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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/08/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Iolanda Lenoci, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna, via Marconi n.5
-ATTRICE-
E
e , rappresentati e difesi, giusta delega agli atti, Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Simona Brianti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in FI (PR), via A.
Gramsci n.30
-CONVENUTI-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: all'udienza del 10/07/2025 parte attrice precisava come da memoria ex art.171 bis, primo termine, c.p.c. e parte convenuta precisava come da comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i coniugi Parte_1 CP_1
e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art.2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale dagli stessi stipulato in data
9/03/2022, a ministero del Notaio Dott. (Rep.53106, racc. 23175), con il quale Persona_1
erano stati conferiti nel fondo i seguenti beni:
- casa di civile abitazione in Comune di Ispica (RG), Contrada Passi, censita al NCEU del Comune di
Ispica f. 96, mapp. 37 sub.3 cat. A3 vani 5,5;
pagina 1 di 11 - appartamento di civile abitazione in Comune di FI (PR) con annessa cantina, censito al NCEU del Comune di FI f. 58, mapp. 111 sub 8 cat A3 vani 6 e relativa autorimessa censita al NCEU del
Comune di FI f. 58, mapp. 669 cat. C6 mq 13.
A sostegno della domanda svolta, la allegava di essere creditrice - sulla base della sentenza n. Pt_1
376/2020 del 9/07/2020 del Tribunale di Piacenza - nei confronti del fratello , in qualità Controparte_1
di unica erede del defunto padre e di erede pro quota della defunta madre Persona_2 [...]
dell'importo di euro 100.759,17, oltre interessi pari a euro 10.619,48, nonché dell'ulteriore Per_3
importo di euro 1.632,99 per spese legali dalla stessa pagate ad per conto del fratello, per un CP_3 totale di euro 113.011,64. Precisava l'attrice che da tale importo andava detratta la somma di euro
55.284,85, oltre euro 7.208,73 per interessi, di cui la stessa era debitrice nei confronti del fratello sulla base della sentenza n. 63/2020 del 30/01/2020 pronunciata dal Tribunale di Piacenza. CP_1
Assumeva la , che al netto della compensazione tra le rispettive poste creditorie, residuava Pt_1
ancora un suo credito, nei confronti del convenuto, di euro 50.518,06, credito rimasto insoddisfatto.
La rappresentava che sua la famiglia di origine era stata coinvolta in una lunga diatriba, a cui Pt_1 aveva fatto seguito l'instaurazione di più giudizi innanzi al Tribunale di Piacenza. All'esito del giudizio n. 4141/2012, ella era stata condannata con sentenza n. 63 del 30/01/2020 del Tribunale di Piacenza a restituire al fratello la somma di euro 55.284,85, oltre interessi dalla domanda al saldo. Controparte_1
Con successiva sentenza n. 376 del 9/07/2020, il Tribunale di Piacenza aveva condannato, invece, il fratello alla restituzione a favore di (e, pertanto, a favore di ella, Controparte_1 Persona_2
quale unica erede del padre), della somma di euro 71.466,67, oltre interessi legali, nonché alla restituzione a favore degli eredi della madre, della restante somma pari ad euro Persona_3
35.733,33, oltre interessi legali. era stato inoltre condannato al pagamento delle spese Controparte_1
di lite.
Affermava l'attrice di aver notificato in data 8/11/2022, nei confronti del fratello atto di CP_1
precetto e successivamente in data 10/01/2023 atto di pignoramento immobiliare. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, cpc. In occasione della notifica del ricorso per opposizione all'esecuzione, ella aveva scoperto che il fratello non aveva più sostanze patrimoniali, in quanto aveva costituito, con la moglie due fondi patrimoniali: il primo in data Controparte_2
4/07/2008 a rogito del Notaio Dott. (Rep. 34968 racc.9550) e il secondo in data Persona_1
9/03/2022, in epoca successiva al sorgere del credito, a rogito del Notaio Dott. Persona_1
(Rep. 53.106 racc. 23.175).
Tanto esposto in fatto, la argomentava in diritto, affermando la sussistenza nella specie dei Pt_1 presupposti giuridici fondanti l'azione revocatoria ex art. 2901 cc. In particolare, a dire dell'attrice, la pagina 2 di 11 costituzione del secondo fondo patrimoniale aveva comportato una grave compromissione della sua garanzia patrimoniale e delle possibilità di recupero del credito, in quanto i due beni immobili oggetto del conferimento, ossia la casa sita nel Comune di Ispica (RG) e l'appartamento, con cantina e autorimessa, sito nel Comune di FI (PR), erano gli unici beni rimanenti all'interno del patrimonio del fratello posto che gli altri beni erano già stati ricompresi nel precedente fondo CP_1
patrimoniale, costituito nel 2008.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 CP_2
i quali preliminarmente eccepivano la carenza di prova della sussistenza della legittimazione ad
[...]
agire in capo a , posto che la stessa non aveva dimostrato la propria qualità di erede Parte_1
dei defunti genitori, e , e ancor prima il decesso di questi ultimi. Persona_2 Persona_3
Nel merito, si opponevano all'accoglimento della domanda avversaria, di cui contestavano la fondatezza in fatto e in diritto, asserendo che nella specie non ricorressero i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria. Sostenevano che l'atto di costituzione del secondo fondo patrimoniale, oggetto di revocatoria, non aveva prodotto alcun danno alle ragioni creditorie dell'attrice, tenuto conto delle ampie residualità patrimoniali del convenuto , valutate in rapporto alle assunte ragioni di credito della stessa . Controparte_1 Pt_1
Inoltre, affermavano di aver conferito i beni nel fondo patrimoniale, al solo fine di tutelare le esigenze della famiglia, nella convinzione che tale atto non avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti dei successori di e di in totale assenza di alcun fine Persona_2 Persona_3
specifico di frodare il ceto creditorio.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, instavano per il rigetto della domanda avanzata dalla controparte.
Ritenuta inammissibile la prova per testi dedotta da parte convenuta, la causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 10/07/2025, il Giudice disponeva la discussione orale. Parte attrice si riportava alla memoria ex art.171 bis, primo termine, c.p.c. e i convenuti alla propria comparsa di costituzione. All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Tanto esposto in ordine ai fatti di causa, occorre preliminarmente valutare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice (rectius: difetto di titolarità attiva del rapporto) sollevata dai convenuti,
i quali lamentano che , in sede di costituzione, non avrebbe dato prova del decesso Parte_1
dei genitori e della sua qualità di erede.
Orbene, la giurisprudenza ritiene che l'onere di dimostrare la legittimazione attiva ricada effettivamente su colui che agisce in qualità di erede del de cuius. A tal fine, è necessario fornire, per pagina 3 di 11 mezzo di produzioni documentali, prova del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede (Cass. n.1943 del 27/01/2011).
Nel caso di specie, l'onere probatorio può considerarsi assolto.
Infatti, quanto alla morte degli originari creditori, la , con la memoria ex art.171 bis, secondo Pt_1
termine, c.p.c, ha depositato i certificati di morte dei genitori (doc. 10 e 11 di parte attrice).
Del pari risulta provata sulla base della documentazione in atti la qualità di erede in capo all'attrice.
In particolare, con riferimento alla successione ereditaria del padre, l'attrice risulta essere l'unica erede, come comprovato dal testamento redatto dal de cuius, che ha nominato la figlia OS erede universale (doc. 18 di parte attrice). Inoltre, dal certificato rilasciato dalla Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Perugia (doc. 20 di parte attrice) e dall'atto di rinuncia all'eredità redatto dal Notaio dott. (doc. 21 di parte attrice) emerge l'intervenuta rinuncia all'eredità morendo Persona_4
dismessa da effettuata, per atto notarile, dalle nipoti e Persona_2 Parte_2 CP_4
(figlie del premorto , dalla figlia dalle figlie di
[...] Persona_5 CP_5 quest'ultima e , e dai pronipoti e . Parte_3 Controparte_6 Parte_4 Parte_5
Infine, il provvedimento adottato dal Giudice delle successioni del Tribunale di Perugia, all'esito dell'esperimento dell'actio interrogatoria, comprova l'intervenuta decadenza degli altri figli del de cuius ( , e ) dal diritto di accettare l'eredità relitta Parte_6 Controparte_7 Controparte_1
dal defunto (doc. 22 di parte attrice). Persona_2
Quanto, invece, alla successione ereditaria di madre dell'attrice, la defunta non ha Persona_3 lasciato testamento, sicché l'eredità della stessa si è devoluta per legge. Di conseguenza, gli eredi erano il marito (all'epoca ancora in vita) nella misura di 1/3 e i figli (cinque in tutto, stante Persona_2
la rinuncia di e , figlie del premorto ) nella misura Controparte_4 Parte_2 Persona_5
di 2/3.
Infine, va evidenziato che l'attrice non può essere considerata mera chiamata all'eredità relitta dai genitori, avendo la stessa assunto la qualità di erede a seguito dell'accettazione tacita, per comportamenti concludenti, dell'eredità. A tal riguardo, viene in rilievo proprio l'instaurazione della presente causa. La ha agito in giudizio per far valere le ragioni creditorie spettanti al padre e Pt_1 alla madre, così compiendo un atto che comporta accettazione tacita dell'eredità: l'azione giudiziaria intrapresa appare, infatti, incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità morendo dimessa dai defunti genitori (così testualmente Cass. n.16002/2008: “agendo giudizialmente nei confronti del debitore del "de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà
pagina 4 di 11 di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ.”).
Pertanto, non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che abbia agito legittimamente in Parte_1
qualità di erede di e di erede pro-quota di Persona_2 Persona_3
Ciò precisato, ritiene il Tribunale che la domanda di revocatoria proposta dall'attrice sia fondata e debba, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La regola del giudizio da applicarsi alla controversia in oggetto è quella di cui all'art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria costituisce, come noto, un mezzo legale di conservazione della garanzia generica del creditore (art. 2740 c.c.), a fronte di atti di disposizione posti in essere dal debitore in grado di incidere in modo pregiudizievole sulla consistenza del proprio patrimonio. Funzione dell'azione revocatoria è, dunque, quella di tutelare l'interesse dei creditori contro atti di disposizione realizzati dal debitore a detrimento delle loro ragioni, conseguita mediante la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto dispositivo.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono, pertanto, concorrere i seguenti presupposti: la sussistenza di un credito in capo al revocante (che può essere anche illiquido, a termine, condizionato, eventuale ed anche litigioso); un atto di disposizione del debitore da cui deriva un pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore (c.d. scientia damni), e, infine, in caso di atti a titolo oneroso effettuati dopo il sorgere del credito, la consapevolezza in capo al terzo del fatto che l'atto dispositivo diminuisca le garanzie patrimoniali del debitore, mettendo in pericolo la soddisfazione delle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis). Nel caso di specie, quest'ultima condizione non è richiesta in quanto si tratta di revocare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, quindi un atto a titolo gratuito.
Orbene, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare la sussistenza di queste circostanze, integranti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, incombe sulla parte attrice, la quale può assolvervi anche mediante presunzioni semplici (ex multis
Cass. n.9367/2006; Cass. Sez. III, 19.7.2004).
Tanto precisato in sintesi con riferimento all'inquadramento generale dell'istituto, si rileva che la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge sono, con nettezza, ravvisabili nella fattispecie oggi in decisione.
1.Le ragioni di credito di Parte_1
Il credito vantato dall'attrice nei confronti del convenuto risulta da titolo giudiziale, e Controparte_1
nello specifico dalla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 376 del 3/07/2020 depositata il 9/07/2020, ormai passata in giudicato (doc.2 di parte attrice). In particolare, con la suindicata pronuncia, il pagina 5 di 11 Tribunale di Piacenza ha condannato l'odierno convenuto a restituire a (all'epoca Persona_2
ancora in vita) la somma di euro 71.466,67, oltre interessi dalla domanda, nonché a restituire agli eredi di la somma di euro 35.733,33, oltre interessi dalla domanda. Il credito vantato, nei Persona_3 confronti del fratello dall'odierna attrice, quale unica erede del padre ed erede pro quota della CP_1
madre, ammonta alla complessiva somma di euro 100.278,89, oltre interessi, e risulta così composto:
• euro 53.600,00, pari alla metà dell'importo illegittimamente sottratto dal fratello dal conto corrente bancario cointestato ai genitori, e;
Persona_2 Persona_3
• euro 17.866,67, pari all'importo che sarebbe spettato al defunto padre , in qualità di Persona_2
erede della moglie , Persona_3
• euro 7.146.66 quale quota a lei spettante sull'eredità morendo dismessa dalla defunta madre
[...]
avendo rinunciato a detta eredità le nipoti e , figlie di , Per_3 CP_4 Pt_2 Persona_5
premorto;
• euro 20.359,17 a titolo di rifusione delle spese legali, al cui pagamento era stato condannato CP_1
nei confronti del padre , dal Tribunale di Piacenza con sentenza n. 376/2020;
[...] Persona_2
• euro 1.306,39, quale rimborso delle spese legali dalla stessa versate, per conto del fratello CP_1
a favore di sulla base della sentenza n. 376/2020 del Tribunale di Piacenza.
