non hai mai spezzato il cordone ombelicale con la madre, preferendo trascorrere il suo tempo presso di lei piuttosto che con la propria famiglia;
- che la ricorrente si è da sempre disinteressata della cura della casa e del marito;
- di non aver mai usato violenza, né fisica né verbale, nei confronti della moglie e dei figli;
- di percepire una pensione di circa € 859,60 mensili;
- di essere gravato dal pagamento di una rata mensile di € 197,00 per l'impianto fotovoltaico della casa coniugale;
- che la ricorrente è donna di giovane età e in buona salute e, pertanto, gode di piena possibilità lavorativa;
- che la stessa riceve un compenso economico dalla madre cui presta assistenza;
- che la casa coniugale è di proprietà del resistente.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
- assegnarsi la casa coniugale a sé; - prevedersi un contributo di mantenimento per i figli della coppia pari ad € 100,00 ciascuno;
- nulla prevedersi a titolo di mantenimento della ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente e ha previsto, a carico del resistente, un contributo di mantenimento per la moglie di € 50,00 mensili e per i figli della coppia di € 200,00 mensili (ovvero € 100,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status, all'udienza cartolare del 18.06.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Parte ricorrente ha individuato la causa della rottura dell'unione coniugale nella condotta aggressiva e prevaricatrice del senza, tuttavia, fornire prova certa e tranquillizzante dei fatti CP_1
allegati.
Parte resistente, invece, ha genericamente dedotto che l'intollerabilità della convivenza fosse dovuta ai comportamenti della ricorrente, la quale avrebbe violato i doveri sanciti dal matrimonio, rendendone impossibile la prosecuzione.
In definitiva, vanno rigettate entrambe le domande di addebito in quanto sfornite di qualsiasi supporto probatorio, in considerazione, soprattutto, della genericità delle circostanze dedotte.
Con riguardo ai figli della coppia occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che il primo figlio della coppia ha raggiunto la propria autosufficienza economica.
Va, pertanto, revocato il contributo di mantenimento previsto a carico del resistente in favore del figlio . Per_1
Parte ricorrente ha, invece, concluso rappresentando che frequenta l'università e Per_2
non è ancora economicamente indipendente. Il resistente nulla ha specificamente dedotto sul punto.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia . Per_2
Il pertanto, dovrà contribuire al mantenimento della stessa, versando alla ricorrente la CP_1 somma mensile di € 100,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato l'aumento dell'assegno di mantenimento già previsto in suo favore in sede di udienza presidenziale.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che la ricorrente non lavora mentre il resistente è titolare di un trattamento pensionistico di circa € 850,00 mensili.
Ciò posto, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi e del godimento della casa familiare – di proprietà della famiglia del resistente – da parte della ricorrente, questo
Tribunale ritiene di dover porre a carico del marito un contributo di mantenimento in favore della moglie di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 8574/2019, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
2. revoca il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in favore del primo figlio della coppia;
3. dispone che il resistente versi alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia
, la somma mensile di € 100,00, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Per_2
sulla base degli indici Istat e che contribuisca al 50% delle spese straordinarie;
4. dispone che il resistente versi alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 100,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio