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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AM TO - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8832/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/08/2025 da
, con il proc. e dom. avv. GREGOLET ROSSANA, per Parte_1
mandato allegato al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. MASCHERIN SEBASTIANO, Parte_2
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sent. non definitiva n. 438/2024 del 02/04/2024, pubblicata il 05/04/2024, e sent. definitiva n. 1062/2024 del 20/11/2024, pubblicata il 25/11/2024);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 27/02/2011), Per_1 Per_2
Per_ (il 27/06/2013) e (il 02/02/2022) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- richiamata, in particolare, la sentenza di separazione definitiva e ritenuta la necessità di mantenere la presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti, in funzione di controllo e monitoraggio come già in precedenza disposto da questo Tribunale, attese le fragilità emerse a carico della figura genitoriale paterna;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in RUDA (UD) il
12/09/2009 tra , nata a [...] il Parte_1
09/02/1983, e , nato a [...] il Parte_2
16/04/1980, alle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
Per_
a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2. dispone che il padre, abbia il diritto/dovere di Parte_2
vedere e tenere con sé i figli in forma presenziata, anche in contesti ambientali e comunque diversi da luogo neutro, ivi compreso, una volta reperito, l'alloggio che egli avrà a disposizione, rimettendo ai
Servizi Sociali l'organizzazione e la calendarizzazione degli incontri padre-figli, con possibilità accordata ai medesimi Servizi Sociali di ampliare frequenza e durata degli incontri e con possibilità di valutare, altresì, una progressiva e monitorata liberalizzazione delle visite, in base all'andamento degli incontri, in modo da riuscire a
2 coinvolgere maggiormente il padre nelle vite dei minori, responsabilizzando tale figura genitoriale e facendo in modo che anche il sig. possa contribuire alla gestione dei figli, Pt_2
confermandosi l'invito al sig. stesso a seguire tutte le Pt_2
indicazioni ed i suggerimenti degli operatori;
3. conferma la prosecuzione della presa in carico, per supporto, monitoraggio e controllo, di tutto il nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali, anche Specialistici, territorialmente competenti;
4. conferma la prosecuzione di tutti i percorsi di supporto già avviati in favore delle parti e dei figli minori;
5. dà atto che l'assegno unico universale, riferito a tutti e tre i figli minori della coppia, viene attribuito per l'intero in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
6. nulla per mantenimento tra coniugi, essendo ciascuno di essi indipendente e abile al lavoro;
7. dispone che il padre versi alla madre Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile pari a complessivi euro 250,00 (125,00 euro per Per_2
Per_ 125,00 euro ), dando atto che il mantenimento per in Per_1
favore della madre è integrato dai sussidi pubblici di cui il minore beneficia, percepiti dalla sig.ra come da successivo punto 9). Pt_1
Per_ L'assegno di mantenimento ordinario per è soggetto a Per_2
rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT e dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese;
3 8. le spese straordinarie nell'interesse dei minori, disciplinate come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. dà atto che, secondo l'accordo tra le parti, il contributo del Fondo
Gravissimi (comprensivo delle somme per l'innanzi erogate quale
Parte contributo c.d. ) sarà percepito per l'intero dalla sig.ra e Pt_1
che la pensione di continuerà ad essere versata sul libretto Per_1
di risparmio già esistente e vincolata alle sue esigenze, salvo diverso accordo tra genitori per lo svincolo;
10. dà atto che entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali al 50%.
11. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RUDA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte I del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2009.
Dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali ed al Consultorio Familiare competenti per l'Ambito Territoriale del
Comune di Ronchi dei Legionari.
Udine, li 20/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AM TO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AM TO - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8832/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/08/2025 da
, con il proc. e dom. avv. GREGOLET ROSSANA, per Parte_1
mandato allegato al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. MASCHERIN SEBASTIANO, Parte_2
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sent. non definitiva n. 438/2024 del 02/04/2024, pubblicata il 05/04/2024, e sent. definitiva n. 1062/2024 del 20/11/2024, pubblicata il 25/11/2024);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 27/02/2011), Per_1 Per_2
Per_ (il 27/06/2013) e (il 02/02/2022) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- richiamata, in particolare, la sentenza di separazione definitiva e ritenuta la necessità di mantenere la presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti, in funzione di controllo e monitoraggio come già in precedenza disposto da questo Tribunale, attese le fragilità emerse a carico della figura genitoriale paterna;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in RUDA (UD) il
12/09/2009 tra , nata a [...] il Parte_1
09/02/1983, e , nato a [...] il Parte_2
16/04/1980, alle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
Per_
a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2. dispone che il padre, abbia il diritto/dovere di Parte_2
vedere e tenere con sé i figli in forma presenziata, anche in contesti ambientali e comunque diversi da luogo neutro, ivi compreso, una volta reperito, l'alloggio che egli avrà a disposizione, rimettendo ai
Servizi Sociali l'organizzazione e la calendarizzazione degli incontri padre-figli, con possibilità accordata ai medesimi Servizi Sociali di ampliare frequenza e durata degli incontri e con possibilità di valutare, altresì, una progressiva e monitorata liberalizzazione delle visite, in base all'andamento degli incontri, in modo da riuscire a
2 coinvolgere maggiormente il padre nelle vite dei minori, responsabilizzando tale figura genitoriale e facendo in modo che anche il sig. possa contribuire alla gestione dei figli, Pt_2
confermandosi l'invito al sig. stesso a seguire tutte le Pt_2
indicazioni ed i suggerimenti degli operatori;
3. conferma la prosecuzione della presa in carico, per supporto, monitoraggio e controllo, di tutto il nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali, anche Specialistici, territorialmente competenti;
4. conferma la prosecuzione di tutti i percorsi di supporto già avviati in favore delle parti e dei figli minori;
5. dà atto che l'assegno unico universale, riferito a tutti e tre i figli minori della coppia, viene attribuito per l'intero in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
6. nulla per mantenimento tra coniugi, essendo ciascuno di essi indipendente e abile al lavoro;
7. dispone che il padre versi alla madre Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile pari a complessivi euro 250,00 (125,00 euro per Per_2
Per_ 125,00 euro ), dando atto che il mantenimento per in Per_1
favore della madre è integrato dai sussidi pubblici di cui il minore beneficia, percepiti dalla sig.ra come da successivo punto 9). Pt_1
Per_ L'assegno di mantenimento ordinario per è soggetto a Per_2
rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT e dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese;
3 8. le spese straordinarie nell'interesse dei minori, disciplinate come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. dà atto che, secondo l'accordo tra le parti, il contributo del Fondo
Gravissimi (comprensivo delle somme per l'innanzi erogate quale
Parte contributo c.d. ) sarà percepito per l'intero dalla sig.ra e Pt_1
che la pensione di continuerà ad essere versata sul libretto Per_1
di risparmio già esistente e vincolata alle sue esigenze, salvo diverso accordo tra genitori per lo svincolo;
10. dà atto che entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali al 50%.
11. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RUDA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte I del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2009.
Dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali ed al Consultorio Familiare competenti per l'Ambito Territoriale del
Comune di Ronchi dei Legionari.
Udine, li 20/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AM TO
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