[...] CP_3
Detraendo poi da tale importo la somma di euro 55.284,85, oltre interessi, per cui è Parte_1
debitrice nei confronti del medesimo fratello sulla base della sentenza n. 63/2020 del Tribunale CP_1
di Piacenza in data 30/01/2020, ormai passata in giudicato, il credito vantato dall'attrice nei confronti del convenuto è pari ad euro 53.820,37, oltre interessi.
Si tratta di un credito anteriore all'atto impugnato, rappresentato dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto pubblico, rogato in data 9/03/2022 dal Notaio Dott. Persona_1
(Rep.53106, racc. 23175).
2.Il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore: il c.d. “eventus damni”
Con riferimento al cd eventus damni, è appena il caso di rammentare che, secondo l'indirizzo più che consolidato dei giudici di legittimità, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. ex pluribus Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007; n. 5972 del 2005; n. 20813 del
2004; n. 12144 del 1999). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. n. 5105 del 2006).
pagina 6 di 11 Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass.
n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007, cit.; n. 5972 del 2005, cit.; n. 15257 del 2004; n.
11471 del 2003).
Nell'ipotesi in esame, viene in rilievo, quale atto pregiudizievole per i creditori, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato in data 9/03/2022 (doc. 5 di parte attrice) e quindi posteriormente al sorgere del credito vantato dall'attrice, con cui i coniugi e hanno Controparte_1 Controparte_2
destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia i seguenti beni immobili:
- casa di civile abitazione sita nel Comune di Ispica (RG), Contrada Passi, censita al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Ispica al foglio 96, mappale 37, subalterno 3;
- appartamento di civile abitazione sito nel Comune di FI (PR), via San Martino n.20, con relativa cantina, ed autorimessa, beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di FI rispettivamente al foglio 58, mappale 111, subalterno 8 e a al foglio 58, mappale 669.
Va evidenziato che la costituzione del fondo patrimoniale è un atto di liberalità cd. non donativa, che realizza un pregiudizio per i creditori, in quanto, ponendo limitazioni all'azione esecutiva sui beni in esso destinati ai sensi dell'art. 170 c.c.. solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, costituisce una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ., sent.
7.07.2007 n. 15310).
Secondo la difesa dei convenuti, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nella specie non avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie dell'attrice, in ragione sia della capacità reddituale di Controparte_1
sia della titolarità in capo allo stesso di un patrimonio immobiliare di entità tale da consentirgli di far fronte al pagamento dei debiti maturati nei confronti della sorella. E ciò in quanto , Controparte_1
oltre ad essere chiamato all'eredità, con tutti gli altri fratelli e sorelle, degli immobili siti in Gratteri, è proprietario di un appartamento sito in FI (PR) con annesso garage, libero da vincoli e di ottima consistenza economica (doc. 18 fascicolo convenuti). A riprova di ciò, i convenuti hanno prodotto copia della dichiarazione dei redditi di relativa all'anno di imposta 2023, da cui emerge Controparte_1
la percezione da parte dello stesso di un reddito annuo netto pari euro 20.954,00 (con un reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, di euro 1.746,00, il cui importo non può certo dirsi rilevante),
e le visure catastali attestanti la titolarità in capo al convenuto del diritto di proprietà, nella misura di ½, di un ulteriore appartamento con annesso garage, sito in FI, in via Primo Maggio.
pagina 7 di 11 Quanto a questi ultimi beni, l'attrice ha dedotto che trattasi di acquisizioni patrimoniali sopravvenute all'introduzione del presente giudizio, posto che detti immobili derivano dall'eredità di Persona_6
registrata in data 13/12/2024 (trascritta solo in data 9/1/2025), devoluta per un mezzo ad CP_1
e per un mezzo alla moglie Inoltre, a dire dell'attrice, la contitolarità in
[...] Controparte_2
capo al fratello di tali immobili, siti in FI, non comproverebbe affatto la capienza del patrimonio dello stesso, posto che dalla documentazione prodotta dal medesimo convenuto emerge che il valore complessivo di tali cespiti ereditari (si tratta di un'abitazione di tipo economico e di un garage) si aggirerebbe tra euro 25.147,00 ed euro 34.695,00, importo insufficiente a soddisfare le proprie ragioni creditorie, non potendo ella soddisfarsi sull'intero (metà dei beni risultano, infatti, di proprietà di
. Controparte_2
Quanto poi agli altri beni di cui il convenuto sarebbe divenuto proprietario pro quota a seguito dell'apertura della successione della defunta madre (pari a 2/15 dell'immobile di Persona_3
Gratteri e a 1/15 dell'immobile di Caorso), l'attrice ha rilevato che, al fine di poter soddisfare il proprio credito, ella sarebbe obbligata a svolgere defatigatorie azioni, anche divisorie oltre che esecutive, presso altri Tribunali, senza peraltro ottenere il pieno soddisfacimento delle proprie aspettative creditorie, tenuto conto del modesto valore di tali cespiti.
Rileva il Giudicante che il conferimento nel fondo patrimoniale, stipulato in data 9/03/2022, di tutti i beni immobili residuati in capo al convenuto a seguito della costituzione del precedente fondo patrimoniale, risalente all'anno 2008, rende evidentemente assai più complessa e faticosa l'azione che i creditori dovrebbero svolgere per tentare il recupero dei propri crediti, posto che la asserita “ampia residualità patrimoniale” del convenuto consiste in quote estremamente frazionate pari a 2/15 dell'immobile di Gratteri e a 1/15 di un fabbricato rurale a Caorso. L'attrice dovrebbe intraprendere più azioni esecutive ed instaurare i conseguenti giudizi divisori presso Uffici Giudiziari diversi dal suo luogo di residenza, senza peraltro avere piena soddisfazione dei propri crediti, tenuto conto della modesta quota spettante al convenuto sui beni dell'eredità materna, che non risulta neppure essere stata ancora accettata dal medesimo.
