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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11845/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR OP Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 11845 del ruolo generale dell'anno 2017
TRA nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. CARBONI ELOISE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. SERRA PIERGIACOMO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Disporre che il signor corrisponda un contributo per il CP_1
mantenimento della ricorrente pari ad €. 500,00, giustificato dal notevole divario dei redditi tra le parti, come comprovato da documentazione in atti.
1
2. Disporre che il signor , versi alla ricorrente il 50% delle somme percepite CP_1
dall'agenzia Regionale AGEA come contributo per l'agricoltura, da lui indebitamente trattenute, sui terreni alla stessa intestati;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la parte resistente: “1) confermare -alla stregua delle motivazioni di cui alla superiore espositiva e di tutto quanto emergerà in corso di causa- la separazione personale dei coniugi;
2)
Rigettare –sulla scorta delle motivazioni di cui alla superiore espositiva e di tutto quanto emergerà in corso di causa – anche in revoca e/o integrale modifica del provvedimento assunto nella fase presidenziale, ogni ulteriore avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. 3) Con vittoria di spese e di onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2017, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio il 19.09.1992. CP_1
Ha precisato che dal matrimonio è nata una figlia, (21.06.1994), non economicamente Per_1
indipendente, ed ha domandato l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del resistente, allevatore ed agricoltore, alla corresponsione di un contributo per il proprio mantenimento, svolgendo solo lavori occasionali.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
separazione, instando per il rigetto delle ulteriori pretese.
Ha dedotto, in particolare, che la figlia aveva ormai raggiunto l'indipendenza economica e che la ricorrente lavorava in nero come badante e come addetta alle pulizie, percependo complessivi €
900/960,00, mentre lui lavorava come operaio addetto alla pulizia percependo € 500/600,00 euro e svolgeva l'attività di allevatore e agricoltore solo come passatempo e per soddisfare le esigenze familiari.
Con ordinanza del 17.04.2019, il presidente ha ritenuto raggiunta l'indipendenza economica da parte di d ha, conseguentemente, rigettato la domanda di parte resistente volta ad ottenere Per_1
l'assegnazione della casa coniugale.
Inoltre, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle parti (€ 400,00 la ricorrente ed € 600,00 il resistente), della titolarità da parte del della casa coniugale e dello svolgimento dell'ulteriore CP_1
2 attività di allevamento dalla quale ha dichiarato di percepire un reddito di € 2.000,00 annui, ha posto in capo al l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 200,00 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al suo mantenimento.
Con sentenza del 29.05.2020, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prove documentali e testimoniali, con provvedimento del 26.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente ha dichiarato nel corso del procedimento di svolgere attività lavorativa saltuariamente come badante o colf, senza alcun contratto regolare, percependo un reddito di circa € 400,00/500,00 mensili, non documentato, ma verosimile in ragione dell'età.
La inoltre, è comproprietaria nella misura di 1/5 di un appartamento e di alcuni terreni e non Pt_1
ha dimostrato di non poter trarre reddito dagli stessi.
Il resistente ha percepito nel 2016 un reddito di € 7.284,00 (pari ad € 600,00 mensili) ed è proprietario di diversi capi di bestiame e, come riferito dal testimone presidente Testimone_1
dell'associazione interprovinciale Pastori Sardi, conferisce il latte del suo gregge all'associazione interprovinciale e per tale conferimento ha percepito un importo di euro 6578,10 e per il 2023, al 15 maggio, ha percepito un importo di euro 4500,00.
Nel corso del giudizio, le parti non hanno prodotto documentazione reddituale;
pertanto, non risultando mutata la condizione economica della ricorrente rispetto a quanto considerato in fase presidenziale ed accertato lo svolgimento da parte del resistente dell'ulteriore attività di allevatore, deve essere posto in capo al l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1
mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
Deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente alla corresponsione del 50% delle somme percepite dall'agenzia Regionale AGEA come contributo per l'agricoltura, da lui indebitamente trattenute, sui terreni alla stessa intestati.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
3 • Condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1
di € 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
• dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla parte ricorrente;
• Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il giudice rel.
