Articolo 33 della Legge 25 novembre 2024, n. 177
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14 dicembre 2024
Art. 33. Modifica al codice della strada in materia
di circolazione nelle isole minori 1. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo».
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge.
«Art. 8 (Circolazione nelle piccole isole). - 1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, puo', con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731.».
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024