Inoltre, non risulta neppure provato, a mezzo di idonea documentazione, che, al momento della stipula del secondo atto di costituzione del fondo patrimoniale, residuasse in capo al debitore un patrimonio sufficiente a costituire idonea garanzia patrimoniale per l'attrice. Peraltro, pur volendo considerare l'accresciuta consistenza del patrimonio del convenuto, a seguito dell'acquisto mortis causa – avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio - degli immobili siti in FI (appartamento e annesso garage ubicati in via Primo Maggio n. 29 e 29/B), non vi è prova che la quota di spettanza del convenuto su tali beni, pari a ½, abbia un valore tale da soddisfare interamente le pretese creditorie pagina 8 di 11 dell'attrice. Infatti, la documentazione prodotta dai convenuti (doc. 18: scheda valori OMI FI), non avvalora affatto la tesi propugnata dagli stessi in ordine alla piena capienza del patrimonio di
, ma piuttosto la smentisce, in quanto dimostra che il valore di tali beni è estremamente Controparte_1
ridotto: invero, sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, l'appartamento di appena 72 mq, classificato come abitazione di tipo economico A3, avrebbe un valore che oscilla tra i
44.640,00 euro (valore minimo al mq pari a euro 620,00) e i 61.200,00 euro (valore massimo al mq pari a euro 850,00 ), mentre il garage di appena 13 mq avrebbe un valore che oscilla tra 5.655,00 (valore minimo al mq euro 435,00) e gli 8.190,00 euro (valore massimo al mq euro 630,00). E' evidente che, essendo i predetti immobili in comproprietà tra gli odierni convenuti, la sola quota di proprietà del debitore non sarebbe comunque sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento del Controparte_1 credito vantato dall'attrice.
3. La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore: c.d. “scientia damni”
Preliminarmente, si rileva che, essendo l'atto di costituzione successivo e non anteriore al sorgere del credito ed essendo un atto a titolo gratuito , il creditore istante non è tenuto a fornire la prova che l'atto fosse “dolosamente preordinato” a pregiudicare le ragioni di credito, ma deve solo provare la c.d. scientia damni, ossia la «mera conoscenza» in capo al debitore delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre
(Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio
2010, n. 12045). La scientia damni si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007).La prova di tale consapevolezza può essere fornita anche a mezzo presunzioni (Cass. n. 2748/2005).
Ed invero nella specie appare ricorrere tale presunzione di conoscenza, posto che il convenuto CP_1 non poteva non essere a conoscenza dell'entità del suo debito nei confronti del padre
[...] Per_2
(e quindi dell'odierna attrice, unica erede universale del de cuius) nonché nei confronti degli
[...]
eredi della madre , a seguito della sua condanna al pagamento di una considerevole Persona_3
somma (superiore a euro 100.000,00) disposta dal Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 376 del
9/07/2020, all'esito del giudizio n. 4141/2013 RG, a cui lo stesso ha partecipato, essendosi regolarmente costituito con l'Avv. Parte_3
E' manifesto altresì che il convenuto fosse perfettamente consapevole che il conferimento dei beni nel fondo patrimoniale recava evidente pregiudizio alle ragioni dei creditori, poiché impoveriva il suo patrimonio e rendeva sicuramente più difficile per il creditore, se non impossibile, rivalersi su di esso,
pagina 9 di 11 stante la limitazione all'esperimento delle azioni esecutive, che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai soli debiti contratti per i bisogni della famiglia (cfr. Cass. civ., sent.
7.7.2007 n. 15310).
4.Conclusioni.
La domanda di revocatoria deve essere, quindi, accolta.
Pertanto, deve dichiararsi ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1
costituzione del fondo patrimoniale in data 9/03/2022, a ministero del Notaio Dott. Persona_1
(Rep.53106, racc. 23175), con il quale e hanno conferito nel Controparte_1 Controparte_2
predetto fondo i seguenti beni:
- casa di civile abitazione sita nel Comune di Ispica (RG), Contrada Passi, censita al NCEU del
Comune di Ispica al foglio 96, mappale 37, subalterno 3 cat. A3 vani 5,5;
- appartamento di civile abitazione sito in FI (PR) con annessa cantina, censito al NCEU del
Comune di FI f. 58, mapp. 111 sub 8 cat A3 vani 6 e relativa autorimessa censita al NCEU del
Comune di FI f. 58, mapp. 669 cat. C6 mq 13.
Infine, deve essere ordinato al competente Conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità dello stesso, di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia (v. Cass. n. 5402 del 2004, secondo cui nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria) e facendo applicazione dei minimi tariffari delle tabelle professionali di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità della causa e del mancato deposito degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. Dichiara l'inefficacia ex art.2901 c.c., nei confronti di , dell'atto di costituzione del Parte_1
fondo patrimoniale in data 9/03/2022, a ministero del Notaio Dott. (Rep.53106, Persona_1
racc. 23175), con il quale sono stati conferiti nel predetto fondo i seguenti beni:
- casa di civile abitazione sita nel Comune di Ispica (RG), Contrada Passi, censita al NCEU del
Comune di Ispica al foglio 96, mappale 37, subalterno 3 cat. A3 vani 5,5;
- appartamento di civile abitazione sito in FI (PR) con annessa cantina, censito al NCEU del pagina 10 di 11 Comune di FI f. 58, mapp. 111 sub 8 cat A3 vani 6 e relativa autorimessa censita al NCEU del
Comune di FI f. 58, mapp. 669 cat. C6 mq 13.
2. Ordina ai sensi dell'art. 2655 c.c. al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di effettuare l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato a ministero del Notaio Dott. in data 9/03/2022 Rep.53106, racc. 23175. Persona_1
3. Condanna i convenuti e in via solidale tra di loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2
a le spese processuali dalla stessa sostenute, che si liquidano in euro 545,00 per Parte_1
spese e in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 22/08/2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Iolanda Lenoci, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna, via Marconi n.5
-ATTRICE-
E
e , rappresentati e difesi, giusta delega agli atti, Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Simona Brianti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in FI (PR), via A.