Dott. AR OP
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR OP Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 11845 del ruolo generale dell'anno 2017
TRA nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. CARBONI ELOISE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. SERRA PIERGIACOMO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Disporre che il signor corrisponda un contributo per il CP_1
mantenimento della ricorrente pari ad €. 500,00, giustificato dal notevole divario dei redditi tra le parti, come comprovato da documentazione in atti.
1
2. Disporre che il signor , versi alla ricorrente il 50% delle somme percepite CP_1
dall'agenzia Regionale AGEA come contributo per l'agricoltura, da lui indebitamente trattenute, sui terreni alla stessa intestati;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la parte resistente: “1) confermare -alla stregua delle motivazioni di cui alla superiore espositiva e di tutto quanto emergerà in corso di causa- la separazione personale dei coniugi;
2)
Rigettare –sulla scorta delle motivazioni di cui alla superiore espositiva e di tutto quanto emergerà in corso di causa – anche in revoca e/o integrale modifica del provvedimento assunto nella fase presidenziale, ogni ulteriore avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. 3) Con vittoria di spese e di onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2017, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio il 19.09.1992. CP_1
Ha precisato che dal matrimonio è nata una figlia, (21.06.1994), non economicamente Per_1
indipendente, ed ha domandato l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del resistente, allevatore ed agricoltore, alla corresponsione di un contributo per il proprio mantenimento, svolgendo solo lavori occasionali.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
separazione, instando per il rigetto delle ulteriori pretese.
Ha dedotto, in particolare, che la figlia aveva ormai raggiunto l'indipendenza economica e che la ricorrente lavorava in nero come badante e come addetta alle pulizie, percependo complessivi €
900/960,00, mentre lui lavorava come operaio addetto alla pulizia percependo € 500/600,00 euro e svolgeva l'attività di allevatore e agricoltore solo come passatempo e per soddisfare le esigenze familiari.
Con ordinanza del 17.04.2019, il presidente ha ritenuto raggiunta l'indipendenza economica da parte di d ha, conseguentemente, rigettato la domanda di parte resistente volta ad ottenere Per_1
l'assegnazione della casa coniugale.
Inoltre, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle parti (€ 400,00 la ricorrente ed € 600,00 il resistente), della titolarità da parte del della casa coniugale e dello svolgimento dell'ulteriore CP_1
2 attività di allevamento dalla quale ha dichiarato di percepire un reddito di € 2.000,00 annui, ha posto in capo al l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 200,00 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al suo mantenimento.
Con sentenza del 29.05.2020, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prove documentali e testimoniali, con provvedimento del 26.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente ha dichiarato nel corso del procedimento di svolgere attività lavorativa saltuariamente come badante o colf, senza alcun contratto regolare, percependo un reddito di circa € 400,00/500,00 mensili, non documentato, ma verosimile in ragione dell'età.
La inoltre, è comproprietaria nella misura di 1/5 di un appartamento e di alcuni terreni e non Pt_1
ha dimostrato di non poter trarre reddito dagli stessi.
Il resistente ha percepito nel 2016 un reddito di € 7.284,00 (pari ad € 600,00 mensili) ed è proprietario di diversi capi di bestiame e, come riferito dal testimone presidente Testimone_1
dell'associazione interprovinciale Pastori Sardi, conferisce il latte del suo gregge all'associazione interprovinciale e per tale conferimento ha percepito un importo di euro 6578,10 e per il 2023, al 15 maggio, ha percepito un importo di euro 4500,00.
Nel corso del giudizio, le parti non hanno prodotto documentazione reddituale;
pertanto, non risultando mutata la condizione economica della ricorrente rispetto a quanto considerato in fase presidenziale ed accertato lo svolgimento da parte del resistente dell'ulteriore attività di allevatore, deve essere posto in capo al l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1
mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
Deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente alla corresponsione del 50% delle somme percepite dall'agenzia Regionale AGEA come contributo per l'agricoltura, da lui indebitamente trattenute, sui terreni alla stessa intestati.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
3 • Condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1
di € 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
• dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla parte ricorrente;
• Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il giudice rel.
Dott. AR OP
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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