Gramsci n.30
-CONVENUTI-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: all'udienza del 10/07/2025 parte attrice precisava come da memoria ex art.171 bis, primo termine, c.p.c. e parte convenuta precisava come da comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i coniugi Parte_1 CP_1
e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art.2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale dagli stessi stipulato in data
9/03/2022, a ministero del Notaio Dott. (Rep.53106, racc. 23175), con il quale Persona_1
erano stati conferiti nel fondo i seguenti beni:
- casa di civile abitazione in Comune di Ispica (RG), Contrada Passi, censita al NCEU del Comune di
Ispica f. 96, mapp. 37 sub.3 cat. A3 vani 5,5;
pagina 1 di 11 - appartamento di civile abitazione in Comune di FI (PR) con annessa cantina, censito al NCEU del Comune di FI f. 58, mapp. 111 sub 8 cat A3 vani 6 e relativa autorimessa censita al NCEU del
Comune di FI f. 58, mapp. 669 cat. C6 mq 13.
A sostegno della domanda svolta, la allegava di essere creditrice - sulla base della sentenza n. Pt_1
376/2020 del 9/07/2020 del Tribunale di Piacenza - nei confronti del fratello , in qualità Controparte_1
di unica erede del defunto padre e di erede pro quota della defunta madre Persona_2 [...]
dell'importo di euro 100.759,17, oltre interessi pari a euro 10.619,48, nonché dell'ulteriore Per_3
importo di euro 1.632,99 per spese legali dalla stessa pagate ad per conto del fratello, per un CP_3 totale di euro 113.011,64. Precisava l'attrice che da tale importo andava detratta la somma di euro
55.284,85, oltre euro 7.208,73 per interessi, di cui la stessa era debitrice nei confronti del fratello sulla base della sentenza n. 63/2020 del 30/01/2020 pronunciata dal Tribunale di Piacenza. CP_1
Assumeva la , che al netto della compensazione tra le rispettive poste creditorie, residuava Pt_1
ancora un suo credito, nei confronti del convenuto, di euro 50.518,06, credito rimasto insoddisfatto.
La rappresentava che sua la famiglia di origine era stata coinvolta in una lunga diatriba, a cui Pt_1 aveva fatto seguito l'instaurazione di più giudizi innanzi al Tribunale di Piacenza. All'esito del giudizio n. 4141/2012, ella era stata condannata con sentenza n. 63 del 30/01/2020 del Tribunale di Piacenza a restituire al fratello la somma di euro 55.284,85, oltre interessi dalla domanda al saldo. Controparte_1
Con successiva sentenza n. 376 del 9/07/2020, il Tribunale di Piacenza aveva condannato, invece, il fratello alla restituzione a favore di (e, pertanto, a favore di ella, Controparte_1 Persona_2
quale unica erede del padre), della somma di euro 71.466,67, oltre interessi legali, nonché alla restituzione a favore degli eredi della madre, della restante somma pari ad euro Persona_3
35.733,33, oltre interessi legali. era stato inoltre condannato al pagamento delle spese Controparte_1
di lite.
Affermava l'attrice di aver notificato in data 8/11/2022, nei confronti del fratello atto di CP_1
precetto e successivamente in data 10/01/2023 atto di pignoramento immobiliare. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, cpc. In occasione della notifica del ricorso per opposizione all'esecuzione, ella aveva scoperto che il fratello non aveva più sostanze patrimoniali, in quanto aveva costituito, con la moglie due fondi patrimoniali: il primo in data Controparte_2
4/07/2008 a rogito del Notaio Dott. (Rep. 34968 racc.9550) e il secondo in data Persona_1
9/03/2022, in epoca successiva al sorgere del credito, a rogito del Notaio Dott. Persona_1
(Rep. 53.106 racc. 23.175).
Tanto esposto in fatto, la argomentava in diritto, affermando la sussistenza nella specie dei Pt_1 presupposti giuridici fondanti l'azione revocatoria ex art. 2901 cc. In particolare, a dire dell'attrice, la pagina 2 di 11 costituzione del secondo fondo patrimoniale aveva comportato una grave compromissione della sua garanzia patrimoniale e delle possibilità di recupero del credito, in quanto i due beni immobili oggetto del conferimento, ossia la casa sita nel Comune di Ispica (RG) e l'appartamento, con cantina e autorimessa, sito nel Comune di FI (PR), erano gli unici beni rimanenti all'interno del patrimonio del fratello posto che gli altri beni erano già stati ricompresi nel precedente fondo CP_1
patrimoniale, costituito nel 2008.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 CP_2
i quali preliminarmente eccepivano la carenza di prova della sussistenza della legittimazione ad
[...]
agire in capo a , posto che la stessa non aveva dimostrato la propria qualità di erede Parte_1
dei defunti genitori, e , e ancor prima il decesso di questi ultimi. Persona_2 Persona_3
Nel merito, si opponevano all'accoglimento della domanda avversaria, di cui contestavano la fondatezza in fatto e in diritto, asserendo che nella specie non ricorressero i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria. Sostenevano che l'atto di costituzione del secondo fondo patrimoniale, oggetto di revocatoria, non aveva prodotto alcun danno alle ragioni creditorie dell'attrice, tenuto conto delle ampie residualità patrimoniali del convenuto , valutate in rapporto alle assunte ragioni di credito della stessa . Controparte_1 Pt_1
Inoltre, affermavano di aver conferito i beni nel fondo patrimoniale, al solo fine di tutelare le esigenze della famiglia, nella convinzione che tale atto non avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti dei successori di e di in totale assenza di alcun fine Persona_2 Persona_3
specifico di frodare il ceto creditorio.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, instavano per il rigetto della domanda avanzata dalla controparte.
Ritenuta inammissibile la prova per testi dedotta da parte convenuta, la causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 10/07/2025, il Giudice disponeva la discussione orale. Parte attrice si riportava alla memoria ex art.171 bis, primo termine, c.p.c. e i convenuti alla propria comparsa di costituzione. All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Tanto esposto in ordine ai fatti di causa, occorre preliminarmente valutare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice (rectius: difetto di titolarità attiva del rapporto) sollevata dai convenuti,
i quali lamentano che , in sede di costituzione, non avrebbe dato prova del decesso Parte_1
dei genitori e della sua qualità di erede.
Orbene, la giurisprudenza ritiene che l'onere di dimostrare la legittimazione attiva ricada effettivamente su colui che agisce in qualità di erede del de cuius. A tal fine, è necessario fornire, per pagina 3 di 11 mezzo di produzioni documentali, prova del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede (Cass. n.1943 del 27/01/2011).
Nel caso di specie, l'onere probatorio può considerarsi assolto.
Infatti, quanto alla morte degli originari creditori, la , con la memoria ex art.171 bis, secondo Pt_1
termine, c.p.c, ha depositato i certificati di morte dei genitori (doc. 10 e 11 di parte attrice).
Del pari risulta provata sulla base della documentazione in atti la qualità di erede in capo all'attrice.
In particolare, con riferimento alla successione ereditaria del padre, l'attrice risulta essere l'unica erede, come comprovato dal testamento redatto dal de cuius, che ha nominato la figlia OS erede universale (doc. 18 di parte attrice). Inoltre, dal certificato rilasciato dalla Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Perugia (doc. 20 di parte attrice) e dall'atto di rinuncia all'eredità redatto dal Notaio dott. (doc. 21 di parte attrice) emerge l'intervenuta rinuncia all'eredità morendo Persona_4
dismessa da effettuata, per atto notarile, dalle nipoti e Persona_2 Parte_2 CP_4
(figlie del premorto , dalla figlia dalle figlie di
[...] Persona_5 CP_5 quest'ultima e , e dai pronipoti e . Parte_3 Controparte_6 Parte_4 Parte_5
Infine, il provvedimento adottato dal Giudice delle successioni del Tribunale di Perugia, all'esito dell'esperimento dell'actio interrogatoria, comprova l'intervenuta decadenza degli altri figli del de cuius ( , e ) dal diritto di accettare l'eredità relitta Parte_6 Controparte_7 Controparte_1
dal defunto (doc. 22 di parte attrice). Persona_2
Quanto, invece, alla successione ereditaria di madre dell'attrice, la defunta non ha Persona_3 lasciato testamento, sicché l'eredità della stessa si è devoluta per legge. Di conseguenza, gli eredi erano il marito (all'epoca ancora in vita) nella misura di 1/3 e i figli (cinque in tutto, stante Persona_2
la rinuncia di e , figlie del premorto ) nella misura Controparte_4 Parte_2 Persona_5
di 2/3.
Infine, va evidenziato che l'attrice non può essere considerata mera chiamata all'eredità relitta dai genitori, avendo la stessa assunto la qualità di erede a seguito dell'accettazione tacita, per comportamenti concludenti, dell'eredità. A tal riguardo, viene in rilievo proprio l'instaurazione della presente causa. La ha agito in giudizio per far valere le ragioni creditorie spettanti al padre e Pt_1 alla madre, così compiendo un atto che comporta accettazione tacita dell'eredità: l'azione giudiziaria intrapresa appare, infatti, incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità morendo dimessa dai defunti genitori (così testualmente Cass. n.16002/2008: “agendo giudizialmente nei confronti del debitore del "de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà
pagina 4 di 11 di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ.”).
Pertanto, non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che abbia agito legittimamente in Parte_1
qualità di erede di e di erede pro-quota di Persona_2 Persona_3
Ciò precisato, ritiene il Tribunale che la domanda di revocatoria proposta dall'attrice sia fondata e debba, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La regola del giudizio da applicarsi alla controversia in oggetto è quella di cui all'art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria costituisce, come noto, un mezzo legale di conservazione della garanzia generica del creditore (art. 2740 c.c.), a fronte di atti di disposizione posti in essere dal debitore in grado di incidere in modo pregiudizievole sulla consistenza del proprio patrimonio. Funzione dell'azione revocatoria è, dunque, quella di tutelare l'interesse dei creditori contro atti di disposizione realizzati dal debitore a detrimento delle loro ragioni, conseguita mediante la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto dispositivo.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono, pertanto, concorrere i seguenti presupposti: la sussistenza di un credito in capo al revocante (che può essere anche illiquido, a termine, condizionato, eventuale ed anche litigioso); un atto di disposizione del debitore da cui deriva un pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore (c.d. scientia damni), e, infine, in caso di atti a titolo oneroso effettuati dopo il sorgere del credito, la consapevolezza in capo al terzo del fatto che l'atto dispositivo diminuisca le garanzie patrimoniali del debitore, mettendo in pericolo la soddisfazione delle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis). Nel caso di specie, quest'ultima condizione non è richiesta in quanto si tratta di revocare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, quindi un atto a titolo gratuito.
Orbene, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare la sussistenza di queste circostanze, integranti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, incombe sulla parte attrice, la quale può assolvervi anche mediante presunzioni semplici (ex multis
Cass. n.9367/2006; Cass. Sez. III, 19.7.2004).
Tanto precisato in sintesi con riferimento all'inquadramento generale dell'istituto, si rileva che la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge sono, con nettezza, ravvisabili nella fattispecie oggi in decisione.
1.Le ragioni di credito di Parte_1
Il credito vantato dall'attrice nei confronti del convenuto risulta da titolo giudiziale, e Controparte_1
nello specifico dalla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 376 del 3/07/2020 depositata il 9/07/2020, ormai passata in giudicato (doc.2 di parte attrice). In particolare, con la suindicata pronuncia, il pagina 5 di 11 Tribunale di Piacenza ha condannato l'odierno convenuto a restituire a (all'epoca Persona_2
ancora in vita) la somma di euro 71.466,67, oltre interessi dalla domanda, nonché a restituire agli eredi di la somma di euro 35.733,33, oltre interessi dalla domanda. Il credito vantato, nei Persona_3 confronti del fratello dall'odierna attrice, quale unica erede del padre ed erede pro quota della CP_1
madre, ammonta alla complessiva somma di euro 100.278,89, oltre interessi, e risulta così composto:
• euro 53.600,00, pari alla metà dell'importo illegittimamente sottratto dal fratello dal conto corrente bancario cointestato ai genitori, e;
Persona_2 Persona_3
• euro 17.866,67, pari all'importo che sarebbe spettato al defunto padre , in qualità di Persona_2
erede della moglie , Persona_3
• euro 7.146.66 quale quota a lei spettante sull'eredità morendo dismessa dalla defunta madre
[...]
avendo rinunciato a detta eredità le nipoti e , figlie di , Per_3 CP_4 Pt_2 Persona_5
premorto;
• euro 20.359,17 a titolo di rifusione delle spese legali, al cui pagamento era stato condannato CP_1
nei confronti del padre , dal Tribunale di Piacenza con sentenza n. 376/2020;
[...] Persona_2
• euro 1.306,39, quale rimborso delle spese legali dalla stessa versate, per conto del fratello CP_1
a favore di sulla base della sentenza n. 376/2020 del Tribunale di Piacenza.
[...] CP_3
Detraendo poi da tale importo la somma di euro 55.284,85, oltre interessi, per cui è Parte_1
debitrice nei confronti del medesimo fratello sulla base della sentenza n. 63/2020 del Tribunale CP_1
di Piacenza in data 30/01/2020, ormai passata in giudicato, il credito vantato dall'attrice nei confronti del convenuto è pari ad euro 53.820,37, oltre interessi.
Si tratta di un credito anteriore all'atto impugnato, rappresentato dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto pubblico, rogato in data 9/03/2022 dal Notaio Dott. Persona_1
(Rep.53106, racc. 23175).
2.Il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore: il c.d. “eventus damni”
Con riferimento al cd eventus damni, è appena il caso di rammentare che, secondo l'indirizzo più che consolidato dei giudici di legittimità, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. ex pluribus Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007; n. 5972 del 2005; n. 20813 del
2004; n. 12144 del 1999). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. n. 5105 del 2006).
pagina 6 di 11 Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass.
n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007, cit.; n. 5972 del 2005, cit.; n. 15257 del 2004; n.
11471 del 2003).
Nell'ipotesi in esame, viene in rilievo, quale atto pregiudizievole per i creditori, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato in data 9/03/2022 (doc. 5 di parte attrice) e quindi posteriormente al sorgere del credito vantato dall'attrice, con cui i coniugi e hanno Controparte_1 Controparte_2
destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia i seguenti beni immobili:
- casa di civile abitazione sita nel Comune di Ispica (RG), Contrada Passi, censita al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Ispica al foglio 96, mappale 37, subalterno 3;
- appartamento di civile abitazione sito nel Comune di FI (PR), via San Martino n.20, con relativa cantina, ed autorimessa, beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di FI rispettivamente al foglio 58, mappale 111, subalterno 8 e a al foglio 58, mappale 669.
Va evidenziato che la costituzione del fondo patrimoniale è un atto di liberalità cd. non donativa, che realizza un pregiudizio per i creditori, in quanto, ponendo limitazioni all'azione esecutiva sui beni in esso destinati ai sensi dell'art. 170 c.c.. solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, costituisce una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ., sent.
7.07.2007 n. 15310).
Secondo la difesa dei convenuti, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nella specie non avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie dell'attrice, in ragione sia della capacità reddituale di Controparte_1
sia della titolarità in capo allo stesso di un patrimonio immobiliare di entità tale da consentirgli di far fronte al pagamento dei debiti maturati nei confronti della sorella. E ciò in quanto , Controparte_1
oltre ad essere chiamato all'eredità, con tutti gli altri fratelli e sorelle, degli immobili siti in Gratteri, è proprietario di un appartamento sito in FI (PR) con annesso garage, libero da vincoli e di ottima consistenza economica (doc. 18 fascicolo convenuti). A riprova di ciò, i convenuti hanno prodotto copia della dichiarazione dei redditi di relativa all'anno di imposta 2023, da cui emerge Controparte_1
la percezione da parte dello stesso di un reddito annuo netto pari euro 20.954,00 (con un reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, di euro 1.746,00, il cui importo non può certo dirsi rilevante),
e le visure catastali attestanti la titolarità in capo al convenuto del diritto di proprietà, nella misura di ½, di un ulteriore appartamento con annesso garage, sito in FI, in via Primo Maggio.
pagina 7 di 11 Quanto a questi ultimi beni, l'attrice ha dedotto che trattasi di acquisizioni patrimoniali sopravvenute all'introduzione del presente giudizio, posto che detti immobili derivano dall'eredità di Persona_6
registrata in data 13/12/2024 (trascritta solo in data 9/1/2025), devoluta per un mezzo ad CP_1
e per un mezzo alla moglie Inoltre, a dire dell'attrice, la contitolarità in
[...] Controparte_2
capo al fratello di tali immobili, siti in FI, non comproverebbe affatto la capienza del patrimonio dello stesso, posto che dalla documentazione prodotta dal medesimo convenuto emerge che il valore complessivo di tali cespiti ereditari (si tratta di un'abitazione di tipo economico e di un garage) si aggirerebbe tra euro 25.147,00 ed euro 34.695,00, importo insufficiente a soddisfare le proprie ragioni creditorie, non potendo ella soddisfarsi sull'intero (metà dei beni risultano, infatti, di proprietà di
. Controparte_2
Quanto poi agli altri beni di cui il convenuto sarebbe divenuto proprietario pro quota a seguito dell'apertura della successione della defunta madre (pari a 2/15 dell'immobile di Persona_3
Gratteri e a 1/15 dell'immobile di Caorso), l'attrice ha rilevato che, al fine di poter soddisfare il proprio credito, ella sarebbe obbligata a svolgere defatigatorie azioni, anche divisorie oltre che esecutive, presso altri Tribunali, senza peraltro ottenere il pieno soddisfacimento delle proprie aspettative creditorie, tenuto conto del modesto valore di tali cespiti.
Rileva il Giudicante che il conferimento nel fondo patrimoniale, stipulato in data 9/03/2022, di tutti i beni immobili residuati in capo al convenuto a seguito della costituzione del precedente fondo patrimoniale, risalente all'anno 2008, rende evidentemente assai più complessa e faticosa l'azione che i creditori dovrebbero svolgere per tentare il recupero dei propri crediti, posto che la asserita “ampia residualità patrimoniale” del convenuto consiste in quote estremamente frazionate pari a 2/15 dell'immobile di Gratteri e a 1/15 di un fabbricato rurale a Caorso. L'attrice dovrebbe intraprendere più azioni esecutive ed instaurare i conseguenti giudizi divisori presso Uffici Giudiziari diversi dal suo luogo di residenza, senza peraltro avere piena soddisfazione dei propri crediti, tenuto conto della modesta quota spettante al convenuto sui beni dell'eredità materna, che non risulta neppure essere stata ancora accettata dal medesimo.
Inoltre, non risulta neppure provato, a mezzo di idonea documentazione, che, al momento della stipula del secondo atto di costituzione del fondo patrimoniale, residuasse in capo al debitore un patrimonio sufficiente a costituire idonea garanzia patrimoniale per l'attrice. Peraltro, pur volendo considerare l'accresciuta consistenza del patrimonio del convenuto, a seguito dell'acquisto mortis causa – avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio - degli immobili siti in FI (appartamento e annesso garage ubicati in via Primo Maggio n. 29 e 29/B), non vi è prova che la quota di spettanza del convenuto su tali beni, pari a ½, abbia un valore tale da soddisfare interamente le pretese creditorie pagina 8 di 11 dell'attrice. Infatti, la documentazione prodotta dai convenuti (doc. 18: scheda valori OMI FI), non avvalora affatto la tesi propugnata dagli stessi in ordine alla piena capienza del patrimonio di
, ma piuttosto la smentisce, in quanto dimostra che il valore di tali beni è estremamente Controparte_1
ridotto: invero, sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, l'appartamento di appena 72 mq, classificato come abitazione di tipo economico A3, avrebbe un valore che oscilla tra i
44.640,00 euro (valore minimo al mq pari a euro 620,00) e i 61.200,00 euro (valore massimo al mq pari a euro 850,00 ), mentre il garage di appena 13 mq avrebbe un valore che oscilla tra 5.655,00 (valore minimo al mq euro 435,00) e gli 8.190,00 euro (valore massimo al mq euro 630,00). E' evidente che, essendo i predetti immobili in comproprietà tra gli odierni convenuti, la sola quota di proprietà del debitore non sarebbe comunque sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento del Controparte_1 credito vantato dall'attrice.
3. La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore: c.d. “scientia damni”
Preliminarmente, si rileva che, essendo l'atto di costituzione successivo e non anteriore al sorgere del credito ed essendo un atto a titolo gratuito , il creditore istante non è tenuto a fornire la prova che l'atto fosse “dolosamente preordinato” a pregiudicare le ragioni di credito, ma deve solo provare la c.d. scientia damni, ossia la «mera conoscenza» in capo al debitore delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre
(Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio
2010, n. 12045). La scientia damni si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007).La prova di tale consapevolezza può essere fornita anche a mezzo presunzioni (Cass. n. 2748/2005).
Ed invero nella specie appare ricorrere tale presunzione di conoscenza, posto che il convenuto CP_1 non poteva non essere a conoscenza dell'entità del suo debito nei confronti del padre
[...] Per_2
(e quindi dell'odierna attrice, unica erede universale del de cuius) nonché nei confronti degli
[...]
eredi della madre , a seguito della sua condanna al pagamento di una considerevole Persona_3
somma (superiore a euro 100.000,00) disposta dal Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 376 del
9/07/2020, all'esito del giudizio n. 4141/2013 RG, a cui lo stesso ha partecipato, essendosi regolarmente costituito con l'Avv. Parte_3
E' manifesto altresì che il convenuto fosse perfettamente consapevole che il conferimento dei beni nel fondo patrimoniale recava evidente pregiudizio alle ragioni dei creditori, poiché impoveriva il suo patrimonio e rendeva sicuramente più difficile per il creditore, se non impossibile, rivalersi su di esso,
pagina 9 di 11 stante la limitazione all'esperimento delle azioni esecutive, che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai soli debiti contratti per i bisogni della famiglia (cfr. Cass. civ., sent.
7.7.2007 n. 15310).
4.Conclusioni.
La domanda di revocatoria deve essere, quindi, accolta.
Pertanto, deve dichiararsi ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1
costituzione del fondo patrimoniale in data 9/03/2022, a ministero del Notaio Dott. Persona_1
(Rep.53106, racc. 23175), con il quale e hanno conferito nel Controparte_1 Controparte_2
predetto fondo i seguenti beni:
- casa di civile abitazione sita nel Comune di Ispica (RG), Contrada Passi, censita al NCEU del
Comune di Ispica al foglio 96, mappale 37, subalterno 3 cat. A3 vani 5,5;
- appartamento di civile abitazione sito in FI (PR) con annessa cantina, censito al NCEU del
Comune di FI f. 58, mapp. 111 sub 8 cat A3 vani 6 e relativa autorimessa censita al NCEU del
Comune di FI f. 58, mapp. 669 cat. C6 mq 13.
Infine, deve essere ordinato al competente Conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità dello stesso, di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia (v. Cass. n. 5402 del 2004, secondo cui nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria) e facendo applicazione dei minimi tariffari delle tabelle professionali di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità della causa e del mancato deposito degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. Dichiara l'inefficacia ex art.2901 c.c., nei confronti di , dell'atto di costituzione del Parte_1
fondo patrimoniale in data 9/03/2022, a ministero del Notaio Dott. (Rep.53106, Persona_1
racc. 23175), con il quale sono stati conferiti nel predetto fondo i seguenti beni:
- casa di civile abitazione sita nel Comune di Ispica (RG), Contrada Passi, censita al NCEU del
Comune di Ispica al foglio 96, mappale 37, subalterno 3 cat. A3 vani 5,5;
- appartamento di civile abitazione sito in FI (PR) con annessa cantina, censito al NCEU del pagina 10 di 11 Comune di FI f. 58, mapp. 111 sub 8 cat A3 vani 6 e relativa autorimessa censita al NCEU del
Comune di FI f. 58, mapp. 669 cat. C6 mq 13.
2. Ordina ai sensi dell'art. 2655 c.c. al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di effettuare l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato a ministero del Notaio Dott. in data 9/03/2022 Rep.53106, racc. 23175. Persona_1
3. Condanna i convenuti e in via solidale tra di loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2
a le spese processuali dalla stessa sostenute, che si liquidano in euro 545,00 per Parte_1
spese e in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 22/08/2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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